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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 212 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 212 / 2022 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Paolo Sportoletti e
Giovanni Tarantini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, via XIV Settembre 69
APPELLANTE
Contro
SI ( deceduto), Per_1 Controparte_1 Controparte_2 CP con il patrocinio dell'avv. Matteo Mion, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Flavio Aristei, in Terni, via Barberini, 10
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a l RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 ha proposto appello avverso l'ordinanza del 26.02.2022 resa dal Tribunale di Terni, con la quale il Tribunale ha condannato “la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 60.689,10 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione”; ha respinto “la domanda di risarcimento del danno patrimoniale”; ha condannato
“la resistente alla rifusione degli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente nella misura complessiva di euro 800,00 (di cui euro 286,00 a titolo di contributo unificato e marca e la restante parte a titolo di pagina 1 di 5 esborsi in favore del CTP), nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, a titolo di compenso professionale che si quantificano in complessivi euro
7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”; ha infine posto
“gli esborsi che saranno liquidati per l'ATP definitivamente a carico della parte resistente”.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto delle avverse domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP
, quali eredi e congiunti di con comparsa di
[...] RT costituzione e risposta del 22.09.2022, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.Con ordinanza del 14.03.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cp.c.. All'esito del deposito delle comparse conclusionali, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo necessario instaurare il contraddittorio su una questione idonea a definire il giudizio. Nello specifico, stante l'eccezione proposta dall'appellante secondo cui “gli appellati si sono limitati a dichiarare ma non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di
essendo rimasti sprovvisti di prova la loro RT legittimazione passiva e la titolarità iure hereditatis della situazione soggettiva oggetto del presente giudizio”, la Corte valutava che la questione, ove fondata, poneva profili di inammissibilità dell'appello per mancata prosecuzione del giudizio nei termini di legge nei confronti degli eredi di stante l'avvenuta comunicazione/notizia nel RT presente giudizio, con il deposito del certificato di morte con l'atto di costituzione degli asseriti eredi, dell'intervenuto decesso di RT
.
[...]
All'esito del deposito delle note autorizzate, la Corte, con ordinanza del
14.10.2024, “rilevato che è emerso che il sig. è deceduto RT in data 9.01.2021 ed il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Terni in data 1.02.2021 e notificato in epoca successiva;
Rilevato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la morte dell'attore, intervenuta pagina 2 di 5 prima della notificazione dell'atto di citazione o del deposito in cancelleria del ricorso, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo ( cfr. per tutte Cass.
11506/2022);”, ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio su tale questione, idonea a definire il giudizio.
All'esito del deposito delle note autorizzate, con ordinanza del
12.12.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3.Tanto premesso, osserva in via preliminare la Corte che, nel caso in esame, va rilevata e dichiarata, d'ufficio, la nullità dell'intero giudizio di primo grado per le ragioni che seguono.
3.1 Come evidenziato nell'ordinanza del 14.10.2024, è emerso dagli atti processuali ( certificato di morte versato in atti) e dalle allegazioni delle parti ( atto di costituzione dei congiunti del sig. che il Pt_2 sig. attore in primo grado, è deceduto in data 9.01.2021. RT
Risulta dagli atti di primo grado che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto la domanda risarcitoria è stato depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Terni in data 1.02.2021 e notificato alla controparte in data 8.03.2021.
Ebbene, è costante l'orientamento giurisprudenziale, ribadito da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11506/2022, secondo cui, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio “determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il pagina 3 di 5 processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli artt.
1722 n. 4 c. c. ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c. e 300 c.p.c.) (Cass. Sez. 6 - 1,
20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. L, 14/08/1999, n. 8670; Cass. Sez. 3,
05/12/1994, n. 10437 ; Cass. Sez. 3, 14/04/1988, n. 2951; Cass. Sez. 3,
01/10/1985, n. 4758; Cass. Sez. 2, 12/01/1979, n. 244)”.
3.2 Nel caso in esame, la morte della parte attrice è avvenuta il
9.01.2021, anteriormente alla vocatio, essendo poi stato depositato il ricorso in Cancelleria l'1.02.2021 e notificato alla convenuta l'8.03.2021.
4.Da tanto consegue la nullità insanabile della citazione e dell'intero giudizio di primo grado, e, non ricorrendo i presupposti di legge per la rimessione al primo giudice, né quelli per giudicare nel merito della controversia, va dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione.
5.Tenuto conto delle allegazioni e produzioni documentali effettuate dall'avv. Matteo Mion con le note autorizzate dell'11.12.2024, della peculiare natura della lite ( già con comunicazione del 4.02.2016 l' convenuta aveva offerto l'importo omnicomprensivo di € Parte_1
70.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, trasmettendo al atto di transazione che veniva da questi sottoscritto), della RT circostanza che l'impugnazione è stata comunque proposta solo con riferimento al quantum del risarcimento e che era comunque anche onere dell'appellante verificare, prima di effettuare la notifica, l'esistenza in vita del sig. , si ritengono sussistenti i presupposti per Pt_2 compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, mentre non sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari al doppio del contributo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.Dichiara la nullità dell'intero giudizio di primo grado n. 209/2021 e dell'ordinanza resa dal Tribunale di Terni il 26.02.2022;
pagina 4 di 5 2.Dichiara non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 212 / 2022 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Paolo Sportoletti e
Giovanni Tarantini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, via XIV Settembre 69
APPELLANTE
Contro
SI ( deceduto), Per_1 Controparte_1 Controparte_2 CP con il patrocinio dell'avv. Matteo Mion, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Flavio Aristei, in Terni, via Barberini, 10
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a l RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 ha proposto appello avverso l'ordinanza del 26.02.2022 resa dal Tribunale di Terni, con la quale il Tribunale ha condannato “la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 60.689,10 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione”; ha respinto “la domanda di risarcimento del danno patrimoniale”; ha condannato
“la resistente alla rifusione degli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente nella misura complessiva di euro 800,00 (di cui euro 286,00 a titolo di contributo unificato e marca e la restante parte a titolo di pagina 1 di 5 esborsi in favore del CTP), nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, a titolo di compenso professionale che si quantificano in complessivi euro
7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”; ha infine posto
“gli esborsi che saranno liquidati per l'ATP definitivamente a carico della parte resistente”.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto delle avverse domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP
, quali eredi e congiunti di con comparsa di
[...] RT costituzione e risposta del 22.09.2022, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.Con ordinanza del 14.03.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cp.c.. All'esito del deposito delle comparse conclusionali, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo necessario instaurare il contraddittorio su una questione idonea a definire il giudizio. Nello specifico, stante l'eccezione proposta dall'appellante secondo cui “gli appellati si sono limitati a dichiarare ma non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di
essendo rimasti sprovvisti di prova la loro RT legittimazione passiva e la titolarità iure hereditatis della situazione soggettiva oggetto del presente giudizio”, la Corte valutava che la questione, ove fondata, poneva profili di inammissibilità dell'appello per mancata prosecuzione del giudizio nei termini di legge nei confronti degli eredi di stante l'avvenuta comunicazione/notizia nel RT presente giudizio, con il deposito del certificato di morte con l'atto di costituzione degli asseriti eredi, dell'intervenuto decesso di RT
.
[...]
All'esito del deposito delle note autorizzate, la Corte, con ordinanza del
14.10.2024, “rilevato che è emerso che il sig. è deceduto RT in data 9.01.2021 ed il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Terni in data 1.02.2021 e notificato in epoca successiva;
Rilevato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la morte dell'attore, intervenuta pagina 2 di 5 prima della notificazione dell'atto di citazione o del deposito in cancelleria del ricorso, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo ( cfr. per tutte Cass.
11506/2022);”, ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio su tale questione, idonea a definire il giudizio.
All'esito del deposito delle note autorizzate, con ordinanza del
12.12.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3.Tanto premesso, osserva in via preliminare la Corte che, nel caso in esame, va rilevata e dichiarata, d'ufficio, la nullità dell'intero giudizio di primo grado per le ragioni che seguono.
3.1 Come evidenziato nell'ordinanza del 14.10.2024, è emerso dagli atti processuali ( certificato di morte versato in atti) e dalle allegazioni delle parti ( atto di costituzione dei congiunti del sig. che il Pt_2 sig. attore in primo grado, è deceduto in data 9.01.2021. RT
Risulta dagli atti di primo grado che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto la domanda risarcitoria è stato depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Terni in data 1.02.2021 e notificato alla controparte in data 8.03.2021.
Ebbene, è costante l'orientamento giurisprudenziale, ribadito da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11506/2022, secondo cui, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio “determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il pagina 3 di 5 processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli artt.
1722 n. 4 c. c. ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c. e 300 c.p.c.) (Cass. Sez. 6 - 1,
20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. L, 14/08/1999, n. 8670; Cass. Sez. 3,
05/12/1994, n. 10437 ; Cass. Sez. 3, 14/04/1988, n. 2951; Cass. Sez. 3,
01/10/1985, n. 4758; Cass. Sez. 2, 12/01/1979, n. 244)”.
3.2 Nel caso in esame, la morte della parte attrice è avvenuta il
9.01.2021, anteriormente alla vocatio, essendo poi stato depositato il ricorso in Cancelleria l'1.02.2021 e notificato alla convenuta l'8.03.2021.
4.Da tanto consegue la nullità insanabile della citazione e dell'intero giudizio di primo grado, e, non ricorrendo i presupposti di legge per la rimessione al primo giudice, né quelli per giudicare nel merito della controversia, va dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione.
5.Tenuto conto delle allegazioni e produzioni documentali effettuate dall'avv. Matteo Mion con le note autorizzate dell'11.12.2024, della peculiare natura della lite ( già con comunicazione del 4.02.2016 l' convenuta aveva offerto l'importo omnicomprensivo di € Parte_1
70.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, trasmettendo al atto di transazione che veniva da questi sottoscritto), della RT circostanza che l'impugnazione è stata comunque proposta solo con riferimento al quantum del risarcimento e che era comunque anche onere dell'appellante verificare, prima di effettuare la notifica, l'esistenza in vita del sig. , si ritengono sussistenti i presupposti per Pt_2 compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, mentre non sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari al doppio del contributo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.Dichiara la nullità dell'intero giudizio di primo grado n. 209/2021 e dell'ordinanza resa dal Tribunale di Terni il 26.02.2022;
pagina 4 di 5 2.Dichiara non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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