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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, con l'avv. SECHI GIOVANNI ALDO Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 CP_2
con l'avv. RANUCCI LUISA
CONVENUTA
Causa in punto di assicurazione, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: 1) dichiarare il diritto dell'attore all'ottenimento dell'indennizzo per l'infortunio subito in data 16.1.2021 spettantegli in virtù della polizza assicurativa contro gli infortuni della quale è titolare quale associato alla “ Org_1
”, affiliata al
[...] Organizzazione_2
riconosciuto dal e titolare di tessera “orange card” . 500888
[...] CP_3 Org_2
emessa il 1.9.2020; 2) per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di euro 9.560,00 a favore del dott. , Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
3) dichiarare la responsabilità aggravata della società e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 Controparte_1 comma 1 o comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni o comunque al pagamento, a favore del dott. , della somma che riterrà di giustizia;
4) con vittoria di Pt_1
spese e competenze, anche stragiudiziali e di mediazione, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Per la convenuta: in via principale, nel merito, rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della per i motivi tutti esposti in Controparte_1
narrativa e, comunque, perché infondata sia in fatto sia in diritto e non provata, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
accertare e dichiarare l'eventuale indennizzo dovuto dalla Compagnia Controparte_1
soltanto nella misura determinata in conformità con i limiti e i sotto limiti tutti indicati in narrativa e nel contratto di assicurazione depositato in atti, detratta in ogni caso la franchigia e lo scoperto di polizza;
Con vittoria di compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , membro di un'associazione Parte_1
affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal richiamando la CP_3
copertura assicurativa di di cui beneficiava in quella qualità, Controparte_1
chiedeva di accertare il suo diritto all'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data
16.1.2021 e di condannare l'assicuratrice al pagamento della somma di Euro 9.560,00
o veriore accertanda. Esponeva a tal fine di essere caduto dalla bicicletta durante un allenamento che si stava svolgendo nel locale ciclodromo alla presenza e sotto la guida dell'allenatore, di aver subito fratture che avevano richiesto anche un intervento chirurgico e di aver denunciato il sinistro alla società che aveva respinto la richiesta di indennizzo, affermando che l'attività sportiva era stata svolta in violazione dei divieti imposti dall'emergenza pandemica, così come ribadito in sede di mediazione. Affermava, per contro, il suo buon diritto, in quanto all'epoca dell'evento dannoso la Sardegna secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 14.1.2021 era “zona gialla”, sicché nessun limite allo svolgimento dell'attività sportiva o motoria svolta all'aperto vigeva, se non quello di osservare il distanziamento.
Invocava, pertanto, gli obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di assicurazione.
Si costituiva la convenuta che, sollecitato il mutamento del rito in quello ordinario, invitata la controparte a dare prova dei fatti costitutivi delle sue domande ed eccepiva in via subordinata la non indennizzabilità del sinistro, atteso che la contraente aveva dichiarato di non aver mai autorizzato Organizzazione_2
l'attività sportiva nella quale a detta dell'attore si era verificato l'evento. Contestava anche nel quantum la pretesa avversaria e comunque chiedeva di determinare l'indennizzo nei limiti di polizza e considerando la franchigia.
Disposto il mutamento del rito, previa istruttoria documentale e orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stanti le contestazioni di parte convenuta circa lo stesso accadimento da cui traggono origine le pretese oggi in giudizio, occorre esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi. La loro lettura consente di ritenere provato che in data 16.1.2021 presso il velodromo di Badde Longa a Sassari l'attore eseguì un allenamento organizzato dall'associazione sportiva di appartenenza sotto la direzione e la sorveglianza del direttore sportivo, che, dopo aver perso l'equilibrio, cadde con la bicicletta, sbattendo con la spalla sinistra e così lamentando dolori a quella oltre che al torace, e che fu accompagnato al Pronto Soccorso dell di Alghero (testi , e Org_3 Tes_1 Tes_2
). Tes_3
L'inoperatività della copertura assicurativa fondata sull'assunto che l'attività sportiva sia stata svolta in violazione della disciplina emergenziale dettata dalla pandemia non può essere riconosciuta. All'epoca del sinistro (e dunque in data 16.1.2021) vigeva il
D.P.C.M. del 14.1.2021, il cui art. 9 comma10 lettera d) prevedeva come unico limite al libero svolgimento dell'attività sportiva all'aperto il congruo distanziamento.
Dunque, non può esservi alcun dubbio circa la liceità dell'attività sportiva a cui ha partecipato l'attore che la stava eseguendo in una struttura all'aperto e mantenendo il distanziamento, come logicamente deriva dal tipo di attività (mountain bike) e come è stato possibile accertare dalle dichiarazioni del teste , direttore sportivo della Tes_3
che stava seguendo e presidiando l'allenamento, che ha chiarito Org_4
che questo prevedeva una partenza alla volta degli associati.
Riguardo alla quantificazione dell'indennizzo, nonostante le generiche contestazioni di parte convenuta, si rileva come le lesioni subite (che eziologicamente trovano riscontro nei racconti testimoniali) risultino da documentazione rilasciata da presidio sanitario pubblico (l'U.O. del Pronto Soccorso di Alghero) e costituiscono idonea prova delle lesioni riscontrate a seguito della caduta (significativa è anche la continuità cronologica tra la data del sinistro e la data del ricovero in Pronto
Soccorso). Avendo l'attore riportato la frattura scomposta della clavicola sinistra, la frattura scomposta della scapola sinistra, la frattura scomposta di 2 costole e la frattura composta di 4 costole, in base alle previsioni di contratto l'indennizzo va determinato nell'importo di Euro 9.000,00 (Euro 14.000,00 meno la franchigia del
5% pari ad Euro 5.000,00), oltre ad Euro 560,00 per le spese mediche sostenute e documentate (stante il limite imposto dal contratto). Si perviene così all'importo di
Euro 9.560,00 che rappresenta il quantum della condanna che deve essere pronunciata a favore del e in danno della convenuta (nulla sugli interessi, Pt_1
di cui manca la domanda nel ricorso introduttivo).
Le spese, liquidate nel dispositivo (inclusi i costi di mediazione indicati nella proposta di conciliazione del mediatore in Euro 536,00), seguono la soccombenza.
Si ritiene di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata giustamente contro che ha resistito Controparte_1
quanto meno con colpa grave, nonostante fin da subito sia stata assolutamente in grado di valutare se l'attività sportiva nel corso della quale si è verificato il sinistro rientrasse nei divieti frutto dell'emergenza pandemica e in particolare di accertare la correttezza di quanto appreso dalla contraente per mezzo della società CP_4
incaricata della gestione del sinistro (doc. 2 di parte convenuta). A tale decisione contribuisce anche la valutazione della condotta processuale, affatto collaborativa e causa di un ulteriore protrarsi della durata del processo in danno dell'attore (basti considerare che, nonostante l'invito del Giudice, non ha né Controparte_1
preso posizione sui conteggi di parte ricorrente né proposto conteggi alternativi al fine di quantificare l'indennizzo preteso, limitandosi ad una assolutamente generica contestazione di quelli offerti con diligenza da parte attrice.
Il danno viene quantificato, anche in base al valore di causa, in Euro 2.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di all'indennizzo per l'infortunio subito in data Parte_2
16.1.2021 in forza della polizza assicurativa n. 73576 contratta con Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2
somma di Euro 9.560,00;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in Euro 5.077,00, oltre spese vive per Euro 654,50, rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 2.500,00.
[...]
Sassari, 4.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, con l'avv. SECHI GIOVANNI ALDO Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 CP_2
con l'avv. RANUCCI LUISA
CONVENUTA
Causa in punto di assicurazione, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: 1) dichiarare il diritto dell'attore all'ottenimento dell'indennizzo per l'infortunio subito in data 16.1.2021 spettantegli in virtù della polizza assicurativa contro gli infortuni della quale è titolare quale associato alla “ Org_1
”, affiliata al
[...] Organizzazione_2
riconosciuto dal e titolare di tessera “orange card” . 500888
[...] CP_3 Org_2
emessa il 1.9.2020; 2) per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di euro 9.560,00 a favore del dott. , Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
3) dichiarare la responsabilità aggravata della società e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 Controparte_1 comma 1 o comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni o comunque al pagamento, a favore del dott. , della somma che riterrà di giustizia;
4) con vittoria di Pt_1
spese e competenze, anche stragiudiziali e di mediazione, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Per la convenuta: in via principale, nel merito, rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della per i motivi tutti esposti in Controparte_1
narrativa e, comunque, perché infondata sia in fatto sia in diritto e non provata, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
accertare e dichiarare l'eventuale indennizzo dovuto dalla Compagnia Controparte_1
soltanto nella misura determinata in conformità con i limiti e i sotto limiti tutti indicati in narrativa e nel contratto di assicurazione depositato in atti, detratta in ogni caso la franchigia e lo scoperto di polizza;
Con vittoria di compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , membro di un'associazione Parte_1
affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal richiamando la CP_3
copertura assicurativa di di cui beneficiava in quella qualità, Controparte_1
chiedeva di accertare il suo diritto all'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data
16.1.2021 e di condannare l'assicuratrice al pagamento della somma di Euro 9.560,00
o veriore accertanda. Esponeva a tal fine di essere caduto dalla bicicletta durante un allenamento che si stava svolgendo nel locale ciclodromo alla presenza e sotto la guida dell'allenatore, di aver subito fratture che avevano richiesto anche un intervento chirurgico e di aver denunciato il sinistro alla società che aveva respinto la richiesta di indennizzo, affermando che l'attività sportiva era stata svolta in violazione dei divieti imposti dall'emergenza pandemica, così come ribadito in sede di mediazione. Affermava, per contro, il suo buon diritto, in quanto all'epoca dell'evento dannoso la Sardegna secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 14.1.2021 era “zona gialla”, sicché nessun limite allo svolgimento dell'attività sportiva o motoria svolta all'aperto vigeva, se non quello di osservare il distanziamento.
Invocava, pertanto, gli obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di assicurazione.
Si costituiva la convenuta che, sollecitato il mutamento del rito in quello ordinario, invitata la controparte a dare prova dei fatti costitutivi delle sue domande ed eccepiva in via subordinata la non indennizzabilità del sinistro, atteso che la contraente aveva dichiarato di non aver mai autorizzato Organizzazione_2
l'attività sportiva nella quale a detta dell'attore si era verificato l'evento. Contestava anche nel quantum la pretesa avversaria e comunque chiedeva di determinare l'indennizzo nei limiti di polizza e considerando la franchigia.
Disposto il mutamento del rito, previa istruttoria documentale e orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stanti le contestazioni di parte convenuta circa lo stesso accadimento da cui traggono origine le pretese oggi in giudizio, occorre esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi. La loro lettura consente di ritenere provato che in data 16.1.2021 presso il velodromo di Badde Longa a Sassari l'attore eseguì un allenamento organizzato dall'associazione sportiva di appartenenza sotto la direzione e la sorveglianza del direttore sportivo, che, dopo aver perso l'equilibrio, cadde con la bicicletta, sbattendo con la spalla sinistra e così lamentando dolori a quella oltre che al torace, e che fu accompagnato al Pronto Soccorso dell di Alghero (testi , e Org_3 Tes_1 Tes_2
). Tes_3
L'inoperatività della copertura assicurativa fondata sull'assunto che l'attività sportiva sia stata svolta in violazione della disciplina emergenziale dettata dalla pandemia non può essere riconosciuta. All'epoca del sinistro (e dunque in data 16.1.2021) vigeva il
D.P.C.M. del 14.1.2021, il cui art. 9 comma10 lettera d) prevedeva come unico limite al libero svolgimento dell'attività sportiva all'aperto il congruo distanziamento.
Dunque, non può esservi alcun dubbio circa la liceità dell'attività sportiva a cui ha partecipato l'attore che la stava eseguendo in una struttura all'aperto e mantenendo il distanziamento, come logicamente deriva dal tipo di attività (mountain bike) e come è stato possibile accertare dalle dichiarazioni del teste , direttore sportivo della Tes_3
che stava seguendo e presidiando l'allenamento, che ha chiarito Org_4
che questo prevedeva una partenza alla volta degli associati.
Riguardo alla quantificazione dell'indennizzo, nonostante le generiche contestazioni di parte convenuta, si rileva come le lesioni subite (che eziologicamente trovano riscontro nei racconti testimoniali) risultino da documentazione rilasciata da presidio sanitario pubblico (l'U.O. del Pronto Soccorso di Alghero) e costituiscono idonea prova delle lesioni riscontrate a seguito della caduta (significativa è anche la continuità cronologica tra la data del sinistro e la data del ricovero in Pronto
Soccorso). Avendo l'attore riportato la frattura scomposta della clavicola sinistra, la frattura scomposta della scapola sinistra, la frattura scomposta di 2 costole e la frattura composta di 4 costole, in base alle previsioni di contratto l'indennizzo va determinato nell'importo di Euro 9.000,00 (Euro 14.000,00 meno la franchigia del
5% pari ad Euro 5.000,00), oltre ad Euro 560,00 per le spese mediche sostenute e documentate (stante il limite imposto dal contratto). Si perviene così all'importo di
Euro 9.560,00 che rappresenta il quantum della condanna che deve essere pronunciata a favore del e in danno della convenuta (nulla sugli interessi, Pt_1
di cui manca la domanda nel ricorso introduttivo).
Le spese, liquidate nel dispositivo (inclusi i costi di mediazione indicati nella proposta di conciliazione del mediatore in Euro 536,00), seguono la soccombenza.
Si ritiene di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata giustamente contro che ha resistito Controparte_1
quanto meno con colpa grave, nonostante fin da subito sia stata assolutamente in grado di valutare se l'attività sportiva nel corso della quale si è verificato il sinistro rientrasse nei divieti frutto dell'emergenza pandemica e in particolare di accertare la correttezza di quanto appreso dalla contraente per mezzo della società CP_4
incaricata della gestione del sinistro (doc. 2 di parte convenuta). A tale decisione contribuisce anche la valutazione della condotta processuale, affatto collaborativa e causa di un ulteriore protrarsi della durata del processo in danno dell'attore (basti considerare che, nonostante l'invito del Giudice, non ha né Controparte_1
preso posizione sui conteggi di parte ricorrente né proposto conteggi alternativi al fine di quantificare l'indennizzo preteso, limitandosi ad una assolutamente generica contestazione di quelli offerti con diligenza da parte attrice.
Il danno viene quantificato, anche in base al valore di causa, in Euro 2.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di all'indennizzo per l'infortunio subito in data Parte_2
16.1.2021 in forza della polizza assicurativa n. 73576 contratta con Controparte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2
somma di Euro 9.560,00;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in Euro 5.077,00, oltre spese vive per Euro 654,50, rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 2.500,00.
[...]
Sassari, 4.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella