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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4088/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Locri, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Matteotti, n. 258, presso lo studio degli Avv.ti CAUTELA GIAMPIERO
e CAUTELA ANDREA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti FAZIO ANGELA MARIA ROSA, LABRINI
ANGELO, ADORNATO DARIO, TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO VALERIA giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 26.6.2020 aveva presentato alla CP_1
commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità rilevante ai sensi dell'art. 1 l. 222/84 e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 2276/20) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CT deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità in difetto del requisito contributivo.
Rinnovate le operazioni peritali, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata pronunciata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CT è stato comunicato in data 22.10.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.12.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' con CP_1
riferimento alla carenza del requisito contributivo. Al riguardo si osserva che la parte ricorrente aveva già prodotto in fase di ATPO il proprio estratto contributivo, attestante la sussistenza del requisito richiesto ai fini della percezione dell'assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, a fronte di tale produzione, l' non ha mosso alcuna specifica CP_1
contestazione e pertanto l'eccezione non può che ritenersi infondata apparendo prima facie sussistente, sulla base della documentazione medica in atti, il requisito contributivo.
Con riferimento al merito, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CT in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal
CT evidenziando in particolare la genericità della consulenza e l'omessa valutazione dell'incidenza delle patologie riscontrate con riferimento all'attitudine lavorativa e producendo documentazione sopravvenuta attestante un aggravamento delle patologie. I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
In un primo momento venivano richiesti chiarimenti al CT nominato per la fase di
ATPO che, tuttavia, venivano ritenuti insufficienti e, per tale motivo, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di altro consulente.
Orbene, il consulente nominato ha confermato il giudizio medico-legale diagnostico e valutativo già espresso dal precedente CT, avendo riconosciuto la ricorrente affetta da diverse patologie (spondiloartrosi con discopatia L4-L5 e L5-S1, encodroma collo omero destro, esiti calcifici di epicondilite gomito destro, iniziale gonartrosi bilaterale con modesta incidenza funzionale. Cardiopatia aritmica e lieve insufficienza valvolare mitro-tricuspidale senza impegno cardiaco. Lieve sindrome depressiva endoreattiva), ma ritenendo che le stesse non siano tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e, quindi, non invalida ai sensi dell'art. 1 della legge
222/84.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
In particolare, del tutto infondate risultano le osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, secondo cui il CT avrebbe erroneamente valutato la capacità di lavoro facendo riferimento esclusivamente alle attività in passato svolte di cameriera, di collaboratrice familiare e di baby-sitter, trascurando quella di bracciante agricola, rispetto alla quale sussisterebbe il requisito sanitario rivendicato.
Sul punto si osserva che presupposto del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la valutazione di una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che “la L. 222 del 1984 richiede, ai fini della invalidità pensionabile, una valutazione complessiva dell'incidenza delle patologie e delle conseguenti percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, con riguardo alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente;
12. che questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del
2011; Cass. n. 15265 del 2007)” (cfr. Cass. 16141/2018). È evidente dunque che, del tutto correttamente, il CT ha escluso la sussistenza del requisito rivendicato in considerazione del fatto che le patologie della ricorrente non incidono sulla sua capacità di dedicarsi ad attività lavorative senz'altro confacenti alle sue attitudini, in quanto peraltro dalla stessa svolte per diversi anni e rispetto alle quali ha maturato anche un bagaglio professionale rilevante.
Il ricorso dunque deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4088/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Locri, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Matteotti, n. 258, presso lo studio degli Avv.ti CAUTELA GIAMPIERO
e CAUTELA ANDREA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti FAZIO ANGELA MARIA ROSA, LABRINI
ANGELO, ADORNATO DARIO, TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO VALERIA giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 26.6.2020 aveva presentato alla CP_1
commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità rilevante ai sensi dell'art. 1 l. 222/84 e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 2276/20) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CT deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità in difetto del requisito contributivo.
Rinnovate le operazioni peritali, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata pronunciata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CT è stato comunicato in data 22.10.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.12.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' con CP_1
riferimento alla carenza del requisito contributivo. Al riguardo si osserva che la parte ricorrente aveva già prodotto in fase di ATPO il proprio estratto contributivo, attestante la sussistenza del requisito richiesto ai fini della percezione dell'assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, a fronte di tale produzione, l' non ha mosso alcuna specifica CP_1
contestazione e pertanto l'eccezione non può che ritenersi infondata apparendo prima facie sussistente, sulla base della documentazione medica in atti, il requisito contributivo.
Con riferimento al merito, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CT in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal
CT evidenziando in particolare la genericità della consulenza e l'omessa valutazione dell'incidenza delle patologie riscontrate con riferimento all'attitudine lavorativa e producendo documentazione sopravvenuta attestante un aggravamento delle patologie. I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
In un primo momento venivano richiesti chiarimenti al CT nominato per la fase di
ATPO che, tuttavia, venivano ritenuti insufficienti e, per tale motivo, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di altro consulente.
Orbene, il consulente nominato ha confermato il giudizio medico-legale diagnostico e valutativo già espresso dal precedente CT, avendo riconosciuto la ricorrente affetta da diverse patologie (spondiloartrosi con discopatia L4-L5 e L5-S1, encodroma collo omero destro, esiti calcifici di epicondilite gomito destro, iniziale gonartrosi bilaterale con modesta incidenza funzionale. Cardiopatia aritmica e lieve insufficienza valvolare mitro-tricuspidale senza impegno cardiaco. Lieve sindrome depressiva endoreattiva), ma ritenendo che le stesse non siano tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e, quindi, non invalida ai sensi dell'art. 1 della legge
222/84.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
In particolare, del tutto infondate risultano le osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, secondo cui il CT avrebbe erroneamente valutato la capacità di lavoro facendo riferimento esclusivamente alle attività in passato svolte di cameriera, di collaboratrice familiare e di baby-sitter, trascurando quella di bracciante agricola, rispetto alla quale sussisterebbe il requisito sanitario rivendicato.
Sul punto si osserva che presupposto del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la valutazione di una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che “la L. 222 del 1984 richiede, ai fini della invalidità pensionabile, una valutazione complessiva dell'incidenza delle patologie e delle conseguenti percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, con riguardo alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente;
12. che questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del
2011; Cass. n. 15265 del 2007)” (cfr. Cass. 16141/2018). È evidente dunque che, del tutto correttamente, il CT ha escluso la sussistenza del requisito rivendicato in considerazione del fatto che le patologie della ricorrente non incidono sulla sua capacità di dedicarsi ad attività lavorative senz'altro confacenti alle sue attitudini, in quanto peraltro dalla stessa svolte per diversi anni e rispetto alle quali ha maturato anche un bagaglio professionale rilevante.
Il ricorso dunque deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi