Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/12/2025, n. 22707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22707 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11461 del 2025, proposto da
NA OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Islamabad, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per studio.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato l’avvenuta fissazione, da parte della competente Sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Conseguentemente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
3. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta dalla resistente – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a..
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso tenuto dall’amministrazione ed il lasso di tempo particolarmente breve tra l’istanza ed il deposito del ricorso. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. È posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatta salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LO, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
IL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RO | ES LO |
IL SEGRETARIO