Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 23/12/2025, n. 23657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23657 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9112 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del verbale di inidoneità adottato dalla Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di revisione dell’11 giugno 2025 e del conseguente provvedimento di non idoneità con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024», contingente ordinario per n. 1.420 posti - 2) lett. (a) n. 851 ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate, recante la seguente motivazione:
« TACHICARDIA SINUSALE PERSISTENTE CON FREQUENZA > 100 BATTITI AL MINUTO RILEVATA IN DUE MISURAZIONI DISTINTE (140 batt./min; 144 batt./min.) (…)»;
- delle graduatorie di merito dei candidati, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte i cui non è presente il collocamento del ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem , delle “ Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ” del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024, indetto con determinazione n. 341650 del Comandante Generale in data 20 novembre 2024.
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 13, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “ Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza e del Ministero dell’Economia e della Finanza.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. US GR;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito. Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza lo dichiarava non idoneo al reclutamento in quanto affetto da “ Tachicardia sinusale persistente con frequenza > 100 battiti al minuto rilevata in due misurazioni distinte ”, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo: “ I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI AL RECLUTAMENTO, POICHE’ FONDATO SU RAGIONI SINTETICHE E PRETESTUOSE NON COINCIDENTI CON IL QUADRO CLINICO DEL RICORRENTE - DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ”, lamentando in sintesi l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, rilevando come gli accertamenti sanitari privati avessero dato esiti opposti rispetto a quelli concorsuali.
3. Resistono in giudizio il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza del 12 settembre 2025, n. 16.235, il Collegio, ravvisata l’opportunità di approfondimento istruttorio, stante la documentazione prodotta dalla parte, ha disposto verificazione affidando l’incarico al Collegio Medico Legale della Difesa, al fine di accertare la sussistenza della contestata causa di inidoneità del ricorrente.
La suddetta verificazione, il cui referto veniva depositato agli atti in data 5 dicembre 2025, si concludeva con esito positivo per il ricorrente che veniva dichiarato idoneo al reclutamento.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il Collegio, ritenuti sussistenti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Premette il ricorrente di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri per l’anno 2024 e di aver superato le prove scritte, fisiche ed attitudinali.
In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, e successivamente in sede di visita di revisione, in data 11 giugno 2025, veniva giudicato non idoneo a causa del riscontro di una “ tachicardia sinusale persistente ”, giudizio che si poneva in contrasto con le risultanze degli esami strumentali (Holter ed ECG) effettuati privatamente dal ricorrente sia prima che dopo la visita concorsuale, i quali attestavano l’assenza di patologie cardiache e una frequenza cardiaca nella norma.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, atteso l’esito della verificazione disposta dal Tribunale ed espletata dal Collegio Medico Legale della Difesa.
L’organo verificatore, all’esito degli accertamenti specialistici e cardiologici eseguiti, ha infatti smentito il giudizio della Commissione concorsuale, affermando testualmente che: “ Nel merito si rileva che il “Regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” prevede, al titolo X (apparato cardiovascolare), lettera “c”, “le turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema specifico di conduzione”. La predetta formulazione, in senso strettamente lessicale (dato dalla congiunzione “e” tra turbe del ritmo e anomalie del sistema di conduzione), sembrerebbe indicare la coesistenza di turbe del ritmo cardiaco e di anomalie del sistema specifico di conduzione miocardico. Anche volendo però interpretare isolatamente le due condizioni (quella aritmica e quella relativa alle anomalie del sistema di conduzione), deve osservarsi come la richiamata formulazione risulti oltremodo generica, includendo teoricamente sia condizioni di scarsa rilevanza funzionale come la tachicardia sinusale (per la quale la direttiva riporta la specificazione che: “non costituisce causa di inidoneità nei confronti degli aspiranti allievi finanzieri atleti”) sia anomalie più complesse del sistema elettrico di conduzione e del ritmo cardiaco di effettivo significato patologico.
Nella fattispecie la tachicardia sinusale è caratterizzata da un aumento della frequenza cardiaca (>90 bpm) generato dal nodo del seno (il “segnapassi” naturale del cuore, da cui si origina il normale ritmo del cuore detto “ritmo sinusale”). Si tratta generalmente una risposta fisiologica o compensatoria, ma può sottendere anche condizioni patologiche. Tra le cause fisiologiche più comuni, si annoverano: sforzo fisico, emozioni / ansia / stress, dolore, febbre, assunzione di caffeina, nicotina, alcol, ma anche un pasto abbondante, il caldo, una disidratazione moderata, la gravidanza e l’assunzione di sostanze come energy drink, cocaina / anfetamine e numerosi farmaci in particolare decongestionanti (pseudoefedrina, beta-agonisti, cortisone).
Tra le cause patologiche risultano: disidratazione, ipovolemia (perdita di liquidi o sangue) ipoglicemia, anemia, ipotensione, ipertiroidismo, infezioni (anche lievi, con febbre o infiammazione), shock (di qualsiasi origine), insufficienza cardiaca, ischemia cardiaca, embolia polmonare, aritmie che si presentano inizialmente come tachicardia sinusale, malattie polmonari acute (asma, BPCO, polmonite) ecc. Segni di allarme sono dati dalla sua comparsa a riposo e persistenza in associazione a dolore toracico, fiato corto, capogiri, svenimento non spiegabile con cause evidenti (stress, caffeina, febbre, sforzo).
Va inoltre precisato che esistono delle forme di alterazione del ritmo che possono imitare una tachicardia sinusale, tra cui: Tachicardie sopraventricolari a inizio graduale (Tachicardia atriale focale, Tachicardia atriale multifocale), Tachicardie parossistiche sopraventricolari (Tachicardia da rientro nodale AV, altre Tachicardie da rientro AV come ad es. la Sindrome di Wolff– Parkinson–White), Flutter atriale con conduzione 2:1, Fibrillazione atriale a insorgenza recente, Aritmie ventricolari che iniziano con accelerazione sinusale (Tachicardia ventricolare dovuta a trigger adrenergico, Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica).
Pertanto, la suddetta anomalia, se presente in soggetti con normalità anatomica e funzionale miocardica e non in associazione con ulteriori alterazioni del sistema di conduzione, non determina ripercussioni effettive sul normale funzionamento del cuore e non si associa ad alcuna sintomatologia, né predispone ad eventuali complicanze e altre patologie organo-sistemiche.
Il ricorrente, in base agli esiti della visita specialistica cardiologica comprensiva di esame elettrocardiografico ed ecoscopia, eseguita in corso di verificazione, presenta: ‘Attuale buon compenso emodinamico e ritmo sinusale alla FC di 72 bpm in paziente con pregresso riscontro di tachicardia sinusale’ ”.
Conclusivamente, il verificatore ha accertato che “ nella cornice giuridica in cui il Collegio è stato chiamato a esprimersi, a seguito della valutazione specialistica a cui è stato sottoposto [il ricorrente] allo stato attuale “non sussiste la causa di inidoneità ravvisata dall’Amministrazione [Tachicardia sinusale persistente con frequenza >100 battiti al minuto] che si annovera tra le cause di esclusione previste dalla normativa specifica al titolo X lettera C) […] dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ” e che, pertanto, il ricorrente “ possa essere giudicato idoneo al reclutamento quale Allievo finanziere ”.
In conclusione, atteso l’esito positivo – non contestato dall’Amministrazione – della verificazione, il ricorso deve essere accolto, sotto il profilo assorbente della acclarata insussistenza della causa di inidoneità opposta al ricorrente, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo definitivamente a carico dell’Amministrazione resistente anche le spese di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione le spese della verificazione, liquidate nella misura di 400,00 euro, richiesta dal Collegio Medico Legale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO EL, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
US GR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US GR | CO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.