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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel. dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Jacopo Ruffini n.10/A presso lo studio dell'avv. Augello Luciano che lo rappresen- ta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
Contro
, nata a Sciacca il [...], in [...] e nella qualità di Controparte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale di , nata a [...], il Persona_1
21.8.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sciacca Via Asmara n.9 presso lo studio dell'avv.
Santangelo Calogero che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistenti-
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
1 INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
25.02.2025.
Il PM ha apposto il visto in data 04.03.2025, nulla opponendo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2024 ha rappresentato: di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in data 14.7.2003 a Sciacca, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 2003, Parte I, n.4) e dalla cui unione sono nati due figli ed . Pt_2 Per_1
Che con sentenza n. 207/2021 dell'11.5.2021, pubblicata in pari data, il Tri- bunale di Sciacca ha pronunziato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio specificate in ricorso e richiamate in sentenza, in particolare con riferimento al mantenimento della prole le parti concordavano che: “ 6) Il marito si impegna e si obbliga espressamente a corrispondere alla moglie un assegno a ti- tolo di concorso al mantenimento dei figli, da pagarsi entro il 5 (cinque) di ciascun mese a far data della firma del presente accordo. L'importo dell'assegno viene con- cordato nella seguente misura di E 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT. Il suddetto assegno sarà accreditato presso il conto corrente in uso alla sig.ra che avrà l'onere di comunicarne le coordina- Controparte_1 te bancarie (cod. iban) …”.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n.
207/2021, in punto di contributo al mantenimento dovuto per i figli con riduzione dagli attuali 700,00 euro mensili al € 350,00 mensili (200,00 euro per e Per_1
150,00 euro per ), allegando la sopravvenienza di giustificati motivi che Pt_2
legittimano la revisione in diminuzione del suddetto importo.
In particolare, a sostegno della propria richiesta, ha dedotto, da un lato, il mutamento in peius della propria situazione economico - reddituale rispetto al mo- mento in cui è intervenuta la sentenza di divorzio e, dall'altro, il mutamento in me-
2 lius della condizione economica della la quale presta attività lavorativa CP_1
con contratto a tempo indeterminato e percepisce reddito di inclusione e assegno unico universale.
Ha, altresì, rappresentato che il figlio maggiore , pur non avendo Pt_2 ancora raggiunto l'autosufficienza economica, svolge lavori saltuari.
Ha, dunque, concluso chiedendo : - ritenere e dichiarare, per sopravvenuti e giustificati motivi all'atto congiunto del 21.01.2021, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici dei figli adottati dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 207/2021 R.G. pubblicata in data 11.05.2021 nel procedimento n.
598/2020 R.G. e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento che il sig.
[...]
è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di man- Parte_1 Controparte_1 tenimento dei figli alla somma di € 350,00 (€ 200,00 per la figlia ed € Per_1
150,00 per il figlio ) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia Pt_2
e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- con vittoria di spese, com- petenze e onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 17.5.2024 si sono costituiti in giudizio in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genito- Controparte_1
riale sulla figlia e , i quali hanno contestato la rico- Persona_1 Parte_2
struzione dei fatti come operata dal ricorrente e hanno chiesto il rigetto della richie- sta di revisione in diminuzione dell'assegno di mantenimento.
In particolare, la sig.ra ha negato il verificarsi di un miglioramento CP_1
della propria condizione reddituale. Il figlio , invece, ha rappresen- Parte_2
tato di essere uno studente universitario e di svolgere, solo saltuariamente, attività lavorativa al fine di potersi concedere qualche uscita in più e non gravare sulla ma- dre.
Hanno, dunque, concluso chiedendo: “In via preliminare ritenere e dichiara- re l'inammissibilità delle domande e delle richieste formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, per le motivazioni sopra spiegate;
Nel merito, ri- gettare le domande e le richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto manifestamente infondate;
Ritenere e dichiarare che le esigenze dei figli, stante l'età raggiunta, sono aumentate e dunque disporre un incremento
3 dell'assegno mensile di mantenimento da porre a carico del nella misura Per_1
che sarà ritenuta equa;
In via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata nella parte motiva della memoria con i testi ivi indicati;
In ogni caso con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, c.p.c. previo rigetto delle richieste di prova orale per le ragioni di cui all'ordinanza del 27.9.2024 qui da intendersi richiamate, la causa è stata rinviata per discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025.
In tale data le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti e la causa è sta- ta rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto il 4.3.2025.
Tanto evidenziato, è opportuno premettere che ai fini della richiesta di modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione o di divorzio occorre che, per fatti sopravvenuti, sia mutata la condizione patrimoniale delle parti, di talché sia necessario un adeguamento dell'importo previsto in quella sede alle nuove condizioni patrimoniali.
La revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione o di divorzio postula la sopravvenienza di giustificati motivi, rappresentati da circo- stanze di fatto verificatesi in epoca successiva rispetto all'adozione dei provvedi- menti predetti, che impongono una nuova valutazione degli interessi coinvolti.
Nel caso di specie, la domanda tendente ad ottenere la modifica delle condi- zioni di divorzio nel senso di una revisione in diminuzione dell'assegno di manteni- mento da versare in favore della prole merita accoglimento.
Difatti, quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente ha riferito essere peggiorate dalla data di emissione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, lo stesso ha allegato dichiarazioni dei redditi dalle quali emer- ge come, per l'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di € 13.149,00 e un red- dito d'impresa di € 16.707,00; per l'anno d'imposta 2022 un reddito imponibile di €
26.694,00 e un reddito d'impresa di € 27.828,00; e per l'anno d'imposta 2023 un reddito d'impresa di € 8.721,00.
4 Lo stesso inoltre, all'udienza del 26.9.2024 ha dichiarato di aver gestito un attività (bar) ma che poi le cose sono andate male e di lavorare come dipendente presso la gelateria ” e di percepire circa 1000,00 euro mensili. Ha Parte_3
altresì prodotto la busta paga per il mese di agosto 2024 e il contratto di lavoro.
Inoltre il ricorrente, risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato dal mese di gennaio 2025.
Alla luce di quanto sopra l'attuale condizione economica del ricorrente per come emersa in particolare dal dato che lo stesso risulta ammesso, dal gennaio 2025,
a godere del patrocinio a spese dello Stato, non risulta proporzionata rispetto alla misura dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli. Va in- fatti a tal riguardo evidenziato come, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
Alla luce di quanto sopra, considerata la giovane età dei figli di anni Per_1
18 e di anni 21) e, considerato che , è studente universita- Pt_2 Parte_2
rio e presta solo occasionalmente attività lavorativa, l'importo dovuto dal ricorrente quale contributo al mantenimento per la prole può essere rideterminato, con decor- renza dalla presente pronuncia, in € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento consegue logicamente il rigetto della domanda proposta dai convenuti di disporre un aumento del mantenimento.
Le spese di lite stante l'esito della stessa vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda di modifica del mantenimento dovuto dal ricorrente nei con- fronti dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e lo ridetermina, a far data dalla presente pronuncia, in € 500,00 mensili, importo rivalutabile annual- mente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5 - rigetta la richiesta di modifica in aumento delle condizioni relative al mantenimen- to dei figli proposta dai convenuti.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel. dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Jacopo Ruffini n.10/A presso lo studio dell'avv. Augello Luciano che lo rappresen- ta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
Contro
, nata a Sciacca il [...], in [...] e nella qualità di Controparte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale di , nata a [...], il Persona_1
21.8.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sciacca Via Asmara n.9 presso lo studio dell'avv.
Santangelo Calogero che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistenti-
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
1 INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
25.02.2025.
Il PM ha apposto il visto in data 04.03.2025, nulla opponendo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2024 ha rappresentato: di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in data 14.7.2003 a Sciacca, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 2003, Parte I, n.4) e dalla cui unione sono nati due figli ed . Pt_2 Per_1
Che con sentenza n. 207/2021 dell'11.5.2021, pubblicata in pari data, il Tri- bunale di Sciacca ha pronunziato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio specificate in ricorso e richiamate in sentenza, in particolare con riferimento al mantenimento della prole le parti concordavano che: “ 6) Il marito si impegna e si obbliga espressamente a corrispondere alla moglie un assegno a ti- tolo di concorso al mantenimento dei figli, da pagarsi entro il 5 (cinque) di ciascun mese a far data della firma del presente accordo. L'importo dell'assegno viene con- cordato nella seguente misura di E 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT. Il suddetto assegno sarà accreditato presso il conto corrente in uso alla sig.ra che avrà l'onere di comunicarne le coordina- Controparte_1 te bancarie (cod. iban) …”.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n.
207/2021, in punto di contributo al mantenimento dovuto per i figli con riduzione dagli attuali 700,00 euro mensili al € 350,00 mensili (200,00 euro per e Per_1
150,00 euro per ), allegando la sopravvenienza di giustificati motivi che Pt_2
legittimano la revisione in diminuzione del suddetto importo.
In particolare, a sostegno della propria richiesta, ha dedotto, da un lato, il mutamento in peius della propria situazione economico - reddituale rispetto al mo- mento in cui è intervenuta la sentenza di divorzio e, dall'altro, il mutamento in me-
2 lius della condizione economica della la quale presta attività lavorativa CP_1
con contratto a tempo indeterminato e percepisce reddito di inclusione e assegno unico universale.
Ha, altresì, rappresentato che il figlio maggiore , pur non avendo Pt_2 ancora raggiunto l'autosufficienza economica, svolge lavori saltuari.
Ha, dunque, concluso chiedendo : - ritenere e dichiarare, per sopravvenuti e giustificati motivi all'atto congiunto del 21.01.2021, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici dei figli adottati dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 207/2021 R.G. pubblicata in data 11.05.2021 nel procedimento n.
598/2020 R.G. e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento che il sig.
[...]
è tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di man- Parte_1 Controparte_1 tenimento dei figli alla somma di € 350,00 (€ 200,00 per la figlia ed € Per_1
150,00 per il figlio ) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia Pt_2
e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- con vittoria di spese, com- petenze e onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 17.5.2024 si sono costituiti in giudizio in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genito- Controparte_1
riale sulla figlia e , i quali hanno contestato la rico- Persona_1 Parte_2
struzione dei fatti come operata dal ricorrente e hanno chiesto il rigetto della richie- sta di revisione in diminuzione dell'assegno di mantenimento.
In particolare, la sig.ra ha negato il verificarsi di un miglioramento CP_1
della propria condizione reddituale. Il figlio , invece, ha rappresen- Parte_2
tato di essere uno studente universitario e di svolgere, solo saltuariamente, attività lavorativa al fine di potersi concedere qualche uscita in più e non gravare sulla ma- dre.
Hanno, dunque, concluso chiedendo: “In via preliminare ritenere e dichiara- re l'inammissibilità delle domande e delle richieste formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, per le motivazioni sopra spiegate;
Nel merito, ri- gettare le domande e le richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto manifestamente infondate;
Ritenere e dichiarare che le esigenze dei figli, stante l'età raggiunta, sono aumentate e dunque disporre un incremento
3 dell'assegno mensile di mantenimento da porre a carico del nella misura Per_1
che sarà ritenuta equa;
In via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata nella parte motiva della memoria con i testi ivi indicati;
In ogni caso con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, c.p.c. previo rigetto delle richieste di prova orale per le ragioni di cui all'ordinanza del 27.9.2024 qui da intendersi richiamate, la causa è stata rinviata per discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025.
In tale data le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti e la causa è sta- ta rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto il 4.3.2025.
Tanto evidenziato, è opportuno premettere che ai fini della richiesta di modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione o di divorzio occorre che, per fatti sopravvenuti, sia mutata la condizione patrimoniale delle parti, di talché sia necessario un adeguamento dell'importo previsto in quella sede alle nuove condizioni patrimoniali.
La revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione o di divorzio postula la sopravvenienza di giustificati motivi, rappresentati da circo- stanze di fatto verificatesi in epoca successiva rispetto all'adozione dei provvedi- menti predetti, che impongono una nuova valutazione degli interessi coinvolti.
Nel caso di specie, la domanda tendente ad ottenere la modifica delle condi- zioni di divorzio nel senso di una revisione in diminuzione dell'assegno di manteni- mento da versare in favore della prole merita accoglimento.
Difatti, quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente ha riferito essere peggiorate dalla data di emissione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, lo stesso ha allegato dichiarazioni dei redditi dalle quali emer- ge come, per l'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di € 13.149,00 e un red- dito d'impresa di € 16.707,00; per l'anno d'imposta 2022 un reddito imponibile di €
26.694,00 e un reddito d'impresa di € 27.828,00; e per l'anno d'imposta 2023 un reddito d'impresa di € 8.721,00.
4 Lo stesso inoltre, all'udienza del 26.9.2024 ha dichiarato di aver gestito un attività (bar) ma che poi le cose sono andate male e di lavorare come dipendente presso la gelateria ” e di percepire circa 1000,00 euro mensili. Ha Parte_3
altresì prodotto la busta paga per il mese di agosto 2024 e il contratto di lavoro.
Inoltre il ricorrente, risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato dal mese di gennaio 2025.
Alla luce di quanto sopra l'attuale condizione economica del ricorrente per come emersa in particolare dal dato che lo stesso risulta ammesso, dal gennaio 2025,
a godere del patrocinio a spese dello Stato, non risulta proporzionata rispetto alla misura dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli. Va in- fatti a tal riguardo evidenziato come, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
Alla luce di quanto sopra, considerata la giovane età dei figli di anni Per_1
18 e di anni 21) e, considerato che , è studente universita- Pt_2 Parte_2
rio e presta solo occasionalmente attività lavorativa, l'importo dovuto dal ricorrente quale contributo al mantenimento per la prole può essere rideterminato, con decor- renza dalla presente pronuncia, in € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento consegue logicamente il rigetto della domanda proposta dai convenuti di disporre un aumento del mantenimento.
Le spese di lite stante l'esito della stessa vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda di modifica del mantenimento dovuto dal ricorrente nei con- fronti dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e lo ridetermina, a far data dalla presente pronuncia, in € 500,00 mensili, importo rivalutabile annual- mente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5 - rigetta la richiesta di modifica in aumento delle condizioni relative al mantenimen- to dei figli proposta dai convenuti.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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