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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4457/2024
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4457/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CONVENUTO/I
Controparte_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Teresa Giardino, sono comparsi: per l'opponente l'Avv. Alessandra Bencvenuti;
Per l'opposto l'Avv. Caforio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano come da propri atti già depositati telematicamente e che si intendono qui interamente richiamati. L'Avv. Benvenuti contesta la sussistenza di un giudicato legato alla mancata impugnazione del provvedimento che ha disposto l'assegnazione di fronte al Tribunale di Torino, nell'impossibilità che si possa formare un giudicato sulla legittimità di un pignoramento, di cui si sta discutendo in sede di opposizione. L'Avv. Caforio insiste nel ribadire che si è data esecuzione al dispositivo della sentenza, e che nessuna altra interpretazione può essere effettuata, nonché ribadisce le proprie deduzioni in ordine agli effetti del giudicato sulla mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4457/2024 promossa da:
Parte_2
ATTRICE, OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (come da atto di citazione in opposizione): “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Perugia, in via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo azionato ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c, sussistendo i gravi motivi per concederla, essendo già stata offerta prova documentale della integrale e tempestiva esecuzione da parte dell'opponente della sentenza n.
[... 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze;
nel merito, dichiarare insussistente il diritto della CP_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_3 Parte_4 in forza del titolo e del precetto alla stessa notificati per pec in data 30.10.2024. Con
[...] vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PER L'OPPOSTA (come da comparsa di costituzione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
in via principale: accertare e dichiarare che l'odierna opponente è Parte_4 tenuta al pagamento delle somme precettate e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta e confermare il precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. la Parte_4 (d'ora in avanti, ) dichiarava di impugnare il precetto intimatole da
[...] Parte_4 [...] (d'ora in avanti, ) per un importo pari ad € 72.806,63, oltre ad € 620,13 per Controparte_1 CP_1 spese, precetto che le era stato notificato in data 30.10.2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze.
pagina 2 di 6 Esponeva l'opponente che la Corte d'Appello di Firenze l'aveva condannata, in quanto assicuratrice di a manlevare quest'ultima; più precisamente, il complesso dispositivo così si esprimeva per ciò CP_1 che riguarda le due parti del procedimento odierno:
“5) dichiara tenuta e condanna al versamento in favore di Parte_5 dell'importo complessivo di euro 409.817,61, di cui euro 328.017,18 Parte_6
a titolo di canoni scaduti e a scadere ai sensi di cui in motivazione, ed euro 81.800,44 a titolo di danno emergente;
6) dichiara tenuta e condanna a manlevare Parte_1 [...]
in ordine a quanto sopra sub 5) fino a concorrenza dell'importo di Parte_5 euro 250.000,00;
7) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da
[...] come liquidate Controparte_2 dal Tribunale, compensate per 1/10 del loro ammontare;
8) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da
[...]
e da Controparte_2 in Euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed Controparte_3
IVA come per legge, in favore di ciascuna;
9) dichiara le stesse compensate per 1/10 del loro ammontare;
10) dichiara tenuta e condanna alla refusione Controparte_4 dei residui 9/10 in favore di Controparte_2 quanto a quelle di cui supra sub 7) e di
[...] [...]
Controparte_5 quanto a quelle di cui supra sub 8);
[...] Controparte_3
11) dichiara tenuta e condanna alla refusione in Controparte_4 favore di Controparte_2 ei 2/3 delle spese della fase monitoria;
[...]
12) dichiara tenuta e condanna alla refusione in favore di Parte_5
delle spese di lite del presente grado del CP_4 Controparte_4 giudizio da quest'ultima sopportate e che vengono liquidate in Euro 10.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ed a manlevare
[...]
in ordine a quanto sopra sub 10); Controparte_4
13) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da Parte_5
come liquidate dal Tribunale, compensate per 1/3 del loro ammontare;
[...]
14) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da Parte_5 in Euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA
[...] come per legge;
15) dichiara le stesse compensate per 1/3 del loro ammontare;
16) dichiara tenuta e condanna alla refusione, Parte_1 anche in via di manleva, in favore di dei residui 2/3 di quanto Parte_5 sopra sub 12), 13), 14);
17) condanna e in parti uguali, Parte_1 Parte_5 alla rifusione in favore di delle spese relative al giudizio per regolamento di CP_4 competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, che vengono liquidate in complessivi euro 5.513,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
18) conferma per il resto l'appellata sentenza;
”
Affermava di aver regolarmente e tempestivamente dato esecuzione a quanto previsto Parte_4 nella sentenza (fermo, peraltro, il diritto di rivalsa nel caso in cui la pronuncia, oggetto di ricorso per
Cassazione, venisse ivi riformata), attraverso la messa a disposizione dell'assicurata dell'intero pagina 3 di 6 massimale di polizza, pari ad € 250.000,00, nonché attraverso il pagamento extramassimale, effettuato in favore di € 12.201,56 (a saldo spese di resistenza al netto di IVA). Affermava altresì di aver CP_1 corrisposto in favore di l'importo di € 3.296,78, in ottemperanza a Controparte_4 quanto previsto al punto 17) della sentenza n. 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze.
Sosteneva altresì che - a differenza di quanto affermato dall'opposta nel proprio atto di precetto, ove si può leggere che era stata condannata a manlevare “sino alla concorrenza del Parte_4 CP_1 massimale pari ad € 250.000,00, oltre a quanto liquidato a titolo di spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio” - le spese di giustizia non potessero essere considerate unitariamente, dovendosi distinguere, sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tra spese di resistenza e spese di soccombenza (e spese di chiamata, non rilevanti nel caso di specie); con la conseguenza che - essendo le spese di soccombenza una conseguenza del fatto illecito - l'assicurato ha diritto di ripeterle dal proprio assicuratore nel limite del massimale assicurativo;
limite che era stato, nel caso di specie, già raggiunto.
Alla luce di quanto finora esposto, l'opponente sosteneva che null'altro fosse dovuto all'assicurata la quale peraltro - per mezzo del proprio difensore - aveva espressamente approvato i conteggi CP_1 con pec del 4 settembre 2024; e chiedeva pertanto che l'adito Tribunale sospendesse in via preliminare l'efficacia del titolo esecutivo e dichiarasse nel merito l'insussistenza del diritto di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata.
Si costituiva l'opposta contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto Controparte_1 da controparte. Con riferimento alla richiesta di sospensiva, l'opposta affermava come ne difettassero i presupposti, nulla avendo l'opponente argomentato in tema di periculum; quanto al merito della domanda di parte avversa, muovendo dal dato letterale del dispositivo della sentenza della Corte di
Appello di Firenze esponeva che: CP_1
• il riferimento al massimale era contenuto solo nei punti 5) e 6) della predetta pronuncia;
da ciò dovendosi dedurre che le restanti spese a cui veniva condannata e per estensione, CP_1 Parte_4 dovessero intendersi come liquidate extra-massimale;
• la pronuncia non menzionava la distinzione tra spese di resistenza e spese di soccombenza;
• la stessa, al punto 16), nell'affermare che era condannata a rifondere a le spese Parte_4 CP_1 liquidate ai precedenti punti 12), 13), 14), utilizzava la dicitura “anche in via di manleva”, con ciò sottintendendo “non esclusivamente in via di manleva”.
ribadiva dunque il proprio diritto ad agire in esecuzione sulla base di un titolo giudiziale la cui CP_1 interpretazione era, a suo dire, univoca;
e chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell'opponente.
Con decreto del 31.01.2025 il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.04.2025, dando termine alle stesse per depositare le memorie di cui all'art. 171ter cpc. Le parti scambiavano memorie, per mezzo delle quali rappresentavano a questo giudice che nelle more veva dato inizio CP_1
a pignoramento presso terzi, incardinando la relativa procedura innanzi al Tribunale di Torino. Con la seconda memoria, esponeva che, a seguito del pignoramento presso terzi, le somme Parte_4 pignorate al terzo erano state assegnate;
e che, di conseguenza, la stessa rinunciava Parte_7 alla richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato ex art. 615, co. 1, cpc (ferma restando la domanda volta ad accertare l'insussistenza del diritto di ad agire in esecuzione). CP_1 Pt_4 chiedeva altresì che, in caso di accoglimento della propria opposizione, enisse condannata
[...] CP_1
a rimborsarle l'importo preteso in esecuzione dell'atto di precetto opposto, pari ad € 73.426,76, oltre ad
€ 573,33 per interessi, oltre alle spese di procedura, per complessivi € 76.455,95.
pagina 4 di 6 All'udienza del 10 aprile 2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice si riservava;
sciogliendo la riserva con provvedimento del 18 aprile 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12 giugno 2025 per la discussione orale della causa ex art. 281sexies cpc. All'odierna udienza, all'esito di discussione orale della causa, veniva riservata la decisione, con successiva pronuncia della sentenza, in assenza delle parti.
***
Esclusa la sussistenza di una ipotesi di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del giudicato -posto che il pagamento della somma controversa impedisce la decisione sulla effettività della debenza della somma solo allorquando sia incontestatamente avvenuto a tacitazione definitiva delle pretese con abbandono delle contestazioni, non quando queste vengano comunque coltivate, ed il pagamento sia avvenuto in forza di titolo esecutivo (cfr. Cass. n°15963/2021, che ammette la ripetizione di indebito di somme corrisposte in sede di procedimenti esecutivi anche in caso di mancato esperimento delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.; cfr. altresì Cass n°1561/1964, che precisa come il pagamento dopo l'intimazione del precetto “non rende inammissibile l'opposizione già proposta sotto il profilo dell'esecutività della somma precettata, e cioè non costituisce acquiescenza”)- , va affermata l'infondatezza nel merito dell'opposizione, che deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affermato che, qualora l'esecuzione si fondi su un titolo giudiziale al g.e. è concesso senz'altro interpretarlo secondo gli ordinari criteri (primo fra tutti, quello testuale), ma non integrarne il contenuto o rimettere in discussione il merito della decisione, soccorrendo a tale scopo gli ordinari mezzi di gravame (cfr, tra le molte, Cass. Civ. 1942/2023, a mente della quale «né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalla richiamata Cass., sez. U, n. 11066/12, né del successivo intervento di Cass., sez. U, n. 5633/22
(richiamato dal ricorrente in memoria, peraltro riferito al solo titolo giudiziale, quale quello in esame), è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.»).
Alla luce di tale principio, questo giudice deve limitarsi a valutare cosa effettivamente abbia statuito la
Corte d'Appello di Firenze nella propria pronuncia, basandosi a tal scopo in primis sul dato letterale del provvedimento, senza possibilità di integrarne il disposto, neppure ove tale integrazione dovesse richiamare principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Detto altrimenti, questo giudice è chiamato a stabilire se il titolo esecutivo giudiziale, nell'intimare a di tenere indenne Parte_4 CP_1 dalle spese di lite sostenute, abbia operato una - seppur implicita - distinzione tra spese di resistenza e spese di soccombenza (con le conseguenze indicate dall'opponente in tema di operatività del massimale di polizza); ma non può integrare il titolo esecutivo ove tale distinzione non sia stata fatta, perché in tal caso la statuizione avrebbe dovuto essere impugnata per mezzo di ricorso in Cassazione.
Fatta tale premessa occorre rilevare come né dal tenore letterale del dispositivo (riportato supra), né dalla motivazione della sentenza definitiva o di quella parziale emerga la volontà della Corte d'Appello di Firenze di distinguere tra spese di soccombenza e spese di resistenza (terminologia che non ricorre nel provvedimento di cui si discute).
Al contrario, nel provvedimento si può leggere che «Ciascuna parte soccombente è tenuta infine a manlevare il rispettivo contraddittore vittorioso per la parte di spese per le quali quest'ultimo è tenuto a rifondere l'altro contradditore verso il quale è risultato a sua volta soccombente, così come indicato
pagina 5 di 6 in dispositivo». Dal momento che il giudice d'appello fa riferimento a ciascuna parte soccombente (e non soltanto, dunque, alle due parti dell'odierno procedimento) l'interpretazione più coerente col dato letterale induce a ritenere che lo stesso abbia radicato l'obbligo di manlevare il contraddittore non tanto e non solo nell'esistenza di un contratto di assicurazione dotato di relativo massimale, ma nella reciproca soccombenza: prova ne è il fatto che al punto 12) del dispositivo viene condannata a CP_1 manlevare di quanto da quest'ultima dovuto a Controparte_4 Controparte_5
, operazione che non trova certamente la sua giustificazione nelle norme che reggono il
[...] contratto di assicurazione.
Deve pertanto ritenersi che nel dettare la previsione di cui al punto 16) del dispositivo («dichiara tenuta
e condanna alla refusione, anche in via di manleva, in Parte_1 favore di dei residui 2/3 di quanto sopra sub 12), 13), 14);») la CP_1 Parte_5
Corte d'Appello di Firenze non intendesse operare alcuna distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza (circostanza confermata dalla dicitura “anche in via di manleva”), con la conseguenza che la portata dell'obbligo restitutorio di non incontra il limite del massimale di polizza. Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano -d'ufficio, in difetto di notula- come da dispositivo. (giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 €, minimi ex dm
55/2014, con esclusione della fase decisoria in difetto di deposito di comparse conclusionali e repliche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione;
– condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_4 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 5.100,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Teresa Giardino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4457/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CONVENUTO/I
Controparte_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Teresa Giardino, sono comparsi: per l'opponente l'Avv. Alessandra Bencvenuti;
Per l'opposto l'Avv. Caforio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano come da propri atti già depositati telematicamente e che si intendono qui interamente richiamati. L'Avv. Benvenuti contesta la sussistenza di un giudicato legato alla mancata impugnazione del provvedimento che ha disposto l'assegnazione di fronte al Tribunale di Torino, nell'impossibilità che si possa formare un giudicato sulla legittimità di un pignoramento, di cui si sta discutendo in sede di opposizione. L'Avv. Caforio insiste nel ribadire che si è data esecuzione al dispositivo della sentenza, e che nessuna altra interpretazione può essere effettuata, nonché ribadisce le proprie deduzioni in ordine agli effetti del giudicato sulla mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4457/2024 promossa da:
Parte_2
ATTRICE, OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (come da atto di citazione in opposizione): “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Perugia, in via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo azionato ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c, sussistendo i gravi motivi per concederla, essendo già stata offerta prova documentale della integrale e tempestiva esecuzione da parte dell'opponente della sentenza n.
[... 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze;
nel merito, dichiarare insussistente il diritto della CP_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_3 Parte_4 in forza del titolo e del precetto alla stessa notificati per pec in data 30.10.2024. Con
[...] vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PER L'OPPOSTA (come da comparsa di costituzione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
in via principale: accertare e dichiarare che l'odierna opponente è Parte_4 tenuta al pagamento delle somme precettate e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta e confermare il precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. la Parte_4 (d'ora in avanti, ) dichiarava di impugnare il precetto intimatole da
[...] Parte_4 [...] (d'ora in avanti, ) per un importo pari ad € 72.806,63, oltre ad € 620,13 per Controparte_1 CP_1 spese, precetto che le era stato notificato in data 30.10.2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze.
pagina 2 di 6 Esponeva l'opponente che la Corte d'Appello di Firenze l'aveva condannata, in quanto assicuratrice di a manlevare quest'ultima; più precisamente, il complesso dispositivo così si esprimeva per ciò CP_1 che riguarda le due parti del procedimento odierno:
“5) dichiara tenuta e condanna al versamento in favore di Parte_5 dell'importo complessivo di euro 409.817,61, di cui euro 328.017,18 Parte_6
a titolo di canoni scaduti e a scadere ai sensi di cui in motivazione, ed euro 81.800,44 a titolo di danno emergente;
6) dichiara tenuta e condanna a manlevare Parte_1 [...]
in ordine a quanto sopra sub 5) fino a concorrenza dell'importo di Parte_5 euro 250.000,00;
7) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da
[...] come liquidate Controparte_2 dal Tribunale, compensate per 1/10 del loro ammontare;
8) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da
[...]
e da Controparte_2 in Euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed Controparte_3
IVA come per legge, in favore di ciascuna;
9) dichiara le stesse compensate per 1/10 del loro ammontare;
10) dichiara tenuta e condanna alla refusione Controparte_4 dei residui 9/10 in favore di Controparte_2 quanto a quelle di cui supra sub 7) e di
[...] [...]
Controparte_5 quanto a quelle di cui supra sub 8);
[...] Controparte_3
11) dichiara tenuta e condanna alla refusione in Controparte_4 favore di Controparte_2 ei 2/3 delle spese della fase monitoria;
[...]
12) dichiara tenuta e condanna alla refusione in favore di Parte_5
delle spese di lite del presente grado del CP_4 Controparte_4 giudizio da quest'ultima sopportate e che vengono liquidate in Euro 10.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, ed a manlevare
[...]
in ordine a quanto sopra sub 10); Controparte_4
13) dichiara le spese del giudizio di primo grado sopportate da Parte_5
come liquidate dal Tribunale, compensate per 1/3 del loro ammontare;
[...]
14) liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da Parte_5 in Euro 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA
[...] come per legge;
15) dichiara le stesse compensate per 1/3 del loro ammontare;
16) dichiara tenuta e condanna alla refusione, Parte_1 anche in via di manleva, in favore di dei residui 2/3 di quanto Parte_5 sopra sub 12), 13), 14);
17) condanna e in parti uguali, Parte_1 Parte_5 alla rifusione in favore di delle spese relative al giudizio per regolamento di CP_4 competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, che vengono liquidate in complessivi euro 5.513,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
18) conferma per il resto l'appellata sentenza;
”
Affermava di aver regolarmente e tempestivamente dato esecuzione a quanto previsto Parte_4 nella sentenza (fermo, peraltro, il diritto di rivalsa nel caso in cui la pronuncia, oggetto di ricorso per
Cassazione, venisse ivi riformata), attraverso la messa a disposizione dell'assicurata dell'intero pagina 3 di 6 massimale di polizza, pari ad € 250.000,00, nonché attraverso il pagamento extramassimale, effettuato in favore di € 12.201,56 (a saldo spese di resistenza al netto di IVA). Affermava altresì di aver CP_1 corrisposto in favore di l'importo di € 3.296,78, in ottemperanza a Controparte_4 quanto previsto al punto 17) della sentenza n. 1034/2024 della Corte d'Appello di Firenze.
Sosteneva altresì che - a differenza di quanto affermato dall'opposta nel proprio atto di precetto, ove si può leggere che era stata condannata a manlevare “sino alla concorrenza del Parte_4 CP_1 massimale pari ad € 250.000,00, oltre a quanto liquidato a titolo di spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio” - le spese di giustizia non potessero essere considerate unitariamente, dovendosi distinguere, sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tra spese di resistenza e spese di soccombenza (e spese di chiamata, non rilevanti nel caso di specie); con la conseguenza che - essendo le spese di soccombenza una conseguenza del fatto illecito - l'assicurato ha diritto di ripeterle dal proprio assicuratore nel limite del massimale assicurativo;
limite che era stato, nel caso di specie, già raggiunto.
Alla luce di quanto finora esposto, l'opponente sosteneva che null'altro fosse dovuto all'assicurata la quale peraltro - per mezzo del proprio difensore - aveva espressamente approvato i conteggi CP_1 con pec del 4 settembre 2024; e chiedeva pertanto che l'adito Tribunale sospendesse in via preliminare l'efficacia del titolo esecutivo e dichiarasse nel merito l'insussistenza del diritto di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata.
Si costituiva l'opposta contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto Controparte_1 da controparte. Con riferimento alla richiesta di sospensiva, l'opposta affermava come ne difettassero i presupposti, nulla avendo l'opponente argomentato in tema di periculum; quanto al merito della domanda di parte avversa, muovendo dal dato letterale del dispositivo della sentenza della Corte di
Appello di Firenze esponeva che: CP_1
• il riferimento al massimale era contenuto solo nei punti 5) e 6) della predetta pronuncia;
da ciò dovendosi dedurre che le restanti spese a cui veniva condannata e per estensione, CP_1 Parte_4 dovessero intendersi come liquidate extra-massimale;
• la pronuncia non menzionava la distinzione tra spese di resistenza e spese di soccombenza;
• la stessa, al punto 16), nell'affermare che era condannata a rifondere a le spese Parte_4 CP_1 liquidate ai precedenti punti 12), 13), 14), utilizzava la dicitura “anche in via di manleva”, con ciò sottintendendo “non esclusivamente in via di manleva”.
ribadiva dunque il proprio diritto ad agire in esecuzione sulla base di un titolo giudiziale la cui CP_1 interpretazione era, a suo dire, univoca;
e chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell'opponente.
Con decreto del 31.01.2025 il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.04.2025, dando termine alle stesse per depositare le memorie di cui all'art. 171ter cpc. Le parti scambiavano memorie, per mezzo delle quali rappresentavano a questo giudice che nelle more veva dato inizio CP_1
a pignoramento presso terzi, incardinando la relativa procedura innanzi al Tribunale di Torino. Con la seconda memoria, esponeva che, a seguito del pignoramento presso terzi, le somme Parte_4 pignorate al terzo erano state assegnate;
e che, di conseguenza, la stessa rinunciava Parte_7 alla richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato ex art. 615, co. 1, cpc (ferma restando la domanda volta ad accertare l'insussistenza del diritto di ad agire in esecuzione). CP_1 Pt_4 chiedeva altresì che, in caso di accoglimento della propria opposizione, enisse condannata
[...] CP_1
a rimborsarle l'importo preteso in esecuzione dell'atto di precetto opposto, pari ad € 73.426,76, oltre ad
€ 573,33 per interessi, oltre alle spese di procedura, per complessivi € 76.455,95.
pagina 4 di 6 All'udienza del 10 aprile 2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice si riservava;
sciogliendo la riserva con provvedimento del 18 aprile 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12 giugno 2025 per la discussione orale della causa ex art. 281sexies cpc. All'odierna udienza, all'esito di discussione orale della causa, veniva riservata la decisione, con successiva pronuncia della sentenza, in assenza delle parti.
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Esclusa la sussistenza di una ipotesi di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del giudicato -posto che il pagamento della somma controversa impedisce la decisione sulla effettività della debenza della somma solo allorquando sia incontestatamente avvenuto a tacitazione definitiva delle pretese con abbandono delle contestazioni, non quando queste vengano comunque coltivate, ed il pagamento sia avvenuto in forza di titolo esecutivo (cfr. Cass. n°15963/2021, che ammette la ripetizione di indebito di somme corrisposte in sede di procedimenti esecutivi anche in caso di mancato esperimento delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.; cfr. altresì Cass n°1561/1964, che precisa come il pagamento dopo l'intimazione del precetto “non rende inammissibile l'opposizione già proposta sotto il profilo dell'esecutività della somma precettata, e cioè non costituisce acquiescenza”)- , va affermata l'infondatezza nel merito dell'opposizione, che deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affermato che, qualora l'esecuzione si fondi su un titolo giudiziale al g.e. è concesso senz'altro interpretarlo secondo gli ordinari criteri (primo fra tutti, quello testuale), ma non integrarne il contenuto o rimettere in discussione il merito della decisione, soccorrendo a tale scopo gli ordinari mezzi di gravame (cfr, tra le molte, Cass. Civ. 1942/2023, a mente della quale «né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalla richiamata Cass., sez. U, n. 11066/12, né del successivo intervento di Cass., sez. U, n. 5633/22
(richiamato dal ricorrente in memoria, peraltro riferito al solo titolo giudiziale, quale quello in esame), è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.»).
Alla luce di tale principio, questo giudice deve limitarsi a valutare cosa effettivamente abbia statuito la
Corte d'Appello di Firenze nella propria pronuncia, basandosi a tal scopo in primis sul dato letterale del provvedimento, senza possibilità di integrarne il disposto, neppure ove tale integrazione dovesse richiamare principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Detto altrimenti, questo giudice è chiamato a stabilire se il titolo esecutivo giudiziale, nell'intimare a di tenere indenne Parte_4 CP_1 dalle spese di lite sostenute, abbia operato una - seppur implicita - distinzione tra spese di resistenza e spese di soccombenza (con le conseguenze indicate dall'opponente in tema di operatività del massimale di polizza); ma non può integrare il titolo esecutivo ove tale distinzione non sia stata fatta, perché in tal caso la statuizione avrebbe dovuto essere impugnata per mezzo di ricorso in Cassazione.
Fatta tale premessa occorre rilevare come né dal tenore letterale del dispositivo (riportato supra), né dalla motivazione della sentenza definitiva o di quella parziale emerga la volontà della Corte d'Appello di Firenze di distinguere tra spese di soccombenza e spese di resistenza (terminologia che non ricorre nel provvedimento di cui si discute).
Al contrario, nel provvedimento si può leggere che «Ciascuna parte soccombente è tenuta infine a manlevare il rispettivo contraddittore vittorioso per la parte di spese per le quali quest'ultimo è tenuto a rifondere l'altro contradditore verso il quale è risultato a sua volta soccombente, così come indicato
pagina 5 di 6 in dispositivo». Dal momento che il giudice d'appello fa riferimento a ciascuna parte soccombente (e non soltanto, dunque, alle due parti dell'odierno procedimento) l'interpretazione più coerente col dato letterale induce a ritenere che lo stesso abbia radicato l'obbligo di manlevare il contraddittore non tanto e non solo nell'esistenza di un contratto di assicurazione dotato di relativo massimale, ma nella reciproca soccombenza: prova ne è il fatto che al punto 12) del dispositivo viene condannata a CP_1 manlevare di quanto da quest'ultima dovuto a Controparte_4 Controparte_5
, operazione che non trova certamente la sua giustificazione nelle norme che reggono il
[...] contratto di assicurazione.
Deve pertanto ritenersi che nel dettare la previsione di cui al punto 16) del dispositivo («dichiara tenuta
e condanna alla refusione, anche in via di manleva, in Parte_1 favore di dei residui 2/3 di quanto sopra sub 12), 13), 14);») la CP_1 Parte_5
Corte d'Appello di Firenze non intendesse operare alcuna distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza (circostanza confermata dalla dicitura “anche in via di manleva”), con la conseguenza che la portata dell'obbligo restitutorio di non incontra il limite del massimale di polizza. Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano -d'ufficio, in difetto di notula- come da dispositivo. (giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 €, minimi ex dm
55/2014, con esclusione della fase decisoria in difetto di deposito di comparse conclusionali e repliche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione;
– condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_4 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 5.100,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Teresa Giardino
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