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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16700/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 16700/2022 promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, quale mandataria di , C.F. rappresentata P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e difesa dall'AVV. FRANCESCO LONGO BIFANO, C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Conca D'Ora, n. 289, Roma;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. KELLY CLAIRE, C.F. , e dall'AVV. DI C.F._3
BISCEGLIE SARA, , ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi CodiceFiscale_4
p.e.c. e Email_1 Email_2
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – deroga alla giurisdizione italiana.
Le parti hanno discusso la causa all'odierna udienza del 10.03.2025, il cui verbale si intende trascritto;
la sentenza è stata emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
, nei confronti dell'ordinanza n. 501/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania, con Parte_2 cui, all'esito del giudizio R.G. n. 4219/2022 dalla stessa promossa nei confronti di , è CP_1 stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziria italiana ed è stata ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria irlandese, con compensazione delle spese di lite.
Le domande formulate dall'odierna appellante in primo grado avevano ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta, odierna appellata, CP_1
in ragione del ritardo, di oltre tre ore, nella partenza del volo FR8268 Pisa-Catania, nonché la domanda di riconoscimento della compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7 del
Regolamento CE 261/2004, nella misura di euro 250,00. ha proposto appello chiedendo dichiararsi la sussistenza della Parte_1 giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, con rimessione del procedimento dinanzi al Giudice di pace competente ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ed in subordine, nel merito, con accoglimento delle domande già formulate in primo grado;
in particolare, parte appellante ha dedotto l'erronea e falsa applicazione o violazione dell'art. 25 del Reg. UE n. 1215/2012 e la mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 26, 33 e 49 della Convenzione di Montreal, eccependo altresì la nullità̀ della clausola 2.4 del contratto di trasporto;
in via subordinata, ha chiesto nel merito riconoscersi la soccombenza virtuale della controparte ai fini del pagamento delle spese processuali e condannarsi la medesima per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis co. I c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 342 co. I
c.p.c., nonché per l'impossibilità di impugnare la pronuncia del Giudice di pace mediante appello
(risultando ammissibile il solo regolamento di competenza o giurisdizione); ha altresì contestato la sussistenza della giurisdizione italiana, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria irlandese, sulla base delle valide clausole derogatorie inserite nel contratto di trasporto e dell'inapplicabilità del c.d. foro del consumatore;
nel merito, ha argomentato in ordine alla cessazione della materia del contendere, in quanto la compagnia aerea aveva già erogato in favore del passeggero mandante , la somma di euro 250,00 a titolo di compensazione Parte_2
pecuniaria (all. 1 fascicolo parte appellata); infine, la compagnia appellata ha evidenziato l'inosservanza, da parte del passeggero, delle pattuizioni contrattuali sottoscritte al momento dell'acquisto del biglietto, con particolare riferimento alla clausola contenuta nell'art. 15.2.2, che impone ai passeggeri, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di inviare eventuali reclami alla compagnia aerea.
L'appellata ha dunque concluso chiedendo al Tribunale il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, l'appello deve ritenersi fondato, nei termini seguenti. Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate da parte appellata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di specie, parte appellante ha esposto motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, la parte del provvedimento investito dai motivi di censura ed ha indicato il vizio della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione del motivo di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento (circostanza particolarmente evidente laddove, come nel caso odierno, la pronuncia impugnata contenga un'unica statuizione, peraltro in rito). La specificità dei motivi di appello, infatti, non è esclusa dalla riproposizione dei motivi formulati in primo grado e non va intesa in senso formalistico: l'atto di appello deve essere sufficientemente chiaro e preciso al fine di consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 16.11.2017 n. 27199). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate (relative, peraltro, ad un unico profilo di rito), senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
Infondata risulta anche l'altra eccezione preliminare formulata, fondata sulla manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; tale pronunci può essere infatti emessa solo prima della fase di rimessione del procedimento in decisione, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, situazione insussistente nel caso in esame
(Corte appello Firenze, Sez. IV, 27.03.2023, n. 613).
Tanto chiarito, va osservato, sempre in rito, che il provvedimento impugnato, sebbene emesso nella forma di ordinanza, ha valore di sentenza, in quanto trattasi di pronuncia definitoria sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 279 c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento è suscettibile di essere appellato;
per tale principio, applicabile alle pronunce del Giudice di pace, si rinvia, mutatis mutandis, a Cass. civ., Sez. VI, 17.11.2021 n. 34999, 12.10.2020, n. 21975 e 17.12.2019 n. 33456
(mentre la ricostruzione prospettata da parte appellata nel senso dell'ammissibilità del solo regolamento di competenza o giurisdizione non si applica, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità citata e da quella ivi richiamata, alle pronunce del Giudice di pace). Tanto chiarito, in accoglimento dell'appello, il provvedimento del Giudice di pace va annullato, per aver erroneamente il giudice di primo grado declinato la propria giurisdizione a favore di quella irlandese.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con ordinanza n.
3561 del 13.02.2020 (emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione in un caso in cui era parte la stessa compagnia , hanno premesso che ai fini della individuazione della CP_1
giurisdizione per controversie quale quella in esame non si applica il Reg. UE n. 1215/2012 (che non contiene criteri sulla c.d. competenza giurisdizionale), bensì la Convenzione di Montreal del
28.05.1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale ed ha affermato che “ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo (…) subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal. In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del 'luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto'. Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, secondo la articolata rielaborazione interpretativa operata da Cass. n. 18257 del 2019 (all'esito di una complessiva riflessione sul disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale, per i contratti conclusi on line, rispetto alla collocazione geografica di agenzie o filiali della compagnia aerea e sulla incontestata asimmetria contrattuale delle parti), con il domicilio degli acquirenti – quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con
l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”.
Ne discende, pertanto, che nel caso di specie, nonostante la clausola contrattuale, accettata, contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni generali del contratto di trasporto aereo (all. 3 del fascicolo di , trova applicazione l'art. 33 co. I della Convenzione di Montreal, ai sensi della quale CP_1
“L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli
Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività
o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”, nonché l'art. 49 della medesima Convenzione, il quale prevede che “Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale”.
La richiamata clausola derogatoria deve infatti ritenersi invalida, in quanto la disciplina convenzionale applicabile esclude le deroghe alla giurisdizione;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina regolamentare dell'Unione europea, deve osservarsi che trattasi di deroga pattuita mediante la c.d. contrattazione point and click all'interno di un portale di e- commerce (ovverosia, si controverte di una clausola contenuta nelle condizioni generali di trasporto predisposte dalla compagnia aerea ed accettate dal passeggero al momento del pagamento online).
Per delibare la validità di tale tipo di deroga possono richiamarsi i seguenti principi, stabiliti da
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 18.11.2020, causa C-519/19: “Non vi è dubbio, che una clausola quale quella di cui all'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto (di deroga alla competenza) rientra, effettivamente, tra quelle indicate come abusive dal legislatore europeo nell'allegato alla direttiva 93/2013 n. 1, lettera q) in quanto avente 'per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore'. Infatti, attraverso tale pattuizione, il professionista, per un verso, impone al consumatore di assoggettarsi alla competenza di un Tribunale in genere distante dal proprio domicilio, rendendo in tal modo più difficoltosa e soprattutto più costosa a quest'ultimo la comparizione in giudizio, con l'effetto di disincentivare
l'esercizio delle azioni legali, anche avuto riguardo al valore in genere modesto delle domande rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 7 e 9 del Reg. UE 261/2004, e, per altro verso, si avvantaggia della concentrazione di tutto il contenzioso attinente alla propria attività professionale dinanzi ad un unico giudice, agevolando la propria comparizione in giudizio e rendendola meno onerosa. Nella specie, dunque, non avendo parte convenuta in alcun modo dimostrato che la clausola di cui all'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto fosse stata oggetto di specifica trattativa individuale con il passeggero (circostanza d'altronde difficilmente compatibile con la peculiare modalità di conclusione telematica del contratto de qua), deve ritenersi accertata
l'abusività della stessa” (ex multis, nella giurisprudenza nazionale di merito, Trib. Civitavecchia,
Sez. I, 24.02.2023, n. 197 e Trib. Cuneo, 05.09.2022, n. 780). Tale principio, conforme al carattere di applicazione necessaria della disciplina consumeristica interna di derivazione comunitaria (ed in particolare dell'art. 33 co. II lett. u codice consumo, d. lgs. 206/2005), comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, dunque, del Giudice di pace di Catania (la cui competenza per territorio c.d. interna è, comunque, incontestata).
Si osserva, sul punto, che l'annullamento della pronuncia di primo grado comporta una rimessione della causa dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 353 cp.c. nella formulazione ratione temporis applicabile (vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022); infatti, il giudice del gravame, per non violare il principio del doppio grado di giurisdizione – che, sebbene non costituzionalizzato, è disciplinato dalla legislazione ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, a meno che non coincida con quello munito di giurisdizione e competente per il primo grado e sussista un'istanza ad hoc per la decisione nel merito e in primo grado della lite, con instaurazione di un regolare contraddittorio sul punto, situazione non sussistente nel caso in esame (sul tema, Cass. civ., Sez. un., 20.05.2014, n. 11027; mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, 07.03.2024, n. 6177 e, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Bergamo, Sez. IV, 11.10.2022, n. 2207 e Tribunale Monza, Sez. I, 27.09.2021, n. 1715).
Per i superiori motivi, l'ordinanza appellata deve dunque essere annullata e deve assegnarsi termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al
Giudice di pace di Catania.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la liquidazione viene operata nel dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per entrambi i gradi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, della limitata attività processuale spiegata, del carattere documentale del procedimento, delle ragioni in rito della decisione e della sua modalità di adozione.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata deve essere rigettata, dal momento che parte istante è risultata soccombente in punto di spese e la condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere pronunciata nei confronti della parte vittoriosa sulle spese.
Anche la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di una mala fede o colpa grave che vada oltre i CP_1
presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del carattere in rito della decisione, non potendosi considerare il pagamento intervenuto quale elemento di mala fede processuale nei termini prospettati dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 16700/2022, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla l'ordinanza n. 501/2022 emessa dal Giudice di pace di
Catania, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore dell'autorità giudiziaria irlandese;
- dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ed assegna mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a nella qualità di mandataria CP_1 Parte_1
di , le spese dei due gradi di giudizio, liquidati in euro 173,00 per il primo Parte_2
grado ed euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre spese vive per contributo unificato e diritti, il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Catania, 10/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 16700/2022 promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, quale mandataria di , C.F. rappresentata P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e difesa dall'AVV. FRANCESCO LONGO BIFANO, C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Conca D'Ora, n. 289, Roma;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. KELLY CLAIRE, C.F. , e dall'AVV. DI C.F._3
BISCEGLIE SARA, , ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi CodiceFiscale_4
p.e.c. e Email_1 Email_2
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – deroga alla giurisdizione italiana.
Le parti hanno discusso la causa all'odierna udienza del 10.03.2025, il cui verbale si intende trascritto;
la sentenza è stata emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
, nei confronti dell'ordinanza n. 501/2022 emessa dal Giudice di pace di Catania, con Parte_2 cui, all'esito del giudizio R.G. n. 4219/2022 dalla stessa promossa nei confronti di , è CP_1 stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziria italiana ed è stata ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria irlandese, con compensazione delle spese di lite.
Le domande formulate dall'odierna appellante in primo grado avevano ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta, odierna appellata, CP_1
in ragione del ritardo, di oltre tre ore, nella partenza del volo FR8268 Pisa-Catania, nonché la domanda di riconoscimento della compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7 del
Regolamento CE 261/2004, nella misura di euro 250,00. ha proposto appello chiedendo dichiararsi la sussistenza della Parte_1 giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, con rimessione del procedimento dinanzi al Giudice di pace competente ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ed in subordine, nel merito, con accoglimento delle domande già formulate in primo grado;
in particolare, parte appellante ha dedotto l'erronea e falsa applicazione o violazione dell'art. 25 del Reg. UE n. 1215/2012 e la mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 26, 33 e 49 della Convenzione di Montreal, eccependo altresì la nullità̀ della clausola 2.4 del contratto di trasporto;
in via subordinata, ha chiesto nel merito riconoscersi la soccombenza virtuale della controparte ai fini del pagamento delle spese processuali e condannarsi la medesima per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis co. I c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 342 co. I
c.p.c., nonché per l'impossibilità di impugnare la pronuncia del Giudice di pace mediante appello
(risultando ammissibile il solo regolamento di competenza o giurisdizione); ha altresì contestato la sussistenza della giurisdizione italiana, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria irlandese, sulla base delle valide clausole derogatorie inserite nel contratto di trasporto e dell'inapplicabilità del c.d. foro del consumatore;
nel merito, ha argomentato in ordine alla cessazione della materia del contendere, in quanto la compagnia aerea aveva già erogato in favore del passeggero mandante , la somma di euro 250,00 a titolo di compensazione Parte_2
pecuniaria (all. 1 fascicolo parte appellata); infine, la compagnia appellata ha evidenziato l'inosservanza, da parte del passeggero, delle pattuizioni contrattuali sottoscritte al momento dell'acquisto del biglietto, con particolare riferimento alla clausola contenuta nell'art. 15.2.2, che impone ai passeggeri, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di inviare eventuali reclami alla compagnia aerea.
L'appellata ha dunque concluso chiedendo al Tribunale il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, l'appello deve ritenersi fondato, nei termini seguenti. Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate da parte appellata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di specie, parte appellante ha esposto motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, la parte del provvedimento investito dai motivi di censura ed ha indicato il vizio della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione del motivo di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento (circostanza particolarmente evidente laddove, come nel caso odierno, la pronuncia impugnata contenga un'unica statuizione, peraltro in rito). La specificità dei motivi di appello, infatti, non è esclusa dalla riproposizione dei motivi formulati in primo grado e non va intesa in senso formalistico: l'atto di appello deve essere sufficientemente chiaro e preciso al fine di consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 16.11.2017 n. 27199). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate (relative, peraltro, ad un unico profilo di rito), senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
Infondata risulta anche l'altra eccezione preliminare formulata, fondata sulla manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; tale pronunci può essere infatti emessa solo prima della fase di rimessione del procedimento in decisione, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, situazione insussistente nel caso in esame
(Corte appello Firenze, Sez. IV, 27.03.2023, n. 613).
Tanto chiarito, va osservato, sempre in rito, che il provvedimento impugnato, sebbene emesso nella forma di ordinanza, ha valore di sentenza, in quanto trattasi di pronuncia definitoria sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 279 c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento è suscettibile di essere appellato;
per tale principio, applicabile alle pronunce del Giudice di pace, si rinvia, mutatis mutandis, a Cass. civ., Sez. VI, 17.11.2021 n. 34999, 12.10.2020, n. 21975 e 17.12.2019 n. 33456
(mentre la ricostruzione prospettata da parte appellata nel senso dell'ammissibilità del solo regolamento di competenza o giurisdizione non si applica, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità citata e da quella ivi richiamata, alle pronunce del Giudice di pace). Tanto chiarito, in accoglimento dell'appello, il provvedimento del Giudice di pace va annullato, per aver erroneamente il giudice di primo grado declinato la propria giurisdizione a favore di quella irlandese.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con ordinanza n.
3561 del 13.02.2020 (emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione in un caso in cui era parte la stessa compagnia , hanno premesso che ai fini della individuazione della CP_1
giurisdizione per controversie quale quella in esame non si applica il Reg. UE n. 1215/2012 (che non contiene criteri sulla c.d. competenza giurisdizionale), bensì la Convenzione di Montreal del
28.05.1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale ed ha affermato che “ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo (…) subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal. In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del 'luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto'. Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, secondo la articolata rielaborazione interpretativa operata da Cass. n. 18257 del 2019 (all'esito di una complessiva riflessione sul disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale, per i contratti conclusi on line, rispetto alla collocazione geografica di agenzie o filiali della compagnia aerea e sulla incontestata asimmetria contrattuale delle parti), con il domicilio degli acquirenti – quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con
l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”.
Ne discende, pertanto, che nel caso di specie, nonostante la clausola contrattuale, accettata, contenuta nell'art.
2.4 delle Condizioni generali del contratto di trasporto aereo (all. 3 del fascicolo di , trova applicazione l'art. 33 co. I della Convenzione di Montreal, ai sensi della quale CP_1
“L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli
Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività
o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”, nonché l'art. 49 della medesima Convenzione, il quale prevede che “Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale”.
La richiamata clausola derogatoria deve infatti ritenersi invalida, in quanto la disciplina convenzionale applicabile esclude le deroghe alla giurisdizione;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina regolamentare dell'Unione europea, deve osservarsi che trattasi di deroga pattuita mediante la c.d. contrattazione point and click all'interno di un portale di e- commerce (ovverosia, si controverte di una clausola contenuta nelle condizioni generali di trasporto predisposte dalla compagnia aerea ed accettate dal passeggero al momento del pagamento online).
Per delibare la validità di tale tipo di deroga possono richiamarsi i seguenti principi, stabiliti da
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 18.11.2020, causa C-519/19: “Non vi è dubbio, che una clausola quale quella di cui all'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto (di deroga alla competenza) rientra, effettivamente, tra quelle indicate come abusive dal legislatore europeo nell'allegato alla direttiva 93/2013 n. 1, lettera q) in quanto avente 'per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore'. Infatti, attraverso tale pattuizione, il professionista, per un verso, impone al consumatore di assoggettarsi alla competenza di un Tribunale in genere distante dal proprio domicilio, rendendo in tal modo più difficoltosa e soprattutto più costosa a quest'ultimo la comparizione in giudizio, con l'effetto di disincentivare
l'esercizio delle azioni legali, anche avuto riguardo al valore in genere modesto delle domande rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 7 e 9 del Reg. UE 261/2004, e, per altro verso, si avvantaggia della concentrazione di tutto il contenzioso attinente alla propria attività professionale dinanzi ad un unico giudice, agevolando la propria comparizione in giudizio e rendendola meno onerosa. Nella specie, dunque, non avendo parte convenuta in alcun modo dimostrato che la clausola di cui all'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto fosse stata oggetto di specifica trattativa individuale con il passeggero (circostanza d'altronde difficilmente compatibile con la peculiare modalità di conclusione telematica del contratto de qua), deve ritenersi accertata
l'abusività della stessa” (ex multis, nella giurisprudenza nazionale di merito, Trib. Civitavecchia,
Sez. I, 24.02.2023, n. 197 e Trib. Cuneo, 05.09.2022, n. 780). Tale principio, conforme al carattere di applicazione necessaria della disciplina consumeristica interna di derivazione comunitaria (ed in particolare dell'art. 33 co. II lett. u codice consumo, d. lgs. 206/2005), comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, dunque, del Giudice di pace di Catania (la cui competenza per territorio c.d. interna è, comunque, incontestata).
Si osserva, sul punto, che l'annullamento della pronuncia di primo grado comporta una rimessione della causa dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 353 cp.c. nella formulazione ratione temporis applicabile (vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022); infatti, il giudice del gravame, per non violare il principio del doppio grado di giurisdizione – che, sebbene non costituzionalizzato, è disciplinato dalla legislazione ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, a meno che non coincida con quello munito di giurisdizione e competente per il primo grado e sussista un'istanza ad hoc per la decisione nel merito e in primo grado della lite, con instaurazione di un regolare contraddittorio sul punto, situazione non sussistente nel caso in esame (sul tema, Cass. civ., Sez. un., 20.05.2014, n. 11027; mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, 07.03.2024, n. 6177 e, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Bergamo, Sez. IV, 11.10.2022, n. 2207 e Tribunale Monza, Sez. I, 27.09.2021, n. 1715).
Per i superiori motivi, l'ordinanza appellata deve dunque essere annullata e deve assegnarsi termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al
Giudice di pace di Catania.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la liquidazione viene operata nel dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per entrambi i gradi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, della limitata attività processuale spiegata, del carattere documentale del procedimento, delle ragioni in rito della decisione e della sua modalità di adozione.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata deve essere rigettata, dal momento che parte istante è risultata soccombente in punto di spese e la condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere pronunciata nei confronti della parte vittoriosa sulle spese.
Anche la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di una mala fede o colpa grave che vada oltre i CP_1
presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del carattere in rito della decisione, non potendosi considerare il pagamento intervenuto quale elemento di mala fede processuale nei termini prospettati dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 16700/2022, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla l'ordinanza n. 501/2022 emessa dal Giudice di pace di
Catania, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore dell'autorità giudiziaria irlandese;
- dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ed assegna mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a nella qualità di mandataria CP_1 Parte_1
di , le spese dei due gradi di giudizio, liquidati in euro 173,00 per il primo Parte_2
grado ed euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre spese vive per contributo unificato e diritti, il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Catania, 10/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone