TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 533/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Benedetti presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. ), cittadina cinese, non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo:
pagina 1 di 7 a) pronunciare la separazione giudiziale fra i Sig.ri , nato a [...]_1 il 06.11.1982 (C.F. ) e , nata a [...]. Pop. C.F._1 CP_1
Cinese) il 31.10.1988 (C.F. , ordinare altresì all'Ufficiale di Stato C.F._2
Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del Tribunale di Prato;
b) disporre, in via principale, l'affidamento esclusivo della figlia minore al Per_1 padre della stessa, Sig. ; regolando sin da ora i periodi di frequentazione Parte_1 della minore da parte della madre, qualora ne facesse richiesta, secondo accordi tra i coniugi
e, in difetto di accordo, secondo il palinsesto come di seguito indicato: la Sig.ra CP_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la propria abitazione a Per_1 settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I coniugi, inoltre, terranno con loro la figlia per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, il padre per la prima quindicina del mese di agosto e la padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze
Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasquali;
in denegata ipotesi, ed in via di subordine, disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento della stessa presso l'abitazione Per_1 nella quale ha il domicilio il padre, regolando sin da ora i periodi di frequentazione della minore da parte della madre secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, secondo il palinsesto come sopra indicato;
c) statuire che la Sig.ra debba corrispondere al CP_1 marito, quale contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € Per_1
200,00= mensile ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La moglie provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie, delle spese scolastiche, nonché delle spese relative ad attività ludiche e/o sportive che saranno eventualmente intraprese dalla figlia minore. d) con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e pronunzia;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 7 Per il Pubblico Ministero: visto del 19.03.2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.03.2025 ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per sentir dichiarare la separazione personale dalla moglie CP_1 sposata con matrimonio civile contratto in Prato in data 30.09.2010.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: 1) che dall'unione di
[...]
e è nata a [...], in data [...], la figlia Pt_1 CP_1 Per_1 ancora minorenne;
2) che le parti hanno eletto la propria abitazione familiare in
Montemurlo (PO), Via Parugiano di Sopra n. 127; 3) che i coniugi si sono separarti di fatto da diversi anni e la convenuta non risulta più presente sul territorio nazionale;
4) che il ricorrente, non avendo più alcuna notizia della moglie, si è dovuto prendere cura in via esclusiva della figlia;
5) che la non ha CP_1 mantenuto un contatto telefonico con il marito e si è disinteressata della crescita e del sostentamento morale e materiale della figlia;
6) che il figlio sta crescendo comunque in un ambiente sereno grazie alle cure premurose del padre il quale ha una situazione lavorativa stabile.
Pertanto, il ricorrente ha insistito per sentir dichiarare, in via principale,
l'affidamento esclusivo della minore al padre e, in via subordinata, l' affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso l'abitazione del Per_1
padre.
Con decreto del 14.03.2025 il giudice delegato ha fissato udienza di comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso e per la comparsa di costituzione del convenuto.
pagina 3 di 7 All'udienza del 11.06.2025, è comparso personalmente il ricorrente con il difensore il quale ha dato atto che il perfezionamento della notifica è avvenuto presso l'ultimo domicilio noto della convenuta, non avendo mai la stessa avuto la residenza in Italia. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della e, dopo CP_1
aver ascoltato parte ricorrente personalmente, ha trattenuto la causa in decisione.
*
Sull'affidamento della figlia minore – La riforma legislativa del 2006 prevede l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori come regola in ipotesi di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori qualora l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art
337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 4 di 7 Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso.
Si deve tener conto della situazione di fatto rappresentata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e all'udienza di prima comparizione e si deve considerare che la convenuta, mai comparsa personalmente nel presente procedimento, ha da anni
(dieci) dimostrato un totale disinteresse alla crescita della figlia sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo affettivo e educativo. Non si ritiene necessario ascoltare la minore, la quale non pare avere alternativa concreta all'affidamento e il collocamento presso il padre. Person Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo di al padre, autorizzando il medesimo ad assumere in via autonoma anche le questioni di maggiore interesse per la figlia.
Per quanto attiene alla richiesta di regolamentazione del diritto di vista della madre nei confronti della figlia, lo stesso dovrà essere disciplinato nell'ipotesi in cui la dia nuovamente notizie di sé e manifesti interesse a far parte CP_1
Person della vita di in tal caso, la madre dovrà rivolgersi al Servizio sociale di zona il quale verificherà il desiderio della minore di incontrare la madre e, se del caso, svolgerà una valutazione sull'opportunità e le modalità degli stessi.
pagina 5 di 7 Sulla richiesta di mantenimento del figlio – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito: tale obbligo, infatti, sorge e sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso che ci occupa il Tribunale ritiene di dover porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo appare il più congruo tenuto conto dell'assenza di notizie circa i redditi della convenuta risultata irreperibile.
Spese di lite - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in Prato, trascritto nei competenti Registri dello Stato civile del Comune di Prato al n. 172 P. 1 anno 2010;
2. Affida la figlia minore in via esclusiva a autorizzando lo stesso Parte_1
ad assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la figlia, senza il consenso dell'altro genitore;
pagina 6 di 7 3. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della sentenza;
6. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'11.06.2025 su relazione della Dott.ssa
Schiaretti.
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7