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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Foresio Francesco, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale della precedente fase di atpo, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1 dopo avere analizzato il seguente complesso patologico: “1)Cardiopatia ipertensiva in pregressa embolia polmonare (Cod. 6442 45%) 2)Spondiloartrosi C/D/L/S e coxartrosi bilaterale in obesa (cod. 7010 31%) 3) Incontinenza urinaria con utilizzo di pannoloni (Cod. 6203 11%) 4)BPCO enfisematoso (Cod. 6414 45%) 5) Insufficienza venosa agli arti inferiori (Cod. 6101 ANA 10%) 6)Severa obesità (Cod. 7105 35%)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le accertate infermità determinano un quadro complessivo di … INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (senza dunque diritto alla indennità di accompagnamento) con decorrenza dall'epoca della domanda” e che la ricorrente “... è portatore di handicap NON in situazione di gravità (artic. 3 comma 1 Legge 104/92) con decorrenza dall'epoca della domanda”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Foresio Francesco, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave”.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale della precedente fase di atpo, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1 dopo avere analizzato il seguente complesso patologico: “1)Cardiopatia ipertensiva in pregressa embolia polmonare (Cod. 6442 45%) 2)Spondiloartrosi C/D/L/S e coxartrosi bilaterale in obesa (cod. 7010 31%) 3) Incontinenza urinaria con utilizzo di pannoloni (Cod. 6203 11%) 4)BPCO enfisematoso (Cod. 6414 45%) 5) Insufficienza venosa agli arti inferiori (Cod. 6101 ANA 10%) 6)Severa obesità (Cod. 7105 35%)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le accertate infermità determinano un quadro complessivo di … INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (senza dunque diritto alla indennità di accompagnamento) con decorrenza dall'epoca della domanda” e che la ricorrente “... è portatore di handicap NON in situazione di gravità (artic. 3 comma 1 Legge 104/92) con decorrenza dall'epoca della domanda”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma