Ordinanza presidenziale 4 aprile 2022
Decreto presidenziale 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 03/03/2023, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 01250/2023 REG.PROV.PRES.
N. 02816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2022, proposto da
Gedeon Richter Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Paoletti, Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Paoletti in Roma, viale Bruno Buozzi, 68;
contro
Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, Adienne S.U. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore Generale di Aifa n. 1421 del 29 novembre 2021, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) e dei relativi allegati, oltre che di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che parte ricorrente ha depositato in atti la rinuncia al ricorso di primo grado che risulta essere stata regolarmente notificata a tutte le parti del presente giudizio e che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
Considerato che si ritiene la sussistenza degli eccezionali motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2023.
| Il Presidente |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO