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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1879/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/01/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTAGNA FEDERICO
e
OR GI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati LANARO FRANCESCO e MAULE STEFANIA
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1
Conclusioni comuni delle parti: 1)Mantenimento ordinario Revocarsi, a partire dal mese di marzo 2025, l'obbligo posto a carico del signor di versare alla signora GI Parte_1
RG l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Per_1 disponendo conseguentemente l'obbligo a carico del sig. di versare il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia di euro 200,00 mensili direttamente a quest'ultima ; Revocarsi, a Per_1 far data da ottobre 2025, l'obbligo posto a carico del signor di versare alla signora Parte_1
GI RG l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio disponendo conseguentemente l'obbligo a carico del sig. di versare il Per_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio di euro 200,00 mensili direttamente a quest'ultimo Per_2 dal momento del raggiungimento della maggiore età, ossia dal mese di ottobre 2025 .
2) Tempi di frequentazione padre e figli Nulla in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia stante l'intervenuta maggiore età di quest'ultima, mentre il figlio , già Per_1 Per_2
17enne, sarà libero di determinarsi nella frequentazione con il padre.
3) Altre condizioni Ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto cron. 717/2022 del
27.01.2022 proc. n. 5162/2021 V.G.
4) Spese legali Competenze e spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025 Parte_1
e OR GI hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto n.
[...]
717/2022.
Preliminarmente si dà atto che, dal precedente accordo, ha raggiunto la Parte_2 maggiore età, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento.
Le parti chiedono che versi la somma di euro 200,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario, direttamente nel conto corrente della figlia a partire da Marzo Per_1
2025; chiedono, inoltre che versi la somma di euro 200,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario, direttamente nel conto corrente del figlio a Per_2
2 partire da Ottobre 2025, quando quest'ultimo avrà raggiunto la maggiore età; chiedono, infine, che nulla venga disposto in ordine alla frequentazione tra e la figlia , in Parte_1 Per_1 quanto maggiorenne, e che il figlio sia libero di determinarsi nella frequentazione con Per_2 il padre.
Le parti chiedono che siano confermate le altre condizioni di cui al decreto cron. 717/2022 del
27/1/2022.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore venendo previsto l'obbligo del versamento diretto del contributo al mantenimento in favore del figlio solo a partire da quando questi avrà compiuto la Per_2 maggiore età.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto n. 717/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
-revoca l'obbligo di di versare a RG GI la somma di euro 200,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
- che versi la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1 direttamente nel conto corrente intestato a;
Parte_2
- revoca, a partire da Ottobre 2025, l'obbligo di di versare a RG GI Parte_1 la somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio;
Persona_3
- che, a partire da Ottobre 2025, versi la somma di euro 200,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario direttamente nel conto corrente intestato a;
Persona_3
- che sia libero di determinare le frequentazioni con il padre;
Persona_3
- conferma le altre disposizioni di cui al decreto n. 717/2022 del 27/01/2022;
b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 31 luglio 2025
Il giudice estensore
3 Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1879/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/01/1990, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTAGNA FEDERICO
e
OR GI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati LANARO FRANCESCO e MAULE STEFANIA
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1
Conclusioni comuni delle parti: 1)Mantenimento ordinario Revocarsi, a partire dal mese di marzo 2025, l'obbligo posto a carico del signor di versare alla signora GI Parte_1
RG l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Per_1 disponendo conseguentemente l'obbligo a carico del sig. di versare il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia di euro 200,00 mensili direttamente a quest'ultima ; Revocarsi, a Per_1 far data da ottobre 2025, l'obbligo posto a carico del signor di versare alla signora Parte_1
GI RG l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio disponendo conseguentemente l'obbligo a carico del sig. di versare il Per_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio di euro 200,00 mensili direttamente a quest'ultimo Per_2 dal momento del raggiungimento della maggiore età, ossia dal mese di ottobre 2025 .
2) Tempi di frequentazione padre e figli Nulla in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia stante l'intervenuta maggiore età di quest'ultima, mentre il figlio , già Per_1 Per_2
17enne, sarà libero di determinarsi nella frequentazione con il padre.
3) Altre condizioni Ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto cron. 717/2022 del
27.01.2022 proc. n. 5162/2021 V.G.
4) Spese legali Competenze e spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025 Parte_1
e OR GI hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto n.
[...]
717/2022.
Preliminarmente si dà atto che, dal precedente accordo, ha raggiunto la Parte_2 maggiore età, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento.
Le parti chiedono che versi la somma di euro 200,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario, direttamente nel conto corrente della figlia a partire da Marzo Per_1
2025; chiedono, inoltre che versi la somma di euro 200,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario, direttamente nel conto corrente del figlio a Per_2
2 partire da Ottobre 2025, quando quest'ultimo avrà raggiunto la maggiore età; chiedono, infine, che nulla venga disposto in ordine alla frequentazione tra e la figlia , in Parte_1 Per_1 quanto maggiorenne, e che il figlio sia libero di determinarsi nella frequentazione con Per_2 il padre.
Le parti chiedono che siano confermate le altre condizioni di cui al decreto cron. 717/2022 del
27/1/2022.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore venendo previsto l'obbligo del versamento diretto del contributo al mantenimento in favore del figlio solo a partire da quando questi avrà compiuto la Per_2 maggiore età.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto n. 717/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
-revoca l'obbligo di di versare a RG GI la somma di euro 200,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
- che versi la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1 direttamente nel conto corrente intestato a;
Parte_2
- revoca, a partire da Ottobre 2025, l'obbligo di di versare a RG GI Parte_1 la somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio;
Persona_3
- che, a partire da Ottobre 2025, versi la somma di euro 200,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario direttamente nel conto corrente intestato a;
Persona_3
- che sia libero di determinare le frequentazioni con il padre;
Persona_3
- conferma le altre disposizioni di cui al decreto n. 717/2022 del 27/01/2022;
b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 31 luglio 2025
Il giudice estensore
3 Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4