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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/06/2024, vertente
TRA
(c.f. , E_ C.F._1
difeso dall'Avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO (c.f. ), C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
BIAMONTE ALESSANDRO (c.f. ); C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art 702 bis c.p.c. resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64914 del ruolo generale degli affari contenziosi civili anno
2017 del tribunale di Roma in data 21/10/2020.
Conclusioni dell'appellante: “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa sospensione dell'efficacia, in riforma dell'ordinanza impugnata, voglia: - rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, valutate le difese svolte dalle parti, disporre che la causa necessiti un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 702 ter e 702 quater c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre IVA e
C.P.A. come per legge.”.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellato: “Si conclude affinché l'adita Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia rigettare l'appello, con conferma della statuizione impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di difesa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Roma ha condannato E_
: al risarcimento del danno in favore dell'attore liquidato in
[...] Controparte_1
€ 15.000,00 oltre interessi nella misura legale;
al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n. 47 del 1948, nella misura di € 3.000,00; ha ordinato al convenuto la rimozione dell'articolo; lo ha quindi condannato alle spese legali quantificate in € 3.972,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
A monte della condanna il riconoscimento del carattere diffamatorio dell'articolo apparso sulla testata on line “Il Nord”, www.ilnord.it in data 14.12.2013, a firma del direttore (anche direttore responsabile e proprietario della E_
testata) dal titolo «IL GIUDICE ESPOSITO CHE HA CONDANNATO
E' AMICO INTIMO DELL'AVVOCATO NOCITO, ARRESTATO CP_2
PER MAFIA E CORRUZIONE» e della foto e annessa didascalia.
Il nucleo della decisione del tribunale è così delineato: “Nel caso in esame l'articolo scritto dal convenuto riporta lo stralcio di un altro articolo pubblicato sulla vicenda sul Corriere della Sera, limitatamente alla frequentazione dell'attore con i soggetti coinvolti nell'inchiesta giudiziaria (avv. Nocita e dott. Basile) e ipotizza l'esistenza di un'amicizia intima tra l'attore e l'avv. Nocita, “arrestato per mafia e corruzione”, affermando che l'attore, giudice della Cassazione, “è a disposizione di un avvocato definito dai magistrati antimafia “deus ex machina” dei rapporti tra le istituzioni e la 'indragheta calabrese”. L'articolo prosegue insinuando il dubbio nel lettore in ordine al corretto operato dell'attore in relazione alla sentenza di condanna nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto Controparte_3 ritiene che l'essere a disposizione del suddetto avvocato sia sufficiente per poter affermare che la sentenza sia stata emessa da un giudice “su cui gravano almeno sospetti di relazioni inconfessabili e certezze di amicizie pericolose”. Sul punto il convenuto non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto affermato nell'articolo in ordine all'esistenza di una solida amicizia tra l'attore e l'avv. Nocita e il fatto che l'attore si sia messo a disposizione di questi. Deve, invece, rilevarsi che questo Tribunale con la sentenza resa nel giudizio n.r.g. 65035/2015 decisa il 27/01/2020 sulla medesima vicenda giudiziaria “Plinius” per un articolo pubblicato su un diverso quotidiano, ha rilevato che tra l'attore e l'avv. Nocita sono intercorse solo tre telefonate di breve durata da cui emerge una semplice conoscenza tra i due. Il convenuto ha dedotto la diversità dei fatti tra il suddetto precedente
r.g. n. 2 giurisprudenziale e la vicenda in esame in un quanto l'articolo qui in contestazione non ha ipotizzato il coinvolgimento dell'attore nella vicenda penale. Tuttavia l'articolo afferma che esiste un'amicizia intima tra l'attore e l'avv. Nocita tale da lasciar intendere nel lettore che l'attore sia a disposizione dell'avv. Nocita per la sua attività di
“deus ex machina” dei rapporti tra le istituzioni e la ' ”. Inoltre Persona_1 nella foto in calce all'articolo è ritratta l'immagine del giudice in toga con la CP_1 didascalia “Semplicemente pazzesco. Il giudice e l'amico avvocato arrestato: mafia e corruzione”. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che già in data 20/12/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha precisato che l'attore non era coinvolto nell'indagine e che “le conversazioni non hanno nessun rilievo né penale né deontologico e di esse non è stato fatto alcun uso nella richiesta di misura cautelare”; inoltre nel verbale relativo all'udienza del 28/01/2014 (allegato n. 12 al ricorso) emerge che il Tribunale non ha ammesso la testimonianza dell'attore sulla circostanza indicata nella lista depositata dalla difesa del Dott. Basile
“apparendo manifestamente irrilevante ai fini della decisione accertare i rapporti e gli incontri conviviali intervenuti tra l'imputato ed il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione”. In tal contesto alla luce della documentazione in atti il suddetto articolo e la foto in calce al medesimo non rispetta il requisito della veridicità della notizia, in quanto lascia intendere una strumentalizzazione del servizio giustizia da parte dell'attore a favore della mafia e della corruzione per il tramite dell'amicizia dell'attore con l'avv. Nocita. Per quanto concerne il danno, esso, per costante giurisprudenza, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici
(in questi termini Cass., sent. n. 24474/2014). Sul punto non vi è dubbio che la posizione ricoperta all'epoca dall'attore abbia determinato un discredito alla sua reputazione che va ristorato. Al riguardo non può, però, essere riconosciuto il danno da lesione al diritto alla salute, in quanto il ricorrente non ha contestato di aver prodotto la medesima documentazione in altre vicende processuali e manca qualsiasi elemento per poter dedurre la diretta incidenza della problematica con l'articolo in questione, potendo, invece, la medesima essere riconducibile ad altre situazioni connesse allo svolgimento dell'attività di giudice. Va, invece, riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, che in ragione della gravità dei fatti e della diffusione dell'articolo, nonché della distanza temporale tra pubblicazione ed esercizio dell'azione giudiziaria e della rimozione della foto e relativa didascalia autonomamente disposta dal convenuto, appare equo determinare in € 15.000,00, oltre interessi legali. Va, altresì, accolta la domanda di condanna del convenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n. 47 del 1948, nella misura di € 3.000,00. Con riferimento alla domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., essa non è accolta in quanto si tratta di un articolo pubblicato in data 14.12.2013 e l'azione legale ha avuto inizio nel 2017. Va, invece, accolta la richiesta di rimozione dell'articolo.”.
ha proposto appello al quale ha E_
resistito . Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene due motivi:
I) il primo è rubricato: «Erronea ed incompleta valutazione ed
r.g. n. 3 interpretazione delle risultanze istruttorie con riferimento al carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato - Sull'avvenuta violazione dell'art.
21 Cost. e sul rispetto del canone di verità da parte del giornalista.»; vi si sostiene che i fatti narrati nell'articolo rispondono al canone della verità e non erano stati peraltro contestati dalla controparte (art. 115 cpc); che l'espressione “a disposizione” non andava intesa nel senso di offerta di servizi illeciti ma come generica disponibilità all'interlocuzione con l'avv,.
Nocito. Inoltre, l'uso del termine “amicizia”, in base al suo comune senso,, era giustificato dai plurimi contatti intercorsi tra il dott. e l'avv. CP_1
Nocito e dal loro tenore denotante una certa confidenza.
II) il secondo motivo è rubricato: « Sulla violazione dell'art. 2059 e dell'art.
2043 c.c. – Sull'errata quantificazione del danno.»; vi si sostiene che l'articolo non ha leso la reputazione del dott. il quale non aveva CP_1
provato di aver risentito di alcun danno, tenuto anche conto che la sua immagine pubblica risultava (già) offuscata da pregressi episodi che lo avevano visto coinvolto in un procedimento disciplinare dinanzi alla
Sezione Disciplinare del CSM ed avevano avuto ricadute negative nel parere reso dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in vista della conferma dell'interessato nella funzione di presidente di sezione della
Corte di Cassazione. Il danno, ove sussistente, era comunque attenuato dai chiarimenti provenuti dai comunicati stampa della Procura della
Repubblica di Catanzaro in ordine alle vicende riguardanti i rapporti tra il
Dott. e l'Avv. Nocito ed il Dott. , resi pubblici CP_1 Controparte_4 nell'immediatezza della fuga di notizie relative all'amicizia tra i tre (già in data 20.12.2013, ovvero a distanza di sei giorni dall'articolo di Pt_1
. Il tempo intercorso tra la pubblicazione dell'articolo (14.12.2013)
[...]
e l'intentata azione giudiziale (5.10.2017), la rimozione della fotografia del Dott. e delle relative didascalie, ad oggi non più presenti CP_1 contribuivano a detta attenuazione e doveva reputarsi “abnorme” l'la liquidazione del danno così come operata dal tribunale, anche in considerazione della brevità dell'articolo apparso su una testata online di rilevanza e risonanza soltanto locale (Il Nord).
r.g. n. 4 I motivi di appello, di seguito scrutinati anche alla luce delle difese dell'appellato, non appaiono fondati.
Il carattere diffamatorio dell'articolo, pubblicato in epoca coeva al coinvolgimento dell'avv. Nocito in indagini per fatti di mafia, è stato correttamente colto dal tribunale.
Lo avrebbe avuto anche se non avesse coinvolto un magistrato con le alte funzioni all'epoca ricoperte dal dott. . CP_1
Esporre un soggetto come amico “a disposizione” di chi, in un dato momento, è sottoposto ad indagini penali per fatti gravi, altro non fa che estendere quell'ombra negativa alla cerchia degli amici (o delle conoscenze) dell'indagato.
L'aggiunta dell'espressione “a disposizione”, in tale contesto, è univocamente evocativa di un rapporto men che lecito, messo ancor più in risalto dall'essere il dott. , all'epoca della pubblicazione, addetto alle sezioni penali della CP_1
Corte di Cassazione.
Il danno reputazionale è innegabile e la liquidazione del relativo risarcimento tutt'altro che “abnorme”.
La strumentalizzazione di un rapporto, comunque lo si voglia definire (di conoscenza, di amicizia, di frequentazione, epistolare, ecc.), in occasione del coinvolgimento di uno dei protagonisti in fatti di mafia accomuna l'altro nel cono d'ombra del sospetto, evoca il suo coinvolgimento nell'illecito.
L'importo di 15.000 euro liquidato dal tribunale risulta inferiore a quello che sarebbe risultato in base ai criteri (del 2018) - che seppur non vincolanti danno conto delle tendenze dei giudici di merito - elaborati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano ai quali può farsi ricorso nella liquidazione equitativa
(da ultimo Cass. Civ. sez. III, 12/11/2024, n.29222), facendo riferimento alle diffamazioni di media gravità per le quali è indicato il danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00.
Ciò sulla base:
della media notorietà del diffamante e diffusione del mezzo usato per diffondere l'articolo, connotazione che ben si attaglia ad una testata online come quella sulla quale apparse il testo, tenendo altresì conto che gli utenti sovente raggiungono le notizie mediante motori di ricerca che amplificano la diffusività dei mezzi di r.g. n. 5 comunicazione online;
della significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e professionale;
del dolo che nella fattispecie non può dirsi eventuale ma diretto, nel senso che l'autore dell'articolo non poteva ignorare la portata offensiva del suo articolo.
L'appello è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore E_
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6