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Sentenza 20 settembre 2022
Sentenza 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2022, n. 34782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34782 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN, nata a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, emessa in data 20/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34782 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica in data 07/11/2017, con cui AN AR era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., in Castrovillari il 15/01/2016. 2. In data 17/09/2021 AN AR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonio Mondelli, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di norme sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 420-ter cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia all'udienza del 07/11/2017, per contemporaneo impegno professionale;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 4 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., posto che la destrezza consiste nella estrinsecazione di una speciale abilità fisica del soggetto agente, ossia un'abilità straordinaria che non può coincidere con la mera distrazione indotta dalla parola, avendo la AR solo approfittato di una distrazione della persona offesa e del di lei figlio, non provocate;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 n. 4 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., posto che l'esclusione dell'invocata attenuante appare del tutto illogica, alla luce della giurisprudenza di legittimità, dovendosi considerare il danno complessivo e non il solo valore venale dei gioielli sottratti;
nel caso in esame la sussistenza della circostanza attenuante è dimostrata dalla mancata costituzione di parte civile della persona offesa;
infine, l'esclusione della contestata aggravante, rende possibile l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di AN AR è fondato quanto al primo motivo, per le ragioni di seguito indicate. La sentenza impugnata ha condiviso la motivazione del primo giudice, che, a sua volta, aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputata, formulata all'udienza del 07/11/2017, per concomitante impegno 2 professionale, ritenendo che il difensore non avesse dimostrato di essere il legale dell'imputato il cui processo si celebrava in concomitanza. Al contrario, come si evince dagli atti trasmessi a questa Corte - la cui consultazione si impone, in quanto sulle eccezioni processuali la Cassazione è giudice del fatto - il difensore di fiducia della ricorrente aveva puntualmente documentato la nomina a difensore di fiducia nell'altro processo, celebrato innanzi all'A.G. di Salerno, allegando all'istanza di differimento anche l'avviso, a lui notificato, con cui il processo innanzi all'A.G. di Salerno era stato rinviato dall'udienza del 19/07/2017 al 07/11/2017; peraltro, dal verbale dell'udienza del 19/07/2017 innanzi all'A.G. di Salerno, il difensore veniva individuato quale difensore di fiducia dell'imputato; nell'istanza di differimento per concomitante impegno professionale, inoltre, il difensore aveva rappresentato di essere unico difensore anche a Salerno, e di non avere possibilità di nominare sostituti processuali. La motivazione fornita per rigettare l'istanza di differimento per concomitante impegno professionale risulta, pertanto, del tutto erronea, con conseguente illegittimità della motivazione posta a fondamento del rigetto;
ciò, senza alcun dubbio, integra una causa di nullità della sentenza di primo grado, oltre che di quella impugnata, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; entrambe le sentenze, pertanto, vanno annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13/07/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34782 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica in data 07/11/2017, con cui AN AR era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., in Castrovillari il 15/01/2016. 2. In data 17/09/2021 AN AR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonio Mondelli, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di norme sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 420-ter cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia all'udienza del 07/11/2017, per contemporaneo impegno professionale;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 4 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., posto che la destrezza consiste nella estrinsecazione di una speciale abilità fisica del soggetto agente, ossia un'abilità straordinaria che non può coincidere con la mera distrazione indotta dalla parola, avendo la AR solo approfittato di una distrazione della persona offesa e del di lei figlio, non provocate;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 n. 4 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., posto che l'esclusione dell'invocata attenuante appare del tutto illogica, alla luce della giurisprudenza di legittimità, dovendosi considerare il danno complessivo e non il solo valore venale dei gioielli sottratti;
nel caso in esame la sussistenza della circostanza attenuante è dimostrata dalla mancata costituzione di parte civile della persona offesa;
infine, l'esclusione della contestata aggravante, rende possibile l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di AN AR è fondato quanto al primo motivo, per le ragioni di seguito indicate. La sentenza impugnata ha condiviso la motivazione del primo giudice, che, a sua volta, aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputata, formulata all'udienza del 07/11/2017, per concomitante impegno 2 professionale, ritenendo che il difensore non avesse dimostrato di essere il legale dell'imputato il cui processo si celebrava in concomitanza. Al contrario, come si evince dagli atti trasmessi a questa Corte - la cui consultazione si impone, in quanto sulle eccezioni processuali la Cassazione è giudice del fatto - il difensore di fiducia della ricorrente aveva puntualmente documentato la nomina a difensore di fiducia nell'altro processo, celebrato innanzi all'A.G. di Salerno, allegando all'istanza di differimento anche l'avviso, a lui notificato, con cui il processo innanzi all'A.G. di Salerno era stato rinviato dall'udienza del 19/07/2017 al 07/11/2017; peraltro, dal verbale dell'udienza del 19/07/2017 innanzi all'A.G. di Salerno, il difensore veniva individuato quale difensore di fiducia dell'imputato; nell'istanza di differimento per concomitante impegno professionale, inoltre, il difensore aveva rappresentato di essere unico difensore anche a Salerno, e di non avere possibilità di nominare sostituti processuali. La motivazione fornita per rigettare l'istanza di differimento per concomitante impegno professionale risulta, pertanto, del tutto erronea, con conseguente illegittimità della motivazione posta a fondamento del rigetto;
ciò, senza alcun dubbio, integra una causa di nullità della sentenza di primo grado, oltre che di quella impugnata, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; entrambe le sentenze, pertanto, vanno annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13/07/2022