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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.295/2024
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
Da
– Direttrice e Parte_1 CP_1 [...]
, con sede in Roma alla via Giulio Controparte_2
Vincenzo Bona n. 65 (P.Iva: n. REA RM-1440387), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Laura Tomaiuolo
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1
e ivi residente in loc. Rio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria
Giammusso
resistente
Conclusioni:
per la ricorrente:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, verificata l'illegittimità della stima indennitaria definitiva determinata ai sensi dell'art. 21 T.U.E. dalla terna peritale - non all'unanimità ma a maggioranza per voto dissenziente del perito di parte della - per erronea indicazione del valore venale Parte_1 attribuito alle aree oggetto di procedura e per l'effetto accertare in via giudiziale la più corretta indennità spettante alla ditta proprietaria , Controparte_3 eventualmente assumendo quale criterio per la determinazione del valore venale quello c.d. sintetico-comparativo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Per il resistente:
“Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'opposizione alla stima proposta, per tutte le ragioni anche indicate in premessa, valutando anche la tardività della stessa, rilevando che l'avviso di deposito della perizia è stato notificato il 19 febbraio 2024, ricevuto dal il 21 febbraio 2024, ricorso depositato il 23 marzo 2024; CP_3
Nel merito
Rigettare il ricorso proposto dall'Autorità Espropriante e per l'effetto, confermare la perizia redatta dalla terna tecnica ex art. 21 T.U. Espropri;
In via subordinata
Determinare la giusta indennità dei terreni oggetto di esproprio, tenendo conto che trattasi di espropriazione parziale di un bene unitario, valutando pertanto ex art. 33 del T.U. Espropri anche la diminuzione di valore della parte non espropriata e di eventuali relitti di terreno che si verranno a creare all'esito della realizzazione dell'opera;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa e con riserva di modificare e integrare le conclusioni, all'esito delle difese avversarie”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., art. 29 DLgvo n. 150/2011, art. 54 DPR n.
327/2001, la quale soggetto delegato dalla Società Parte_1 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (società a partecipazione pubblica controllata da all'esercizio dei poteri espropriativi, proponeva opposizione Controparte_4
alla stima peritale effettuata a seguito dell'attivazione del procedimento di cui all'art. 21 T.U.E., con cui veniva stimata in euro 90.110,00 l'indennità complessiva spettante alla a seguito del provvedimento di Parte_2 occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione prot. n. D2/2705-20-13-
CA-OUT/FM-fm del 12 novembre 2020 relativamente ai beni di proprietà del sig.
riportati nel Catasto Terreni del Comune di Camerino al Foglio Controparte_3
80 particelle 116, 32 e 34, rispettivamente per mq. 1437, mq. 765 e mq. 5188
e del successivo decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione del 27 novembre 2020, con cui è stata disposta l'occupazione di ulteriori fondi di proprietà del sig. siti nel Comune di Camerino e riportati nel Controparte_3
Catasto Terreni al foglio 75, p.lle 602 e 101 rispettivamente per mq. 4682 e mq.
6776.
A tal riguardo, contestava il quantum determinato dal collegio peritale, ritenendo errato il valore venale attribuito alle aree oggetto di procedura, reputando, invece, corretta l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea come da essa ricorrente determinata, pari ad € 55.000,00.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva la tardività del Controparte_3 ricorso, chiedendone, in ogni caso, il rigetto perché infondato.
In considerazione delle diverse prospettazioni delle parti è stata espletata una
CTU affidando l'incarico all'Ing. le parti hanno, quindi, ribadito Controparte_5 ed illustrato le rispettive domande e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito di note difensive finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto esaminarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal resistente sul presupposto che il ricorso ex art 54 D.P.R. n. 237/01 è stato depositato il 23 marzo 2024, mentre l'avviso di deposito della perizia è stato notificato il 19 febbraio 2024 e ricevuto il 21 febbraio 2024. Detta eccezione è infondata, atteso che non merita consenso la tesi, secondo cui l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione della relazione di stima depositata dai tecnici nominati ai sensi del
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 intervenuta il 21.2.2024; invero, ai sensi tanto dell'art. 54, comma 2 del Dpr 327/2001 che dell'art. 29, comma 3 del dlgs
150/2011, la decorrenza del termine per l'opposizione è ancorata alla data di notifica della stima peritale soltanto nel caso in cui la stessa abbia luogo successivamente al decreto di esproprio, dovendosi altrimenti fare riferimento alla data di notifica di quest'ultimo: poiché nella specie, il decreto di espropriazione, recante l'indicazione dell'indennità definitiva, non risulta essere stato notificato, l'opposizione alla stima, deve considerarsi tempestiva. Invero, la Suprema Corte (v. Cass. n. 4880 del 2011, ripresa da Cass. n. 21731 del
2016, decisioni richiamate da Cass. n. 26248/2017) ha chiarito che, mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui del D.P.R. 327, art. 27, comma 2, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima - fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 54, comma
2 (ora art. 29 comma 3 D.L.vo n. 150/2011) che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio - solo quest'ultimo termine è perentorio.
Ciò premesso si ritiene che la data di comunicazione della stima effettuata dalla terna peritale sia, nella specie, irrilevante atteso che, come si è visto, in base all'art. 29 D.L.vo n. 150/2011, il termine perentorio prescritto a pena di inammissibilità è di trenta giorni dalla notifica della stima, ma solo se tale stima
è successiva all'atto ablatorio.
Ciò posto, va evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione imprescindibile per l'esercizio delle azioni di opposizione alla stima definitiva e di determinazione della stima solo provvisoriamente determinata in sede amministrativa è la intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante e la sostituzione del diritto reale del primo con il diritto al giusto indennizzo.
Già con riferimento alla pregressa disciplina la Corte nomofilattica aveva precisato che «dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità» (Cass SU 4241/2004; Cass. 21943/2011;
11406/2012, tra tante).
Anche con riferimento al T.U.E. è stato ribadito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed
è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo» (ex multis: Cass.
11261/2016; 22227/2018; 6485/2020; 7106/2020; 19295/2021).
In questa prospettiva, la stessa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito che la avvenuta emissione del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione e non presupposto processuale della domanda, onde è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina la improcedibilità della domanda (Cass. 4703/2006;
5337/2007; 3099/2020). Nella specie, non solo non è stato prodotto il decreto di espropriazione, ma la emissione dello stesso non è stata neanche allegata neanche nella comparsa conclusionale depositata da parte ricorrente e anche la relazione di CTU, depositata nel gennaio 2025, parla dell'avvenuta emissione del decreto di esproprio.
Non resta, quindi, che constatare la improponibilità o, meglio, la improcedibilità ulteriore, della domanda, senza possibilità di sostituire all'inerzia della parte interessata una iniziativa officiosa, peraltro meramente esplorativa, ex art. 213
c.p.c..
Come invero la già ricordata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, la dimostrazione dell'esistenza del decreto di esproprio rientra nell'ambito della normale attività probatoria ad opera delle parti, nel senso che il relativo documento, rispondendo ad un interesse del proprietario per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ben può essere – ove anche non notificato dall'espropriante - ottenuto in copia e, quindi, prodotto in giudizio, onde il medesimo proprietario non assolve all'onere della prova là dove si limiti a sollecitare (ciò che comunque nella specie neanche ha fatto) l'esercizio del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa Amministrazione che sia necessario acquisire al processo (Cass.
2563/2002). Tale potere inquisitorio non esonera la parte dall'onere probatorio che incombe a suo carico (e non lo sostituisce), potendo essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, risulti necessario acquisire informazioni, del genere di quelle sopraindicate, che la parte medesima sia impossibilitata a fornire.
La spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la definizione in rito della controversia.
Le spese di CTU liquidate in corso di causa devono, parimenti, essere poste definitivamente a carico della sola ricorrente. Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art 21 comma 6 del Dpr 327/2001.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara improcedibile la domanda avanzata dalla ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4997.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
3) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
Da
– Direttrice e Parte_1 CP_1 [...]
, con sede in Roma alla via Giulio Controparte_2
Vincenzo Bona n. 65 (P.Iva: n. REA RM-1440387), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Laura Tomaiuolo
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1
e ivi residente in loc. Rio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria
Giammusso
resistente
Conclusioni:
per la ricorrente:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, verificata l'illegittimità della stima indennitaria definitiva determinata ai sensi dell'art. 21 T.U.E. dalla terna peritale - non all'unanimità ma a maggioranza per voto dissenziente del perito di parte della - per erronea indicazione del valore venale Parte_1 attribuito alle aree oggetto di procedura e per l'effetto accertare in via giudiziale la più corretta indennità spettante alla ditta proprietaria , Controparte_3 eventualmente assumendo quale criterio per la determinazione del valore venale quello c.d. sintetico-comparativo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Per il resistente:
“Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'opposizione alla stima proposta, per tutte le ragioni anche indicate in premessa, valutando anche la tardività della stessa, rilevando che l'avviso di deposito della perizia è stato notificato il 19 febbraio 2024, ricevuto dal il 21 febbraio 2024, ricorso depositato il 23 marzo 2024; CP_3
Nel merito
Rigettare il ricorso proposto dall'Autorità Espropriante e per l'effetto, confermare la perizia redatta dalla terna tecnica ex art. 21 T.U. Espropri;
In via subordinata
Determinare la giusta indennità dei terreni oggetto di esproprio, tenendo conto che trattasi di espropriazione parziale di un bene unitario, valutando pertanto ex art. 33 del T.U. Espropri anche la diminuzione di valore della parte non espropriata e di eventuali relitti di terreno che si verranno a creare all'esito della realizzazione dell'opera;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa e con riserva di modificare e integrare le conclusioni, all'esito delle difese avversarie”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., art. 29 DLgvo n. 150/2011, art. 54 DPR n.
327/2001, la quale soggetto delegato dalla Società Parte_1 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (società a partecipazione pubblica controllata da all'esercizio dei poteri espropriativi, proponeva opposizione Controparte_4
alla stima peritale effettuata a seguito dell'attivazione del procedimento di cui all'art. 21 T.U.E., con cui veniva stimata in euro 90.110,00 l'indennità complessiva spettante alla a seguito del provvedimento di Parte_2 occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione prot. n. D2/2705-20-13-
CA-OUT/FM-fm del 12 novembre 2020 relativamente ai beni di proprietà del sig.
riportati nel Catasto Terreni del Comune di Camerino al Foglio Controparte_3
80 particelle 116, 32 e 34, rispettivamente per mq. 1437, mq. 765 e mq. 5188
e del successivo decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione del 27 novembre 2020, con cui è stata disposta l'occupazione di ulteriori fondi di proprietà del sig. siti nel Comune di Camerino e riportati nel Controparte_3
Catasto Terreni al foglio 75, p.lle 602 e 101 rispettivamente per mq. 4682 e mq.
6776.
A tal riguardo, contestava il quantum determinato dal collegio peritale, ritenendo errato il valore venale attribuito alle aree oggetto di procedura, reputando, invece, corretta l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea come da essa ricorrente determinata, pari ad € 55.000,00.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva la tardività del Controparte_3 ricorso, chiedendone, in ogni caso, il rigetto perché infondato.
In considerazione delle diverse prospettazioni delle parti è stata espletata una
CTU affidando l'incarico all'Ing. le parti hanno, quindi, ribadito Controparte_5 ed illustrato le rispettive domande e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito di note difensive finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto esaminarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal resistente sul presupposto che il ricorso ex art 54 D.P.R. n. 237/01 è stato depositato il 23 marzo 2024, mentre l'avviso di deposito della perizia è stato notificato il 19 febbraio 2024 e ricevuto il 21 febbraio 2024. Detta eccezione è infondata, atteso che non merita consenso la tesi, secondo cui l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione della relazione di stima depositata dai tecnici nominati ai sensi del
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 intervenuta il 21.2.2024; invero, ai sensi tanto dell'art. 54, comma 2 del Dpr 327/2001 che dell'art. 29, comma 3 del dlgs
150/2011, la decorrenza del termine per l'opposizione è ancorata alla data di notifica della stima peritale soltanto nel caso in cui la stessa abbia luogo successivamente al decreto di esproprio, dovendosi altrimenti fare riferimento alla data di notifica di quest'ultimo: poiché nella specie, il decreto di espropriazione, recante l'indicazione dell'indennità definitiva, non risulta essere stato notificato, l'opposizione alla stima, deve considerarsi tempestiva. Invero, la Suprema Corte (v. Cass. n. 4880 del 2011, ripresa da Cass. n. 21731 del
2016, decisioni richiamate da Cass. n. 26248/2017) ha chiarito che, mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui del D.P.R. 327, art. 27, comma 2, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima - fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 54, comma
2 (ora art. 29 comma 3 D.L.vo n. 150/2011) che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio - solo quest'ultimo termine è perentorio.
Ciò premesso si ritiene che la data di comunicazione della stima effettuata dalla terna peritale sia, nella specie, irrilevante atteso che, come si è visto, in base all'art. 29 D.L.vo n. 150/2011, il termine perentorio prescritto a pena di inammissibilità è di trenta giorni dalla notifica della stima, ma solo se tale stima
è successiva all'atto ablatorio.
Ciò posto, va evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione imprescindibile per l'esercizio delle azioni di opposizione alla stima definitiva e di determinazione della stima solo provvisoriamente determinata in sede amministrativa è la intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante e la sostituzione del diritto reale del primo con il diritto al giusto indennizzo.
Già con riferimento alla pregressa disciplina la Corte nomofilattica aveva precisato che «dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità» (Cass SU 4241/2004; Cass. 21943/2011;
11406/2012, tra tante).
Anche con riferimento al T.U.E. è stato ribadito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed
è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo» (ex multis: Cass.
11261/2016; 22227/2018; 6485/2020; 7106/2020; 19295/2021).
In questa prospettiva, la stessa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito che la avvenuta emissione del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione e non presupposto processuale della domanda, onde è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina la improcedibilità della domanda (Cass. 4703/2006;
5337/2007; 3099/2020). Nella specie, non solo non è stato prodotto il decreto di espropriazione, ma la emissione dello stesso non è stata neanche allegata neanche nella comparsa conclusionale depositata da parte ricorrente e anche la relazione di CTU, depositata nel gennaio 2025, parla dell'avvenuta emissione del decreto di esproprio.
Non resta, quindi, che constatare la improponibilità o, meglio, la improcedibilità ulteriore, della domanda, senza possibilità di sostituire all'inerzia della parte interessata una iniziativa officiosa, peraltro meramente esplorativa, ex art. 213
c.p.c..
Come invero la già ricordata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, la dimostrazione dell'esistenza del decreto di esproprio rientra nell'ambito della normale attività probatoria ad opera delle parti, nel senso che il relativo documento, rispondendo ad un interesse del proprietario per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ben può essere – ove anche non notificato dall'espropriante - ottenuto in copia e, quindi, prodotto in giudizio, onde il medesimo proprietario non assolve all'onere della prova là dove si limiti a sollecitare (ciò che comunque nella specie neanche ha fatto) l'esercizio del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa Amministrazione che sia necessario acquisire al processo (Cass.
2563/2002). Tale potere inquisitorio non esonera la parte dall'onere probatorio che incombe a suo carico (e non lo sostituisce), potendo essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, risulti necessario acquisire informazioni, del genere di quelle sopraindicate, che la parte medesima sia impossibilitata a fornire.
La spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la definizione in rito della controversia.
Le spese di CTU liquidate in corso di causa devono, parimenti, essere poste definitivamente a carico della sola ricorrente. Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art 21 comma 6 del Dpr 327/2001.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara improcedibile la domanda avanzata dalla ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4997.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
3) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico