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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO ConIGliere
Silvia BURELLI ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, Parte_1
24, c.f. , in proprio ed in qualità di mandatario della società (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) con sede legale in Roma, l.go Chigi, 5, giusta contratto di cessione ex L.488/98 e P.IVA_2
mandato speciale notarile in data 03.07.2014 n. 37521 rep. Notaio di Tivoli, in persona Persona_1
del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura ad lites del Presidente dell Pt_1
rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del Persona_2
22.03.2024, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f.
, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura C.F._1
I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c.
, nonché l'indirizzo di p.e. Email_1 Email_3
Parte appellante contro
1 , C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Vicenza), residente in [...], e , nata Controparte_2
ad Altivole (TV) il 17/07/1954, C.F. residente in [...]
n. 66, CAP 31010, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Castrilli (C.F.
) con studio in Arzignano, Via Sant'Orsola n. 7, pec C.F._4
e dall'Avv. Elisa Castrilli (C.F. ) con Email_4 C.F._5
studio in Piazza Pontelandolfo, 114, Vicenza, 36100, tel. e fax 0444 526000, pec in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso Email_5
lo studio dell'Avv. Elisa Castrilli in Piazza Pontelandolfo n. 114, 36100, Vicenza con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notifica relativa della procedura al fax 0444526000 o al domicilio digitale pec Email_5
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 216/2024 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito per contributi eccedenti il c.d. minimale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero
compensati in caso di solo parziale fondatezza dell'avverso ricorso.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: annullarsi solo parzialmente gli AVA oggetto di causa ovvero condannare gli appellati a pagare le
residue somme dovute”.
Per le parti appellate:
“IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello promosso da controparte per la riforma della Sentenza del Tribunale di Treviso, sez. lavoro,
del 10.04.2024 n. 216/24 emessa nel giudizio R.G. 752/21, riunito con R.G 753/21, e tutte le istanze in quanto inammissibile, infondato in
fatto e in diritto e comunque indimostrato;
per l'effetto confermare integralmente la Sentenza con ogni e consequenziale statuizione di
legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse dover apporre modifiche alla Sentenza
appellata, si insiste per tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate nel I grado di giudizio e di seguito trascritte ovverosia voglia
l'Ecc.ma Corte adita A) In via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità e infondatezza dell'opposto avviso di addebito e di
ogni atto inerente, consequenziale e connesso per i motivi in atti. Per l'effetto, annullarsi e revocarsi l'avviso di addebito e ogni altro atto
inerente, consequenziale e connesso, dichiarando che nulla è dovuto dal IG. e dalla IG.ra . B) In via CP_1 CP_2 subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda di controparte fosse mai ritenuta fondata, contenersi l'entità della somma richiesta
2 nei limiti delle sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate, in ogni caso dichiarando estinti i crediti prescritti e
con decurtazione delle relative somme, oneri ed interessi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, spese e accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dei IGg. CP_1
e , dichiarando l'infondatezza degli avvisi di addebito opposti e accertando l'insussistenza CP_2
della pretesa dell . Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite. Pt_1
1.1. I IGg. e sono soci lavoratori della soc. iscritti alla Gestione CP_1 CP_2 CP_3
Artigiani dal 4.4.1989, e hanno una partecipazione societaria in essa pari al 50% cadauno. Il IG.
ha ricevuto l'avviso di addebito n. 413 2021 00000291 43 000 per € 33.818,45, notificato CP_1
il 5.7.2021, avente ad oggetto il pagamento di contributi eccedenti il minimale relativamente agli anni dal 2014 al 2017. La IG.ra ha ricevuto l'avviso di addebito n. 413 2021 00000292 44 000 CP_2
per € 67.632,78 notificato il 9.7.2021, avente ad oggetto il pagamento di contributi eccedenti il minimale relativamente agli anni dal 2014 al 2017. Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, i IGg. e hanno proposto separati ricorsi in opposizione ai predetti CP_1 CP_2
avvisi di addebito, successivamente riuniti.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande dei ricorrenti, premettendo che è documentale l'iscrizione degli stessi alla Gestione Artigiani nonché la loro partecipazione societaria. Ha rigettato l'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Ha precisato che, ai sensi della L. 463/1959, il socio lavoratore di una società di capitali artigiana deve essere iscritto alla Gestione Artigiani, sicché correttamente i IGg. e si sono iscritti alla CP_1 CP_2
predetta gestione. Ha rilevato che – per effetto dell'art. 3 bis D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992 –
è stata ampliata la base contributiva imponibile (in quanto tale normativa assoggetta a contribuzione tutti i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF) e che tale normativa è stata interpretata dalla Corte
di Cassazione (v. sentenza n. 21540/2019) nel senso che non rientrano nella base imponibile contributiva solo i redditi prodotti da società di capitali in cui l'iscritto è mero socio di capitali. Ha
evidenziato che, nel caso di specie, i IGg. e hanno sempre svolto attività CP_1 CP_2
lavorativa nella s.r.l.: la loro posizione è, quindi, equiparabile a quella del socio di società di persone;
tuttavia, la disciplina fiscale è differente, in quanto il socio lavoratore non denuncia, ai fini IRPEF, i
3 redditi prodotti dalla società (che ha autonoma soggettività passiva tributaria) e tantomeno i redditi prodotti ma non distribuiti dalla stessa. Ha osservato, pertanto, che non è corretta la tesi dell , Pt_1
secondo cui lo schermo societario consentirebbe un'evasione contributiva, e gli avvisi di addebito opposti devono essere annullati.
Ha compensato tra le parti le spese di lite considerati l'oggetto della controversia, la peculiarità della fattispecie, la difficoltà dell'interpretazione normativa e l'oggettiva complessità della materia.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_1
Precisa che lo status di pensionati dei IGg. e non implica l'impossibilità di CP_1 CP_2
essere socio lavoratore e che il IG. ha diritto alla riduzione dei contributi in quanto CP_1
ultrasessantacinquenne.
Con il motivo di appello l ha sostenuto che il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto Pt_1
che, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva, non hanno rilievo gli utili prodotti ma non distribuiti dalla CP_3
L'appellante ribadisce che nella base contributiva imponibile dei soci lavoratori devono essere computati i redditi prodotti dalla s.r.l., a prescindere dall'eventuale loro distribuzione,
altrimenti gli utili non distribuiti non verrebbero computati ai fini contribuitivi, benché ai fini fiscali siano comunque soggetti ad imposta (IRES). Osserva che, seguendo la tesi del primo giudice, gli utili distribuiti verrebbero computati ai fini contributivi mentre gli utili non distribuiti, pur generando pari ricchezza per il socio (aumento di valore della quota societaria), non determinerebbero alcun versamento contributivo.
Rileva l'inammissibilità delle eccezioni per vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto tardive. Precisa anche che: - pur essendo applicabile la sanzione per evasione, è stata applicata la minor sanzione per omissione;
- il credito contributivo è stato calcolato applicando le aliquote e i limiti reddituali di legge;
- non sono comunque prescritti i contributi sui redditi oltre il minimale dal
2015 in avanti, poiché il termine decorre dalla scadenza del saldo e comunque il termine è stato sospeso per dolo del debitore.
3. Si sono costituiti i IGg. e , contestando l'appello e CP_1 CP_2
4 chiedendone il rigetto. Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello che non espone le ragioni della critica alla sentenza impugnata, la quale ha utilizzato argomenti coerenti e un'adeguata motivazione logico-giuridica nonché si è soffermata sulle peculiarità del caso concreto.
Gli appellati ribadiscono che le pretese dell sono illegittime e infondate, in quanto gli Pt_1
utili della soc. sono stati tutti accantonati e reinvestiti in favore della società, come risulta CP_3
documentalmente, sicché, in base all'art. 1 L. 233/1990, non possono generare obblighi contribuitivi in capo ai soci lavoratori. Rilevano che la sentenza impugnata è conforme alla più recente giurisprudenza maggioritaria (cfr. CdA Genova n. 245/2021, Cass. nn. 23792/2019 e 23790/2019).
