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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1252-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Andrea Mazzocchi, di Pisa, appellante nei confronti diù
Controparte_1 con l'Avv. Andrea Senese, di Pisa, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa;
in materia di contratto di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte Adita, ogni contraria istanza, deduzione e prova disattesa, in conseguenza dell'inadempimento di in relazione all'esecuzione del Controparte_1 contratto avente ad oggetto la costruzione di un portale dinamico con e-commerce, ed in parziale riforma della sentenza Trib. Pisa resa nel giudizio rubricato al n. 499/2013 R,g, e pubblicata in data 30/12/2021, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'opponente, per i quali ci si rimette all'equità del Giudice Adito e che indicativamente si quantificano nella somma di €. 20.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio In via istruttoria, ed in ipotesi subordinata ove non riconosciuta sufficiente l'ampia prova documentale offerta, insiste p er l'ammissione delle prove richieste con i capp. 22 e 23 di cui alla seconda memoria ex. Art. 183 VI comma c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado”
- Per la convenuta: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: a) In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) Nel merito ma subordinatamente rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile, infondato e non provato. In ogni caso
[...] con condanna alle spese e compensi del grado di appello, come da nota spese allegata, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara a tale fine antistatario.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con atto di citazione ritualmente notificato , la soc. Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da col quale Controparte_1 le era stato ingiunto il pagamento del r esiduo credito portato dalle proprie fatt. n. 1228/2011, 183/2012, 773/2012, 77572012 e
830/2012, relativo alla commissionata opera di “costruzione portale dinamico con e-commerce www.internatinalvet.it, successive integrazioni ed implementazioni… registrazione e mantenimento nomi
a dominio, hosting web start plus”.
Svolta l'istruttoria mediante prove orali e CTU, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Pisa emetteva l'impugnata decisione con la qual e in accoglimento dell'opposizione dichiarava la risoluzione del contratto stipulato dalle parti per inadempimento addebitabile alla CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le
[...] ulteriori domande dell'opponente dirette a ottenere un risarcimento danni e compensando tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale dopo aver inquadrato il contratto e le contestazioni al credito preteso, esaminava i fatti e le circostanze rilavanti al fine di configurare a carico della un inadempimento di gravit à CP_1 tale da giustificare la risoluzione del contratto e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando a esaminare le domande risarcitorie proposte dall'opponente in via riconvenzionale, il Tribunale osservava che sulla Parte gravava l'onere di dare dimostrazione che, senza l'inadempimento di controparte, avrebbe conseguito, con certezza o comunque ragionevolmente, un utile un “guadagno” non meramente ipotetico.
Tale prova era mancata non potendo, attraverso l'esame dei bilanci prodotti in causa, ricavarsi il reddito che sarebbe conseguito in caso di esatto adempimento dell'obbligazione da parte di . Parte_2
Né tale prova, per l'assenza di elementi utili ricavabili dalle prove orali svolte, poteva fondarsi sul solo fatto che il sito dell'impresa avesse ricevuto oltre 4.200 “visitatori” dal momento del suo ingresso on line.
Per tali ragioni non poteva procedersi alla richiesta valutazione equitativa invocata dalla società opponente, per la oggettiva difficoltà di quantificare il richiesto danno da luc ro cessante e da danno all'immagine.
La soc. ha impugnato la predetta decisione, Parte_1 censurando quella che sarebbe stata un'erronea interpretazione da parte del primo giudice delle risultanze di causa, chiedendone pertanto la riforma con accoglimento della domanda risarcitoria e liquidazione equitativa del danno (eventualmente previa ammissione di prove o svolgimento di una CTU). La , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
Con l'unico motivo di appello, articolato più diffusamente, è stata censurata la decisione del primo giudice nel punto in cui aveva respinto la domanda risarcitoria proposta unitamente all'atto di opposizione all'originario decreto ingiuntivo.
La pretesa risarcitoria in questione, riguardava il danno che l'appellante sosteneva di aver risentito:
A) - sia a titolo di lucro cessante per non a ver avuto accesso al commercio on-line, a causa dell'inadempimento della controparte, con conseguente impossibilità di esercitare concretamente l'attività commerciale sperata (vendita online) e che avrebbe dato frutti “certi” anche se di non facile quantificazione;
B) - sia in conseguenza del discredito commerciale derivatole dall'avvenuto oscuramento del sito (portale e-commerce e home- page dell'azienda al momento in fase di “intensa diffusione e pubblicizzazione”). Danno anche questo di non facile quantificazione ma altrettanto certo in quanto “moltissimi avventori” avevano ritenuto che fosse dipeso da “dissesti economici, di chiusura dell'attività e quant'altro”;
C) – sia a titolo di danno emergente per aver profuso “energie” in un progetto mai completato, con dispendio di risorse umane dimostrato dalla “mole” di corrispondenza intercorsa tra i tecnici delle aziende (danno in ordine al quale era stata, oltre che prodotta documentazione, anche proposta una prova per testi capitolata nella memorie istruttorie di primo grado).
Il Tribunale, pur avendo motivato facendo riferimento a un principio giurisprudenziale corretto e condivisibile, non aveva tenuto conto del fatto che nel caso di specie l'inadempimento di aveva CP_1 compromesso il processo produtt ivo, in concreto l'apertura di un'attività commerciale destinata alla produzione di reddito, fatto oggettivo che non necessitava di alcuna altra prova che peraltro non poteva essere offerta in alcuna forma.
L'appellante ha quindi invocato l'applicazione de i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali è possibile ravvisare, nei casi in cui il bene offeso abbia caratteristiche peculiari com'è nella fattispecie, un danno sussistente in re ipsa e che in sostanza non necessita di essere ulteriormente provato.
L'appellante ha poi concluso evidenziando come la indubbia difficoltà di quantificazione del danno subito potesse essere quindi superata con ricorso a valutazioni equitative, con riguardo ai bilanci di esercizio dell'azienda, ai dati statistici ricavati da lla soc. Google
Analytics e con eventuale ricorso alle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
, contrastando la tesi sopraesposta, ha dal canto suo CP_2 ribadito che il primo giudice aveva correttamente respinto la domanda risarcitoria della controparte, ribadendo che quale parte che si assumeva danneggiata, aveva l'onere di dare Controparte_3 dimostrazione dell'effettiva sussistenza del danno che assumeva di aver risentito, osservando inoltre che, in merito, quanto allegato dall'appellante (bilanci, dati statistici…) doveva ritenersi insufficiente a costituire una valida prova trattandosi di allegazione di guadagni meramente ipotetici, oltre che di un dispendio di risorse e di un discredito insussistenti.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato.
Il danno di cui è chiesto il risarcimento con specifico riguardo alle due componenti del lucro cessante (derivante da mancata occasione di incrementi patrimoniali) e del danno emergente (derivante da esborsi ingiustamente sostenuti e da discredito), può ritenersi provato solo con riguardo al primo dei profili.
Parte Il danno derivato a dall'inadempimento della e CP_1 collegato alla ritardata attivazione di un funzionale sito web , deve ritenersi certo nella sua sussistenza.
Il bene leso ha caratteristiche univoche, di tutta evidenza, tali da essere dirette alla creazione di reddito ulteriore mediante l'ampliamento – in termini più che significativi - della platea dei destinatari dell'offerta commerciale.
Non vi sono ragioni, fatti e circostanze – nemmeno allegati dalla convenuta – sulla base dei quali poter inferire che lo sfruttamento del sito nulla avrebbe consentito di ricavare , essendo invece del tutto normale il contrario.
Nel caso di una oggettiva impossibilità ad accedere alla sperata attività di commercio on-line, collegata all'inadempimento di
, sussiste pertanto un danno conseguenza (qui costituito dal CP_1 mancato accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito) le cui allegate componenti devono ritenersi concretamente ed effettivamente certe.
Del tutto ipotetico il prospettato danno all'immagine, che l'appellante nella sua domanda basa essenzialmente su un preteso pensiero che
“l'oscuramento in rete fosse frutto di dissesti economici”, pensiero che avrebbe attraversato la mente di “moltissimi avventori” (quasi automaticamente, stando alla formulazione dell'appello – v. pag. 7).
Analogamente è privo di dimostrazione alcuna, il lamentato danno derivato dal dispendio di risorse umane, approntate da sia Pt_3 per la fase sia di progettazione, sia di promozion e dell'e-commerce.
La Corte ritiene che del dispendio di tali risorse, che secondo l'appellante ben avrebbero potuto essere utilmente destinate ad altri scopi dall'impresa, non sia stata data prova (neppure indiziaria) del fatto.
Non solo, la stessa prospettazione dell'appellante è in merito del tutto generica, risultando unicamente affermato che di ciò vi sarebbe
“traccia” nella documentazione prodotta in primo grado e che sul punto erano state dedotte prove orali.
Tali argomenti nell'atto di impugnazione sono stati peraltro espressi in termini del tutto generici, con richiamo integrale alla documentazione di cui al Doc 2 e alle prove di cui alla 2nda memoria ex art. 183 c.p.c., senza quindi una specifica indicazione che, contrapponendosi alla decisione impugnata, mirasse a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
In altri termini non è minimamente indicato sulla base di quali documenti e di quali capitoli di prova orale, oggetto di un così generale richiamo, la Corte dovrebbe maturare un convincimento opposto a quello espresso nella sentenza impugnata.
La decisione della Corte deve ritenersi in linea con il principio elaborato in giurisprudenza secondo il quale, i l danno patrimoniale da mancato guadagno, si concretizza nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Ai fini della sua sussistenza occorre la prova, sia pure indiziaria, dell'uti lità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta.
Dal danno complessivamente considerato vanno esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
Vedi in merito: Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015 - Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimon iale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello "on line"). Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018 - Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudi zio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella fattispecie, relativa alla revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, la S.C. ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subìto dal mediatore potesse essere liquidato parametrandolo alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l'incarico, basandosi sulla sola circostanza che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto).
Resta quindi unicamente da provvedere in ordine al ri storo del danno risentito dall'appellante sopra descritto per la mancata attivazione della vendita on–line, che è di difficile quantificazione, come è di immediata evidenza.
E' quindi sicuramente utilizzabile l'invocato criterio di liquidazione in via equitativa, che nella fattispecie può basarsi , tenuto conto anche di tutte le risultanze documentali e di CTU quali acquisite all'esito del primo grado di giudizio, sui seguenti criteri: valore dell'appalto ; valore della somma oggetto di restituzione come da sentenza impugnata;
dati di bilancio offerti dall'appellante (anni dal 2010 al
2012); visitatori del sito risultanti dal documento di analisi statistica di Google Analytics doc. 7 primo grado).
In merito vedi la giurisprudenza: Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del
12/04/2023 - La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , in assenza CP_4 di prova di tale pregiudizio). - Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del
22/02/2018 - L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt . 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un l ato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Non vi è nelle difese delle parti, alcuna indicazione in merito e nemmeno dall'appellante sono state formulate ipotesi o proposte cifre, il che fa ritenere che sia comunque necessaria l'adozione di massima prudenza onde pervenire a una somma contenuta, non certo meramente simbolica.
Si può ritenere equa la determinazione della somma pari ad Euro
3.000,00 calcolata in oggi e comprensiva di interessi e rivalutazione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spe se giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese seguono la soccombenza che, atteso l'esito complessivo della controversia, va ritenuta in primo luogo reciproca (come è evidente dall'accoglimento parziale delle rispettive tesi e domande contrapposte) e poi prevalente della convenuta.
Giustificata è quindi la compensazione di 2\3zi delle spese di giudizio, con le rimanenti poste a carico della convenuta e che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di 2ndo grado che non si è svolta (le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti).
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1697\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g. 31.12.2021:
- CONDANNA la a pagare a titolo di risarcimento da Controparte_1 inadempimento, per le causali di cui in parte motiva, la somma di
Euro 3.000,00.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA la convenuta a rimborsare Controparte_1 all'appellante 1\3zo delle spese del giudizio, frazione che liquida:
quanto al primo grado in complessivi Euro 850,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al secondo grado in complessivi Euro 650,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- COMPENSA tra le parti le restanti spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 17.2.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Andrea Mazzocchi, di Pisa, appellante nei confronti diù
Controparte_1 con l'Avv. Andrea Senese, di Pisa, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa;
in materia di contratto di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte Adita, ogni contraria istanza, deduzione e prova disattesa, in conseguenza dell'inadempimento di in relazione all'esecuzione del Controparte_1 contratto avente ad oggetto la costruzione di un portale dinamico con e-commerce, ed in parziale riforma della sentenza Trib. Pisa resa nel giudizio rubricato al n. 499/2013 R,g, e pubblicata in data 30/12/2021, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'opponente, per i quali ci si rimette all'equità del Giudice Adito e che indicativamente si quantificano nella somma di €. 20.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio In via istruttoria, ed in ipotesi subordinata ove non riconosciuta sufficiente l'ampia prova documentale offerta, insiste p er l'ammissione delle prove richieste con i capp. 22 e 23 di cui alla seconda memoria ex. Art. 183 VI comma c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado”
- Per la convenuta: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, reietta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: a) In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) Nel merito ma subordinatamente rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile, infondato e non provato. In ogni caso
[...] con condanna alle spese e compensi del grado di appello, come da nota spese allegata, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara a tale fine antistatario.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con atto di citazione ritualmente notificato , la soc. Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da col quale Controparte_1 le era stato ingiunto il pagamento del r esiduo credito portato dalle proprie fatt. n. 1228/2011, 183/2012, 773/2012, 77572012 e
830/2012, relativo alla commissionata opera di “costruzione portale dinamico con e-commerce www.internatinalvet.it, successive integrazioni ed implementazioni… registrazione e mantenimento nomi
a dominio, hosting web start plus”.
Svolta l'istruttoria mediante prove orali e CTU, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Pisa emetteva l'impugnata decisione con la qual e in accoglimento dell'opposizione dichiarava la risoluzione del contratto stipulato dalle parti per inadempimento addebitabile alla CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le
[...] ulteriori domande dell'opponente dirette a ottenere un risarcimento danni e compensando tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale dopo aver inquadrato il contratto e le contestazioni al credito preteso, esaminava i fatti e le circostanze rilavanti al fine di configurare a carico della un inadempimento di gravit à CP_1 tale da giustificare la risoluzione del contratto e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando a esaminare le domande risarcitorie proposte dall'opponente in via riconvenzionale, il Tribunale osservava che sulla Parte gravava l'onere di dare dimostrazione che, senza l'inadempimento di controparte, avrebbe conseguito, con certezza o comunque ragionevolmente, un utile un “guadagno” non meramente ipotetico.
Tale prova era mancata non potendo, attraverso l'esame dei bilanci prodotti in causa, ricavarsi il reddito che sarebbe conseguito in caso di esatto adempimento dell'obbligazione da parte di . Parte_2
Né tale prova, per l'assenza di elementi utili ricavabili dalle prove orali svolte, poteva fondarsi sul solo fatto che il sito dell'impresa avesse ricevuto oltre 4.200 “visitatori” dal momento del suo ingresso on line.
Per tali ragioni non poteva procedersi alla richiesta valutazione equitativa invocata dalla società opponente, per la oggettiva difficoltà di quantificare il richiesto danno da luc ro cessante e da danno all'immagine.
La soc. ha impugnato la predetta decisione, Parte_1 censurando quella che sarebbe stata un'erronea interpretazione da parte del primo giudice delle risultanze di causa, chiedendone pertanto la riforma con accoglimento della domanda risarcitoria e liquidazione equitativa del danno (eventualmente previa ammissione di prove o svolgimento di una CTU). La , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
Con l'unico motivo di appello, articolato più diffusamente, è stata censurata la decisione del primo giudice nel punto in cui aveva respinto la domanda risarcitoria proposta unitamente all'atto di opposizione all'originario decreto ingiuntivo.
La pretesa risarcitoria in questione, riguardava il danno che l'appellante sosteneva di aver risentito:
A) - sia a titolo di lucro cessante per non a ver avuto accesso al commercio on-line, a causa dell'inadempimento della controparte, con conseguente impossibilità di esercitare concretamente l'attività commerciale sperata (vendita online) e che avrebbe dato frutti “certi” anche se di non facile quantificazione;
B) - sia in conseguenza del discredito commerciale derivatole dall'avvenuto oscuramento del sito (portale e-commerce e home- page dell'azienda al momento in fase di “intensa diffusione e pubblicizzazione”). Danno anche questo di non facile quantificazione ma altrettanto certo in quanto “moltissimi avventori” avevano ritenuto che fosse dipeso da “dissesti economici, di chiusura dell'attività e quant'altro”;
C) – sia a titolo di danno emergente per aver profuso “energie” in un progetto mai completato, con dispendio di risorse umane dimostrato dalla “mole” di corrispondenza intercorsa tra i tecnici delle aziende (danno in ordine al quale era stata, oltre che prodotta documentazione, anche proposta una prova per testi capitolata nella memorie istruttorie di primo grado).
Il Tribunale, pur avendo motivato facendo riferimento a un principio giurisprudenziale corretto e condivisibile, non aveva tenuto conto del fatto che nel caso di specie l'inadempimento di aveva CP_1 compromesso il processo produtt ivo, in concreto l'apertura di un'attività commerciale destinata alla produzione di reddito, fatto oggettivo che non necessitava di alcuna altra prova che peraltro non poteva essere offerta in alcuna forma.
L'appellante ha quindi invocato l'applicazione de i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali è possibile ravvisare, nei casi in cui il bene offeso abbia caratteristiche peculiari com'è nella fattispecie, un danno sussistente in re ipsa e che in sostanza non necessita di essere ulteriormente provato.
L'appellante ha poi concluso evidenziando come la indubbia difficoltà di quantificazione del danno subito potesse essere quindi superata con ricorso a valutazioni equitative, con riguardo ai bilanci di esercizio dell'azienda, ai dati statistici ricavati da lla soc. Google
Analytics e con eventuale ricorso alle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
, contrastando la tesi sopraesposta, ha dal canto suo CP_2 ribadito che il primo giudice aveva correttamente respinto la domanda risarcitoria della controparte, ribadendo che quale parte che si assumeva danneggiata, aveva l'onere di dare Controparte_3 dimostrazione dell'effettiva sussistenza del danno che assumeva di aver risentito, osservando inoltre che, in merito, quanto allegato dall'appellante (bilanci, dati statistici…) doveva ritenersi insufficiente a costituire una valida prova trattandosi di allegazione di guadagni meramente ipotetici, oltre che di un dispendio di risorse e di un discredito insussistenti.
La Corte ritiene che l'appello sia fondato.
Il danno di cui è chiesto il risarcimento con specifico riguardo alle due componenti del lucro cessante (derivante da mancata occasione di incrementi patrimoniali) e del danno emergente (derivante da esborsi ingiustamente sostenuti e da discredito), può ritenersi provato solo con riguardo al primo dei profili.
Parte Il danno derivato a dall'inadempimento della e CP_1 collegato alla ritardata attivazione di un funzionale sito web , deve ritenersi certo nella sua sussistenza.
Il bene leso ha caratteristiche univoche, di tutta evidenza, tali da essere dirette alla creazione di reddito ulteriore mediante l'ampliamento – in termini più che significativi - della platea dei destinatari dell'offerta commerciale.
Non vi sono ragioni, fatti e circostanze – nemmeno allegati dalla convenuta – sulla base dei quali poter inferire che lo sfruttamento del sito nulla avrebbe consentito di ricavare , essendo invece del tutto normale il contrario.
Nel caso di una oggettiva impossibilità ad accedere alla sperata attività di commercio on-line, collegata all'inadempimento di
, sussiste pertanto un danno conseguenza (qui costituito dal CP_1 mancato accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito) le cui allegate componenti devono ritenersi concretamente ed effettivamente certe.
Del tutto ipotetico il prospettato danno all'immagine, che l'appellante nella sua domanda basa essenzialmente su un preteso pensiero che
“l'oscuramento in rete fosse frutto di dissesti economici”, pensiero che avrebbe attraversato la mente di “moltissimi avventori” (quasi automaticamente, stando alla formulazione dell'appello – v. pag. 7).
Analogamente è privo di dimostrazione alcuna, il lamentato danno derivato dal dispendio di risorse umane, approntate da sia Pt_3 per la fase sia di progettazione, sia di promozion e dell'e-commerce.
La Corte ritiene che del dispendio di tali risorse, che secondo l'appellante ben avrebbero potuto essere utilmente destinate ad altri scopi dall'impresa, non sia stata data prova (neppure indiziaria) del fatto.
Non solo, la stessa prospettazione dell'appellante è in merito del tutto generica, risultando unicamente affermato che di ciò vi sarebbe
“traccia” nella documentazione prodotta in primo grado e che sul punto erano state dedotte prove orali.
Tali argomenti nell'atto di impugnazione sono stati peraltro espressi in termini del tutto generici, con richiamo integrale alla documentazione di cui al Doc 2 e alle prove di cui alla 2nda memoria ex art. 183 c.p.c., senza quindi una specifica indicazione che, contrapponendosi alla decisione impugnata, mirasse a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
In altri termini non è minimamente indicato sulla base di quali documenti e di quali capitoli di prova orale, oggetto di un così generale richiamo, la Corte dovrebbe maturare un convincimento opposto a quello espresso nella sentenza impugnata.
La decisione della Corte deve ritenersi in linea con il principio elaborato in giurisprudenza secondo il quale, i l danno patrimoniale da mancato guadagno, si concretizza nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Ai fini della sua sussistenza occorre la prova, sia pure indiziaria, dell'uti lità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta.
Dal danno complessivamente considerato vanno esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
Vedi in merito: Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015 - Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimon iale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello "on line"). Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018 - Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudi zio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella fattispecie, relativa alla revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, la S.C. ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subìto dal mediatore potesse essere liquidato parametrandolo alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l'incarico, basandosi sulla sola circostanza che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto).
Resta quindi unicamente da provvedere in ordine al ri storo del danno risentito dall'appellante sopra descritto per la mancata attivazione della vendita on–line, che è di difficile quantificazione, come è di immediata evidenza.
E' quindi sicuramente utilizzabile l'invocato criterio di liquidazione in via equitativa, che nella fattispecie può basarsi , tenuto conto anche di tutte le risultanze documentali e di CTU quali acquisite all'esito del primo grado di giudizio, sui seguenti criteri: valore dell'appalto ; valore della somma oggetto di restituzione come da sentenza impugnata;
dati di bilancio offerti dall'appellante (anni dal 2010 al
2012); visitatori del sito risultanti dal documento di analisi statistica di Google Analytics doc. 7 primo grado).
In merito vedi la giurisprudenza: Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del
12/04/2023 - La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , in assenza CP_4 di prova di tale pregiudizio). - Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del
22/02/2018 - L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt . 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un l ato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Non vi è nelle difese delle parti, alcuna indicazione in merito e nemmeno dall'appellante sono state formulate ipotesi o proposte cifre, il che fa ritenere che sia comunque necessaria l'adozione di massima prudenza onde pervenire a una somma contenuta, non certo meramente simbolica.
Si può ritenere equa la determinazione della somma pari ad Euro
3.000,00 calcolata in oggi e comprensiva di interessi e rivalutazione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spe se giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese seguono la soccombenza che, atteso l'esito complessivo della controversia, va ritenuta in primo luogo reciproca (come è evidente dall'accoglimento parziale delle rispettive tesi e domande contrapposte) e poi prevalente della convenuta.
Giustificata è quindi la compensazione di 2\3zi delle spese di giudizio, con le rimanenti poste a carico della convenuta e che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di 2ndo grado che non si è svolta (le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti).
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1697\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g. 31.12.2021:
- CONDANNA la a pagare a titolo di risarcimento da Controparte_1 inadempimento, per le causali di cui in parte motiva, la somma di
Euro 3.000,00.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA la convenuta a rimborsare Controparte_1 all'appellante 1\3zo delle spese del giudizio, frazione che liquida:
quanto al primo grado in complessivi Euro 850,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al secondo grado in complessivi Euro 650,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- COMPENSA tra le parti le restanti spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 17.2.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.