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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2075/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16216/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZ. P.IVA n. TK2T1600000652024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13167/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, ricorre avverso il provvedimento adottato dalla Direzione Provinciale I di Roma con il quale veniva d'ufficio cessata la partita IVA della ricorrente a seguito dello svolgimento di un procedimento originato da una segnalazione della Divisione Contribuenti - Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate. La parte contesta gli elementi indiziari che hanno portato alla determinazione della volontà di adottare il provvedimento da parte dello scrivente Ufficio.
Si costituisce con le propri controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione RomaI che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la comunicazione invito numero I00794/2024,l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti –
Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est, invitava il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale avviato nei confronti della sua posizione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73. Tale richiesta nasceva dal fatto che Ricorrente_1 SRL, costituita in data 05/04/2022, aveva omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2023, pari ad € 177.863,00 e che la società aveva omesso altresì di versare l'imposta a debito indicata nella comunicazione di liquidazione periodica dell'Iva relativa al I trimestre 2024, pari ad
€ 48.749,43. Si chiedeva, inoltre, di produrre copia dei registri Iva acquisti e vendite riguardanti i periodi d'imposta 2023-2024, corredati dalle quietanze dei versamenti Iva compiuti nei periodi considerati. Le operazioni erano da considerare in una attività di analisi del rischio effettuata, mirata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte di operatori coinvolti nella prestazione di servizi non specializzati ad alta intensità di manodopera, quali quelli cui è dedita la società destinataria d'invito.
La società rispondeva all'invito fornendo però delle motivazioni insussistenti, risultando in solo difficoltà economiche organizzative e gestionali dovute alla pandemia che l'ufficio dubitava potessero aver riguardato l'intera vita dell'impresa, si trattava di difficoltà non documentate in alcun modo iniziando a regolarizzare la propria posizione subito dopo l'inizio dell'attività di controllo.
Si ritiene, quindi, condividere l'operato dell'Amministrazione, ritenendo che sussistono gli elementi di rischio idonei a legittimare la cessazione della partita Iva ai sensi del menzionato articolo 35, alla cessazione della partita Iva. Infatti, l'art. 35, comma 15-bis del DPR 633/1972 disciplina la cessazione d'ufficio della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di riscontri automatizzati o inattività prolungata (spesso legata al comma 15-quinquies). La chiusura avviene a seguito di controlli automatizzati o inattività prolungata. La norma prevede la chiusura per i soggetti che non esercitano effettivamente l'attività economica. Nel caso pratico, l'Ufficio ha agito nell'ambito di un piano di contrasto segnalato dall'ufficio contrasto illeciti dell'agenzia delle entrate, in particolare agli illeciti
IVA, con speciale attenzione a quei fenomeni di creazione artificiosa di crediti IVA e successivo utilizzo indebito in compensazione. Dagli accertamenti incrociati, basati sui dati delle forniture e degli acquisti dichiarati dalla ricorrente è emerso: l'assenza di un concreto luogo di esercizio effettivo dell'attività; la mancanza di riscontri documentali sui reali contratti con fornitori e partner commerciali;
l'emissione di fatture per importi elevatissimi, a fronte di operazioni la cui esistenza risulta non dimostrata. Sulla base di queste evidenze, l'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.
R. 633/72, norma che consente all'Amministrazione Finanziaria di revocare d'ufficio la partita IVA qualora emergano seri elementi di rischio, tra cui l'assenza di requisiti soggettivi o oggettivi per l'esercizio di un'attività economica effettiva. L'operato del Settore Contrasto illeciti mette in luce gli elementi fondanti: la sussistenza di massiccio impiego di personale dipendente;
l'assenza di una sede effettiva palesemente dimostrata dall'inesistenza di qualunque contratto di locazione a uso ufficio come pure di qualsivoglia genere di utenza;
l'estrema lontananza dell'amministratore unico come pure la totale gratuità del suo operato. Nel caso in esame, inoltre,la ricorrente ha posto in evidenza che ha sempre dimostrato la sua volontà ad adiempire alle obbligazioni finanziarie, riesumando versamenti iva rateizzati per debiti di circa
40.000 Euro, senza tenere presente che dall'uffico controlli sono emersi debiti per circa 300.000,00 euro nella dichiarazione iva anno 2023. Inoltre, sempre da controlli effettuati sono risultati pagamenti in adempimento previdenziale e certificazioni uniche per ben 67 impiegati in date rispettivamente 9 luglio
224 e il 30 luglio 2024 in date tutte successivamente alla normativa di controllo. Tale normativa opera in conformità all'articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce, che consente agli Stati membri di stabilire “obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni” e di prevedere “misure idonee ad impedire l'uso indebito di numeri d'identificazione, segnatamente da parte di imprese la cui attività, e di conseguenza la qualità di soggetto passivo, sarebbe puramente fittizia”. A riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti “a garantire la veridicità delle iscrizioni nel registro dei soggetti passivi al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema dell'IVA. Incombe quindi all'autorità nazionale competente verificare la qualità di soggetto passivo del richiedente prima di procedere ad attribuire a tale soggetto un numero di identificazione IVA” (Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 14/03/2013, n. 527/11).I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che
“per essere ritenuto proporzionato allo scopo di prevenire le evasioni, un rifiuto d'identificare un soggetto passivo mediante un numero individuale deve essere fondato su seri indizi idonei a consentire di considerare oggettivamente come probabile che il numero di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo in parola sarà utilizzato a fini di evasione. Una decisione di tale genere deve essere fondata su di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie e delle prove raccolte nell'ambito della verifica delle informazioni fornite dall'impresa interessata” (Corte giustizia Unione europea, 14/03/2013, citata).
Si dichiara di rigettare il ricorso e considerata la natura della materia trattata di compensare le spese.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso, Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16216/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZ. P.IVA n. TK2T1600000652024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13167/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, ricorre avverso il provvedimento adottato dalla Direzione Provinciale I di Roma con il quale veniva d'ufficio cessata la partita IVA della ricorrente a seguito dello svolgimento di un procedimento originato da una segnalazione della Divisione Contribuenti - Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate. La parte contesta gli elementi indiziari che hanno portato alla determinazione della volontà di adottare il provvedimento da parte dello scrivente Ufficio.
Si costituisce con le propri controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione RomaI che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la comunicazione invito numero I00794/2024,l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti –
Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est, invitava il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale avviato nei confronti della sua posizione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73. Tale richiesta nasceva dal fatto che Ricorrente_1 SRL, costituita in data 05/04/2022, aveva omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2023, pari ad € 177.863,00 e che la società aveva omesso altresì di versare l'imposta a debito indicata nella comunicazione di liquidazione periodica dell'Iva relativa al I trimestre 2024, pari ad
€ 48.749,43. Si chiedeva, inoltre, di produrre copia dei registri Iva acquisti e vendite riguardanti i periodi d'imposta 2023-2024, corredati dalle quietanze dei versamenti Iva compiuti nei periodi considerati. Le operazioni erano da considerare in una attività di analisi del rischio effettuata, mirata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte di operatori coinvolti nella prestazione di servizi non specializzati ad alta intensità di manodopera, quali quelli cui è dedita la società destinataria d'invito.
La società rispondeva all'invito fornendo però delle motivazioni insussistenti, risultando in solo difficoltà economiche organizzative e gestionali dovute alla pandemia che l'ufficio dubitava potessero aver riguardato l'intera vita dell'impresa, si trattava di difficoltà non documentate in alcun modo iniziando a regolarizzare la propria posizione subito dopo l'inizio dell'attività di controllo.
Si ritiene, quindi, condividere l'operato dell'Amministrazione, ritenendo che sussistono gli elementi di rischio idonei a legittimare la cessazione della partita Iva ai sensi del menzionato articolo 35, alla cessazione della partita Iva. Infatti, l'art. 35, comma 15-bis del DPR 633/1972 disciplina la cessazione d'ufficio della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di riscontri automatizzati o inattività prolungata (spesso legata al comma 15-quinquies). La chiusura avviene a seguito di controlli automatizzati o inattività prolungata. La norma prevede la chiusura per i soggetti che non esercitano effettivamente l'attività economica. Nel caso pratico, l'Ufficio ha agito nell'ambito di un piano di contrasto segnalato dall'ufficio contrasto illeciti dell'agenzia delle entrate, in particolare agli illeciti
IVA, con speciale attenzione a quei fenomeni di creazione artificiosa di crediti IVA e successivo utilizzo indebito in compensazione. Dagli accertamenti incrociati, basati sui dati delle forniture e degli acquisti dichiarati dalla ricorrente è emerso: l'assenza di un concreto luogo di esercizio effettivo dell'attività; la mancanza di riscontri documentali sui reali contratti con fornitori e partner commerciali;
l'emissione di fatture per importi elevatissimi, a fronte di operazioni la cui esistenza risulta non dimostrata. Sulla base di queste evidenze, l'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.
R. 633/72, norma che consente all'Amministrazione Finanziaria di revocare d'ufficio la partita IVA qualora emergano seri elementi di rischio, tra cui l'assenza di requisiti soggettivi o oggettivi per l'esercizio di un'attività economica effettiva. L'operato del Settore Contrasto illeciti mette in luce gli elementi fondanti: la sussistenza di massiccio impiego di personale dipendente;
l'assenza di una sede effettiva palesemente dimostrata dall'inesistenza di qualunque contratto di locazione a uso ufficio come pure di qualsivoglia genere di utenza;
l'estrema lontananza dell'amministratore unico come pure la totale gratuità del suo operato. Nel caso in esame, inoltre,la ricorrente ha posto in evidenza che ha sempre dimostrato la sua volontà ad adiempire alle obbligazioni finanziarie, riesumando versamenti iva rateizzati per debiti di circa
40.000 Euro, senza tenere presente che dall'uffico controlli sono emersi debiti per circa 300.000,00 euro nella dichiarazione iva anno 2023. Inoltre, sempre da controlli effettuati sono risultati pagamenti in adempimento previdenziale e certificazioni uniche per ben 67 impiegati in date rispettivamente 9 luglio
224 e il 30 luglio 2024 in date tutte successivamente alla normativa di controllo. Tale normativa opera in conformità all'articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce, che consente agli Stati membri di stabilire “obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni” e di prevedere “misure idonee ad impedire l'uso indebito di numeri d'identificazione, segnatamente da parte di imprese la cui attività, e di conseguenza la qualità di soggetto passivo, sarebbe puramente fittizia”. A riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti “a garantire la veridicità delle iscrizioni nel registro dei soggetti passivi al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema dell'IVA. Incombe quindi all'autorità nazionale competente verificare la qualità di soggetto passivo del richiedente prima di procedere ad attribuire a tale soggetto un numero di identificazione IVA” (Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 14/03/2013, n. 527/11).I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che
“per essere ritenuto proporzionato allo scopo di prevenire le evasioni, un rifiuto d'identificare un soggetto passivo mediante un numero individuale deve essere fondato su seri indizi idonei a consentire di considerare oggettivamente come probabile che il numero di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo in parola sarà utilizzato a fini di evasione. Una decisione di tale genere deve essere fondata su di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie e delle prove raccolte nell'ambito della verifica delle informazioni fornite dall'impresa interessata” (Corte giustizia Unione europea, 14/03/2013, citata).
Si dichiara di rigettare il ricorso e considerata la natura della materia trattata di compensare le spese.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso, Spese compensate.