Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 316-2/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
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- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE -
Rigetto di istanza di autorizzazione alla proroga ai sensi dell'art. 6 co. 8 L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che: in data 17.1.2025 il Prefetto della Provincia di Benevento ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero nato in [...] il [...], ai sensi dell'art. Persona_1
13 TUI;
lo straniero è stato destinatario di provvedimento di trattenimento emesso in data 18.1.2025 dal
Questore di Benevento ai sensi dell'art. 14 co. 1 TUI, nell'attesa dell'esecuzione del decreto di espulsione, convalidato dal GOP di Bari il 20.1.2025 presso il CPR di Bari-Palese; il trattenuto ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale, cui è seguìto il provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015 dal Questore di Bari il 17.2.2025, notificato in pari data all'interessato, convalidato dalla Corte di Appello di
Bari il 19.2.2025 per il periodo di sessanta giorni prorogabile;
la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, nella seduta del 17.3.2025 ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale, con decisione notificata il 20.3.2025; con provvedimento del 16 aprile 2025 la Corte di Appello di Bari, a seguito di richiesta del
Questore di Bari del 15.4.2025, ha autorizzato la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni, dal 17.4.2025 al 16.6.2025; la Questura di Bari, con istanza del 12 giugno 2025, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 8 D. Lgs.
142/2015, la seconda proroga del trattenimento, per un ulteriore periodo di sessanta giorni, dal
17.06.2025 al 15.08.2025; il Tribunale di Bari-Sezione Specializzata di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'U.E. (proc. n. 4089/2025 R.G.) ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata unitamente al ricorso proposto avverso il decreto adottato dalla Commissione Territoriale CP_1
2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato
a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali” (Cass. 24.1.2024 n. 2378); in particolare, “Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma
3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n.
142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento” (Cass. 29.3.2023 n.
8840);
PQM
non autorizza la proroga del trattenimento di nato in [...] il [...],, Persona_1 dandosi atto che è venuto meno il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6 commi 3 e 5 D.Lgs.
n. 142/2015, ed ha ripreso vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 co. 5 TUI, che era stato sospeso ex art. 6 co. 5 ult. periodo del D.Lgs. n. 142/2015.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 13 giugno 2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Maristella Sardone