Gli appellati, altresì, osservano che vi è rinuncia implicita dell'appellante alle istanze istruttorie, in quanto non reiterate, ed eccepiscono l'inammissibilità delle doglianze avversarie che si limitano a riportare le difese svolte in primo grado senza alcuna specifica censura alla sentenza impugnata.
Gli appellati insistono nelle proprie ulteriori eccezioni e istanze ritenute assorbite dal primo giudice.
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 19.6.2025 e, all'esito della camera di conIGlio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere rigettata, in quanto sono chiare le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata nonché la questione controversa e devoluta dall'appellante a codesta Corte (inclusione o meno nella base imponibile contributiva degli utili prodotti da una srl ma non distribuiti ai soci).
7. Nondimeno, l'appello è infondato nel merito.
Come testè evidenziato, la questione controversa e dirimente è stabilire se i redditi prodotti ma non distribuiti da una s.r.l. possano essere inclusi nella base imponibile dei contributi dovuti alla
Gestione Artigiani da parte del socio lavoratore di tale s.r.l..
7.1. Le parti correttamente individuano la norma di riferimento per la soluzione di detta
5 questione nell'art. 3 bis D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992, secondo cui: “A decorrere dall'anno
1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n.
233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono”.
7.2. La lettera della disposizione normativa, chiaramente, assoggetta a contribuzione i
“redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF” (imposta sul reddito delle persone fisiche) da parte dell'iscritto alla Gestione Artigiani.
Una s.r.l. è una persona giuridica soggetta, in via generale, all'imposta IRES (imposta sul reddito delle società), distinta dall'IRPEF.
Sicché, qualora non venga distribuito ai soci, il reddito della s.r.l. non è imputabile al socio, il quale, conseguentemente, non è tenuto a dichiararlo ai fini IRPEF e, coerentemente, in relazione a tali utili non distribuiti non è configurabile alcuna imposizione in capo allo stesso ai fini IRPEF.
Solo nell'ipotesi (opzionale e che non è nè allegato né provato che ricorra nel caso di specie)
in cui la s.r.l. abbia optato per il regime fiscale della c.d. trasparenza fiscale (artt. 115-116 D.P.R.
917/1986), i redditi di tale società sono imputati al socio – sub specie di reddito del socio, in ragione della percentuale di partecipazione alla società – a prescindere dalla effettiva percezione di essi
(come ordinariamente avviene per i redditi delle società di persone).
Solo in tale ipotesi, dunque, anche i redditi non distribuiti della società sono considerati redditi del socio e devono essere dichiarati ai fini IRPEF.
8. Nel caso di specie, è, come detto, pacifico che la - di cui sono soci gli appellati - CP_3
non ha optato per il c.d. regime di trasparenza fiscale ed ha, quindi, conservato autonoma soggettività passiva tributaria (ai fini IRES). Sicchè, il reddito prodotto dalla e non distribuito CP_3
ai soci non può essere considerato reddito (d'impresa) dei soci, né è soggetto all'obbligo dichiarativo ai fini IRPEF, nè, conseguentemente, all'obbligo contributivo di cui si discorre in questa sede.
In altri termini, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla s.r.l. non doveva essere dichiarato quale reddito (d'impresa) ai fini IRPEF anche dai soci, sicché non può essere incluso nella base imponibile dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani.
9. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione, con particolare riferimento alla
6 qualificazione del reddito prodotto da una società di capitali e percepito dal socio (lavoratore o non)
quale reddito di impresa o reddito di capitale, questione non dirimente ai fini della decisione della causa, atteso che nel caso di specie il reddito della s.r.l. non è stato percepito dai soci e quindi non doveva essere denunciato anche ai fini IRPEF.
10. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
10.1. Sicché l deve essere condannato alla rifusione in favore dei IGg. Pt_1
e delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 CP_2
facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato.
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida, unitariamente, in euro 9.991,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 19.6.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
7 Silvia Burelli
Barbara Bortot
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