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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 593/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco L. Vonella ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Girifalco alla Via Cavour IV Vico n.18, presso lo studio dell'Avv. Francesco L.
Vonella, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata nel fascicolo telematico, in sostituzione dell'Avv. Magda Mellea, difensore originariamente designato;
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1
del per la Calabria in carica pro tempore Dott.SS elettivamente Controparte_2 CP_3
domiciliato in Catanzaro Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Maida, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Dr.SS , Persona_1
Notaio in Catanzaro, in data 20 settembre 2016, rep. n. 43970 racc. n. 15260, allegata nel fascicolo telematico;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
1 quale Impresa designata per la Regione Calabria alla Controparte_4
liquidazione dei sinistri posti per legge a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Mungo, giusta procura allegata al fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Viale Pio X n.125
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto così disporre:
- Previa declaratoria di ammissibilità del presente appello per i motivi di cui in narrativa;
- Accogliere il presente appello, dichiarando la totale riforma della sentenza n° 1133/20 emeSS dal
Giudice del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 28.09.20, poiché resa in violazione degli artt. 132
e 246 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2054 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare nel merito, la fondatezza della domanda originariamente proposta dal Sig.
in quanto provata sull'an e sul quantum, per le ragioni di cui alla narrativa del Parte_1
presente atto di appello;
- per l'effetto, condannare la compagnia Gestione Fondo di Garanzia Controparte_4
Vittime della Strada al pagamento in favore del Sig. della somma di € 544.000,00 Parte_1
per il danno biologico, danno morale soggettivo, nonché qualsiasi altra voce di danno patito, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'espletanda
CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Per l'appellante incidentale “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria CP_1 domanda, eccezione e conclusione disattese, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1133/20 ed in accoglimento dell'appello incidentale dell' così statuire: CP_1
1) Accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo non identificato;
2) Condannare, per l'effetto, la convenuta in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in favore dell' CP_1 della somma di € 84.844,98, oltre ai miglioramenti di rendita intervenuti ed interveniendi ai sensi dell'art. 116 D.p.r. 1124/65, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio al soddisfo.
3) condannare la convenuta alla rifusione delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio”.
2
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare Controparte_4
l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, oltre accessori di legge. Salvis juribus”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la Gestione Fondo di Garanzia della Controparte_4 CP_5
Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli.
In particolare, l'attore ha esposto che: in data 12 febbraio 2016, intorno alle ore 20:30 circa, si trovava in Viale Isonzo (Catanzaro), in particolare nel piazzale antistante la propria attività denominata
“Dolce e Salato”, allorquando un veicolo che procedeva ad alta velocità con direzione di marcia
Catanzaro centro-Catanzaro Lido, lo investiva da tergo, sul lato sinistro del corpo, scaraventandolo al suolo e dileguandosi immediatamente senza possibilità di essere identificato.
A seguito dell'occorso il veniva prontamente trasportato presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale “Pugliese-Ciaccio”, ove veniva ricoverato d'urgenza con diagnosi di “Frattura scomposta di collo piede sx” e, successivamente, in data 16 febbraio 2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione della tibia e del perone. Da tale evento traumatico scaturivano diverse implicazioni a livello psichico, sociale e relazionale, tanto da determinare un radicale mutamento della vita del il quale cadeva in uno stato di profonda depressione post- Pt_1
traumatica, perdeva il lavoro e si separava dalla moglie.
Rimasta senza riscontro la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'attore a mezzo PEC nei confronti della e della il ha, dunque, agito in CP_6 Controparte_4 Pt_1
giudizio avverso quest'ultima al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro e quantificati in €544.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero la maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita la chiedendo, in Controparte_4 primis, di disporre ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il CP_1 quale all'esito degli accertamenti di rito aveva riconosciuto al le prestazioni di legge, Pt_1
provvedendo poi ad esercitare il proprio diritto di surroga. La compagnia assicurativa ha poi eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per vizio di vocatio in jus e violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, essendo inverosimile, oltre che
3 comunque indimostrata, la dinamica del sinistro. Ha concluso, dunque, chiedendo l'integrale rigetto del gravame.
Con atto di intervento depositato il 14 novembre 2017 si è costituita in giudizio l' CP_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e la conseguente condanna della convenuta in qualità di Controparte_4 impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in favore dell' della somma, riconosciuta al CP_1
danneggiato, di €84.844,98.
Istruita la causa mediante prova per testi e per via documentale, rigettata invece la richiesta di CTU medico legale sulla persona del la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° Pt_1
giugno 2020, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.1133/2020, pubblicata in data 28 settembre 2020 e non notificata, ha rigettato la domanda attorea in quanto non debitamente provata, sul presupposto che dalla documentazione in atti risulta da un lato che la testimonianza del non può considerarsi Tes_1
prova idonea in quanto lo stesso ha assunto la qualità di testimone per altro sinistro denunciato sempre dal e, dall'altro, che dalla Banca dati IVASS è risultato il coinvolgimento del Pt_1 in svariati sinistri. Rimasta assorbita, dunque, la domanda proposta dall' il Pt_1 CP_1
Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite data la controvertibilità degli elementi probatori.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 25 marzo 2021, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta depositata, CP_1
telematicamente, il 21 luglio 2021, aderendo all'appello e spiegando contestualmente appello incidentale, lamentando in estrema sintesi: 1) la nullità della sentenza impugnata per carenza di idonea motivazione;
2) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c., 2043 c.c., 142 D. Lgs.
n. 209/2005 in ordine alla responsabilità del sinistro e un'erronea valutazione delle prove;
3) un'erronea ripartizione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 11 ottobre 2021, si è costituita la eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone Controparte_4
l'integrale rigetto.
Con decreto del 22 dicembre 2022, la Corte, stante l'istanza con cui l' Controparte_7
di Catanzaro ha chiesto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
[...]
Stato di in quanto superati i limiti di reddito previsti dal d.P.R. n.115 del 2002 Parte_1
4 per usufruire del beneficio, ha revocato l'ammissione di al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Disposta una serie di rinvii, è stata fiSSta per la precisazione delle conclusioni, infine, l'udienza del
9 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi – viste le note scritte – con ordinanza di data 15 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione di suddetta ordinanza, avvenuta il 17 ottobre 2024.
e hanno depositato la comparsa conclusionale. CP_1 Controparte_4
e l'appellante hanno depositato la memoria di replica. Controparte_4 Parte_1
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Preliminarmente, va dato atto della tardività del deposito della memoria di replica di Parte_1
presentata, telematicamente, il 20 gennaio 2025, allorquando il relativo termine era già
[...]
abbondantemente trascorso.
3.2 Va poi rimarcato che e l' hanno proposto due atti di appello Parte_1 CP_1
sostanzialmente speculari, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
3.2.1 Con il primo motivo di appello principale, così rubricato: “Sulla nullità dell'impugnata sentenza. Violazione dell'art. 132 c.p.”, e con il primo motivo di appello incidentale, del pari rubricato “Sulla nullità dell'impugnata sentenza – Violazione e/o errata applicazione dell'art. 132
c.p.c.”, e l' adducono la nullità della sentenza per aver il Tribunale Parte_1 CP_1 emesso una sentenza carente di una valida motivazione, come richiesto dall'art. 132 c.p.c. ovvero, con una motivazione solo apparente. In particolare, dalla lettura dei motivi della decisione non è dato comprendere quali siano state le ragioni alla base del rigetto della domanda proposta, quale sia stato l'iter logico – argomentativo e le norme di diritto applicate al caso in esame, essendosi il giudice limitato a tenere in considerazione solo la documentazione prodotta e gli scritti difensivi di parte convenuta.
Con il secondo motivo di appello principale, così rubricato: “Valutazione della prova testimoniale e attendibilità del teste. Violazione dell'art. 246 c.p.c.”, e con il secondo motivo di appello incidentale, recante “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c., 2043 c.c., 142 D.Lgs. n. 209/2005 in ordine alla responsabilità del sinistro – erronea valutazione delle prove – Violazione e/o errata applicazione dell'art. 135 comma 3 quater Cod. Ass. – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ell'art.246 c.p.c.”, gli appellanti lamentano una erronea valutazione delle prove da parte del
Tribunale. Nella specie, tutte le prove fornite dall'appellante – consistenti nell'escussione testimoniale di , nella denuncia sporta contro ignoti, nelle documentazioni mediche del CP_8
5 Pronto soccorso e quelle successive fino alla completa guarigione che testimoniavano a loro volta una compatibilità tra quanto narrato dal e le lesioni riportate – avrebbero dovuto convincere Pt_1
il Giudice di prime cure nel senso di un pieno accoglimento della domanda ed invece, con una sentenza lapidaria e per nulla motivata, egli ha basato la propria decisione solo sulla ritenuta inattendibilità del testimone . Al contrario, la deposizione del oltre ad aver confermato le Tes_1 Tes_1
circostanze formulate dal ha avuto modo di specificare ulteriori particolari della vicenda, Pt_1
senza contraddizioni, ricostruendo linearmente e con logica il fatto secondo quanto visto. Il dubbio sull'attendibilità del teste, nel caso de quo, discenderebbe dalla produzione documentale di controparte, la cui veridicità è stata vivamente contestata dal presentando apposita denuncia Pt_1
– querela. Aggiunge l' che l'attendibilità del sarebbe ulteriormente confermata dalla CP_1 Tes_1
circostanza che, invero, dai tabulati depositati da SA Ass.ni S.p.A. non emerge che il sig. sia Tes_1
stato presente in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella Banca Dati istituita presso l'IVASS ai sensi dell'art. 135 comma 3 quater del Codice delle Assicurazioni.
Con il terzo motivo di appello principale, così rubricato: “Sulla compensazione delle spese”, e con il terzo motivo di appello incidentale così rubricato: “Sulla compensazione delle spese processuali
– erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, l'appellante principale e l'appellante incidentale impugnano il capo della sentenza relativo alle spese di lite. Nel caso di specie, a dire del Pt_1 non ricorrono infatti i presupposti per l'operata compensazione, essendo stato ampiamente dimostrato l'an e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che poSSno giustificare la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c. Argomenta invece l' che, alla riforma dell'impugnata sentenza dovrà conseguire anche la condanna al CP_1
pagamento delle spese di primo e di secondo grado a carico della Compagnia SA Ass.ni S.p.A.
3.2 Il primo ed il secondo motivo di appello, principale e incidentale, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono entrambi infondati e vanno, pertanto rigettati, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
In primis, non sembra cogliere nel segno la censura con cui si lamenta l'omeSS o apparente motivazione. Invero, in ossequio al precetto di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli da ciascuna parte, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate complessivamente, indichi gli elementi sui quali ha inteso fondare il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito.
6 Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “È consolidato l'orientamento secondo cui
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. …Sono infatti riservate al Giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal
Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass.
Civ. Ordinanza n. 21187/2019).
Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale, sebbene in maniera certamente sintetica, ha espresso però chiaramente le ragioni che lo hanno portato al rigetto della domanda, facendo riferimento al fatto che, alla luce del rigore probatorio che caratterizza i giudizi intentati contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la dinamica del sinistro non poteva considerarsi nella specie pienamente provata, a causa soprattutto dei dubbi emergenti sull'attendibilità del teste , nonché sulla Tes_1
persona del protagonista di diversi altri incidenti. Pt_1
Ebbene, tale ragionamento, nella sua brevità, rappresenta una motivazione reale e lineare, che non può determinare la nullità della sentenza ed anzi, risulta, al contrario, condivisibile da questo Collegio con le seguenti precisazioni a sostegno.
Non è superfluo rammentare che in occasione di sinistri in cui il veicolo investitore rimane sconosciuto, la vittima, al fine di ottenere il risarcimento dal Fondo di garanzia, ha un onere probatorio ben preciso, essendo egli tenuto a fornire un'adeguata prova in ordine all'avvenuto verificarsi del fatto, al nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, all'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato, oltre che all'aver tenuto una condotta diligente allo scopo di individuare il predetto conducente. Al riguardo, la giurisprudenza è oramai pacifica nel richiedere, in queste ipotesi, l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato con un grado di precisione e/o di attendibilità che risulta maggiormente gravoso rispetto al normale onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, nella specie, gli elementi forniti dal danneggiato a sostegno della propria domanda – consistiti nella produzione della querela sporta contro ignoti e della documentazione medica, oltre
7 che nella testimonianza di – complessivamente considerati non possono ritenersi idonei a CP_8 provare pienamente la dinamica del sinistro così come allegata dall'odierno appellante, soprattutto alla luce delle ambiguità riscontrate.
Invero, non assumono rilevanza dirimente, al fine che qui intereSS, né la querela sporta dal danneggiato contro ignoti, trattandosi di un elemento utile alla dimostrazione della mancata identificazione del veicolo ma non anche della dinamica del sinistro, né la documentazione medica, dalla quale emerge la prova del danno subito dal ma non della causa dello stesso e, dunque, Pt_1 della dinamica dell'incidente. Ed allora, l'unico elemento da esaminare è la testimonianza del . Tes_1
Quest'ultima, tuttavia, risulta in primis contraddittoria, sia nella parte in cui il ha confermato Tes_1 la circostanza relativa alla dinamica dell'incidente per come descritto dal salvo affermare Pt_1 successivamente: “non ho visto il momento dell'impatto avendo soltanto udito la botta”, sia rispetto alle dichiarazioni rilasciate all' laddove il ha affermato innanzi a quest'ultima che CP_1 Tes_1 al momento del sinistro si trovava “nel piazzale antistante la Pizzeria Pasticceria denominata Dolce
e Salato”, mentre in sede di prova testimoniale, in risposta all'Avv. Mungo, ha detto che si trovava
“sul marciapiede posto a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia”.
D'altra parte, come sostenuto dal Giudice di prime cure, le parole del predetto testimone hanno perso credibilità alla luce, soprattutto, della documentazione offerta dalla compagnia assicurativa. Difatti, dalle risultanze della Banca Dati IVASS è emerso non solo il coinvolgimento del in Pt_1
molteplici sinistri stradali, circostanza questa certamente non ordinaria e positiva, ma altresì che lo stesso aveva già assunto le vesti di testimone in occasione di un altro incidente subito dal Tes_1
in data 30 marzo 2015. Nonostante l'appellante abbia sottolineato la falsità di tale Pt_1
documentazione, sporgendo denuncia per calunnia avverso l'Avv. Mungo, la SA Ass.ni si è premurata di depositare il decreto con cui il GIP ha dichiarato l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
Ancora, un'ulteriore contraddizione emerge anche nelle dichiarazioni contenute nell'anzidetta querela per calunnia, in cui il dichiara “… non conoscevo il sig. prima che Pt_1 CP_8 venisse a testimoniare per la mia causa”, salvo, poi, affermare, in risposta a precisa domanda del
Maresciallo sui rapporti esistenti con il , che quest'ultimo “era un cliente abituale del mio Tes_1 locale”.
Infine, va in ogni caso posta in evidenza l'ambiguità che connota il caso di specie: appare sin da subito lampante, anche a chi non detiene particolari competenze tecniche specialistiche, che la diagnosi del Pronto Soccorso di “frattura scomposta di collo piede sx” mal si concilia con un presunto violento investimento di un pedone. Verosimilmente, difatti, a fronte di un urto con un veicolo in
8 movimento e, presumibilmente, non a baSS velocità, il danneggiato avrebbe dovuto subire delle lesioni ben più gravi.
Alla luce di quanto sopra, rimasto assorbito il terzo motivo di appello inerente il capo della sentenza sulle spese, entrambi gli appelli si dichiarano infondati e, come tale, devono essere rigettati.
§ 4. Le spese processuali
4.1 In ordine alla disciplina delle spese processuali, osserva la Corte che, non ricorrono nella specie i presupposti che consentono l'applicazione del secondo periodo dell'art. 97, 1° comma, c.p.c., dacché, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. Civ. Sentenza n. 6976/2016), posto che la solidarietà ceSS quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto (Cass. Civ.
Ordinanza n. 16116/2024). Questa è esattamente l'ipotesi che ricorre nella fattispecie, in cui il ha chiesto la condanna di SA Ass.ni S.p.A. al pagamento di € 544.000,00, mentre Pt_1
l' ha chiesto la condanna della Compagnia alla restituzione di € 84.844,98. CP_1
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando quanto a lo scaglione Parte_1 di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, e quanto all' lo scaglione di valore CP_1
indeterminabile di baSS complessità, alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti – principale e incidentale – di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da on atto di citazione notificato il 25 marzo 2021, e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di e CP_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1133/2020 del Tribunale di Catanzaro, resa e pubblicata in data 28 settembre
2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite quantificate in € 26.155,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
9 3) Condanna l' al pagamento nei confronti di delle spese di CP_1 Controparte_4 lite quantificate in € 9.991,00 oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.SS Anna Maria Raschellà dott.SS Carmela Ruberto
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