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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/08/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2927/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Conclusioni dei ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
2) disporre a carico del sig. il versamento a favore della sig.ra CP_1 [...]
quale contributo al mantenimento dell'importo di €uro 500,00 mensili, da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3) dare atto che il sig. si farà carico, impegnandosi in tal senso a tenere CP_1
manlevata la sig.ra , di ogni spesa e/o costo afferente alla pregressa Parte_1
attività di rivendita generi alimentari esercitata in Capriva del Friuli e/o comunque di ogni altro debito personale;
4) dare atto che l'autovettura targata DC 692 RX rimarrà nella esclusiva proprietà del sig.
nonché darsi atto che i sig.ri e si CP_1 Parte_1 CP_1
impegnano a dividere in pari quota (50% ciascuno) quanto eventualmente residuerà una volta conclusa la procedura esecutiva relativa all'immobile in comproprietà sito in Gorizia,
Via del Prato 21”
Conclusioni del P.M: esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21/06/2024, i signori e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio a Gorizia in data 25/08/2001 e che dalla CP_1
loro unione è nata la figlia (Gorizia, 26/08/1999), hanno chiesto pronunciarsi la Persona_1
loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe;
con il medesimo ricorso le parti hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
II) Tanto premesso, va rilevato che i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta depositata nel termine assegnato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà di non riconciliarsi, ritiene il
Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 40, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
- dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Gorizia, 25/07/2024
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2927/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Conclusioni dei ricorrenti:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
2) disporre a carico del sig. il versamento a favore della sig.ra CP_1 [...]
quale contributo al mantenimento dell'importo di €uro 500,00 mensili, da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3) dare atto che il sig. si farà carico, impegnandosi in tal senso a tenere CP_1
manlevata la sig.ra , di ogni spesa e/o costo afferente alla pregressa Parte_1
attività di rivendita generi alimentari esercitata in Capriva del Friuli e/o comunque di ogni altro debito personale;
4) dare atto che l'autovettura targata DC 692 RX rimarrà nella esclusiva proprietà del sig.
nonché darsi atto che i sig.ri e si CP_1 Parte_1 CP_1
impegnano a dividere in pari quota (50% ciascuno) quanto eventualmente residuerà una volta conclusa la procedura esecutiva relativa all'immobile in comproprietà sito in Gorizia,
Via del Prato 21”
Conclusioni del P.M: esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21/06/2024, i signori e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio a Gorizia in data 25/08/2001 e che dalla CP_1
loro unione è nata la figlia (Gorizia, 26/08/1999), hanno chiesto pronunciarsi la Persona_1
loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe;
con il medesimo ricorso le parti hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
II) Tanto premesso, va rilevato che i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta depositata nel termine assegnato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Visto il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà di non riconciliarsi, ritiene il
Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 40, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
- dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Gorizia, 25/07/2024
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi