Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott.ssa Patrizia Mannacio – consigliere dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 4471 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Parte_1 C.F._1
Cappadona
- appellante
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Guido CP_1 C.F._2
Conticelli e Cesare Cardoni
- appellato
Oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione a seguito di annullamento della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 2433/2018.
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante riassumeva la causa a seguito di ordinanza di rinvio della Cassazione n.
10672/20 alla Corte di Appello di Roma.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio la Pt_1 CP_
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare: ordinare la riunione della presente causa a quella portante il n.4015 di r.g. pendente dinanzi a questo
Tribunale, P.I. Dr. Capizzi, udienza di prima comparizione fissata per il 02.09.2015; in via principale: accertata e dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione tardiva per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo illegittimo ed inefficace, accertando e dando atto che il preteso credito della convenuta non sussiste e/o si è estinto per 1
Viterbo Strada Sterpaio n, 8/A, accertare e dichiarare che, quale titolate della ditta costruttrice, è inadempiente al contratto di appalto e responsabile dei vizi e/o gravi difetti della costruzione dell'opera, nonché del mancato completamento delle opere di cui al detto contratto di appalto, e, poiché non ha provveduto alla loro eliminazione, né al completamento delle opere, per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla loro eliminazione, nonché al completamento delle opere mancanti, oltre altresì al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, che verranno quantificati in corso di causa, conseguenti al mancato pieno godimento dell'opera commissionata dalla committente all'appaltatore, con interessi e rivalutazione, dichiarando al caso la compensazione giudiziale delle rispettive posizioni creditorie, con integrale estinzione dell'eventuale credito vantato dalla e con condanna Controparte_4 della stessa al pagamento in favore di dell'eccedenza oltre interessi al tasso legale Parte_1
e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con il favore di spese, compenso professionale, spese generali e oneri fiscali di legge…”
Instaurato il contraddittorio, l'opposto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso il provvedimento monitorio ed evidenziava, nel merito, l'infondatezza delle argomentazioni dell'opponente sulla base del fatto che il rapporto intercorso tra le parti non fosse qualificabile in termini di appalto e stante il mancato rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'attivazione della garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., dei quali contestava la sussistenza.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 197/17 dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.
La sig.ra impugnava tale decisione con atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello Pt_1 di Roma, che con sentenza n. 2433/18 rigettava l'appello confermando la decisione del Tribunale.
A seguito di ricorso per Cassazione avverso la detta sentenza, la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 10672/2020, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla ricorrente, statuiva il principio per cui la Corte d'Appello di Roma provvedesse ad un nuovo esame sulla base della risultanza per cui “nel caso in esame, gli atti del giudizio di merito… dimostrano che il decreto ingiuntivo tardivamente opposto è stato notificato alla destinataria nelle forme previste dall'art. 140
c.p.c.: dal relativo avviso, in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa.”, cosicché, per l'effetto, veniva annullata l'impugnata sentenza di secondo grado, con rinvio del giudizio davanti alla
Corte di Appello di Roma.
In particolare, con il primo motivo di ricorso l'odierna appellante affermava che, poiché per il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si può prescindere dall'effettivo arrivo del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario, nella fattispecie, la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale non è stata recapitata. Lamentava, dunque, che l'atto non fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità a causa della non corretta compilazione dell'avviso di ricevimento negli spazi specifici a tale scopo predisposti da parte
2 dell'addetto al recapito. Quest'ultimo non aveva indicato i motivi della mancata consegna e neppure sottoscritto l'avviso, così come previsto dal regolamento postale (D.M. 09.04.2001).
La Corte riteneva la fondatezza del primo motivo di ricorso sulla base della statuizione per cui “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notifica del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.;
Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n.2959 del2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.).
2.2. Nel procedimento disciplinato dall'art.140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione – all'originale dell'atto – dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può, in effetti, emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tali ipotesi, dunque, appare evidente che la notifica dev'essere considerata nulla...e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del 2014)”.
L'appellante riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024 con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, dai documenti in atti non v'è prova che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale risulta che la stessa sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa e, quindi, la notifica deve essere considerata nulla.
Conseguentemente, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 212/14 emesso dal Tribunale di Viterbo il 13.02.2014 è ammissibile.
La causa deve essere valutata nel merito, al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria del pretesa contestata dall'appellante sulla base del fatto che i lavori svolti fossero CP_1 incompleti, nonché affetti da vizi e difetti di costruzione che giustificherebbero il diritto al risarcimento del danno derivante dal costo per l'eliminazione dei vizi e il completamento dell'opera.
L'appellante deduceva di aver tempestivamente contestato i vizi. In particolare, la fattura posta alla base dell'ingiunzione, oggetto di questo giudizio, è stata inviata il 30.11.12, successivamente contestata dalla committente con lettera raccomandata del legale datata 21.12.12 e ricevuta dal il 28.12.12, nella quale venivano elencati dettagliatamente i lavori che non erano CP_1 stati eseguiti a regola d'arte o che non erano stati affatto eseguiti.
L'appellante precisava che tale denuncia veniva reiterata, in quanto già da lei comunicata all'appaltatore per le vie brevi;
si lamentava dei lavori non completati, nonché dei vizi e gravi difetti dell'opera, nonostante i tentativi di riparazione effettuati dal senza successo. Chiedeva CP_1 pertanto il completamento delle opere commissionate, la eliminazione dei vizi e gravi difetti o la diminuzione proporzionale del prezzo salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto oggetto del rapporto tra le parti è un contratto d'appalto, la cui caratteristica, come noto, è la gestione a rischio dell'appaltatore, il quale provvede ad organizzare tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto, opera in autonomia rispetto al committente e secondo la propria discrezionalità e diligenza.
Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di euro 12.064,00 per la realizzazione, come si legge nella suddetta fattura, di un soppalco di circa 17 metri quadri con sala in legno e ringhiera tamponatura magazzino e porta;
realizzazione scala in legno e ringhiera in ferro nel soppalco della camera da letto, che non risulta oggetto del contratto d'appalto.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la proponeva anche una domanda Pt_1 riconvenzionale con la quale, previo accertamento della responsabilità del per i vizi e/o gravi CP_1 difetti della costruzione dell'opera, chiedeva la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei predetti vizi.
Quanto alla domanda riconvenzionale, va osservato quanto segue.
L'oggetto di tale domanda coincide con quello della domanda presentata al Tribunale di
Viterbo e già decisa con la sentenza 773/2019.
Tale sentenza, infatti, accogliendo l'eccezione di decadenza ex articolo 1667 c.c. sollevata dal ha rigettato la domanda proposta dalla in merito alle questioni relative alla regolarità CP_1 Pt_1 dei lavori sul fabbricato.
4 In relazione, invece, alla fattura per la realizzazione del soppalco, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, si applicano i principi generali in quanto l'odierna appellante contesta l'inadempimento o il corretto adempimento dei lavori oggetto della stessa;
quindi l'appaltatore deve provare di aver correttamente adempiuto alla prestazione, ex art 1218 cc. Nel caso di specie, il CP_1 non ha assolto a tale onere probatorio.
In particolare, la tutela del committente di cui all'art 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento. Essa opera per ristabilire il sinallagma contrattuale.
La questione della natura giuridica della garanzia rileva con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori quanto alla dimostrazione della sussistenza dei vizi e difetti delle opere.
Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione che evidenzia come la norma di cui all'art 1665 c.c., ult. comma, sia una disposizione analoga a quella di cui all'art 1460
c.c., alla cui luce si giustifica il rifiuto di adempiere da parte del committente, a seguito della denuncia dei vizi. In materia di appalto, gli artt. 1665 e 1667 cod. civ. prendono in considerazione la verifica e l'accettazione dell'opera e gli effetti che ne conseguono sul piano della garanzia della difformità e dei vizi dell'opera: il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
Il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Infatti, finché l'opera non sia accettata, si applica al contratto d'appalto il principio generale in materia di adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui, una volta che sia sorta una contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, spetta al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, quale debitore della prestazione,
l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Di recente la Cassazione ha ribadito come in materia di appalto operi un temperamento alla regola generale, stabilita da S.U. 13533/2001, dal momento dell'accettazione dell'opera. La Corte ha infatti evidenziato come l'accettazione dell'opera influisca sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Pertanto, solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica
e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.” (Cass.
Civ. Sez. 2, Sent.n.7267/2023).
Nel caso di specie, la committente ha denunciato i vizi prima dell'accettazione dell'opera e, dunque, poteva legittimamente rifiutare di pagare la stessa, ai sensi degli articoli 1460 e 1665 c.c.
(nonché articolo 1668, comma 1, c.c.), operando le comuni regole in materia di adempimento, con la conseguenza che è l'appaltatore a dover provare di aver eseguito un'opera conforme.
5 Tale principio ha avuto implicito riconoscimento dalla Sezioni Unite con la sentenza
11748/2019 in materia di onere probatorio dei vizi della compravendita. In tale sentenza, nella parte finale della motivazione, la Corte osserva, infatti, che l'orientamento da Essa prescelto, che pone a carico dell'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi, è armonico rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione, richiamando, proprio con riguardo al contratto di appalto, la sentenza numero 19146/2013, sopra esaminata.
Va, infine chiarito, che una volta provata l'esistenza dei vizi, spetta all'appaltatore, di cui si presume la colpa, provare che esso sia dipeso da un fatto a lui non imputabile.
Nel caso di specie l'appaltatore, odierno appellato, non ha provato il credito di cui chiede il pagamento con il decreto ingiuntivo e, per tale motivo, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In definitiva, l'appello va accolto per le motivazioni sopra indicate e, per l'effetto, la sentenza riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
Per quanto riguarda i precedenti giudizi, di primo grado dinanzi al Tribunale di Viterbo e di secondo grado dinanzi la Corte d'Appello di Roma, e quelle del giudizio di cassazione le spese si possono compensare, rilevato il mutamento di giurisprudenza sulla disciplina della notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definendo il giudizio su rinvio della Cassazione, ogni altra istanza reietta, cosi provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta ogni altra domanda;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.809 oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e di quello di cassazione.
Roma, li 13 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Silvia Di Matteo
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