TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 10377/2024 promossa da:
- - ass. avv. BOLDRINI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 15/4/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- il ricorrente ha chiesto al tribunale di dichiarare tenuto e condannare l al pagamento in CP_1 suo favore dell'assegno sociale nella misura e con la decorrenza di legge, deducendo di possedere tutti i requisiti per ottenere il suddetto beneficio (richiesto in data 26/5/2023) e lamentando l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall in data 31/8/2023 con CP_2 la seguente motivazione: “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il
19/07/2023” e ribadito in sede di riesame, dopo la consegna dei passaporti avvenuta in data
6/10/2023, con la seguente motivazione: “i termini per l'integrazione della documentazione mancante sono trascorsi, l'interessato deve presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto”, ed ancora reiterato, dopo la presentazione del ricorso al Comitato Provinciale, con la seguente motivazione: “La circolare
131 del 12 dicembre 2022 contiene disposizioni speciali che regolano il procedimento di concessione dell'assegno sociale. Il paragrafo 5 della suddetta circolare fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale. Qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini suddetti comporta il rigetto della domanda e un'eventuale domanda di riesame fondato unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta non può essere accolta”; - il ricorrente contesta la fondatezza della ragione posta a fondamento del diniego dell CP_1 sostenendo che “il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo non può tradursi in una decadenza non prevista da alcuna norma di legge e ulteriormente penalizzante”;
- l ha chiesto la reiezione della domanda asserendo di aver dovuto concludere il CP_1 procedimento entro il termine di 45 giorni previsto dalla delibera 111/2020 emanata in attuazione della legge 241/1990;
2.
ritenuto che
il diniego dell non sia legittimo, posto che CP_1
- l'art. 2 l. 241/1990 stabilisce l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ma non impone di adottare tale provvedimento prima della conclusione dell'istruttoria;
- nessuna norma autorizza l ad imporre termini di decadenza ulteriori rispetto a quelli CP_2 previsti dalla legge, qual è quello di 45 giorni indicato nella circolare richiamata nel provvedimento del Comitato provinciale;
- come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Torino in un caso analogo “L , CP_1 infatti, si è arrogato il potere di stabilire termini di decadenza per la parte istante, che risultano del tutto estranei alle previsioni di legge. La domanda del 2007 è stata completata dall'assicurato con la trasmissione di quegli stessi documenti richiesti dall'Istituto in relazione alla prima istanza, che dunque, con l'invio del 2009 si salda nel completamento di un unico iter procedimentale. Ogni altra determinazione, ad avviso del collegio, risulta arbitraria e dunque illegittima, in quanto sganciata da ogni dovuta considerazione del dato normativo che, come sopra richiamato, prevede solo l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 47 cit., che nel caso di specie pacificamente non ricorre. […]. Né può prevalere sulla necessità di tutela della certezza del cittadino, il valore della ragionevole durata del procedimento amministrativo, che nel caso di specie viene invocato solo contro il singolo e non a sua tutela, secondo la ratio che allo stesso dovrebbe essere prevalentemente sottesa” (Corte di Appello di Torino, sent. n. 942/2011 R.G.
1474/2010);
ritenuto pertanto che – non essendo stati contestati dall (ed essendo comunque stati CP_1 documentati in giudizio: v. docc. 1, 7,8, 12,13, 15 e 17) gli altri requisiti necessari per ottenere la prestazione - la domanda debba essere accolta;
ritenuto che le spese di lite - liquidate in dispositivo sulla base degli importi minimi di cui al d.m.
55/2014 (data la semplicità delle questioni trattate) - debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna l al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno CP_1 sociale nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali;
dichiara tenuto e condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 1865,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
la giudice
Roberta PASTORE