TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 27490 r.g. dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Lucia Rambone Parte_1
, come in atti Ricorrente E
in persona del Direttore generale e pro tempore, con sede in Controparte_1
VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A lettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell' avv. INTORCIA ANNALISA E dell' avv. LEMBO FRANCESCO come in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/12/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D , come emergeva dalle allegate buste paga in atti e prestava servizio nel distretto napoletano;
di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle
8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, di avere sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
Lamentava tuttavia che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS). Pertanto, come si notava dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Concludeva come segue: in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 2.397,97, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' ,in Controparte_1 persona del direttore generale e pro tempore, la quale eccepiva la nullità del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto. All'udienza odierna, lette le note regolarmente depositate nei rispettivi termini concessi, la causa, matura per la decisione, è stata quindi decisa dal Giudice come da sentenza contestuale.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1 (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Per_2
altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...] pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_3 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
(...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliera e di turno risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato dai fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta..
ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e CP_2 la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede:
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie:
€ 4,13…”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” con le Numer_1 Per_3 mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore di , per i titoli anzidetti, l'importo di euro 2.397,97 a tale Parte_1 titolo dovuto dal 13.4.2020 al 31.12.2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna, altresì, l in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 08/07/2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 27490 r.g. dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Lucia Rambone Parte_1
, come in atti Ricorrente E
in persona del Direttore generale e pro tempore, con sede in Controparte_1
VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A lettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell' avv. INTORCIA ANNALISA E dell' avv. LEMBO FRANCESCO come in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/12/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D , come emergeva dalle allegate buste paga in atti e prestava servizio nel distretto napoletano;
di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle
8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, di avere sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
Lamentava tuttavia che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS). Pertanto, come si notava dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Concludeva come segue: in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL 19.04.2004 e l'art.33 comma 1 e art 86 comma 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 e art. 106 del CCNL 2019/2021 nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l , in persona del Dirigente p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli (NA) – alla via Cupa Del Principe n.13/A ( Ex Ospedale Frullone), al pagamento delle in favore del ricorrente dell'importo di € 2.397,97, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' ,in Controparte_1 persona del direttore generale e pro tempore, la quale eccepiva la nullità del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto. All'udienza odierna, lette le note regolarmente depositate nei rispettivi termini concessi, la causa, matura per la decisione, è stata quindi decisa dal Giudice come da sentenza contestuale.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1 (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Per_2
altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...] pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_3 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
(...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliera e di turno risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato dai fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta..
ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e CP_2 la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede:
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie:
€ 4,13…”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” con le Numer_1 Per_3 mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore di , per i titoli anzidetti, l'importo di euro 2.397,97 a tale Parte_1 titolo dovuto dal 13.4.2020 al 31.12.2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna, altresì, l in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 08/07/2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero