CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4398/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5331/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R303241 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5331/2025, pronunciata il 15.4.2025 e depositata il 17.4.2025, la CTP di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'A.E. Direzione Provinciale 2 di Roma, avverso l'avviso di accertamento n. TK501R303241, IRPEF e altro anno d'imposta 2018.
Avverso la predetta decisione – che, conformemente a quanto sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 35925/2021, ha ritenuto che, ai fini della deducibilità fiscale di un costo occorre esporre in maniera plausibile i criteri in base ai quali è stato individuato il valore dei beni o delle prestazioni riportate nelle fatture, rinvenendosi la necessità di dover manifestare un livello adeguato di documentazione che ne testimoni l'effettività, la certezza, la congruità ed il nesso causale che dovrebbe legare le prestazioni riportate alla produzione del reddito del soggetto che le sostiene e che l'assenza della stessa rende legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio - ha proposto appello il Ricorrente_1
, chiedendone la riforma, richiamando le difese tutte spiegate in prime cure e chiedendo che venisse riconosciuta la non debenza dell'IRAP, per essere un Agente Rappresentante privo di autonoma organizzazione.
Con memorie depositate telematicamente la DP2 si è costituita chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, a seguito di accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti nelle more del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 in cui si è preso atto dell'avvenuta conciliazione.
Il Collegio, udite le parti ed il Relatore, ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta transazione extragiudiziale, sottoscritta da entrambe le parti, prodotta in giudizio dall'A.E.
DP2 di Roma, a conferma degli accordi raggiunti fa venir meno l'interesse a proseguire nel giudizio.
Ciò rende necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, estingue il giudizio. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4398/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5331/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R303241 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5331/2025, pronunciata il 15.4.2025 e depositata il 17.4.2025, la CTP di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'A.E. Direzione Provinciale 2 di Roma, avverso l'avviso di accertamento n. TK501R303241, IRPEF e altro anno d'imposta 2018.
Avverso la predetta decisione – che, conformemente a quanto sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 35925/2021, ha ritenuto che, ai fini della deducibilità fiscale di un costo occorre esporre in maniera plausibile i criteri in base ai quali è stato individuato il valore dei beni o delle prestazioni riportate nelle fatture, rinvenendosi la necessità di dover manifestare un livello adeguato di documentazione che ne testimoni l'effettività, la certezza, la congruità ed il nesso causale che dovrebbe legare le prestazioni riportate alla produzione del reddito del soggetto che le sostiene e che l'assenza della stessa rende legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio - ha proposto appello il Ricorrente_1
, chiedendone la riforma, richiamando le difese tutte spiegate in prime cure e chiedendo che venisse riconosciuta la non debenza dell'IRAP, per essere un Agente Rappresentante privo di autonoma organizzazione.
Con memorie depositate telematicamente la DP2 si è costituita chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, a seguito di accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti nelle more del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 in cui si è preso atto dell'avvenuta conciliazione.
Il Collegio, udite le parti ed il Relatore, ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta transazione extragiudiziale, sottoscritta da entrambe le parti, prodotta in giudizio dall'A.E.
DP2 di Roma, a conferma degli accordi raggiunti fa venir meno l'interesse a proseguire nel giudizio.
Ciò rende necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, estingue il giudizio. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.1.2026