Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1949, n. 5
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 febbraio 1949
Art. 2.
Le indennita' ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.
In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di studio e di un compenso di lavoro straordinario, ne' piu' di una indennita' di carica.
Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennita' di carica non e' cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con la retribuzione di cui all' art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1949
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