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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Costanza Comunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2962/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , quali eredi legittimi del defunto Pt_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Errico Persona_1 ed elettivamente domiciliati in Firenze, Viale G. Mazzini n. 40, presso lo studio del difensore;
ATTORI
Contro
C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_2
LD AN ed elettivamente domiciliata in Udine, Via Savorgnana n. 20, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato:
- accertare e dichiarare che il bene acquistato dall'attore presenta un difetto di conformità e dunque il grave inadempimento di alle Controparte_3 obbligazioni assunte nei confronti del signor Persona_1
Pagina 1 di 14 - conseguentemente, condannare parte convenuta alla immediata restituzione del motore entro-fuoribordo Volvo Penta modello 4,3 Gi matricola 4110139053 anno
1998 perfettamente riparato e funzionante, senza spese a carico del signor
Pt_2
- in ogni caso, condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito a fronte degli esborsi sostenuti per far alloggiare in hotel il meccanico della convenuta, e dei costi per il posto barca al porto del Cinquale e per il magazzino
a Massa, per un totale di € 3.680,00, salva la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di compensi e spese.”
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
• rigettare integralmente le domande avversarie siccome infondate
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 9.900,00, di cui euro
7.000 per i lavori di messa a nuovo del motore eseguiti dalla Controparte_1
euro 700 per il tagliando eseguito in data 13.10.2020 ed euro 2.200 per il
[...] deposito dell'imbarcazione ritirata a Sarzana, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo
• con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 18/11/2021, Persona_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nei Controparte_3 confronti del medesimo a causa dei vizi riscontrati sull'imbarcazione da questi compravenduta e, di conseguenza, far condannare parte convenuta all'immediata restituzione del motore entro-fuoribordo Volvo Penta modello 4,3 – Gi matricola
4110139053 – anno 1998 – perfettamente riparato e funzionante, oltre al risarcimento del danno da quest'ultimo subito a causa degli esborsi sostenuti per far alloggiare in hotel il meccanico della convenuta e dei costi per il posto barca al
Pagina 2 di 14 porto del Cinquale e per il magazzino a Massa, per un totale di € 3.680,00; col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: (1) che, in data
09/07/2020, ha acquistato da ER (oggi Controparte_4
) l'imbarcazione usata modello Cranchi Ellipse Controparte_3 mt. 6,6 - completa di motore entro-fuoribordo Volvo Penta modello 4,3 Gi matr.
4110139053 anno 1998 a fronte di un corrispettivo di € 12.500,00; (2) che le parti si erano accordate affinché la provvedesse anche al ritiro in conto Controparte_3 vendita dell'imbarcazione usata del ricorrente, che si trovava a Sarzana (SP), dichiarando verbalmente che il ricavato della vendita dell'imbarcazione de qua si sarebbe aggirato intorno ad € 5.000,00 e che, successivamente, sarebbero stati fatti i dovuti conguagli in favore del scalandoli dal costo dei tagliandi da Pt_2 effettuare sull'imbarcazione compravenduta;
(3) che, in data 30/07/2020, la società venditrice, per il tramite di un proprio spedizioniere, ha consegnato l'imbarcazione compravenduta all'acquirente presso il porto del Cinquale e, di ritorno al proprio cantiere, si è fermato a Sarzana a ritirare la vecchia imbarcazione del come da accordi presi con quest'ultimo; (4) che, previo Pt_2 accordo con , al momento della consegna, sono stati dati brevi Controparte_2 manu allo spedizioniere gli originali dei documenti dell'imbarcazione in conto vendita, ancora detenuti da controparte e di cui il possiede le fotocopie;
Pt_2
(5) che, in data 13/10/2020, su accordo delle parti, il meccanico della società convenuta ha eseguito il tagliando annuale sul motore della barca CP_5 venduta al e tirata in secca al porto del Cinquale, omettendo, tuttavia, di Pt_2 rilasciargli idonea ricevuta o apposita distinta degli interventi effettuati sul mezzo;
(6) che, in data 24/07/2021, quando l'imbarcazione è stata messa per la prima volta in acqua alla presenza del sig. del porto, e Testimone_1 Parte_2
rispettivamente figlio e nuora del ricorrente, nel tentativo di Testimone_2 azionare il mezzo, hanno notato che il motore esalava del fumo e così hanno contattato nell'immediatezza , il quale ha invitato gli interessati a Controparte_2 mettersi in contatto direttamente col sig. ; (7) che la barca è stata, dunque, CP_5 ritirata in secca in attesa dell'intervento del meccanico, il quale è giunto sul posto soltanto in data 06/08/2021, ben 13 giorni dopo la denuncia dei vizi riscontrati sull'imbarcazione; (8) che il , in sede di collaudo del veicolo avvenuto alla CP_5
Pagina 3 di 14 presenza del sig. ha riscontrato che la causa del guasto al motore fosse Tes_1 riconducibile alla rottura dei quattro risers, la quale aveva cagionato, alla prima accensione, l'allagamento dello stesso, ed ha comunicato tempestivamente le risultanze del suo intervento al figlio ed alla nuora del ricorrente;
(9) che, su richiesta espressa del ricorrente, il meccanico ha smontato il motore portandolo presso il cantiere della a Marano Lagunare per la sua riparazione;
Controparte_3
(10 ) che, tuttavia, la società convenuta non ha provveduto a dare alcuna informazione circa le tempistiche e gli interventi effettivamente necessari al fine di riparare l'imbarcazione viziata, evitando qualsiasi contatto telefonico con gli interessati;
(12) che, in data 11/08/2021, il ha deciso di inviare una lettera Pt_2 raccomandata a.r. alla con la quale ha formalmente invitato la Controparte_3 medesima ad eseguire la riparazione del motore – ancora coperto da garanzia – entro la data del 20/08/2021, senza ottenere alcun riscontro;
(13) che solo in data
22/09/2021 la convenuta ha informato il dell'avvenuta riparazione del Pt_2 motore della barca, dichiarandosi disponibile a procedere al montaggio dello stesso a fronte di un corrispettivo di € 7.000,00; (14) che, in risposta alla lettera di contestazione inviata il 06/10/2021 dal legale del ricorrente, la ha Controparte_3 reiterato il proprio diritto di ritenere il motore in riparazione in caso di mancato pagamento del prezzo dei lavori, asserendo che nel caso di specie la garanzia del consumatore non avrebbe trovato applicazione perché il vizio sarebbe stato causato da cattiva manutenzione, negligenza o errore da parte dell'acquirente;
(15) che il ricorrente, oltre al pregiudizio per il mancato utilizzo della barca nel periodo estivo, ha subito un danno economico pari al costo per il posto barca del
Cinquale per il periodo compreso tra il 24/07/2021 ed il 15/09/2021 per €
1.750,00, nonché a quello del ricovero dell'imbarcazione fino al mese di aprile
2022 presso un magazzino sito a Massa per € 1.830,00; (16) che il venditore si è reso contrattualmente inadempiente avendo consegnato all'acquirente un bene non conforme al contratto di vendita e non avendo effettuato le dovute riparazioni a perfetta regola d'arte, entro un congruo termine dalla richiesta e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, in aperta violazione della disciplina del codice del consumo.
Con comparsa del 02/02/2022, si sono costituiti volontariamente in giudizio
[...]
e in qualità di eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Per_1
Pagina 4 di 14 deceduto in data 21/12/2021, riportandosi integralmente alle domande da Pt_2 quest'ultimo spiegate.
Con comparsa di costituzione e riposta del 20/05/2022, si è poi costituita in giudizio la chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1 avverse domande in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di €
9.900,00 – di cui € 7.000,00 per i lavori di messa a nuovo del motore;
€ 700,00 per il tagliando eseguito sul mezzo in data 13/10/2020 ed € 2.200,00 per il deposito dell'imbarcazione ritirata a Sarzana – oltre agli interessi di legge.
A sostegno delle proprie eccezioni, la società convenuta ha dedotto: (1) che l'accordo stipulato dalle parti in seno alla compravendita dell'imbarcazione modello Cranchi Eclipse da parte del avvenuta in data 09/07/2020, Pt_2 prevedeva che la garanzia sul motore – della durata di due anni – fosse condizionata all'effettuazione dei tagliandi annuali sul mezzo da parte della società convenuta al prezzo di € 700,00 cadauno;
(2) che, prima della vendita, ha testato in acqua l'imbarcazione senza riscontrare alcun vizio di Parte_2 conformità della stessa;
(3) che, in data 30/07/2020, perfezionata la vendita, la ha consegnato la predetta imbarcazione presso il porto del Controparte_3
Cinquale ed ha verificato il corretto funzionamento della stessa con l'ausilio del proprio personale;
(3) che l'incaricato della società convenuta ha provveduto, altresì, al ritiro dell'imbarcazione usata del a Sarzana, senza ricevere da Pt_2 questi alcuna documentazione del mezzo;
(4) che, in data 13/10/2020, il meccanico della società convenuta ha eseguito il tagliando sulla CP_5 barca compravenduta, tirata in secca presso il porto del Cinquale, senza emettere nell'immediatezza alcuna fattura, essendo prassi del settore nautico fare la relativa fatturazione all'inizio della stagione successiva, al momento dello “svernaggio” e del varo del mezzo;
(5) che i ricorrenti non hanno mai incaricato la CP_3
[...
di occuparsi dello “svernaggio” e del varo dell'imbarcazione all'inizio della stagione 2021 e, solo in data 24/07/2021, ha ricevuto una Controparte_2 telefonata da parte della moglie di la quale gli ha Parte_2 Testimone_2 comunicato che dopo aver posto l'imbarcazione per la prima volta in acqua il motore si era acceso e poi successivamente spento;
(6) che, contattato il sig.
ed ipotizzata la causa del guasto al motore, la sig.ra ha ordinato le CP_5 Tes_2
Pagina 5 di 14 nuove valvole per la parte destra del motore incaricandolo di effettuare la sostituzione delle stesse con quelle guaste e, per sicurezza, anche la sostituzione delle valvole per la parte sinistra;
(7) che, ricevuti i pezzi di ricambio in data
06/08/2021, il meccanico della società convenuta si è recato presso il porto del
Cinquale per effettuare la riparazione del guasto al motore e, accortosi della presenza di acqua in uno dei cilindri del motore, ha informato tempestivamente la sig.ra della probabile usura di almeno uno dei riser del motore, Tes_2 suggerendole di incaricare un meccanico del luogo per effettuare le riparazioni delle parti danneggiate;
(8) che, dopo varie insistenze da parte della sig.ra Tes_2 in accordo col marito, il sig. si è dichiarato disponibile ad effettuare egli CP_5 stesso gli interventi di riparazione sul mezzo, comunicandole che la spesa complessiva per la messa a nuovo del motore sarebbe stata pari ad € 7.000,00; (9) che la in accordo col sig. ha comunicato al l'accettazione Tes_2 Pt_2 CP_5 del preventivo di spesa e quest'ultimo, in data 07/08/2021, ha smontato il motore della barca ed è ripartito verso Marano Lagunare per eseguire gli interventi di ripristino dello stesso, ufficialmente iniziati solo il 01/09/2021 a causa del ritardo nella consegna dei nuovi pezzi ordinati;
(10) che, in data 22/09/2021, ultimati i lavori di riparazione, il sig. ha inviato alla foto e video del lavoro CP_3 Tes_2 eseguito, mostrandole la messa in moto del motore e proponendole di rimontarlo sull'imbarcazione, con contestuale pagamento della somma già pattuita;
(11) che la rispondeva telefonicamente che avrebbe pagato solo dopo che il motore Tes_2 fosse stato rimontato e dopo averlo provato nella stagione successiva, motivo per cui il sig. ne rifiutava la consegna invocando il diritto di ritenzione;
(12) CP_3 che, in seguito alle contestazioni formali ricevute per il tramite del legale del ricorrente, la convenuta ha eccepito l'insussistenza dei vizi del motore lamentati con una prima raccomandata inviata in data 11/08/2021, spiegando i motivi che avevano determinato l'allungamento delle tempistiche di messa a nuovo del motore e reiterando la richiesta di pagamento della cifra concordata, essendo la messa a nuovo un'operazione completamente diversa dalla riparazione del guasto riscontrato;
(13) che con nuova pec del 19/10/2021, parte attrice ha rifiutato di pagare l'importo convenuto ed ha demandato l'immediata consegna del motore messo a nuovo;
(14) che, nel caso di specie, non trova operatività l'invocata garanzia di cui agli art. 128 e ss. del Codice del Consumo, in quanto la denuncia
Pagina 6 di 14 del vizio è giunta solo in data 24/07/2021, trascorso più di un anno dalla data di acquisto del bene, per cui graverebbe sugli attori l'onere di dimostrare la sussistenza del difetto di conformità della barca e la sua natura di “vizio originario”; (15) che i ricorrenti non hanno assolto l'onere probatorio gravante sugli stessi poiché i documenti dedotti in giudizio sono tutti relativi alla compravendita ed al successivo scambio di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti in causa, mentre nessuno di essi è volto a provare l'esistenza di un difetto di conformità del prodotto già esistente al momento della consegna;
(16) che, al contrario, numerosi elementi non contestati ed ammessi da controparte dimostrano che il guasto del 24/07/2021 fosse dovuto a normale usura ovvero negligenza, imprudenza o imperizia di chi guidò l'imbarcazione, nello specifico il fatto che: i) il motore dell'imbarcazione avesse circa 22 anni al momento della vendita;
ii) l'imbarcazione era stata già utilizzata ed aveva funzionato regolarmente per tutta la stagione 2020; iii) il tagliando (con l'invernaggio) venne eseguito il 13/10/2020 sulla barca in secca e non c'era acqua nel motore, che funzionava regolarmente;
iv) gli attori effettuarono in autonomia lo svernaggio ed il varo, senza rivolgersi alla convenuta;
v) il motore si accese, in quanto non può uscire fumo da un motore spento;
vi) solo il 06/08/2021 il meccanico della convenuta trovò acqua in un cilindro;
(17) che parimenti infondata è la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex adverso avanzata nei confronti della società convenuta poiché sono inesistenti sia il danno dedotto che il nesso di causalità ed i costi dedotti da controparte non hanno niente a che vedere con la condotta contestata;
(18) che la convenuta, oltre al pagamento di €
7.000,00 per i lavori di messa a nuovo del motore, ha diritto a vedersi riconosciuto dai ricorrenti il pagamento delle spese sostenute per il deposito dell'imbarcazione degli attori ritirata a Sarzana il 30/07/2020, quantificabili in € 2.200,00.
Con istanza ex art. 186ter c.p.c. depositata in data 27/05/2022, i ricorrenti hanno demandato al giudice l'emissione, nei confronti di di Controparte_1 un'ordinanza immediatamente esecutiva di ingiunzione alla consegna del motore dell'imbarcazione compravenduta, di esclusiva proprietà degli attori quali consumatori ed eredi del defunto ricorrendone i giusti motivi Persona_1 di cui agli artt. 641, comma 2, c.p.c. e 648, comma 2, c.p.c.
Pagina 7 di 14 Con ordinanza del 28/12/2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice ha accolto l'istanza promossa dai ricorrenti ed ha ingiunto alla l'immediata Controparte_1 consegna del motore entro-fuori bordo dell'imbarcazione di proprietà Pt_2 condannando la società convenuta al pagamento delle spese di lite e dichiarandone la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c..
Disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria della causa, ai sensi di cui all'art. 702ter, comma 3,
c.p.c., il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 06/02/2024, il giudice, rilevata l'inammissibilità della memoria attorea perché tardiva, ha ammesso l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117
c.p.c. e la prova per testi sui capitoli tutti indicati nella seconda memoria di parte convenuta, oltre alla controprova richiesta da parte attrice con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. con riferimento ai capitoli di prova ammessi di parte convenuta, riservando all'esito ogni ulteriore decisione sulle altre richieste istruttorie.
Con atto del 12/11/2024, parte attrice ha insistito sull'ammissione dei capitoli di prova di cui all'atto introduttivo nonché di quelli analiticamente capitolati nella memoria del 30/05/2022, previa revoca dell'ordinanza del 06/02/2024 e del
28/12/2022 nella parte in cui il giudice ha stabilito l'irritualità e l'inammissibilità della predetta memoria.
Il giudice, in seguito all'intervenuta sostituzione del magistrato assegnatario del presente procedimento, ha ritenuto condivisibile l'ordinanza istruttoria emessa dal precedente magistrato in ordine alla non ammissibilità delle prove capitolate da parte attrice per il tardivo deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., oltre che quella emessa in data 28/12/2022 nella parte in cui il predetto aveva stabilito l'irritualità della memoria de qua, revocando, tuttavia, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio libero delle parti perché superfluo ai fini del decidere.
Istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale sui capitoli di prova ammessi, all'udienza del 28/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del decidere, previa concessione alle parti dei termini di cui
Pagina 8 di 14 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La prima domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento della presenza del difetto di conformità dell'imbarcazione acquistata dalla società convenuta.
All'esito del giudizio, deve affermarsi l'infondatezza della domanda che, pertanto, dovrà essere respinta.
La stessa deve essere inquadrata giuridicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 del D.lgs. 206/2005 vigenti al momento della conclusione del contratto di compravendita, avvenuto in data 9.7.2020.
L'articolo 130 del decreto legislativo citato prevede una responsabilità del venditore “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” dandogli diritto al ripristino, senza spese, del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La successiva norma specifica che “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.”.
Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto di aver acquistato un'imbarcazione usata in data 9.7.2020 dalla società convenuta, che in data 13.10.2020 un meccanico della società predetta ha eseguito il tagliando sulla imbarcazione già tirata in secca e che quest'ultima è stata ricoverata sino all'estate successiva, quando, precisamente in data 24.7.2020, è stata rimessa in mare al porto del
Cinquale e si è verificato il guasto allegato al ricorso introduttivo, guasto che gli attori hanno inquadrato giuridicamente come difetto di conformità.
Tuttavia, all'esito del giudizio, alla luce delle norme sopra richiamate non vi è la prova in atti che quanto accaduto sia qualificabile quale difetto di conformità del
Pagina 9 di 14 bene compravenduto. La presunzione di prova contenuta nell'articolo sopra richiamato riguarda il caso in cui i difetti di conformità si siano manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene, ipotesi non ricorrente nel caso che ci occupa.
Pertanto, era onere degli attori dimostrare che il vizio esisteva già al momento della consegna o che questo sia stato occultato da parte del venditore (cfr. Cass. ordinanza 27177/2022).
Si evidenzia, inoltre, che tenuto conto che il bene è stato consegnato all'inizio del mese di luglio 2020 e che, pacificamente, è stato eseguito un tagliando ad ottobre
2020, è verosimile ritenere che il vizio qui lamentato non possa ritenersi originario, tenuto conto del tempo trascorso dall'acquisto al verificarsi del medesimo e della circostanza pacifica dell'esecuzione del tagliando nell'ottobre
2020.
Pertanto, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 135 D.lgs. 206/2005.
La stessa chiarisce che “le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.”.
Ne consegue l'applicazione delle norme di cui agli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c. che disciplinano la garanzia per i vizi della cosa venduta, gli effetti di detta garanzia e i termini e condizioni dell'azione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, tale tutela non è stata invocata, posto che il compratore non ha domandato né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo di compravendita.
Con riguardo alla domanda di condanna alla restituzione del motore perfettamente riparato e funzionante senza spese a carico degli attori si osserva quanto segue.
Tale domanda è stata parzialmente oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha condannato la convenuta alla restituzione del motore entro-fuori bordo Volvo Penta modello 4,3
Gi matricola 4110139053 anno 1998, ordinanza, questa, che deve trovare conferma in questa sede.
Non è possibile, tuttavia, accogliere l'ulteriore domanda di parte attrice avente ad oggetto la riconsegna del bene “perfettamente riparato e funzionante senza spese” per le motivazioni che precedono, non potendo far applicazione della tutela riservata al consumatore e invocata dagli attori.
Pagina 10 di 14 Stesse conclusioni in ordine alla domanda risarcitoria formulata dagli attori.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno a causa dei vizi dell'imbarcazione consistiti nei costi dell'hotel presso il quale ha soggiornato il meccanico della convenuta, , nei costi per il posto barca al porto del CP_5
Cinquale e i costi per il magazzino a Massa, il quale ha provveduto al ritiro e trasporto dell'imbarcazione, al deposito della stessa in rimessaggio e alla riconsegna presso il porto del Cinquale.
Tale domanda, inquadrabile giuridicamente sotto l'egida dell'art. 1494 c.c., deve essere respinta in assenza di prova del nesso causale tra il vizio riscontrato e il danno lamentato.
Al riguardo si osserva che in ordine alle spese di alloggio del meccanico della società convenuta si rileva che le stesse sono state sostenute volontariamente dagli attori (cfr. doc. 10 parte attrice), come ammesso pacificamente dai medesimi.
Con riguardo al costo del posto barca al porto del Cinquale essi non possono dirsi conseguenza dei vizi dell'imbarcazione posto che il medesimo doveva comunque essere pagato indipendentemente dal guasto verificatosi, come peraltro emerge dal contratto in atti che indica il noleggio dal 1.7.2021 al 30.9.2021.
Infine, non è possibile riconoscere l'ulteriore somma per i costi del magazzino di
Massa in assenza di prova dell'effettivo esborso. In atti vi è soltanto un preventivo di spesa e, come tale, non idoneo a provare l'effettivo pagamento da parte degli attori delle attività in esso descritte.
Passando ad esaminare le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta si osserva quanto segue.
La società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale di condannare gli attori al pagamento della somma di euro 7.000,00 quale costo per la completa sostituzione del motore, al pagamento della somma di euro 700,00 per l'esecuzione del tagliando effettuato in data 13.10.2020 e, infine, al pagamento della somma di euro 100,00 mensili dal 30.7.2020 sino al ritiro per il deposito, presso la stessa, dell'imbarcazione di proprietà degli attori.
La prima domanda riconvenzionale della convenuta deve essere respinta.
La stessa, infatti, non ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando che gli attori l'avessero incaricata di provvedere all'integrale sostituzione del motore concordando il costo in euro 7.000,00.
Pagina 11 di 14 Sebbene in atti vi sia documentazione astrattamente riconducibile all'attività di sostituzione del motore come allegata dalla convenuta non vi è prova che controparte avesse commissionato tali lavorazioni alla stessa concordando il prezzo di euro 7.000,00. L'unico testimone che ha riferito sul punto è stato il teste il quale, all'udienza del 19.11.2024 ha dichiarato: “una volta arrivato al CP_5
Cinquale e tolta la testata abbiamo riscontrato che c'era l'acqua dentro, erano presenti e la signora la quale, dopo aver parlato anche con il Tes_1 Tes_2 mio titolare, decise di sbarcare il motore, portarlo presso la nostra officina per ricostruirlo da zero che vuol dire aprirlo a pezzo e rifarlo completamente a ore zero di navigazione compreso, quindi i risers e i collettori (…). Preciso comunque che il preventivo era all'inizio di euro 9.000,00 e poi è stata concordata la cifra di euro 7.000,00 trasporto incluso. ADR avv. Errico: la telefonata è avvenuta tra il sig. e la signora , io ero presente in ufficio ed è avvenuta dopo CP_3 Tes_2 che io ero stato a visionare l'imbarcazione. La telefonata non era in vivavoce.”.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti ad affermare l'assolvimento dell'onere della prova posto in capo alla convenuta, tenuto conto che in ordine al conferimento dell'incarico di completa sostituzione del motore l'altro teste escusso, a prova contraria diretta, ha affermato: “questa cosa io Testimone_1 non la so, la apprendo adesso, io sapevo che il motore doveva essere portato in officina per essere rimesso in ordine di marcia e non che il motore dovesse essere riportato a zero ore” e che l'accordo sul prezzo della sostituzione è avvenuto soltanto telefonicamente in una conversazione non udita da terzi.
Deve, al contrario, essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 700,00 per il tagliando effettuato il 13.10.2020.
Risulta, difatti, circostanza pacifica in atti che in data 13.10.2020 il meccanico della società convenuta ha effettuato un tagliando sull'imbarcazione oggetto di causa, di proprietà degli attori. Questi ultimi hanno contestato la debenza di tale somma allegando che in realtà vi era un accordo tra le parti secondo cui l'importo che doveva essere corrisposto dal per l'imbarcazione di proprietà degli CP_3 attori e consegnata in conto vendita veniva compensato con i tagliandi che sarebbero stati effettuati sull'imbarcazione acquistata dagli attori medesimi.
Tuttavia, all'esito del giudizio non vi è prova né della sussistenza di un contratto
“in conto vendita” c.d. contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) né che vi fosse tra le
Pagina 12 di 14 parti un patto accessorio al contratto circa la suddetta compensazione. L'istruttoria in atti, infatti, non ha confermato tale contestazione, posto che l'unica teste che ha riferito sul punto è stata la teste coniuge di uno degli attori, la Testimone_2 quale, tuttavia, è risultata scarsamente attendibile, posto che, sentita a prova contraria diretta, sul capitolo di parte convenuta (“Vero che presso il Cantiere
CO DE Pin vi è un'altra imbarcazione dei signori che si trova in Pt_2 rimessaggio dal 2020?”) la stessa non si è limitata a rispondere alla predetta domanda ma ha dichiarato fatti diversi ed ulteriori, proprio volti a sostenere la tesi attorea.
La domanda deve, pertanto, essere accolta anche tenuto conto della non contestazione degli attori circa il prezzo richiesto di euro 700,00.
L'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 100,00 mensili dal 30.7.2020 sino al ritiro per il deposito dell'imbarcazione di proprietà degli atti deve essere respinta.
Parte convenuta ha allegato che presso il proprio cantiere nautico vi è una imbarcazione di proprietà degli attori in deposito, il cui costo deve essere pagato dagli attori.
Sul punto si evidenzia che non vi è prova che le parti abbiano stipulato un contratto di rimessaggio, ma soprattutto si osserva che le allegazioni circa il costo di detto rimessaggio sono del tutto generiche e sfornite di qualsiasi supporto probatorio. Parte convenuta si è limitata a rinviare al documento 12 di parte attrice
(riguardante il preventivo del magazzino di Massa) dal quale nulla si comprende circa i costi mensili dell'attività di rimessaggio che può dipendere da molteplici fattori: la durata del medesimo, le dimensioni dell'imbarcazione, se si tratta di un posto coperto o scoperto, tutte circostanze assolutamente non dedotte da parte convenuta.
Alla luce dell'esito del giudizio si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
Pagina 13 di 14 1. Condanna parte convenuta alla restituzione in favore degli attori del motore entro-fuori bordo Volvo Penta Modello 4,3 Gi matricola
4110139053 anno 1998;
2. Respinge le ulteriori domande attoree;
3. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della società convenuta, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo saldo;
4. Respinge le ulteriori domande riconvenzionali di parte convenuta;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, 2/10/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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