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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/08/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 659/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1188/2010, emessa dal Tribunale di ES il 27/07/2020, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni;
promossa da
, nato a [...] l'[...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saitta che lo rappresenta e difende in unione con l'Avv. Giuliano Saitta, per procura in atti;
- appellante -
contro
, nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , nella qualità CP_2 CodiceFiscale_3
di eredi di , nato a [...], il [...] e deceduto a Cogoleto (GE) in Persona_1
1 data 03-09-2020, elettivamente domiciliati in ES, via Centonze n. 36 presso lo studio dell'avv. Luisa Carrozza, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellati -
con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, n.4, P.IVA di Controparte_3
Gruppo CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Giglio con studio in Apricena (FG) al Corso Vittorio
Veneto, 8, per procura in atti;
- appellata -
con sede legale in Roma V.le Europa 190 cod. fisc. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3
dall' avv. Daniela Cingari elettivamente domiciliata presso Ufficio Controparte_4
Legale dislocazione di ES, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina ES, per procura in atti;
- appellata -
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 17.10.2025: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 ed il 9 luglio 2018, conveniva in giudizio Parte_1
, la e le esponendo che in data Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
21.07.2007 era deceduta a ES , nubile e senza figli, nata a [...] il CP_5
19.05.1922, la quale con testamento olografo datato 20.11.2006 aveva così disposto dei propri beni: "Io nata il [...] in [...] libertà e con tutte le mie facoltà CP_5
mentali dispongo quanto segue. I soldi che resteranno voglio che mille euro vadano agli
orfanelli di S. Antonio per le messe perpetue per me e la mia famiglia alla mia amica
lascio la somma di euro cinquemila. Tutto quanto rimane lo lascio al Persona_2
vicino di casa che mi hanno assistiti . Pace 20 novembre 2006". Parte_2 CP_5
2 Evidenziava che l'asse ereditario si componeva, oltre che della quota pari a 3/4 di un'abitazione e di un locale terraneo siti a ES, anche di buoni postali fruttiferi (per la quota di ¾, essendo il restante quarto di pertinenza di ), di BOT che erano Persona_1
stati rimborsati dopo la morte per un controvalore di € 80.000,00, di titoli di risparmio gestito,
con conto di appoggio presso di somme di denaro depositate presso CP_3 [...]
. Rilevava, poi, che aveva impugnato davanti al Tribunale di ES CP_4 Persona_1
il suddetto testamento olografo, in quanto redatto dalla de cuius in stato di incapacità, ma con sentenza n. 194 del 29.01.2018 la suddetta domanda era stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta dal e diretta all'accertamento che egli era stato Pt_1
nominato erede universale. Osservava, in particolare, che il Tribunale aveva ritenuto che con l'espressione “tutto quanto rimane” la de cuius avesse inteso attribuire al solo Pt_1
ciò che sarebbe rimasto dei soldi dopo avere soddisfatto gli altri legatari. Affermava che egli intendeva conseguire la disponibilità dei beni ereditari che erano stati a lui legati,
comprendenti non solo il denaro (previa verifica se la somma di € 32.910,00 prelevata dalla de cuius pochi giorni prima di morire facesse ancora parte dell'asse ereditario), ma anche dei titoli di pertinenza della de cuius. Osservava che il legato avente ad oggetto una somma di denaro in titoli doveva reputarsi un legato di genere e, di conseguenza, che il soggetto destinatario dell'obbligo di prestazione in favore del legatario era la banca ove si trovava depositato il suddetto denaro e non l'erede. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato che egli era proprietario delle somme relitte dalla de cuius, comprendenti quelle giacenti presso anche a fronte dell'incasso dei BOT e dei titoli in gestione e della Controparte_3
quota di ¾ del controvalore dei BPF;
che fosse ordinato a di svolgere Persona_1
Contr l'attività necessaria per la presentazione e l'incasso dei con ripartizione del netto ricavo in ragione di ¾ in favore dell'attore; che la fosse condannata in solido Controparte_3
con a corrispondere le somme giacenti sui conti correnti già intestati alla de Persona_1
cuius, anche quelle ottenute a seguito di rimborso dei BOT e degli altri investimenti
3 finanziari;
che fosse condannato al risarcimento dei danni;
che fosse Persona_1
imposto a di negoziare i titoli non ancora rimborsati, corrispondendo Controparte_3
al deducente l'importo che sarebbe stato ricavato. Si costituiva che Persona_1
contestava la fondatezza delle domande in forza del giudicato intervenuto sul punto ed in base al quale al era stata lasciata solo la somma di denaro che sarebbe residuata Pt_1
dopo il soddisfacimento degli altri legati (pari a zero), mentre doveva escludersi che gli fossero stati attribuiti anche i titoli. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Si costituiva la quale evidenziava che il legato era di regola a carico Controparte_3
degli eredi ai sensi dell'art. 662 c.c., sicché la deducente non poteva essere tenuta CP_3
all'adempimento del legato in favore del legatario;
inoltre, in mancanza di qualsiasi specificazione nella disposizione testamentaria in ordine al conto corrente ed all'ammontare della somma, doveva escludersi che si trattasse di un legato di cosa da prendersi da certo luogo ai sensi dell'art. 655 c.c., individuando il “luogo” nel conto corrente esistente presso un dato istituto bancario. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della deducente. Si costituiva altresì la quale rilevava di non Controparte_4
poter dare corso al pagamento in assenza di quietanza di tutti gli aventi diritto e che correttamente era stato pagato l'assegno di € 32.000,00 emesso quando la de cuius era ancora in vita.
Il Tribunale di ES, con sentenza n. 1188/2020, rilevava che il contrasto tra le parti verte essenzialmente sulla interpretazione da dare al testamento e sulla riconducibilità all'oggetto del legato anche dei titoli di pertinenza della de cuius e di già con la sentenza n. 194 del
29.01.2018 del Tribunale di ES - che ha rigettato la domanda del diretta Pt_1
all'accertamento che egli era stato nominato erede universale - era stata effettuata la corretta interpretazione del testamento di . In particolare, con tale pronuncia, CP_5
passata in giudicato e, pertanto, non suscettibile di revisione, il Tribunale ha affermato che oggetto del legato in favore del erano solamente le somme di denaro, i “soldi” lasciati Pt_1
4 dalla de cuius al netto del pagamento degli altri legati, dovendosi porre in collegamento la espressione “tutto quanto rimane” con il soggetto della proposizione precedente, vale a dire
“i soldi”, pertanto il giudice di prime cure ha escluso che il legato in favore del abbia Pt_1
avuto ad oggetto i titoli di credito di pertinenza della de cuius e ha condannato l'attore alla refusione delle spese di giudizio in favore a ciascuno dei convenuti, in complessivi €
7.254,00, di cui € 1.620,00 per fase studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria ed € 2.767,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 %
dei compensi, I.V.A. e c.p.a
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 4.10.2020, Pt_1
ha proposto appello, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...]
1) Ha errato il Tribunale, in primo luogo, ad attribuire efficacia di giudicato alla sentenza n.194 del 2018 resa dal Tribunale di ES resa nel giudizio promosso nel 2008 da
[...]
contro
; Per_1 Parte_1
2) Ha errato il Tribunale nell'affermare che la , pur menzionando l'estraneo Per_1 Pt_1
nel testamento con evidente spirito di gratitudine e pur essendo capace di intendere e di volere, abbia tuttavia escluso il predetto “ ” dalla sua successione;
Parte_2
3) Il Tribunale ha inoltre errato – anche nella qualificazione del legato in favore del Pt_1
– avendo omesso di considerare che nella specie si verte nell'ipotesi del legato di credito di cui all'art. 658 cod. civ.;
4) Ha errato il Tribunale omettendo di disporre i mezzi istruttori chiesto dal , Pt_1
probabilmente necessari per l'accertamento delle somme da porre a carico, rispettivamente,
da e da Controparte_4 Controparte_3
5) Ha errato il Tribunale, a condannare il al pagamento delle spese e dei compensi Pt_1
del giudizio così come liquidati in favore di , di e di Persona_1 Controparte_4 CP_3
Controparte_3
5 All'udienza del 15.1.2021, l'avv. Laura Carrozza procuratore in primo grado di
[...]
, ne dichiarava il decesso;
il processo veniva interrotto e di poi regolarmente Per_1
riassunto. Il 14.5.2021 si costituivano e , eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza di Per_1
primo grado, vinte e spese.
Si costituivano altresì e chiedendo il rigetto del Controparte_3 Controparte_4
gravame, vinte le spese. All'udienza del 10.6.2021 la Corte denegava la chiesta inibitoria e,
precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.10.2024, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
I. Il primo motivo di gravame - con il quale l'appellante ritiene errato l'operato del
Tribunale, che ha attribuito efficacia di giudicato alla sentenza n.194 del 2018 del
Tribunale di ES resa nel giudizio promosso nel 2008 da contro Persona_1 Pt_1
- viene trattato in uno al secondo motivo di gravame perché strettamente
[...]
collegato allo stesso e concernente l' errore in cui sarebbe incorso il Tribunale
nell'affermare che la , pur menzionando l'estraneo nel testamento con Per_1 Pt_1
evidente spirito di gratitudine e pur essendo capace di intendere e di volere, abbia tuttavia
escluso il predetto ” dalla sua successione. Parte_2
Asserisce l'appellante che nel precedente giudizio, non hanno preso parte né CP_4
né sicchè – per quanto riguarda le suddette Società – va ricordato il CP_3
principio secondo cui “res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”. Considerato
che sia che avrebbero dovuto corrispondere direttamente al CP_4 CP_3
le somme di denaro già di pertinenza di , la sentenza del Tribunale di Pt_1 CP_5
ES n. 194 del 2018 non può avere alcuna incidenza nei rapporti diretti tra legatario e parti obbligate, per cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere ex novo all'interpretazione della scheda testamentaria di . CP_5
6 Il testamento di avrebbe dovuto essere interpretato e sarà da interpretare nel CP_5
rispetto delle regole dettate dagli artt.1362 e segg. cod. civ., con esclusione di interpretazioni, correlabili al giudicato erroneamente richiamato. L'indagine va effettuata alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c., con opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, che impone di compiere una più penetrante ricerca della volontà
della testatrice, sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, da interpretare,
in via sussidiaria, anche sulla base di elementi estrinseci come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore.
Entrambi i motivi di gravame sono infondati
La decisione del Tribunale in merito all' efficacia di giudicato tra le parti della sentenza
194/18 del Tribunale di ES è corretta ed in linea con la giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale ha avuto modo di affermare che: “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto,
sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di
azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte
quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia,
premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come
precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto,
qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto
giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento
compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono
il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo” (Cass. 3 gennaio
2020, n. 16, sostanzialmente conforme Cass. 26.2.2019 n. 5486).
7 Anche qualora per mera dogmatica, si ritenga che non abbia, in questa sede, efficacia di giudicato la sentenza 194/18 del Tribunale di ES e debba procedersi all'interpretazione della disposizione testamentaria nel rispetto delle regole dettate dagli artt.1362 e segg. cod. civ, nondimeno non si perviene al risultato voluto dall'appellante.
La disposizione testamentaria in questione così recita: “I soldi che resteranno voglio che
mille euro vadano agli orfanelli di S. Antonio per le messe perpetue per me e la mia famiglia
alla mia amica lascio la somma di euro cinquemila. Tutto quanto rimane Persona_2
lo lascio al vicino di casa che mi hanno assistiti . Pace 20 Parte_2 CP_5
novembre 2006".
Non risulta, invero, da alcun elemento che abbia inteso disporre di tutti i suoi CP_5
beni, mentre ben può ritenersi, in base al dato letterale, che, al contrario, il testamento avesse ad oggetto solo le somme di denaro. In tal senso depone proprio la frase iniziale della scheda testamentaria, nella quale la de cuius fa riferimento esclusivamente al denaro.
Il riferimento "a tutto quanto rimane" sembra, inoltre, collegato logicamente alle due precedenti disposizioni e nessun elemento testuale consente, al contrario, di collegarlo all'intero patrimonio della de cuius. Pertanto, così interpretato deve affermarsi che la Per_1
abbia disposto, con la scheda testamentaria oggetto di causa, solo delle proprie somme di denaro, prevedendo un legato di mille euro, un altro legato di cinque mila euro e lasciando tutto il denaro rimanente al . Pt_1
L'appellante sostiene che la de cuius, pur avendo parlato di “soldi” abbia inteso fare riferimento anche ai titoli, ma tale soluzione non è convincente. In primo luogo la de cuius,
nel disporre dei “soldi”, effettuando legati ad altri soggetti, non ha mai fatto menzione dei titoli di credito rientranti nel suo patrimonio, così lasciando intendere che volesse disporre mediante legati solo delle somme di denaro. Inoltre i titoli di credito non possono essere considerati equivalenti alle somme di denaro. Basti pensare al fatto che nel codice civile i due istituti sono disciplinati separatamente e presentano differenze fondamentali,
8 chiaramente percepibili anche da una persona di non elevata cultura: a) la pagabilità a vista al portatore contraddistingue esclusivamente le somme di denaro;
b) la natura di immobilizzazione finanziaria contraddistingue, invece, il titolo di credito (ad esempio nelle scritture contabili). La Suprema Corte ha più volte precisato che, in tema di ricostruzione della volontà del testatore, oltre all'esame globale della scheda testamentaria, nei casi dubbi, vanno compiutamente analizzati anche gli elementi estrinsechi alla scheda stessa,
come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore (Cass. civ. 3 dicembre 2010,
n. 24637), la personalità, la condizione sociale o culturale (Cass. civ. 6 luglio 1984, n. 3972).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio la testatrice era titolare della P_
. Da tale circostanza, non fatta oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte
[...]
dell'appellante, si desume che la , alla luce della attività economica svolta e della Per_1
capacità imprenditoriale, aveva sicuramente una percezione immediata, diretta e piena della differenza tra il denaro liquido e gli strumenti di risparmio e di investimento. Altresì la testatrice, pur essendo pienamente consapevole delle proprie sostanze, non ha fatto alcuna menzione nella scheda testamentaria né agli immobili di sua proprietà né ha fatto cenno agli strumenti finanziari, così palesando la volontà di meri lasciti di denaro liquido per gratitudine nei confronti di alcuni soggetti che l'avevano assistita.
III Con il terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che Tribunale avrebbe errato nella qualificazione del legato in favore del , avendo omesso di considerare che nella Pt_1
specie si verte nell'ipotesi del legato di credito di cui all'art. 658 cod. civ.. Sostiene che il legato del credito vantato dal testatore verso un terzo determina un mutamento soggettivo,
mortis causa, del rapporto obbligatorio, cioè comporta il subingresso, nella titolarità del diritto di credito nei confronti del debitore (nella specie, e di CP_4 CP_3
soggetto diverso, il legatario, con instaurazione di un rapporto diretto tra legatario e debitore originario. Il legato di credito ha efficacia diretta e comporta il passaggio del diritto di credito dal testatore al legatario, senza che occorra l'intervento dell'erede; questi è tenuto soltanto
9 a consegnare al legatario i titoli del credito legato, compresi i documenti di legittimazione
(art. 648, II comma, cod. civ.). Consegue il diritto del ad ottenere il pagamento di Pt_1
tutte le somme esistenti presso e presso l nome della , CP_4 CP_3 Per_1
con conseguente pronunce di condanna a carico di e di (in CP_4 CP_3
solido con ), Persona_1
Il motivo di gravame è infondato
Anche se per, per pura dogmatica, la disciplina del legato di credito di cui all'art. 658
cod. civ fosse applicabile alla fattispecie che ci occupa, in ogni caso l'efficacia del legato avente per oggetto un credito vantato dal testatore è subordinata alla sussistenza, alla data di morte del testatore, del diritto attribuito per legato, con applicabilità quindi della previsione dell'art. 654 cod. civ.: “il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte”. Essendo stato depositato in atti l'importo dei saldi dei due c/c intrattenuti dalla defunta, non contestati dall'appellante, ed essendo indiscutibile che sui predetti c/c non vi era denaro sufficiente a coprire l'entità dei due precedenti legati,
nessuna somma era rimasta disponibile per l'appellante. Altresì, quanto al denaro, in primo grado il convenuto ha contestato la fondatezza della domande evidenziando Persona_1
che era stata lasciata al solo la somma di denaro che sarebbe residuata dopo il Pt_1
soddisfacimento degli altri legati e che tale somma era pari a zero. Orbene, quando la parte non prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, neanche soltanto per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. Quest'ultima circostanza non è stata contestata da . Il fatto non contestato, a prescindere dalla posizione processuale Pt_1
della parte che lo ha allegato (attore o convenuto) è posto fuori del thema probandum e non può essere più contestato una volta scaduti i termini ex art.183, co.6 c.p.c., mentre il Giudice
deve ritenere il fatto non contestato come provato.
10 IV.- Con il quarto motivo di gravame lamenta la mancata ammissione dei mezzi Pt_1
istruttori richiesti, a suo dire necessari per l'esatto accertamento delle somme da porre a carico, rispettivamente, di e di Controparte_4 Controparte_3
Il motivo di gravame è inammissibile non indica quali sono i mezzi di prova richiesti, né indica in quale atto del giudizio di Pt_1
primo grado sono stati articolati. Altresì l' appellante non ha spiegato le concrete ragioni poste a fondamento del preteso errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che si sarebbero dovute sostanziare esplicitando il contenuto dei fatti e/o dei capitoli di prova che se ammessi avrebbero potuto dare un contributo diverso e/o aggiuntivo rispetto a quello dato o non dato dai documenti e atti depositati in giudizio che, quali mezzi di prova,
concorrono paritariamente alla formazione della prova.
V.- Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole della condanna alle spese di lite.
Il motivo di gravame è infondato in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
659/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1188/2010, emessa dal
Tribunale di ES il 27/07/2020, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.700,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
11 - ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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