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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, c. f. , con l'avv. Gianfranco Cecchini;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
p. i. , con gli avv.ti Francesco Controparte_1 P.IVA_1
NA e RI NA;
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 12 marzo 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia in esame deriva dalla stipula tra e Parte_1 [...]
(con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, Controparte_1 Persona_1
Rep. 56300 , Racc. 11260 del 10.01.2005) un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per la somma di € 95.000,00, da restituirsi in 25 anni mediante il pagamento di n. 300 rate mensili con tasso di preammortamento e ammortamento fisso nominale annuo pari a 4,19 % poi, ai sensi dell'art. 4, a scelta della parte mutuataria, fra il tasso fisso vigente per le operazioni della specie al momento della scadenza della 24° rata e un tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor 6 mesi base 360 + 1,60 punti.
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Parte attrice lamentava la presenza del contratto di mutuo suddetto di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, indeterminatezza delle condizioni per mancata indicazione del piano di ammortamento alla francese e del TAEG/ISC e anatocismo in ragione della capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista dall'ammortamento alla francese.
In particolare, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, che il contratto di mutuo per cui è causa è stato sottoscritto in violazione della legge n. 108/1996, quanto del Testo Unico Bancario (d.lgs. n.
385/1993), per quanto riguarda la natura usuraria degli interessi previsti in detto contratto, con conseguente nullità, totale o parziale, di tale contratto e, quindi, con conseguente necessità di dichiarare la gratuità del contratto di mutuo e per l'effetto condannare la Banca convenuta a corrispondere al Sig. la somma di € 42.479,39, ovvero quella diversa, minore o Parte_1 maggiore, che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge;
b) accertare e dichiarare
l'illiceità e la scorrettezza della condotta tenuta dalla convenuta sia nella fase delle CP_1 trattative precontrattuali che in quelle contrattuali;
in via altresì principale: in relazione al contratto di mutuo de quo, atteso che esso presenta profili di “indeterminatezza delle condizioni” perché risulta omessa l'indicazione del TAEG contrattuale, dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi perché posta in violazione degli art. 117, co. 4 e 6, e
125 bis del TUB, degli artt. 1346 – 1418 – 1419 cc, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, individuando il saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute e a scadenza;
in via ulteriormente principale ed in entrambi i casi: per effetto di accoglimento di una o ambedue le domande rassegnate in via principale, anche mediante ricorso ad apposita CTU, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma che verrà accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell'ultimo pagamento effettuato per rate di ammortamento in scadenza, determinando di conseguenza un piano di ammortamento al Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal
Tasso Minimo dei Bot, così come espressamente prevede l'art. 117, comma 7, del TUB, ovvero
125 bis, TUB ed in regime di capitalizzazione semplice. Salva in ogni caso la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla convenuta agli odierni appellanti con quanto da questi CP_1 ancora dovuto all'istituto di credito indicato. in via subordinata: in relazione al contratto di
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mutuo de quo, per le ragioni di cui al punto n. 4 del presente atto: a) accertare e dichiarare che il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per cui è causa è stato realizzato sulla base di un regime di capitalizzazione composto non dichiarato in contratto;
b) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, in caso di accertato superamento del TSU da parte del TEG afferente il rapporto de quo, dichiarare la gratuità del contratto di finanziamento condannando la Banca
Convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 42.479,39, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, dal di della domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge”.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel Controparte_1 merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 12 marzo 2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che la domanda proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
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Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis,
Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX,
07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (cfr. Tribunale Monza,
20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale
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ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide, inoltre, l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte) in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di NA Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Inoltre, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario che non hanno trovato riscontro nel corso del processo.
In particolare, le deduzioni attoree, individuabili nell'usurarietà e indeterminatezza dei tassi, nell'anatocismo del piano di ammortamento con capitalizzazione trimestrale degli interessi e nella mancata indicazione del TAEG, risultano infondate per i motivi di cui di seguito.
In primo luogo, riguardo all'usurarietà dei tassi, va evidenziato che nel mutuo in esame il TAN
(pari al 4,19 % poi, ai sensi dell'art. 4, a scelta della parte mutuataria, fra il tasso fisso vigente per le operazioni della specie al momento della scadenza della 24° rata e un tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor 6 mesi base 360 + 1,60 punti) non risulta superare la soglia usura per il periodo e la categoria di operazione di riferimento (pari al 5,790%), né al momento della stipula
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dei contratti né successivamente alla modifica come specificata se non mediante l'inserimento nel calcolo della commissione di estinzione anticipata e delle spese.
La commissione di estinzione anticipata, infatti, non va inclusa nel calcolo dell'usurarietà dei tassi attesa la sua natura eventuale in quanto dovuta a fronte dell'esercizio della facoltà del mutuatario di recedere dal rapporto medesimo e in ragione dell'aleatorietà dell'attività posta alla base della sua quantificazione variabile a seconda del momento in cui si presuppone il suo esercizio (che viene ad essere liberamente stabilito dall'interprete come fatto nel caso in questione dal consulente di parte attrice) da cui consegue l'impossibilità di individuare una determinazione oggettiva del costo complessivo del rapporto.
Sul punto, difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr., Cass.,
Sent. n. 7352/2022).
E d'altronde, ciò emerge dalla stessa CTP, nella quale i tassi, se singolarmente considerati e senza la considerazione delle ulteriori imposte e spese si mantengono sotto la soglia usura.
In secondo luogo, riguardo all'anatocismo del piano di ammortamento c.d. alla francese che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi va evidenziato quanto segue.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità, sanzionata da Cass. n. 21095-04 e
24418-10, è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovverosia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito;
ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c.
Inoltre, l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito;
l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.
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Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte opponente, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel mutuo “all'italiana”, che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa, infatti, è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.
Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana.
Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione.
Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento “alla francese” non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento in questione non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
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Ciò che avviene nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: “al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana– dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: “… la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante - ammortamento alla francese - non comporta nessuna violazione dell'art.
1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: “il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta.”).
Tali principi, da ultimo, sono stati ribaditi anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nel premettere che tale tipologia di piano di ammortamento non determina la produzione di interessi anatocistici, in relazione alla mancata indicazione del piano di ammortamento, ha stabilito che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» dagli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (…) deve darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di unità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., Sent., n. 15130 del 29/05/2024).
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Infine, in relazione alla mancata indicazione del TAEG occorre chiarire, innanzitutto, che il
TAEG (indice sintetico di costo) non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di
Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Ne deriva che non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI,
TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
La domanda va dunque rigettata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 7.616,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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