Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05612/2025REG.PROV.COLL.
N. 08050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8050 del 2024, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Carratelli e Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento di esclusione del signor-OMISSIS- dal concorso per l’ammissione di 1.673 allievi finanzieri della Guardia di finanza per l’anno accademico 2023.
2. L’esclusione veniva disposta in quanto il candidato era stato giudicato inidoneo alla visita medica di primo accertamento con diagnosi “ Esiti di nefrectomia destra di cui al titolo XIV lettera a) dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.
3. Con ricorso di primo grado il signor AM ha chiesto l’annullamento dell’esclusione, oltre al risarcimento del danno, articolando due motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 7).
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione IV, con sentenza n. -OMISSIS-, resa in forma semplificata, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza ha interposto appello, notificato in data 28 ottobre 2024 e corredato da istanza cautelare, articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 4 a pag. 11), con cui ha criticato puntualmente le motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
6. Si è costituito per resistere l’appellato.
7. Con ordinanza n. 4384 del 20 novembre 2024 la sezione ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando il fumus boni iuris , poiché la causa dell’inidoneità riscontrata dall’amministrazione rientra nell’elenco delle infermità ostative all’arruolamento di cui al d.m. 197 del 2014.
8. In data 20 maggio 2025 l’appellato ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso di primo grado con clausola di compensazione delle spese di giudizio.
9. Il Ministero appellante nulla ha obbiettato in punto compensazione delle spese.
10. All’udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso dichiarato dall’appellato e della mancata opposizione dell’amministrazione appellante, anche in punto di compensazione delle spese, e dichiara, in riforma della sentenza impugnata, l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico del privato, in quanto parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado (r.g. n. 4807 del 2024);
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.