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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6718 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'1. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA in persona del legale rapp.te pro-tempore, Dr. Parte_1
, C.F. , con sede in La Spezia, Viale Parte_2 CodiceFiscale_1
Amendola 1, Fabbricato 19, C.F./P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Giancarlo Falleti (C.F. - fax 06/56561015, CodiceFiscale_2
PEC ) giusta procura in atti, presso i Email_1
cui recapiti dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria, e presso il cui studio in Roma, via Giovanni Severano n. 32 - 00161, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E già già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p. t. sig. ra , con
[...] Controparte_4
sede in Roma, Via dell'Archivio di Stato n. 15, CF e P IVA , in P.IVA_2
Roma elettivamente domiciliata alla Via Scipio Slataper n. 9, presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiè (C.F. ), che la rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e r.g. n. 1 che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla controversia al seguente fax: 0680660434; ovvero all'indirizzo e mail
(PEC): Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza n. 16582/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
17/08/2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Rigetta l'opposizione avanzata da nei confronti del Parte_3
decreto ingiuntivo n. 414/2015 emesso dal Tribunale di Roma;
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall'opposta, che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in integrale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto della domanda formulata dalla nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_5 Parte_4
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via riconvenzionale, accertata l'illiceità del comportamento della condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice in Controparte_5
opposizione dell'importo di € 26.000,00 a titolo di risarcimento danni per la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, salvi r.g. n. 2 maggiori importi che, anche in via equitativa, verranno liquidati dalla Corte di
Appello, sempre nel limite dello scaglione di valore indicato, eventualmente operando deduzione di detti importi su quelli portati dal decreto ingiuntivo opposto che, in denegata ipotesi, dovessero risultare dovuti, il tutto oltre interessi legali (nella misura ex D.Lgs. n. 231/2002) e maggior danno ex art. 1224 c.c., connesso al mancato utilizzo di tale importo nell'attività imprenditoriale dell'odierna opponente, da liquidarsi anche in via equitativa;
3) Condannare, in ogni caso, la a rifondere Controparte_6
alla l'importo dalla stessa corrisposto, salvo ripetizione e con Parte_1
riserva di appello, in esecuzione spontanea della riformanda sentenza di primo grado, che sarà quantificato in corso di giudizio una volta completato il pagamento;
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria, richiamati i documenti depositati nel fascicolo di primo grado, si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della e, all'esito, di prova per testi nella Controparte_5
persona della Rag. (c/o ex Autorità Portuale di RI), sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova, come articolati in primo grado:
1. Vero che, ad oggi, l'assegno circolare non trasferibile tratto su Banca
Meridiana in data 30/6/2009 n. 52-0399391404 per l'importo di € 26.000,00, intestato alla risulta non incassato (già cap. 3 in Parte_1 Parte_1
primo grado);
2. Vero che la non ha ricevuto in alcun altro modo il Parte_1
pagamento del corrispettivo per la commessa eseguita in favore dell'Autorità
Portuale di RI per la quale è stato emesso l'assegno circolare non trasferibile tratto su Banca Meridiana in data 30/6/2009 n. 52-0399391404 per l'importo di € 26.000,00 (già cap. 4 in primo grado); salvezze Parte_1
illimitate.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
r.g. n. 3 Piaccia alla giustizia dell'ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis, dichiarare inammissibile ovvero respingere comunque l'avverso gravame ed ogni altra richiesta formulata dalla nei confronti della società Parte_3
appellata, perché totalmente infondati in fatto e diritto, oltre che sforniti di prova;
in ogni caso, con conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso forfettario, IVA e Cassa Avvocati, incluse anche quelle di questo grado.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare dell'1. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata ammissibile, ex art. 345, 3
r.g. n. 4 ° comma c. p. c., la produzione da parte dell'appellante dei documenti allegati in sede di trattazione scritta all'udienza del 10/11/2021 (documentazione attestante l'avvenuta consegna, in data 11/10/2019, dell'assegno circolare per € 26.00,00 emesso da Banca Meridiana in data 30/06/2009); deve essere ammessa anche la produzione della documentazione annessa alle note di trattazione scritta per l'udienza del 22/02/2023, trattandosi di produzione documentale di formazione successiva all'introduzione del giudizio di secondo grado.
Infine, quanto alla produzione documentale in sede di trattazione scritta dell'udienza del 01/10/2024 (copia della “sentenza del Tribunale de La Spezia n.
679/2022”), in disparte l'ammissibilità della produzione trattandosi di provvedimento giurisdizionale, deve rilevarsi l'irrilevanza e l'inopponibilità alla società appellata, terza estranea, di ogni questione insorta tra la società appellante e l'Autorità Portuale di RI.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'errata ricostruzione del presupposto di fatto relativo alla presa in consegna ed al mancato ritiro dell'assegno emesso dall'autorità portuale di RI.
L'appellante ha censurato il passaggio della sentenza impugnata che ha affermato: “l'opposta, dopo aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, prese in consegna l'assegno circolare dell'importo di € 26.000,00, rilasciato dalla committente principale, Autorità Portuale di RI, in favore di;
il titolo in questione non venne mai ritirato dall'opponente, Pt_3
nonostante, svariate sollecitazioni al riguardo (cfr. deposizione teste Tes_2
).
[...]
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna appellante aveva dedotto ed eccepito che dopo l'esecuzione della commessa, la Controparte_2
(ora ) si era recata presso l'Autorità Portuale di RI e, senza CP_5
alcun titolo, aveva preso in consegna l'assegno circolare non trasferibile tratto su r.g. n. 5 Banca Meridiana in data 30/6/2009 n. 52-0399391404 per l'importo di €
26.000,00, intestato alla emesso dall'Autorità a saldo del Parte_1
dovuto, trattenendolo indebitamente senza consegnarlo alla Parte_1
Nell'ambito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado il Dr. , Pt_2
legale rappresentante di , in sede di interpello, aveva negato di aver Parte_1
mai ricevuto alcuna comunicazione di in merito all'assegno, mentre CP_5
il teste indicato da controparte e menzionato anche nella motivazione Tes_2
della sentenza impugnata, aveva affermato di aver ritirato, in data non specificata, l'assegno in questione a RI “come incaricato di ” CP_5
(e non di ) e di “averlo portato a Roma” (dove ha sede e Parte_1 CP_5
non ); di aver atteso, in asserito accordo con , che Parte_1 Parte_1
quest'ultima si recasse a Roma per ritirare l'assegno, cosa che non sarebbe avvenuta nonostante le assicurazioni ricevute, senza che venisse mai richiesta la spedizione dell'assegno.
Ferme restando le eccezioni circa l'inattendibilità del teste (direttore tecnico, ossia dipendente, della Società opposta), la deposizione testimoniale in questione dimostrerebbe esclusivamente che:
l'assegno era stato ritirato dal Sig. su incarico di e Tes_2 CP_5
non di , senza fornire alcuna prova che avesse autorizzato Parte_1 Parte_1
o altrimenti richiesto tale ritiro, per il quale, ovviamente, sarebbe stata necessaria una delega scritta che non aveva mai prodotto, perché CP_5
non era mai esistita;
il ritiro dell'assegno era avvenuto in una data che il teste non aveva specificato;
dalla data del ritiro nessuna comunicazione scritta, né via fax, né via email, era stata mai inviata dalla alla per dare CP_5 Parte_1
notizia di tale ritiro e per invitare la destinataria del pagamento (la cui effettuazione era condizione sospensiva per il pagamento delle spettanza della stessa ) a ritirare l'effetto, né quest'ultima aveva ritenuto opportuno CP_5
spedirlo alla entro i termini di scadenza della relativa provvista (30 Parte_1
giorni) e ciò, non solo nel proprio interesse, ma anche alla luce dell'obbligo r.g. n. 6 legale di buona fede nell'esecuzione di un contratto e diligenza professionale sulla stessa gravante.
Peraltro, risulterebbe dimostrato dai documenti prodotti dall'appellata (v. doc. 3 fascicolo monitorio) che solo nel 2013 (quattro anni dopo l'emissione dell'assegno e il non meglio precisato giorno del ritiro – non autorizzato da Pt_1
- da parte del Sig. ), aveva comunicato di essere in
[...] Tes_2 CP_5
possesso dell'assegno stesso, senza inviarlo alla , che avrebbe potuto Parte_1
tentare di incassarlo, anche se, oramai, era ampiamente scaduto il periodo di 30 giorni di vincolo della provvista (30/07/2009).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con motivazione apodittica la deposizione del teste non dimostrerebbe che si sarebbe Tes_2 Parte_1
rifiutata di ritirare un assegno nonostante le sollecitazioni;
al contrario, concorrerebbe, con l'ulteriore documentazione in atti, a dimostrare che avrebbe ritirato l'assegno intestato a senza alcun titolo CP_5 Parte_1
per farlo e che lo avrebbe indebitamente trattenuto oltre i termini di scadenza della relativa provvista (30/7/2009), senza mai informarne . Parte_1
La suddetta circostanza sarebbe rilevante perché rappresentativa del mancato avveramento della condizione alla quale entrambe le parti avevano subordinato l'obbligazione di pagamento a carico di ed in favore di Parte_1
, ossia l'avvenuto incasso del compenso dovuto a CP_5 Parte_1
dall'Autorità Portuale di RI. Quindi, alla luce della deposizione del teste e della documentazione in atti, non vi sarebbe prova che l'assegno Tes_2
circolare non trasferibile intestato a sarebbe stato Parte_1
legittimamente ritirato e trattenuto dalla , né che questa avesse CP_5
comunicato a di essere in possesso dell'assegno, né, infine, che Parte_1
si era rifiutata di ritirarlo e che, pertanto, la condizione per il Parte_1
pagamento del compenso a carico di ed in favore di non Parte_1 CP_5
si era verificata per fatto e colpa imputabile esclusivamente alla . CP_5
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 7 Il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta, ha affermato che:” risulta provato ovvero costituisce circostanza pacifica che:
- con “Offerta per sviluppo software di integrazione per il Sistema Meteo presso l'Autorità Portuale di RI” in data 22/6/2009:
a) si impegnò allo sviluppo del software per la CP_5
componente indicata nell'oggetto ed alla sua installazione presso l'Autorità
Portuale di RI, verso il corrispettivo di € 24.000,00, oltre oneri di legge;
b) il pagamento venne subordinato al “Vs. incasso da Autorità Portuale di
RI”;
- l'opposta, dopo aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, prese in consegna, l'assegno circolare dell'importo di € 26.000,00, rilasciato dalla committente principale, Autorità Portuale di RI, in favore di;
Pt_3
- il titolo in questione non venne mai ritirato dall'opponente, nonostante, svariate sollecitazioni al riguardo (cfr. deposizione teste ). Testimone_2
Orbene, ai sensi dell'art. 1355 c.c., ricorre il caso di condizione
"meramente potestativa" quando il suo avveramento non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà di ritenersi vincolata dal contratto.
Si configura, invece, una condizione "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 18239, del 26/08/2014). Nel caso di specie deve ritenersi che le parti abbiano inteso apporre una condizione “potestativa mista”, subordinandone l'avveramento in parte all'attività del terzo e in parte alla volontà del contraente
. Tale condizione deve pertanto ritenersi soggetta alla disciplina degli artt. Pt_3
r.g. n. 8 1358 e 1359 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23014, del 14/12/2012). Chiarito quanto sopra, va poi rilevato che se è pur vero che in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14372, del 05/06/2018) è altrettanto vero che, nel caso di specie, laddove non è in contestazione la validità del titolo di credito, il mancato incasso derivò da una condotta di , contraria ai doveri di buona fede. E' infatti incontroverso che Pt_3
l'opponente si fosse impegnata al pagamento del compenso di CP_5
nella misura di € 28.800,00 (inclusi oneri), ricevendo per contro dalla committente principale la cifra di € 26.000,00, e che tale situazione valesse a configurare il suo interesse contrario all'avveramento della condizione.
Tale condotta concretizza un abuso del diritto, siccome esercitato in violazione del dovere di correttezza, nonché fonte di uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale. Non può quindi ritenersi, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., che l'opponente sia dispensata dal pagamento del corrispettivo maturato da ”. CP_5
La Corte ritiene di dover condividere la decisione adottata dal Tribunale.
Infatti, la società appellata aveva regolarmente reso le prestazioni contrattualmente stabilite, senza ricevere alcun corrispettivo, nonostante i ripetuti solleciti in tal senso.
E, come si evince anche dalla corrispondenza intercorsa (v. doc.ti n.ri 3 e 4 allegati al fascicolo (telematico) del Ricorso per Decreto Ingiuntivo, sub n. 4 del fascicolo di primo grado, e doc. n. 3 fascicolo del giudizio di merito di primo grado), e come evidenziato dal Tribunale, il mancato “incasso” dal cliente finale
(Autorità Portuale di RI) non può essere imputato alla società appellata, la quale aveva sollecitato più volte tale incasso.
Come evidenziato dalla società appellata era stata l'odierna appellante a r.g. n. 9 porsi volontariamente in una situazione di “non incasso” del corrispettivo dovuto dal cliente finale, che si era tradotto, sostanzialmente, in una forma di inadempimento delle obbligazioni della stessa nei confronti della , e CP_5
non potendo il comportamento di quest'ultima avere valenza di mancato avveramento della relativa “condizione”.
In tale contesto, alla luce della documentazione e del materiale probatorio acquisito, nonché della corretta ricostruzione operata dal Tribunale, deve anche rilevarsi che le vicende giudiziarie nel frattempo intercorse tra la e Pt_1
l'Autorità Portuale di RI devono ritenersi del tutto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione di questa controversia e, comunque, non utilizzabili e non opponibili all'appellata che rispetto a tali vicende è stata del tutto estranea.
Inoltre, all'esito delle prove orali espletate e della documentazione acquisita in primo grado, deve ritenersi che la si era resa parte CP_5
diligente ed aveva fatto di tutto per facilitare l'incasso del titolo in questione, mentre non è ravvisabile un'analoga condotta in capo all'odierna appellante, volta a ritirare detto titolo e ad incassarlo, per permettere in tal modo l'avveramento della “condizione di pagamento”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'errata e/o omessa applicazione degli artt. 9, comma 1, punto 6, DPR 633/72 e 3, comma 13,
D.L. 90/1990 conv. dalla L. 165/1990 e la conseguente errata interpretazione del contratto inter partes in violazione degli artt. 1362 e ss. c. c.
L'appellante ha censurato il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che: E' infatti incontroverso che l'opponente si fosse impegnata al pagamento del compenso di nella misura di € 28.800,00 CP_5
(inclusi oneri), ricevendo per contro dalla committente principale la cifra di €
26.000,00, e che tale situazione valesse a configurare il suo interesse contrario all'avveramento della condizione. Tale condotta concretizza un abuso del
r.g. n. 10 diritto, siccome esercitato in violazione del dovere di correttezza, nonché fonte di uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.
Non può quindi ritenersi, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., che l'opponente sia dispensata dal pagamento del corrispettivo maturato da . CP_5
Il presupposto logico-argomentativo di tale passo motivazionale è rappresentato dall'affermazione del primo giudice secondo cui Parte_1
avrebbe assunto l'obbligo contrattuale di pagare a (allora CP_5 [...]
) la somma di € 28.800,00 “inclusi oneri”, ossia la somma di € CP_2
24.000,00 (convenuta contrattualmente, come da offerta di Controparte_7
- ora - del 22/09/2009 RC/20090622/315: v. doc. 1
[...] Controparte_5
fascicolo primo grado), oltre l'IVA al 20% (aliquota vigente all'epoca) pari ad €
4.800,00.
La sentenza impugnata non menziona specificamente la fonte di tale presunta obbligazione della (e del convincimento del giudice a quo Parte_1
al riguardo), ma sarebbe evidente che la clausola contrattuale di riferimento sia quella contenuta nell'offerta (doc. 1 fascicolo primo grado), sotto la voce: CP_2
CONDIZIONI GENERALI
Offerta Economica
La valorizzazione economica a corpo delle attività, come sopra specificate,
è pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00 euro) I prezzi esposti sono al netto degli oneri di legge”.
Pur in assenza di una esplicita motivazione in proposito, il Tribunale avrebbe interpretato la frase “al netto degli oneri di legge” come se significasse automaticamente “oltre IVA”, ma senza considerare che, ove l'appellante avesse dovuto pagare l'IVA alla , il relativo importo sarebbe stato portato in CP_5
detrazione nel proprio bilancio, stante la natura dell'IVA come “partita di giro”,
e, dunque, l'eventuale pagamento sarebbe stato finanziariamente neutro.
Il percorso logico-argomentativo del primo giudice sarebbe stato il seguente: poiché era obbligata a pagare a una somma Parte_1 CP_5
r.g. n. 11 superiore (€ 28.800,00 Iva inclusa, ossia € 24.000,00 oltre 20% IVA) a quella che doveva ricevere dall'Autorità Portuale di RI (€ 26.000,00), aveva rifiutato in malafede di ritirare l'assegno, così integrando un abuso del diritto, perché aveva interesse ex art. 1359 c.c. a non far avverare la valida condizione concordata (pagamento all'incasso del compenso dovuto dall'Autorità Portuale).
Sarebbe ravvisabile un errore determinante nell'economia della decisione impugnata, perché riguardante il motivo del presunto (ed indimostrato) comportamento illecito della odierna appellante.
Infatti, ferma restando la totale insussistenza in ogni caso di un interesse di a non far avverare la condizione de qua, sarebbe del tutto evidente Parte_1
che, ove venisse meno il presupposto dell'obbligo di pagare un importo maggiore di quello incassando, tutto il resto del ragionamento condotto dal
Tribunale verrebbe meno per conseguenza logica, e, dunque, la caducazione di questo passo della decisione impugnata dovrebbe determinare ex se l'integrale riforma della stessa.
L'espressione “al netto degli oneri di legge” contenuta nella clausola contrattuale sopra richiamata non potrebbe essere interpretata, come sembra aver fatto il primo giudice, alla stregua di un'applicazione tout court dell'IVA sull'importo pattuito;
al contrario, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., sarebbe evidente che tale espressione potrebbe significare solo che l'importo era stato convenuto al netto degli oneri (leggi IVA)
“imposti” dalla legge.
Tra i vari canoni interpretativi appena richiamati, particolare – ma non esclusiva – rilevanza dovrebbe essere conferita a quello ex art. 1363 c.c.: la clausola de qua era contenuta in un'offerta predisposta da (ora Controparte_2
) (v. doc. 1 fascicolo primo grado) sulla base di un format CP_5
predefinito, e la stessa (ora ) ben sapeva quale Controparte_2 CP_5
fosse l'oggetto dell'attività, tanto da averla enunciata nella propria offerta relativa allo Sviluppo software per il Sistema Meteo presso l'Autorità Portuale di r.g. n. 12 RI (v. doc. 1 fascicolo primo grado), e che l'incarico le veniva conferito in forza dell'accordo tra l'Autorità Portuale di RI e , nel quale era Parte_1
chiaramente specificato (ultimo considerando) che “per effettuare l'integrazione in oggetto [il software che aveva chiesto a di sviluppare] Parte_1 CP_5
è necessario estendere il contratto di cui sopra per un importo di € 26.000,00 non imponibile ai fini IVA” (Decreto Presidenziale n. 200 del 18/06/2008: doc. 5 fascicolo primo grado).
La fonte normativa di questa non imponibilità ai fini IVA era stata chiaramente esposta da già nella fattura n. 082/2009 (v. doc. 4 Parte_1
fascicolo di primo grado); si tratta, in particolare, dell'art. art. 9, comma 1, punto
6), DPR 633/72, secondo cui: “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili [ai fini IVA]: ...
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”. L'oggetto dei servizi cui fa riferimento la norma citata risulta specificato in un'altra norma, pure menzionata dalla Pt_1
nella propria fattura (v. doc. 4 fascicolo di primo grado), ossia l'art. 3,
[...]
comma 13, D.L. 90/1996 conv. L. 165/1990, il quale, ai fini dell'esenzione IVA in questione, precisa che “Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente;
si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al
r.g. n. 13 numero 5) dello stesso articolo (a), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni”.
Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche alla prestazione di servizi oggetto dell'odierna controversia, riguardando direttamente il Sistema Meteo richiesto dall'Autorità Portuale di RI, ossia uno degli “impianti” contemplati dalle norme richiamate.
Alla luce di tale richiamo normativo potrebbero chiarirsi il significato e gli effetti della clausola “oltre oneri di legge” contenuta nell'offerta inter partes (v. doc. 1 fascicolo di primo grado): è la “legge” a prevedere l'esenzione dell'IVA per i corrispettivi relativi ai servizi oggetto di accordo tra e CP_5 Pt_1
, sui quali, dunque, anche in applicazione del meccanismo della c.d.
[...]
“reverse charge”, non sarebbe dovuta l'IVA e, in particolare, non sarebbe dovuto l'importo di € 4.800,00 (20% dell'imponibile) preteso da . CP_5
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'accordo inter partes prevedesse l'obbligazione di pagamento in capo a dell'importo di € Parte_1
28.800,00, essendo incorso in un vizio di omessa e/o errata applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., nonché, ed anche in combinato disposto con, artt. 9, comma 1, punto 6, DPR 633/72 e 3, comma 13,
DL 90/1990 conv. in L. 165/1990), rilevante ai fini della decisione, in quanto costituente il presupposto e l'antecedente logico-argomentativo della decisione impugnata. In caso di corretta applicazione di tali norme, il Tribunale avrebbe dovuto statuire che: era obbligata a pagare a la somma Parte_1 CP_5
di € 24.000,00 esente da IVA, condizionatamente all'avvenuto incasso del corrispettivo di € 26.000,00 dovuto dall'Autorità Portuale di RI alla stessa
; che, pertanto, data per valida la condizione concordata tra le parti, Parte_1
non aveva alcun interesse ex art. 1359 c.c. al mancato avveramento Parte_1
della condizione e non ha posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede e/o integrante abuso di diritto;
che, al contrario, spettava a consegnare a l'assegno preso (indebitamente) in CP_5 Parte_1
r.g. n. 14 consegna da al fine di permettere la realizzazione della condizione e CP_5
dare corso al pagamento.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le argomentazioni dell'appellante devono ritenersi smentite dall'esame del documento contrattuale, laddove era chiaramente specificato che il corrispettivo di € 24.000,00 doveva intendersi “al netto degli oneri di legge”.
Peraltro, il fatto che l'operazione commerciale tra la e Parte_1
l'Autorità Portuale di RI non fosse assoggettata ad IVA non può implicare che anche tra la società appellante e la società appellata, alla quale la prima aveva conferito a sua volta lo specifico incarico dello sviluppo del software di integrazione per il Sistema meteo presso l'Autorità Portuale di RI, debba
(o possa) applicarsi lo stesso regime fiscale;
anzi, in ragione della stessa natura di operatori economici di entrambe le parti (società di capitali), il corrispettivo pattuito tra le stesse non poteva che essere assoggettato ad IVA.
Né possono essere condivise le deduzioni in materia di “reverse charge”, le cui specifiche disposizioni regolamentano fattispecie diverse da quella per cui
è causa.
Infatti, l'inversione contabile o reverse charge IVA è una particolare modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in cui, per ridurre l'evasione fiscale IVA in particolari settori, l'onere dell'imposizione fiscale è trasferito dal “venditore” (soggetto attivo dell'operazione IVA) al “compratore”
(soggetto passivo dell'operazione IVA).
Il relativo riferimento normativo è quello previsto dall'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972 e non dalla disposizione citata dall'appellante (art. 9 stesso D.P.R.), che contempla il diverso caso dell'esenzione dall'imposizione per talune operazioni.
Inoltre, nella stessa fattura emessa dalla nei confronti Parte_1
dell'Autorità Portuale di RI era stato citato il riferimento normativo r.g. n. 15 relativo all' “esenzione” IVA (art. 9 D.P.R. n. 633/1972) e non quello relativo al reverse charge (art. 17 D.P.R. n. 633/1972).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 16582/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 17/08/2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a pagare in favore della società le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
5.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
r.g. n. 16 Il Consigliere Estensore Dott. Biagio Roberto Cimini
r.g. n.
Il Presidente Dott. Cecilia De Santis
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