CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 2045/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/03/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatore
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FUMIA DONATELLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti TRIMARCHI LORENZO;
presente
***
Le Parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esisto della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Marianna D'Avino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3654/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 27.02.2024, nella causa n. 58399/2020 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
l'odierna appellata, chiedendo di: “condannare la GN al Parte_1
risarcimento della somma complessiva di € 75.000,00, oltre interessi dalla domanda, a
favore della GN a seguito dell'aggressione subita da quest'ultima Controparte_1
in data 15.2.2019 ad opera del cane di grossa taglia di proprietà e in uso alla GN
. Parte_1
L'attrice ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste: -che in data 15.02.2019,
mentre si trovava presso l'abitazione della convenuta, su invito del fratello della stessa,
insieme ad altri due amici, veniva morsa all'avambraccio destro dal cane di razza dobermann di proprietà della ET , che era tenuto senza guinzaglio e Parte_1
senza museruola;
-che, attesa la gravità della ferita provocata dal morso, veniva accompagnata all'Ospedale Sandro Pertini, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la grave ferita lacerocontusa riportata, con postumi conseguenti di natura permanente;
-che i numerosi tentativi di composizione bonaria della controversia si erano rivelati inutili.
§1.1-Si è costituita e ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata Parte_1
dall'attrice, affermando che la presenza di quest'ultima in casa sua non era programmata ma casuale, imprevista e imprevedibile e che essendo rincasata insieme al cane quando la era già nell'abitazione, ignara della presenza di quest'ultima, aveva levato CP_1
guinzaglio e museruola. Ha poi dedotto, quale circostanza interruttiva del nesso causale,
che il cane aveva morso la perché la stessa aveva imprudentemente tentato di CP_1
abbracciarlo, nonostante la notoria e diffusa fama di aggressività della razza dobermann.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno prospettata dalla
CP_1
§1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale e prova testimoniale. All'esito, il giudice di prime cure ha disposto
CTU medico legale per la valutazione dei danni riportati dalla Precisate le CP_1
conclusioni, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§1.3-Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute, ha ritenuto provato il nesso causale tra il comportamento del cane e le lesioni patite dall'istante; non ha ravvisato l'interruzione dello stesso per effetto del comportamento di quest'ultima, e pertanto ne ha accolto la domanda, fondata alla luce del disposto di cui all' art. 2052 c.c..
Sulla scorta delle valutazioni compiute dal CTU nominato in corso di lite ha liquidato in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 31.198,43, di cui euro 20.795,13 a titolo di ristoro per l'invalidità permanente, euro 6.403,30 a titolo di ristoro per l'invalidità
temporanea ed euro 4.000,00 a titolo di ristoro per il danno morale, e ha condannato la al pagamento di detta somma oltre che alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricabile e, in sintesi, individuabile come segue: “motivazione insufficiente e contraddittoria, ingiustificato rigetto di istanze istruttorie,
violazione o falsa applicazione di legge, omesso esame e travisamento di risultanze
istruttorie”. Il primo giudice ha errato nel respingere le istanze istruttorie avanzate dalla parte convenuta-appellante, dirette a provare l'inattesa presenza della CP_1
all'interno della propria abitazione, reputando dirimente il fatto che il cane era privo di guinzaglio e museruola, circostanze queste dipendenti dal fatto che l'appellante,
proprietaria del cane, non sapeva affatto che vi fossero altre persone in casa propria.
Inoltre, il primo giudice non ha valutato una fondamentale circostanza, idonea a interrompere il nesso causale, e precisamente che il comportamento della CP_1
provato dalla testimonianza resa da , era stato determinante nel provocare Controparte_2
la reazione del cane, avendo la stessa provato ad abbracciarlo da dietro, pur sapendo che si trattava di animale appartenente alla razza doberman, notoriamente aggressiva.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'on.le Corte adìta, contrariis rejectis, in
accoglimento del presente gravame riformare la sentenza n. 3654/2024 in data
27.02.2024 del Tribunale Civile di Roma per le causali di cui in espositiva, con
accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'Appellante sig.ra come Parte_1
sopra riportate. Il tutto con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del
doppio grado di giudizio”.
§2.1-Si è costituita e, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha poi contestato ogni avverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto del gravame.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale – ex art. 281-sexies c.p.c. – all'udienza del 06.03.2025.
§3- L'appello, ai limiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito e, pertanto, non merita condivisione. L'appellante, difatti, con le contestazioni mosse avverso la sentenza gravata, non è
riuscita a scalfire e superare la condivisibile valutazione del primo giudice il quale, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte istante, ha evidenziato come la proprietaria del cane non sia riuscita a fornire prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità che su di ella grava ai sensi della citata norma.
Premesso, infatti, che non vi è alcuna contestazione circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno lamentato dalla attrice in prime CP_1
cure, l'appellante, per vincere la presunzione di responsabilità che il menzionato art. 2052
c.c. pone a suo carico, avrebbe dovuto provare il caso fortuito, interruttivo del nesso causale stesso. Tuttavia, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ella non ha assolto a tale onere, non avendo fornito prova alcuna in tal senso, nemmeno essendo ravvisabile la contestata contraddittorietà della motivazione e l'ingiustificato rigetto di istanze istruttorie relativamente alla circostanza dell'incolpevole rimozione della museruola e del guinzaglio al cane, considerata l'improvvisa presenza della in CP_1
casa.
Invero, secondo la ricostruzione dei fatti rappresentata dalle stesse parti in lite è
inconfutabilmente emerso che l'appellante, pur non essendo stata preventivamente informata della presenza di ospiti in casa, una volta rientrata, ha comunque avuto tutto il tempo per accorgersene e mettere in atto le opportune cautele, in specie considerando quanto da ella stessa dedotto ovvero che i cani appartenenti alla razza doberman sono notoriamente aggressivi e gelosi del loro territorio.
Va ancora qui considerato che il teste ha dichiarato: “Io ero nella cucina Controparte_2
e ho visto il cane che era rivolto verso la mia compagna che stava prendendo il cibo per
farlo mangiare”. È dunque inverosimile che la rientrando a casa non si fosse accorta Pt_1
della presenza di terzi, visto che aveva avuto il tempo di togliere la museruola e il guinzaglio al cane e dirigersi in cucina per prendere il cibo da porgergli. E proprio per tale motivo ben avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza,
avvisando gli astanti della riferita aggressività del cane e avvisandoli della necessità di non avvicinarglisi né toccarlo, magari riposizionando il guinzaglio indosso al cane,
unitamente alla museruola, al fine di meglio controllarlo (cfr. in proposito Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).
Alla luce di tali dirimenti considerazioni è evidente l'irrilevanza della prova della circostanza che l'appellata si sia solamente avvicinata al cane o piuttosto lo abbia urtato o abbia provato ad abbracciarlo, rimanendo quale dato acquisito che la non ha Pt_1
adottato tutte le dovute cautele, pur consapevole dell'aggressività del di sua Pt_2
proprietà, prima fra tutte rendere edotti gli estranei presenti in casa del pericolo derivante dalla libertà del cane stesso da museruola e guinzaglio.
La decisione del giudice di primo grado è pertanto da confermare, con ogni conseguenza anche in merito alle spese di lite di questo grado, che, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso all'udienza del 06.03.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 2045/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/03/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatore
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FUMIA DONATELLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti TRIMARCHI LORENZO;
presente
***
Le Parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esisto della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Marianna D'Avino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3654/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 27.02.2024, nella causa n. 58399/2020 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
l'odierna appellata, chiedendo di: “condannare la GN al Parte_1
risarcimento della somma complessiva di € 75.000,00, oltre interessi dalla domanda, a
favore della GN a seguito dell'aggressione subita da quest'ultima Controparte_1
in data 15.2.2019 ad opera del cane di grossa taglia di proprietà e in uso alla GN
. Parte_1
L'attrice ha dedotto, a fondamento delle su riportate richieste: -che in data 15.02.2019,
mentre si trovava presso l'abitazione della convenuta, su invito del fratello della stessa,
insieme ad altri due amici, veniva morsa all'avambraccio destro dal cane di razza dobermann di proprietà della ET , che era tenuto senza guinzaglio e Parte_1
senza museruola;
-che, attesa la gravità della ferita provocata dal morso, veniva accompagnata all'Ospedale Sandro Pertini, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la grave ferita lacerocontusa riportata, con postumi conseguenti di natura permanente;
-che i numerosi tentativi di composizione bonaria della controversia si erano rivelati inutili.
§1.1-Si è costituita e ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata Parte_1
dall'attrice, affermando che la presenza di quest'ultima in casa sua non era programmata ma casuale, imprevista e imprevedibile e che essendo rincasata insieme al cane quando la era già nell'abitazione, ignara della presenza di quest'ultima, aveva levato CP_1
guinzaglio e museruola. Ha poi dedotto, quale circostanza interruttiva del nesso causale,
che il cane aveva morso la perché la stessa aveva imprudentemente tentato di CP_1
abbracciarlo, nonostante la notoria e diffusa fama di aggressività della razza dobermann.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno prospettata dalla
CP_1
§1.2-La causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con interrogatorio formale e prova testimoniale. All'esito, il giudice di prime cure ha disposto
CTU medico legale per la valutazione dei danni riportati dalla Precisate le CP_1
conclusioni, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§1.3-Il primo giudice, con la sentenza della cui impugnativa si discute, ha ritenuto provato il nesso causale tra il comportamento del cane e le lesioni patite dall'istante; non ha ravvisato l'interruzione dello stesso per effetto del comportamento di quest'ultima, e pertanto ne ha accolto la domanda, fondata alla luce del disposto di cui all' art. 2052 c.c..
Sulla scorta delle valutazioni compiute dal CTU nominato in corso di lite ha liquidato in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 31.198,43, di cui euro 20.795,13 a titolo di ristoro per l'invalidità permanente, euro 6.403,30 a titolo di ristoro per l'invalidità
temporanea ed euro 4.000,00 a titolo di ristoro per il danno morale, e ha condannato la al pagamento di detta somma oltre che alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata da , con atto di Parte_1
appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricabile e, in sintesi, individuabile come segue: “motivazione insufficiente e contraddittoria, ingiustificato rigetto di istanze istruttorie,
violazione o falsa applicazione di legge, omesso esame e travisamento di risultanze
istruttorie”. Il primo giudice ha errato nel respingere le istanze istruttorie avanzate dalla parte convenuta-appellante, dirette a provare l'inattesa presenza della CP_1
all'interno della propria abitazione, reputando dirimente il fatto che il cane era privo di guinzaglio e museruola, circostanze queste dipendenti dal fatto che l'appellante,
proprietaria del cane, non sapeva affatto che vi fossero altre persone in casa propria.
Inoltre, il primo giudice non ha valutato una fondamentale circostanza, idonea a interrompere il nesso causale, e precisamente che il comportamento della CP_1
provato dalla testimonianza resa da , era stato determinante nel provocare Controparte_2
la reazione del cane, avendo la stessa provato ad abbracciarlo da dietro, pur sapendo che si trattava di animale appartenente alla razza doberman, notoriamente aggressiva.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'on.le Corte adìta, contrariis rejectis, in
accoglimento del presente gravame riformare la sentenza n. 3654/2024 in data
27.02.2024 del Tribunale Civile di Roma per le causali di cui in espositiva, con
accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'Appellante sig.ra come Parte_1
sopra riportate. Il tutto con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del
doppio grado di giudizio”.
§2.1-Si è costituita e, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha poi contestato ogni avverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto del gravame.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale – ex art. 281-sexies c.p.c. – all'udienza del 06.03.2025.
§3- L'appello, ai limiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito e, pertanto, non merita condivisione. L'appellante, difatti, con le contestazioni mosse avverso la sentenza gravata, non è
riuscita a scalfire e superare la condivisibile valutazione del primo giudice il quale, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte istante, ha evidenziato come la proprietaria del cane non sia riuscita a fornire prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità che su di ella grava ai sensi della citata norma.
Premesso, infatti, che non vi è alcuna contestazione circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno lamentato dalla attrice in prime CP_1
cure, l'appellante, per vincere la presunzione di responsabilità che il menzionato art. 2052
c.c. pone a suo carico, avrebbe dovuto provare il caso fortuito, interruttivo del nesso causale stesso. Tuttavia, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ella non ha assolto a tale onere, non avendo fornito prova alcuna in tal senso, nemmeno essendo ravvisabile la contestata contraddittorietà della motivazione e l'ingiustificato rigetto di istanze istruttorie relativamente alla circostanza dell'incolpevole rimozione della museruola e del guinzaglio al cane, considerata l'improvvisa presenza della in CP_1
casa.
Invero, secondo la ricostruzione dei fatti rappresentata dalle stesse parti in lite è
inconfutabilmente emerso che l'appellante, pur non essendo stata preventivamente informata della presenza di ospiti in casa, una volta rientrata, ha comunque avuto tutto il tempo per accorgersene e mettere in atto le opportune cautele, in specie considerando quanto da ella stessa dedotto ovvero che i cani appartenenti alla razza doberman sono notoriamente aggressivi e gelosi del loro territorio.
Va ancora qui considerato che il teste ha dichiarato: “Io ero nella cucina Controparte_2
e ho visto il cane che era rivolto verso la mia compagna che stava prendendo il cibo per
farlo mangiare”. È dunque inverosimile che la rientrando a casa non si fosse accorta Pt_1
della presenza di terzi, visto che aveva avuto il tempo di togliere la museruola e il guinzaglio al cane e dirigersi in cucina per prendere il cibo da porgergli. E proprio per tale motivo ben avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza,
avvisando gli astanti della riferita aggressività del cane e avvisandoli della necessità di non avvicinarglisi né toccarlo, magari riposizionando il guinzaglio indosso al cane,
unitamente alla museruola, al fine di meglio controllarlo (cfr. in proposito Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).
Alla luce di tali dirimenti considerazioni è evidente l'irrilevanza della prova della circostanza che l'appellata si sia solamente avvicinata al cane o piuttosto lo abbia urtato o abbia provato ad abbracciarlo, rimanendo quale dato acquisito che la non ha Pt_1
adottato tutte le dovute cautele, pur consapevole dell'aggressività del di sua Pt_2
proprietà, prima fra tutte rendere edotti gli estranei presenti in casa del pericolo derivante dalla libertà del cane stesso da museruola e guinzaglio.
La decisione del giudice di primo grado è pertanto da confermare, con ogni conseguenza anche in merito alle spese di lite di questo grado, che, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso all'udienza del 06.03.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna D'Avino