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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6219 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6219 /2024, promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PECORARO VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.04.2025, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, ovvero: In via preliminare:
Pronunciare, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MONZA in data 29.09.2012 tra la Signora e il Signor Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_1 all'annotazione della relativa sentenza, con pronuncia immediata sullo “status”, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto della ricorrente ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status”; In via principale e nel merito: Stabilire che il IGnor versi puntualmente la propria quota di mutuo bancario, e/o P_ alternativamente versi alla moglie l'importo dovuto e maturato di euro 102.000,00 di cui si è già dichiarato debitore oltre euro 3.584,37 di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 sino a settembre escluso attraverso la cessione della casa coniugale;
Stabile che il IGnor versi l'ISTAT maturato e non versato;
P_
Stabilire che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad ER R_ entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita materiale e spirituale, ognuno secondo le rispettive capacità personali e patrimoniali;
gli stessi verranno prevalentemente collocati presso la madre, presso la dimora coniugale in BRUGHERIO, che pertanto rimane assegnata alla IG.ra ; Pt_2
Il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento dei medesimi presso l'Istituto Scolastico. Avrà facoltà di vedere i minori mercoledì durante la settimana dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori presso l'istituto scolastico, compatibilmente con le preminenti eIGenze dei minori. Il padre avrà comunque diritto a sentire telefonicamente i minori, ove possibile senza alcuna limitazione e dovrà garantire, anche attraverso l'ausilio di una baby sitter (il cui costo sarà sostenuto da Egli al 100%) tali tempi di permanenza
Il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere con i figli le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni:
quanto alle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno dal 24/30 31/6 sera;
con riferimento ai compleanni di e salvo impegni pregressi dei genitori, R_ ER vi sarà la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita ai bambini, con orario da concordare.
con riferimento alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con i bambini, ad anni alterni;
Il IG. avrà inoltre facoltà di tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, P_ nel periodo estivo. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro il IG. non potesse rispettare i termini sopra P_ indicati per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100%;
In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, stabilire le che il IG. P_ concorra al mantenimento degli stessi corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 642,00 (€ 321,00 per figlio) comprensivo della rivalutazione istat, importo che da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo alla sentenza Il IGnor contribuirà alle spese straordinarie nella misura del P_
50% come da protocollo del Tribunale di Monza Rispetto alla baby sitter si precisa che qualora vi fosse la necessità tale spesa sarà spesa sostenuta al 100% dal genitore che nei periodi di spettanza, vacanze estive comprese, non sia per motivi personali disponibile, in funzione del calendario di visite. In tutti gli altri casi ovi i genitori non fosse ambedue liberi la spesa sarà da corrispondere al 50% previo accordo. Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, di importo pari o superiore ad euro 200,00 potrà chiedere la quota parte in anticipo al IG. DISTILO. Resta inteso che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute andranno rimborsate entro e non oltre il mese successivo. In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
**** Con ricorso depositato in data 30.09.2024 ricorreva nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente esponeva che dal matrimonio, contratto in data 29.09.2012 erano nati i figli ER
(05.04.2014) e (13.10.2016) e che l'intollerabilità della convivenza aveva determinato il venir R_ meno dell'affectio coniugalis, tanto che i coniugi addivenivano alla separazione consensuale pronunciata con decreto del Tribunale di Monza in data 10.12.2020.
rappresentava che dal momento della separazione l'unione morale e materiale col marito Parte_1 non si era più ricostituita;
semmai lamentava che la condotta di , contraria ai doveri Controparte_1 genitoriali, aveva determinato non pochi problemi nella gestione della prole, posto che quest'ultimo si era sottratto ai suoi doversi di sostentamento materiale dei figli, anche omettendo di versare la propria quota di mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale. All'udienza dell'11.03.2025, il Giudice rilevava la regolarità della notifica effettuata presso il datore di lavoro del convenuto ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ma onerava parte ricorrente di documentare che il resistente lavorasse effettivamente presso l'ufficio ove era stata effettuata la comunicazione. Pertanto, veniva disposto un rinvio e, all'udienza del 01.04.2025, ove parte convenuta non compariva personalmente e non risultava neppure costituita il Giudice, rilevata questa volta la piena regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
Espletate le incombenze di rito, la ricorrente dichiarava di essere integralmente gravata dal pagamento del mutuo e che non aveva rispettato gli accordi di natura economica precedentemente intercorsi. P_
La difesa attorea insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 10.12.2020 La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento dei figli minori e è noto come il legislatore del 2006 ER R_ abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far giungere a una valutazione prognostica negativa in capo a nessuno dei due genitori, ovvero circostanze tali da far ritenere il padre o la madre carente delle funzioni genitoriali essenziali. Invero, la stessa ricorrente ha chiesto disporsi l'affido dei figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, lamentando unicamente delle problematiche in Distilo rispetto a questioni afferenti ai rapporti patrimoniali, né sono emerse nel corso dell'istruttoria circostanze tali da far ritenere necessario, per salvaguardare il preminente interesse dei minori, l'affido in via esclusiva in capo a un genitore. Con precipuo riguardo al collocamento dei minori, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente presso la madre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali degli stessi. III. Relativamente al diritto-dovere di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover confermare il regime già in essere riportato da nelle sue conclusioni, sebbene la ricorrente Parte_1 abbia riferito all'udienza del 01.04.2025 che il padre non usufruisce completamente dei tempi che avrebbe a disposizione coi figli, prelevandoli, ad esempio, nel fine settimana di sua competenza il giorno del sabato anziché il venerdì. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
poi a week-end alternati dalle ore 16.30 del venerdì sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei minori presso l'Istituto Scolastico. Quanto ai restanti periodi dell'anno, i genitori si alterneranno nel periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza anno per anno;
nel periodo pasquale i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con i bambini, ad anni alterni Con riferimento ai compleanni di e di salvo impegni pregressi dei genitori, vi sarà R_ ER la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita ai bambini, con orario da concordare. Ciascun genitore avrà, inoltre, facoltà di tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. Il periodo prescelto sarà comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. III. Quanto al mantenimento indiretto di e da parte del padre, è noto come l'art. R_ ER
337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le eIGenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle eIGenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di prestare attività di lavoro subordinato presso la Fondazione Don Parte_1
Gnocchi e di percepire una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.200,00; ha dichiarato di percepire l'A.U. per un importo pari a 440,00 euro mensili. Ha esposto di essere gravata integralmente dal mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 800,00 mensili, rilevato che ormai da tempo non corrisponde più la sua quota pari al 50%, P_ nonostante in sede di separazione consensuale si fosse impegnato a proseguire il pagamento del 50% della rata, impegno che era stato valutato dalle parti nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei minori. La ricorrente ha precisato di vivere nella casa ex coniugale in questione con il nuovo compagno, che lavora come impiegato con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.600,00, con il quale ha avuto un figlio di nome che ha sei mesi. Per_3
ha inoltre riportato che corrisponde l'assegno per il contributo al mantenimento ordinario _1 P_ dei figli, ma non corrisponde le spese straordinarie. Nulla è dato sapere in merito alle condizioni patrimoniali del convenuto, il quale non costituendosi non ha prodotto alcuna documentazione;
rileva tuttavia che ha avuto piena conoscenza del giudizio, P_ ha scelto di non costituirsi così rinunciando alla contestazione delle deduzioni attoree. Alla luce delle circostanze passate in rassegna, appare congruo accogliere la richiesta di aumento dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, rilevato che dato il lasso di tempo trascorso dalla separazione, ovvero cinque anni, i bisogni e le eIGenze dei figli devono considerarsi implicitamente aumentati senza che sia necessario fornire riscontro documentale. Rileva in ogni caso la circostanza che da dicembre 2023 ha cessato immotivatamente di pagare la sua quota di mutuo. P_
Pertanto, dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00 (300,00 euro a ER R_ figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza dalla domanda da settembre 2024, entro il Parte_3 giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che gli oneri per il sostentamento della prole incombono in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da _1
.
[...]
VI. La domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 102.000, oltre euro 3.584,37, di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 non può trovare accoglimento nel presente giudizio, e pertanto deve dichiararsi inammissibile, in considerazione del fatto che trattasi di accordi intercorsi in via negoziale tra le parti su diritti reali e di credito da tutelarsi nelle competenti sedi civili. VII. Parimenti inammissibile è la domanda attorea volta a conseguire il recupero delle somme derivanti dall'indicizzazione ISTAT sugli assegni di mantenimento, rilevato che è dato alla parte agire tramite un atto di precetto essendo crediti derivanti costituiti dal titolo della sentenza di separazione. VIII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 30/09/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Monza (MB) in data 29.09.2012 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Monza (MB), atto n. 104, parte II, serie A, anno 2012), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Affida i figli minori e in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento R_ ER prevalente presso l'abitazione materna. Le scelte afferenti le questioni sanitarie, scolastiche, extrascolastiche e relative all'espatrio dei minori saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori. IV. Dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo la regolamentazione di cui in parte motiva;
V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00 (300,00 euro a ER R_ figlio). Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da settembre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Controparte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da;
Parte_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 102.000, oltre euro 3.584,37, di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 per le ragioni di cui in parte motiva;
VIII. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a conseguire il recupero delle somme derivanti dall'indicizzazione ISTAT sugli assegni di mantenimento, per le ragioni di cui in parte motiva;
IX. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alla parte costituita
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6219 /2024, promossa con ricorso depositato in data 30/09/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PECORARO VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.04.2025, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, ovvero: In via preliminare:
Pronunciare, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MONZA in data 29.09.2012 tra la Signora e il Signor Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_1 all'annotazione della relativa sentenza, con pronuncia immediata sullo “status”, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto della ricorrente ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status”; In via principale e nel merito: Stabilire che il IGnor versi puntualmente la propria quota di mutuo bancario, e/o P_ alternativamente versi alla moglie l'importo dovuto e maturato di euro 102.000,00 di cui si è già dichiarato debitore oltre euro 3.584,37 di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 sino a settembre escluso attraverso la cessione della casa coniugale;
Stabile che il IGnor versi l'ISTAT maturato e non versato;
P_
Stabilire che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad ER R_ entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita materiale e spirituale, ognuno secondo le rispettive capacità personali e patrimoniali;
gli stessi verranno prevalentemente collocati presso la madre, presso la dimora coniugale in BRUGHERIO, che pertanto rimane assegnata alla IG.ra ; Pt_2
Il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento dei medesimi presso l'Istituto Scolastico. Avrà facoltà di vedere i minori mercoledì durante la settimana dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento dei minori presso l'istituto scolastico, compatibilmente con le preminenti eIGenze dei minori. Il padre avrà comunque diritto a sentire telefonicamente i minori, ove possibile senza alcuna limitazione e dovrà garantire, anche attraverso l'ausilio di una baby sitter (il cui costo sarà sostenuto da Egli al 100%) tali tempi di permanenza
Il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere con i figli le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni:
quanto alle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno dal 24/30 31/6 sera;
con riferimento ai compleanni di e salvo impegni pregressi dei genitori, R_ ER vi sarà la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita ai bambini, con orario da concordare.
con riferimento alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con i bambini, ad anni alterni;
Il IG. avrà inoltre facoltà di tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, P_ nel periodo estivo. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro il IG. non potesse rispettare i termini sopra P_ indicati per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dalla madre collocataria per la definizione del proprio periodo e/o dotarsi e sostenere la spesa per una baby sitter al 100%;
In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, stabilire le che il IG. P_ concorra al mantenimento degli stessi corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 642,00 (€ 321,00 per figlio) comprensivo della rivalutazione istat, importo che da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo alla sentenza Il IGnor contribuirà alle spese straordinarie nella misura del P_
50% come da protocollo del Tribunale di Monza Rispetto alla baby sitter si precisa che qualora vi fosse la necessità tale spesa sarà spesa sostenuta al 100% dal genitore che nei periodi di spettanza, vacanze estive comprese, non sia per motivi personali disponibile, in funzione del calendario di visite. In tutti gli altri casi ovi i genitori non fosse ambedue liberi la spesa sarà da corrispondere al 50% previo accordo. Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, di importo pari o superiore ad euro 200,00 potrà chiedere la quota parte in anticipo al IG. DISTILO. Resta inteso che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute andranno rimborsate entro e non oltre il mese successivo. In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
**** Con ricorso depositato in data 30.09.2024 ricorreva nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente esponeva che dal matrimonio, contratto in data 29.09.2012 erano nati i figli ER
(05.04.2014) e (13.10.2016) e che l'intollerabilità della convivenza aveva determinato il venir R_ meno dell'affectio coniugalis, tanto che i coniugi addivenivano alla separazione consensuale pronunciata con decreto del Tribunale di Monza in data 10.12.2020.
rappresentava che dal momento della separazione l'unione morale e materiale col marito Parte_1 non si era più ricostituita;
semmai lamentava che la condotta di , contraria ai doveri Controparte_1 genitoriali, aveva determinato non pochi problemi nella gestione della prole, posto che quest'ultimo si era sottratto ai suoi doversi di sostentamento materiale dei figli, anche omettendo di versare la propria quota di mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale. All'udienza dell'11.03.2025, il Giudice rilevava la regolarità della notifica effettuata presso il datore di lavoro del convenuto ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ma onerava parte ricorrente di documentare che il resistente lavorasse effettivamente presso l'ufficio ove era stata effettuata la comunicazione. Pertanto, veniva disposto un rinvio e, all'udienza del 01.04.2025, ove parte convenuta non compariva personalmente e non risultava neppure costituita il Giudice, rilevata questa volta la piena regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
Espletate le incombenze di rito, la ricorrente dichiarava di essere integralmente gravata dal pagamento del mutuo e che non aveva rispettato gli accordi di natura economica precedentemente intercorsi. P_
La difesa attorea insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 10.12.2020 La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento dei figli minori e è noto come il legislatore del 2006 ER R_ abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far giungere a una valutazione prognostica negativa in capo a nessuno dei due genitori, ovvero circostanze tali da far ritenere il padre o la madre carente delle funzioni genitoriali essenziali. Invero, la stessa ricorrente ha chiesto disporsi l'affido dei figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, lamentando unicamente delle problematiche in Distilo rispetto a questioni afferenti ai rapporti patrimoniali, né sono emerse nel corso dell'istruttoria circostanze tali da far ritenere necessario, per salvaguardare il preminente interesse dei minori, l'affido in via esclusiva in capo a un genitore. Con precipuo riguardo al collocamento dei minori, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente presso la madre, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali degli stessi. III. Relativamente al diritto-dovere di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover confermare il regime già in essere riportato da nelle sue conclusioni, sebbene la ricorrente Parte_1 abbia riferito all'udienza del 01.04.2025 che il padre non usufruisce completamente dei tempi che avrebbe a disposizione coi figli, prelevandoli, ad esempio, nel fine settimana di sua competenza il giorno del sabato anziché il venerdì. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
poi a week-end alternati dalle ore 16.30 del venerdì sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei minori presso l'Istituto Scolastico. Quanto ai restanti periodi dell'anno, i genitori si alterneranno nel periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza anno per anno;
nel periodo pasquale i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con i bambini, ad anni alterni Con riferimento ai compleanni di e di salvo impegni pregressi dei genitori, vi sarà R_ ER la possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita ai bambini, con orario da concordare. Ciascun genitore avrà, inoltre, facoltà di tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. Il periodo prescelto sarà comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. III. Quanto al mantenimento indiretto di e da parte del padre, è noto come l'art. R_ ER
337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le eIGenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle eIGenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di prestare attività di lavoro subordinato presso la Fondazione Don Parte_1
Gnocchi e di percepire una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.200,00; ha dichiarato di percepire l'A.U. per un importo pari a 440,00 euro mensili. Ha esposto di essere gravata integralmente dal mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 800,00 mensili, rilevato che ormai da tempo non corrisponde più la sua quota pari al 50%, P_ nonostante in sede di separazione consensuale si fosse impegnato a proseguire il pagamento del 50% della rata, impegno che era stato valutato dalle parti nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei minori. La ricorrente ha precisato di vivere nella casa ex coniugale in questione con il nuovo compagno, che lavora come impiegato con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.600,00, con il quale ha avuto un figlio di nome che ha sei mesi. Per_3
ha inoltre riportato che corrisponde l'assegno per il contributo al mantenimento ordinario _1 P_ dei figli, ma non corrisponde le spese straordinarie. Nulla è dato sapere in merito alle condizioni patrimoniali del convenuto, il quale non costituendosi non ha prodotto alcuna documentazione;
rileva tuttavia che ha avuto piena conoscenza del giudizio, P_ ha scelto di non costituirsi così rinunciando alla contestazione delle deduzioni attoree. Alla luce delle circostanze passate in rassegna, appare congruo accogliere la richiesta di aumento dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, rilevato che dato il lasso di tempo trascorso dalla separazione, ovvero cinque anni, i bisogni e le eIGenze dei figli devono considerarsi implicitamente aumentati senza che sia necessario fornire riscontro documentale. Rileva in ogni caso la circostanza che da dicembre 2023 ha cessato immotivatamente di pagare la sua quota di mutuo. P_
Pertanto, dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00 (300,00 euro a ER R_ figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza dalla domanda da settembre 2024, entro il Parte_3 giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che gli oneri per il sostentamento della prole incombono in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da _1
.
[...]
VI. La domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 102.000, oltre euro 3.584,37, di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 non può trovare accoglimento nel presente giudizio, e pertanto deve dichiararsi inammissibile, in considerazione del fatto che trattasi di accordi intercorsi in via negoziale tra le parti su diritti reali e di credito da tutelarsi nelle competenti sedi civili. VII. Parimenti inammissibile è la domanda attorea volta a conseguire il recupero delle somme derivanti dall'indicizzazione ISTAT sugli assegni di mantenimento, rilevato che è dato alla parte agire tramite un atto di precetto essendo crediti derivanti costituiti dal titolo della sentenza di separazione. VIII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 30/09/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Monza (MB) in data 29.09.2012 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Monza (MB), atto n. 104, parte II, serie A, anno 2012), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Affida i figli minori e in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento R_ ER prevalente presso l'abitazione materna. Le scelte afferenti le questioni sanitarie, scolastiche, extrascolastiche e relative all'espatrio dei minori saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori. IV. Dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo la regolamentazione di cui in parte motiva;
V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00 (300,00 euro a ER R_ figlio). Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da settembre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Controparte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da;
Parte_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 102.000, oltre euro 3.584,37, di ratei mutuo non versati per un totale di euro 105.584,37 per le ragioni di cui in parte motiva;
VIII. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a conseguire il recupero delle somme derivanti dall'indicizzazione ISTAT sugli assegni di mantenimento, per le ragioni di cui in parte motiva;
IX. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alla parte costituita
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona