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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1376/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, composto dai magistrati,
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
2) Dott. Carmine Esposito Giudice
3) Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Salerno al Corso Vittorio Emanuele 140 presso lo studio dell'avv. Boccardo Fabrizio, dal quale è rappresentata, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla via Paolo CP_1 C.F._2 de Granita n.42 presso lo studio dell'avv. De Angelis Maura, dalla quale è rappresentato, come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/05/2024, da intendersi qui integralmente trascritte. pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 18/09/2018, Parte_1
, nel premettere di aver contratto matrimonio concordatario con in data
[...] CP_1
18/09/1982 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA dell'anno 1982,
Parte II, Serie A n° 16 - e che da tale unione erano nati due figli, (27/05/1983) e Per_1 Per_2
(13/12/1990), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere: la separazione personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separatamente;
il versamento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile pari ad € 1.000,00 da rivalutarsi ai fini ISTAT come per legge, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
la divisione tra i coniugi, nella misura del 50%, dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
l'autorizzazione a far rientro nella casa coniugale onde recuperare i propri beni ed effetti personali. Esponeva, in particolare, che il rapporto di coppia si era ormai da anni deteriorato e che, nel 2020, veniva costretta dal coniuge, il quale assumeva spesso atteggiamenti violenti ed intratteneva relazioni extraconiugali “alla luce del sole”, ad allontanarsi dalla casa coniugale;
precisava di essersi sempre occupata da sola della vita coniugale e dell'educazione dei figli, riuscendo a svolgere soltanto saltuariamente “quale lavoretto”, di essere attualmente inoccupata e di non essere intestataria di alcun immobile, a differenza del marito che oltre ad essere intestatario della casa coniugale e di altri beni, percepiva, quale ispettore della polizia di Stato in quiescenza, una pensione lorda di € 3.000,00.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi alla domanda principale di CP_1 separazione, impugnava la richiesta di versamento della somma di € 1.000,00 quale assegno di mantenimento in favore della ricorrente, prospettando uno stato economico e patrimoniale dei coniugi ben diverso da quello rappresentato nel libello introduttivo del giudizio. Nello specifico, il resistente definiva la propria situazione economica “disastrosa”, non soltanto perché tenuto a versare mensilmente una somma paro a € 1.541,00 (di cui € 571,87 per la rata di mutuo per consolidamento debiti presso la BCC di BA, con arretrati;
€ 218,51 per la rata di un prestito personale BCC
BA; € 108,20 per la rata di un prestito personale Santander;
€ 387,00 per la cessione quinto pensione presso la Credem;
€ 256,00 per recupero obbligatorio su pensione) a fronte di una pensione di
€ 2.159,00 ma anche perché affetto da una grave malattia (adenocarcinoma prostatico) richiedente ingenti cure;
rappresentava che la invece era proprietaria, insieme al fratello, di un Parte_1
pagina 2 di 7 immobile e svolgeva attività lavorativa presso il Villaggio Trezene di BA e presso la Sala Slot
a Santa Maria di BA;
affermava che la ricorrente si era disinteressata delle sue condizioni di salute e contestava quanto sostenuto dalla stessa in ordine ai presunti comportamenti aggressivi e violenti e alle relazione extraconiugali imputategli;
riferiva, infine, di essersi più volte reso disponibile a consentire il ritiro, da parte della ricorrente, dei propri beni ed effetti personali presso la casa coniugale.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, in data 18/02/2019, veniva emessa ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti con la quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto a carico del il versamento, in favore della CP_1
, di un assegno di mantenimento di € 400,00. Parte_1
Con la medesima ordinanza, veniva fissata l'udienza di trattazione innanzi al Giudice istruttore per il
16/05/2019, con assegnazione dei termini per il deposito di memoria integrativa al ricorrente e di comparsa di costituzione alla resistente.
Avverso il suddetto provvedimento, il proponeva reclamo alla Corte di Appello di Salerno CP_1
sostenendo che il Presidente del Tribunale aveva errato nel non considerare, tra le sue spese fisse, la somma di € 350,00 dovuta a titolo di canone di locazione, contestando altresì la decorrenza dell'assegno indicata nel provvedimento.
Si costituiva in giudizio la reclamata, sostenendo la correttezza della decorrenza fissata per il riconoscimento dell'assegno e la mancata prova del pagamento da parte del del canone di CP_1 locazione in favore della sorella, proprietaria dell'immobile.
Con decreto n. 1699/2019 del 09/05/2019 la Corte d'Appello di Salerno rigettava il reclamo, confermando il provvedimento impugnato. Rimetteva, inoltre, ogni determinazione in ordine alle spese al prosieguo del procedimento di separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
Con memoria integrativa, depositata in data 01/03/2019, la ricorrente contestava le dichiarazioni patrimoniali del resistente e precisava il proprio stato patrimoniale. In particolare, la , Parte_1
quanto alla propria situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dichiarato all'udienza presidenziale, ossia di percepire, svolgendo un lavoro stagionale di pulizie, una retribuzione mensile di € 600,00 e circa € 1.000,00 annue di disoccupazione;
negava poi la circostanza, affermata dal resistente, di essere proprietaria di un immobile, ereditato insieme al fratello, all'uopo precisando di essere ospite di suo fratello presso un immobile che quest'ultimo aveva intenzione di alienare a breve (con conseguente necessità per la ricorrente di prendere in locazione un alloggio per sé, accollandosene ovviamente i costi di fitto ed utenze). In riferimento alla situazione economica del evidenziava che il mutuo CP_1 per il quale lo stesso era tenuto al versamento della rata mensile di € 571,87 era stato estinto a seguito pagina 3 di 7 dell'alienazione (nel mese di dicembre 2018) dell'immobile di sua proprietà per un corrispettivo di €
150.000,00; che il prestito per il quale era dovuta la rata mensile di € 256,00 sarebbe stato estinto a breve (giugno 2019); che il resistente non aveva provato alcunché in ordine all'asserito prestito per la rata mensile di € 218,51; contestava in ogni caso che i prestiti - facendo particolare riferimento a quelli di cui alle rate mensili di € 108,20 ed € 387,00 - fossero stati contratti nell'interesse della famiglia e non invece per “far fronte ai propri svaghi”. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separatamente;
2) In considerazione delle capacità reddituali dei coniugi, disporre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 1.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Con rivalutazione ISTAT –FOI come per legge;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva il il quale, pur non opponendosi alla domanda principale di separazione, CP_1
contestava quanto dedotto dalla in ordine alle rispettive situazioni economiche. In Parte_1
particolare, quanto alla propria situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dichiarato all'udienza presidenziale, ossia di percepire mensilmente, al netto di tutti i prestiti e le trattenute, la sola somma di
€ 1.207,61, da cui detrarre ulteriormente la somma di € 350,00 quale canone di locazione, all'uopo residuandogli € 857,61. Precisava che gli effetti personali richiesti dalla sig.ra erano stati Parte_1
ritirati dalla stessa e che tutti i mobili esistenti nella casa coniugale (acquistati dal durante il CP_1
matrimonio, e, dunque, facenti parte della comunione) erano stati alienati dalla ricorrente che ne aveva trattenuto i proventi. Concludeva, pertanto, “insistendo per la revoca e/o la modifica dell'ordinanza provvisoria presidenziale per ciò che attiene la previsione dell'importo mensile per alimenti e la variabilità dello stesso da versarsi alla sig. , nonché del provvedimento “retroattivo” Parte_1 dell'onere in capo al sig. attese le sue condizioni economiche e di salute, ed anche in CP_1
considerazione della autonomia economica della istante, e della sua capacità lavorativa e produttiva di reddito”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e disposte le indagini da parte della Guardia di Finanza, la causa, in data 11/06/2024 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda principale è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Dalle risultanze di causa emerge senz'altro l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pagina 4 di 7 pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, occorre valutare la fondatezza dell'unica domanda coltivata dalla ricorrente nel corso del presente giudizio, ossia quella relativa al versamento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento da parte del Lembo.
Come è noto, l'art. 156 c.c. dispone che il giudice, nel pronunziare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la stessa, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Giova in proposito rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i
“redditi adeguati” cui fa riferimento la norma in commento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
n. 12196/2017).
In altri e più esplicativi termini, l'assegno di mantenimento va riconosciuto ove uno di coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cfr. Cass. n. 605/2017).
Nel valutare la sussistenza dei predetti presupposti, occorre prendere in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione (in tal senso Cass. n. 785/2012).
In particolare, oltre al reddito vero e proprio, deve considerarsi, da un lato, il possesso di tutti i cespiti patrimoniali, compresi quelli immobiliari temporaneamente improduttivi, perché tali cespiti, oltre ad essere idonei ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano comunque un'entità che può essere diversamente impiegata o convertita (cfr. Cass. nn. 2955/98, 110/90, 6019/85)
e, dall'altro, tutte quelle voci negative incidenti sul reddito (quali rate di mutui, prestiti, cessione del quinto, ecc.), purché si tratti di debiti contratti per le esigenze della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti e della relazione depositata dalla Guardia di Finanza, è emersa una rilevante disparità economica tra i coniugi che rende accoglibile pagina 5 di 7 la domanda di mantenimento della . Parte_1
In particolare, il risulta percettore di un reddito annuo di circa 40.000,00 euro, di gran lunga CP_1
superiore rispetto a quello percepito dalla sig.ra nello stesso periodo (anni 2017-2023), Parte_1
oscillante tra i 3.000,00 e 7.500,00 euro circa;
il resistente risulta intestatario, dal 19/07/2023, del veicolo Daimler Chrysler alimentato a gasolio di 2.148,00 cc. E 110,00 kw e dal 15/11/2023 del veicolo
Citroen alimentato a benzina di 1.749,00 cc. E 85,00 kw mentre la ricorrente risulta intestataria, dal
23/02/2019, del solo veicolo Lancia Y alimentato a benzina e gas liquido di 1.368,00 cc. E 57,00 kw;
sia il sia la sono all'attualità tenuti al pagamento di un canone di locazione per i CP_1 Parte_1 rispettivi importi di € 4.200,00 ed € 4.560,00 annui;
entrambi risultano intestatari di diverse carte di debito e libretti risparmio, anche aperti successivamente all'introduzione del presente giudizio, da cui, tuttavia, non emergono somme consistenti. Sebbene nessuno dei due coniugi risulti poi intestatario di beni immobili, occorre considerare che il successivamente alla proposizione del ricorso da CP_1 parte della , ha alienato l'unità abitativa sita in BA (SA) loc. OT (atto di Parte_1
compravendita del 27/12/2018 – Repertorio n. 1637 – Raccolta n. 1389 registrato in data 04/01/2019 –
Serie 1 T – n. 70) per un corrispettivo di € 160.000,00 nonché un terreno agricolo sito in TE
(SA) (atto di compravendita del 28/12/2020 – Repertorio n. 8124 – Raccolta n. 3241 registrato in data
04/01/2021 – Serie 1 T – n. 140) per un corrispettivo di € 4.000,00. Quanto alla posizione debitoria dello stesso, va rilevato che, ad oggi, residuano due sole posizioni di finanziamento, risalenti al
16/11/2016, per un numero di 120 rate da € 387,00 ed € 400,00 nonché un prestito personale flessibile di € 8.117,25, contratto il 19/12/2023, per un numero di 84 rate da € 146,35. Escluso che quest'ultimo possa essere stato contratto “nell'interesse della famiglia”, dubbi permangono anche in relazione alle altre posizioni, non avendo il fornito alcuna prova in tal senso. Vale la pena osservare, infine, CP_1 che il non ha fornito prova neanche sull'ammontare delle spese da egli sostenute in ragione CP_1
delle terapie e delle cure mediche a cui è sottoposto, avendo lo stesso allegato documentazione da cui risulta la patologia da cui egli è affetto (cfr. allegati alla memoria del 19/01/2019 o le tre fatture, relative al periodo sino all'ottobre 2010, relative a visite mediche specialistiche, ammontanti a circa
100-150 euro, allegate alla memoria 183, n. 2 c.p.c. del 15/07/2019).
In definitiva, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza è emerso un miglioramento della situazione economica del rispetto al momento in cui veniva pronunciata l'ordinanza CP_1
presidenziale ex art. 708-709 c.p.c. (importo, peraltro, confermato in sede di reclamo).
Tenuto conto anche dell'età, della capacità lavorativa dei coniugi e della durata della convivenza coniugale, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo di € 400,00, somma che andrà versata dal alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della materia trattata e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene che possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi c.f. Parte_1
, e c.f. , che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in data 18/09/1982, in BA (SA), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di BA (SA) per l'anno 1982, Parte II, Serie A n° 16;
2) Dispone che versi a a titolo di mantenimento, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 27/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, composto dai magistrati,
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
2) Dott. Carmine Esposito Giudice
3) Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Salerno al Corso Vittorio Emanuele 140 presso lo studio dell'avv. Boccardo Fabrizio, dal quale è rappresentata, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla via Paolo CP_1 C.F._2 de Granita n.42 presso lo studio dell'avv. De Angelis Maura, dalla quale è rappresentato, come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/05/2024, da intendersi qui integralmente trascritte. pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 18/09/2018, Parte_1
, nel premettere di aver contratto matrimonio concordatario con in data
[...] CP_1
18/09/1982 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA dell'anno 1982,
Parte II, Serie A n° 16 - e che da tale unione erano nati due figli, (27/05/1983) e Per_1 Per_2
(13/12/1990), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere: la separazione personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separatamente;
il versamento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile pari ad € 1.000,00 da rivalutarsi ai fini ISTAT come per legge, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
la divisione tra i coniugi, nella misura del 50%, dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
l'autorizzazione a far rientro nella casa coniugale onde recuperare i propri beni ed effetti personali. Esponeva, in particolare, che il rapporto di coppia si era ormai da anni deteriorato e che, nel 2020, veniva costretta dal coniuge, il quale assumeva spesso atteggiamenti violenti ed intratteneva relazioni extraconiugali “alla luce del sole”, ad allontanarsi dalla casa coniugale;
precisava di essersi sempre occupata da sola della vita coniugale e dell'educazione dei figli, riuscendo a svolgere soltanto saltuariamente “quale lavoretto”, di essere attualmente inoccupata e di non essere intestataria di alcun immobile, a differenza del marito che oltre ad essere intestatario della casa coniugale e di altri beni, percepiva, quale ispettore della polizia di Stato in quiescenza, una pensione lorda di € 3.000,00.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi alla domanda principale di CP_1 separazione, impugnava la richiesta di versamento della somma di € 1.000,00 quale assegno di mantenimento in favore della ricorrente, prospettando uno stato economico e patrimoniale dei coniugi ben diverso da quello rappresentato nel libello introduttivo del giudizio. Nello specifico, il resistente definiva la propria situazione economica “disastrosa”, non soltanto perché tenuto a versare mensilmente una somma paro a € 1.541,00 (di cui € 571,87 per la rata di mutuo per consolidamento debiti presso la BCC di BA, con arretrati;
€ 218,51 per la rata di un prestito personale BCC
BA; € 108,20 per la rata di un prestito personale Santander;
€ 387,00 per la cessione quinto pensione presso la Credem;
€ 256,00 per recupero obbligatorio su pensione) a fronte di una pensione di
€ 2.159,00 ma anche perché affetto da una grave malattia (adenocarcinoma prostatico) richiedente ingenti cure;
rappresentava che la invece era proprietaria, insieme al fratello, di un Parte_1
pagina 2 di 7 immobile e svolgeva attività lavorativa presso il Villaggio Trezene di BA e presso la Sala Slot
a Santa Maria di BA;
affermava che la ricorrente si era disinteressata delle sue condizioni di salute e contestava quanto sostenuto dalla stessa in ordine ai presunti comportamenti aggressivi e violenti e alle relazione extraconiugali imputategli;
riferiva, infine, di essersi più volte reso disponibile a consentire il ritiro, da parte della ricorrente, dei propri beni ed effetti personali presso la casa coniugale.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, in data 18/02/2019, veniva emessa ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti con la quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto a carico del il versamento, in favore della CP_1
, di un assegno di mantenimento di € 400,00. Parte_1
Con la medesima ordinanza, veniva fissata l'udienza di trattazione innanzi al Giudice istruttore per il
16/05/2019, con assegnazione dei termini per il deposito di memoria integrativa al ricorrente e di comparsa di costituzione alla resistente.
Avverso il suddetto provvedimento, il proponeva reclamo alla Corte di Appello di Salerno CP_1
sostenendo che il Presidente del Tribunale aveva errato nel non considerare, tra le sue spese fisse, la somma di € 350,00 dovuta a titolo di canone di locazione, contestando altresì la decorrenza dell'assegno indicata nel provvedimento.
Si costituiva in giudizio la reclamata, sostenendo la correttezza della decorrenza fissata per il riconoscimento dell'assegno e la mancata prova del pagamento da parte del del canone di CP_1 locazione in favore della sorella, proprietaria dell'immobile.
Con decreto n. 1699/2019 del 09/05/2019 la Corte d'Appello di Salerno rigettava il reclamo, confermando il provvedimento impugnato. Rimetteva, inoltre, ogni determinazione in ordine alle spese al prosieguo del procedimento di separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
Con memoria integrativa, depositata in data 01/03/2019, la ricorrente contestava le dichiarazioni patrimoniali del resistente e precisava il proprio stato patrimoniale. In particolare, la , Parte_1
quanto alla propria situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dichiarato all'udienza presidenziale, ossia di percepire, svolgendo un lavoro stagionale di pulizie, una retribuzione mensile di € 600,00 e circa € 1.000,00 annue di disoccupazione;
negava poi la circostanza, affermata dal resistente, di essere proprietaria di un immobile, ereditato insieme al fratello, all'uopo precisando di essere ospite di suo fratello presso un immobile che quest'ultimo aveva intenzione di alienare a breve (con conseguente necessità per la ricorrente di prendere in locazione un alloggio per sé, accollandosene ovviamente i costi di fitto ed utenze). In riferimento alla situazione economica del evidenziava che il mutuo CP_1 per il quale lo stesso era tenuto al versamento della rata mensile di € 571,87 era stato estinto a seguito pagina 3 di 7 dell'alienazione (nel mese di dicembre 2018) dell'immobile di sua proprietà per un corrispettivo di €
150.000,00; che il prestito per il quale era dovuta la rata mensile di € 256,00 sarebbe stato estinto a breve (giugno 2019); che il resistente non aveva provato alcunché in ordine all'asserito prestito per la rata mensile di € 218,51; contestava in ogni caso che i prestiti - facendo particolare riferimento a quelli di cui alle rate mensili di € 108,20 ed € 387,00 - fossero stati contratti nell'interesse della famiglia e non invece per “far fronte ai propri svaghi”. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separatamente;
2) In considerazione delle capacità reddituali dei coniugi, disporre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 1.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Con rivalutazione ISTAT –FOI come per legge;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva il il quale, pur non opponendosi alla domanda principale di separazione, CP_1
contestava quanto dedotto dalla in ordine alle rispettive situazioni economiche. In Parte_1
particolare, quanto alla propria situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dichiarato all'udienza presidenziale, ossia di percepire mensilmente, al netto di tutti i prestiti e le trattenute, la sola somma di
€ 1.207,61, da cui detrarre ulteriormente la somma di € 350,00 quale canone di locazione, all'uopo residuandogli € 857,61. Precisava che gli effetti personali richiesti dalla sig.ra erano stati Parte_1
ritirati dalla stessa e che tutti i mobili esistenti nella casa coniugale (acquistati dal durante il CP_1
matrimonio, e, dunque, facenti parte della comunione) erano stati alienati dalla ricorrente che ne aveva trattenuto i proventi. Concludeva, pertanto, “insistendo per la revoca e/o la modifica dell'ordinanza provvisoria presidenziale per ciò che attiene la previsione dell'importo mensile per alimenti e la variabilità dello stesso da versarsi alla sig. , nonché del provvedimento “retroattivo” Parte_1 dell'onere in capo al sig. attese le sue condizioni economiche e di salute, ed anche in CP_1
considerazione della autonomia economica della istante, e della sua capacità lavorativa e produttiva di reddito”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e disposte le indagini da parte della Guardia di Finanza, la causa, in data 11/06/2024 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda principale è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Dalle risultanze di causa emerge senz'altro l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pagina 4 di 7 pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, occorre valutare la fondatezza dell'unica domanda coltivata dalla ricorrente nel corso del presente giudizio, ossia quella relativa al versamento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento da parte del Lembo.
Come è noto, l'art. 156 c.c. dispone che il giudice, nel pronunziare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la stessa, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Giova in proposito rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i
“redditi adeguati” cui fa riferimento la norma in commento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
n. 12196/2017).
In altri e più esplicativi termini, l'assegno di mantenimento va riconosciuto ove uno di coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cfr. Cass. n. 605/2017).
Nel valutare la sussistenza dei predetti presupposti, occorre prendere in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione (in tal senso Cass. n. 785/2012).
In particolare, oltre al reddito vero e proprio, deve considerarsi, da un lato, il possesso di tutti i cespiti patrimoniali, compresi quelli immobiliari temporaneamente improduttivi, perché tali cespiti, oltre ad essere idonei ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano comunque un'entità che può essere diversamente impiegata o convertita (cfr. Cass. nn. 2955/98, 110/90, 6019/85)
e, dall'altro, tutte quelle voci negative incidenti sul reddito (quali rate di mutui, prestiti, cessione del quinto, ecc.), purché si tratti di debiti contratti per le esigenze della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti e della relazione depositata dalla Guardia di Finanza, è emersa una rilevante disparità economica tra i coniugi che rende accoglibile pagina 5 di 7 la domanda di mantenimento della . Parte_1
In particolare, il risulta percettore di un reddito annuo di circa 40.000,00 euro, di gran lunga CP_1
superiore rispetto a quello percepito dalla sig.ra nello stesso periodo (anni 2017-2023), Parte_1
oscillante tra i 3.000,00 e 7.500,00 euro circa;
il resistente risulta intestatario, dal 19/07/2023, del veicolo Daimler Chrysler alimentato a gasolio di 2.148,00 cc. E 110,00 kw e dal 15/11/2023 del veicolo
Citroen alimentato a benzina di 1.749,00 cc. E 85,00 kw mentre la ricorrente risulta intestataria, dal
23/02/2019, del solo veicolo Lancia Y alimentato a benzina e gas liquido di 1.368,00 cc. E 57,00 kw;
sia il sia la sono all'attualità tenuti al pagamento di un canone di locazione per i CP_1 Parte_1 rispettivi importi di € 4.200,00 ed € 4.560,00 annui;
entrambi risultano intestatari di diverse carte di debito e libretti risparmio, anche aperti successivamente all'introduzione del presente giudizio, da cui, tuttavia, non emergono somme consistenti. Sebbene nessuno dei due coniugi risulti poi intestatario di beni immobili, occorre considerare che il successivamente alla proposizione del ricorso da CP_1 parte della , ha alienato l'unità abitativa sita in BA (SA) loc. OT (atto di Parte_1
compravendita del 27/12/2018 – Repertorio n. 1637 – Raccolta n. 1389 registrato in data 04/01/2019 –
Serie 1 T – n. 70) per un corrispettivo di € 160.000,00 nonché un terreno agricolo sito in TE
(SA) (atto di compravendita del 28/12/2020 – Repertorio n. 8124 – Raccolta n. 3241 registrato in data
04/01/2021 – Serie 1 T – n. 140) per un corrispettivo di € 4.000,00. Quanto alla posizione debitoria dello stesso, va rilevato che, ad oggi, residuano due sole posizioni di finanziamento, risalenti al
16/11/2016, per un numero di 120 rate da € 387,00 ed € 400,00 nonché un prestito personale flessibile di € 8.117,25, contratto il 19/12/2023, per un numero di 84 rate da € 146,35. Escluso che quest'ultimo possa essere stato contratto “nell'interesse della famiglia”, dubbi permangono anche in relazione alle altre posizioni, non avendo il fornito alcuna prova in tal senso. Vale la pena osservare, infine, CP_1 che il non ha fornito prova neanche sull'ammontare delle spese da egli sostenute in ragione CP_1
delle terapie e delle cure mediche a cui è sottoposto, avendo lo stesso allegato documentazione da cui risulta la patologia da cui egli è affetto (cfr. allegati alla memoria del 19/01/2019 o le tre fatture, relative al periodo sino all'ottobre 2010, relative a visite mediche specialistiche, ammontanti a circa
100-150 euro, allegate alla memoria 183, n. 2 c.p.c. del 15/07/2019).
In definitiva, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza è emerso un miglioramento della situazione economica del rispetto al momento in cui veniva pronunciata l'ordinanza CP_1
presidenziale ex art. 708-709 c.p.c. (importo, peraltro, confermato in sede di reclamo).
Tenuto conto anche dell'età, della capacità lavorativa dei coniugi e della durata della convivenza coniugale, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo di € 400,00, somma che andrà versata dal alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della materia trattata e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene che possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi c.f. Parte_1
, e c.f. , che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in data 18/09/1982, in BA (SA), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di BA (SA) per l'anno 1982, Parte II, Serie A n° 16;
2) Dispone che versi a a titolo di mantenimento, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 27/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
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