Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eros Crepaldi e Andrea Nonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-^, datato 9 aprile 2025, con il quale la Questura di Ferrara ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale n. -OMISSIS-, in data 25 luglio 2024 ha presentato istanza di conversione del suddetto titolo in un permesso per motivi di lavoro subordinato.
In data 05 febbraio 2025, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in ragione della « mancanza della quota rilasciata dal S.U.I. della Prefettura competente che attesti la disponibilità di un posto per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ai sensi dell’art. 24 comma 10 del D.Lv.o 286/98 ».
In data 11 giugno 2025, la Questura di Ferrara ha notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto n. -OMISSIS-^, valorizzando, in sintesi:
- la mancanza del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte del S.U.I. della Prefettura competente;
- la mancanza dei requisiti previsti e l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali in capo all'istante per il soggiorno nel territorio dello Stato.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato gli artt. 13, comma 7, TUI e 3, comma 3, d.p.r. n. 394 del 1999, i quali prevedono espressamente l’obbligo per l’Autorità procedente di provvedere alla traduzione della decisione in una lingua conosciuta dall’interessato;
2. risulterebbe violato altresì l’art. 24, comma 10, TUI, poiché, venuto meno il limite delle quote, a seguito del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, non vi sarebbero stati elementi per non convertire il permesso di soggiorno stagionale in titolarità del ricorrente; quest’ultimo, avendo ottenuto il primo permesso di soggiorno a seguito di istanza di rilascio formalizzata attraverso l’invio di un kit postale indirizzato alla Questura di Trento, e, successivamente, il rinnovo del permesso medesimo nuovamente a mezzo kit postale, avrebbe comprensibilmente ritenuto di formalizzare l’istanza di conversione attuando la medesima procedura sino a quel momento seguita per il rilascio ed il successivo rinnovo del titolo, ovvero compilando un kit postale, nel quale allegare la documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per legge; per contro, la Questura avrebbe errato nel non valutare la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali per il rilascio del permesso in conversione;
3. la Questura avrebbe violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, poiché dopo aver comunicato i motivi ostativi in ragione dell’asserita “ mancanza della quota rilasciata dal S.U.I. della Prefettura competente che attesti la disponibilità di un posto per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ai sensi dell’art. 24 comma 10 del D.Lvo. 286/98 ”, nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento ha addotto l’erronea modalità di presentazione della richiesta di conversione per non essere stata inviata la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione al fine di ottenere il rilascio del previo nulla osta; la mancata indicazione di tale ragione ostativa avrebbe impedito comunque al ricorrente di poter replicare adducendo le ragioni che lo avevano spinto ad utilizzare il kit postale, oppure agire di conseguenza, attivandosi per la presentazione dell’istanza nel modo corretto, considerata la sussistenza dei requisiti previsti per legge, e pur essendo scaduto il permesso di soggiorno in possesso..
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
È sufficiente, al riguardo, rammentare l’insegnamento secondo il quale «la mancata traduzione del provvedimento preclusivo del rilascio del permesso di soggiorno nella lingua madre dello straniero non determina l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce una mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso» ( ex plurimis , Tar Lazio, sez. I, 03 dicembre 2024, n. 21736).
Nel caso di specie non risulta che vi sia stata una tardiva proposizione del ricorso, né, comunque, una lesione del diritto di difesa in giudizio.
In ordine, invece, al secondo e terzo motivo di impugnazione, le doglianze di parte ricorrente possono essere accolte nei limiti di seguito esposti.
L’art. 24, comma 10, TUI, vigente ratione temporis , prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Quindi, certamente la domanda di conversione deve essere inviata allo Sportello unico per l’immigrazione.
D’altronde, va rilevato che, laddove, come nel caso di specie, lo straniero erri nell’indirizzare la richiesta di conversione, l’Amministrazione ha, quantomeno, l’obbligo, sul piano del contraddittorio endoprocedimentale e in conformità anche al principio di correttezza e buona fede, di rendere edotto lo straniero, nell’ambito della comunicazione dei motivi ostativi, dell’irregolarità in questione, consentendogli di porre rimedio all’errore.
Nel caso di specie la Questura, oltre ad aver fondato il provvedimento finale su una motivazione differente rispetto a quanto indicato nella comunicazione di motivi ostativi senza che, peraltro, ciò sia stato determinato da particolari difese dello straniero, ha errato nel non rendere partecipe il ricorrente, proprio attraverso la comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, dell’irregolare coinvolgimento della Questura anziché dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, la Questura dovendo, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ripristinare il corretto contraddittorio procedimentale, oppure, in un’ottica di collaborazione con il privato, procedere essa stessa a coinvolgere direttamente lo Sportello per l’Immigrazione, reindirizzando a quest’ultimo l’istanza presentata dallo straniero.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | AO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.