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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.5990/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Andria Parte_1
e Monica Ferraioli;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa
Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che a seguito dell' infortunio sul lavoro occorsogli il 22.5.2023 aveva riportato menomazioni dell'integrità psico fisica per le quali l' gli aveva riconosciuto CP_1
una percentuale di invalidità complessiva del 12% e che tale percentuale era stata confermata dall'Istituto anche a seguito di formale opposizione, si rivolgeva all'intestato Tribunale affinché, disposta CTU medico – legale, fosse accertato un grado di menomazione all'integrità psico – fisica del 18% (ovvero della diversa misura accertata in corso di causa) con conseguente condanna dell' a pagare l'indennità e/o rendita dal 16.4.2024, data dell'opposizione, CP_1
oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la corretta valutazione dei postumi CP_1
effettuata in sede amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata CTU, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
E' pacifico fra le parti (nonché documentato) che in data 22.5.2023 il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale gli era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 12% e liquidato dall' il relativo CP_1
indennizzo in capitale (cfr. doc. 7 produzione parte ricorrente e All.2 produzione parte resistente).
Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1
circa la sussistenza del rapporto assicurativo, le circostanze e le modalità del sinistro e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”.
La controversia verte dunque esclusivamente in ordine all'entità degli esiti dell'infortunio, avendo il ricorrente contestato la valutazione dei postumi effettuata dall' in sede amministrativa. CP_1 Occorre dunque premettere che la fattispecie in esame è regolata dal d.l.g.s. n.
38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame in cui si è previsto all'art. 13 che “ In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito CP_1
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In CP_1
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo il C.T.U. nominato in giudizio, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 38/2000 e del DM
12.7.2010 (applicabili al caso di specie trattandosi di infortunio avvenuto successivamente al 25.7.2000) ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di inabilità permanente pari al 14% (quattordici) e, in merito alla decorrenza di tale condizione, ha ritenuto che essa fosse coeva al verificarsi dell'infortunio e cioè alla data del 22.5.2023 tanto sulla base degli atti e dell'esito della visita medico legale.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, possono essere condivise da quest'Ufficio in quanto si presentano complete, oltre che non infirmate da contestazioni delle parti.
In base alle conclusioni del CTU il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto, in favore del ricorrente, l'indennizzo in conto capitale, corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 14%. L' dovrà pertanto corrispondere al ricorrente la somma CP_1
differenziale dovuta a titolo di indennizzo in capitale per i punti percentuali in più (2%) rispetto alla percentuale di danno biologico riconosciuta (e liquidata) dall'istituto (12%).
Spettano altresì gli interessi legali sulla somma differenziale dal 16.4.2024 -data della opposizione in sede amministrativa, così come espressamente richiesto in ricorso- al soddisfo.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' nella misura di due terzi con CP_1
compensazione per un terzo giustificata dal minimo discostamento (di due punti percentuale) tra la percentuale di danno biologico accertata dall' in CP_1
sede amministrativa e quella riconosciuta nel presente giudizio a seguito di CTU
e tenuto altresì conto che nel ricorso introduttivo si chiedeva in via principale l'accertamento di una percentuale di danno biologico pari al 18%.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta che la percentuale di danno biologico derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 22.5.2023 è pari al 14% e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1
dell'indennizzo in capitale corrispondente a tale grado di inabilità, con detrazione di quanto già a tale titolo corrisposto, oltre agli interessi legali sulla somma differenziale a decorrere dal 16.4.2024 sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite che liquida, già CP_1
ridotto l'importo, in € 568,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore degli Avvocati Daniela Andria e Monica Ferraioli;
compensa per un terzo le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Così deciso in Salerno, il 12.9.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.5990/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Andria Parte_1
e Monica Ferraioli;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa
Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che a seguito dell' infortunio sul lavoro occorsogli il 22.5.2023 aveva riportato menomazioni dell'integrità psico fisica per le quali l' gli aveva riconosciuto CP_1
una percentuale di invalidità complessiva del 12% e che tale percentuale era stata confermata dall'Istituto anche a seguito di formale opposizione, si rivolgeva all'intestato Tribunale affinché, disposta CTU medico – legale, fosse accertato un grado di menomazione all'integrità psico – fisica del 18% (ovvero della diversa misura accertata in corso di causa) con conseguente condanna dell' a pagare l'indennità e/o rendita dal 16.4.2024, data dell'opposizione, CP_1
oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la corretta valutazione dei postumi CP_1
effettuata in sede amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata CTU, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
E' pacifico fra le parti (nonché documentato) che in data 22.5.2023 il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale gli era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 12% e liquidato dall' il relativo CP_1
indennizzo in capitale (cfr. doc. 7 produzione parte ricorrente e All.2 produzione parte resistente).
Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1
circa la sussistenza del rapporto assicurativo, le circostanze e le modalità del sinistro e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”.
La controversia verte dunque esclusivamente in ordine all'entità degli esiti dell'infortunio, avendo il ricorrente contestato la valutazione dei postumi effettuata dall' in sede amministrativa. CP_1 Occorre dunque premettere che la fattispecie in esame è regolata dal d.l.g.s. n.
38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame in cui si è previsto all'art. 13 che “ In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito CP_1
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In CP_1
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo il C.T.U. nominato in giudizio, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 38/2000 e del DM
12.7.2010 (applicabili al caso di specie trattandosi di infortunio avvenuto successivamente al 25.7.2000) ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di inabilità permanente pari al 14% (quattordici) e, in merito alla decorrenza di tale condizione, ha ritenuto che essa fosse coeva al verificarsi dell'infortunio e cioè alla data del 22.5.2023 tanto sulla base degli atti e dell'esito della visita medico legale.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, possono essere condivise da quest'Ufficio in quanto si presentano complete, oltre che non infirmate da contestazioni delle parti.
In base alle conclusioni del CTU il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto, in favore del ricorrente, l'indennizzo in conto capitale, corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 14%. L' dovrà pertanto corrispondere al ricorrente la somma CP_1
differenziale dovuta a titolo di indennizzo in capitale per i punti percentuali in più (2%) rispetto alla percentuale di danno biologico riconosciuta (e liquidata) dall'istituto (12%).
Spettano altresì gli interessi legali sulla somma differenziale dal 16.4.2024 -data della opposizione in sede amministrativa, così come espressamente richiesto in ricorso- al soddisfo.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' nella misura di due terzi con CP_1
compensazione per un terzo giustificata dal minimo discostamento (di due punti percentuale) tra la percentuale di danno biologico accertata dall' in CP_1
sede amministrativa e quella riconosciuta nel presente giudizio a seguito di CTU
e tenuto altresì conto che nel ricorso introduttivo si chiedeva in via principale l'accertamento di una percentuale di danno biologico pari al 18%.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta che la percentuale di danno biologico derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 22.5.2023 è pari al 14% e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1
dell'indennizzo in capitale corrispondente a tale grado di inabilità, con detrazione di quanto già a tale titolo corrisposto, oltre agli interessi legali sulla somma differenziale a decorrere dal 16.4.2024 sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite che liquida, già CP_1
ridotto l'importo, in € 568,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore degli Avvocati Daniela Andria e Monica Ferraioli;
compensa per un terzo le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Così deciso in Salerno, il 12.9.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio