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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2039/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Alessia Pasciuto) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistendo alla CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto non può essere accolta.
Le argomentazioni che la parte ricorrente pone a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio hanno ad oggetto generiche contestazioni della ctu medico-legale svolta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, di cui si censura l'esito negativo, reiterando la enunciazione delle patologie di cui soffre la parte ricorrente, senza però che siano evidenziati gli specifici elementi di erroneità, le ragioni della insufficiente o mancata valutazione.
Deve cioè ritenersi che nel presente giudizio, analogamente a quanto accade in un processo di impugnazione, la parte ricorrente non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione medico-legale, sul presupposto di un dissenso sulle conclusioni di quelle sfavorevoli ottenute nel precedente giudizio;
essa, piuttosto deve indicare specifici motivi di gravame esponendo le ragioni per le quali ritiene non corrette le risultanze della ctu già espletata.
E tale situazione argomentativa non può ritenersi sussistere nel caso di specie, in cui alcun motivo specifico di contestazione è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia che nella precedente fase di ATP, la parte ricorrente si è limitata a prospettare contestazioni alle risultanze della ctu medico-legale svolta, contestando le conclusioni raggiunte senza tuttavia, proporre elementi di censura medico-legale specifica e dettagliata.
Analogamente, lo stesso tipo di contestazione è stata sollevata in questa sede, in cui la parte ricorrente ha avviato il giudizio di opposizione;
né peraltro, risulta che il presente giudizio sia giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
pagina 2 di 3 Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n. 18/1980, disconosciuta nel precedente giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Dal momento che, in ragione delle argomentazioni che precedono, non sussistono i presupposti per poter procedere ad una rivalutazione complessiva dello stato invalidante della parte ricorrente, rigetta il ricorso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili trovandosi la parte ricorrente nelle condizioni economiche previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU in quella fase espletata devono porsi definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente comprovato il possesso dei requisiti reddituali di cui CP_1
all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate nel decreto CP_1
emesso nel giudizio precedente.
Così deciso in Roma, 23 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2039/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Alessia Pasciuto) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistendo alla CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto non può essere accolta.
Le argomentazioni che la parte ricorrente pone a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio hanno ad oggetto generiche contestazioni della ctu medico-legale svolta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, di cui si censura l'esito negativo, reiterando la enunciazione delle patologie di cui soffre la parte ricorrente, senza però che siano evidenziati gli specifici elementi di erroneità, le ragioni della insufficiente o mancata valutazione.
Deve cioè ritenersi che nel presente giudizio, analogamente a quanto accade in un processo di impugnazione, la parte ricorrente non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione medico-legale, sul presupposto di un dissenso sulle conclusioni di quelle sfavorevoli ottenute nel precedente giudizio;
essa, piuttosto deve indicare specifici motivi di gravame esponendo le ragioni per le quali ritiene non corrette le risultanze della ctu già espletata.
E tale situazione argomentativa non può ritenersi sussistere nel caso di specie, in cui alcun motivo specifico di contestazione è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia che nella precedente fase di ATP, la parte ricorrente si è limitata a prospettare contestazioni alle risultanze della ctu medico-legale svolta, contestando le conclusioni raggiunte senza tuttavia, proporre elementi di censura medico-legale specifica e dettagliata.
Analogamente, lo stesso tipo di contestazione è stata sollevata in questa sede, in cui la parte ricorrente ha avviato il giudizio di opposizione;
né peraltro, risulta che il presente giudizio sia giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
pagina 2 di 3 Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n. 18/1980, disconosciuta nel precedente giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Dal momento che, in ragione delle argomentazioni che precedono, non sussistono i presupposti per poter procedere ad una rivalutazione complessiva dello stato invalidante della parte ricorrente, rigetta il ricorso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili trovandosi la parte ricorrente nelle condizioni economiche previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU in quella fase espletata devono porsi definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente comprovato il possesso dei requisiti reddituali di cui CP_1
all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate nel decreto CP_1
emesso nel giudizio precedente.
Così deciso in Roma, 23 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 3 di 3