Articolo 7 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 gennaio 1955
Art. 7.
Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.
Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , devono corrispondere ad una o piu' delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica, agli uffici separati dei quartieri delle grandi citta'.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1955
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