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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3261/2023 R. G. vertente tra
(avv.Giacomo Lattanzio) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv.Claudio Pollacci) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento per CP_1 Parte_1
€.130.085,74 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo corrispettivo della merce fornita, descritta nelle proprie fatture n°1102 del 31/01/2023 (riportante un credito di €.82.435,99), n°2607 del
28/02/2023 (riportante un credito di €.41.835,24) e n° 2608 del 28/02/2023 (riportante un credito di
€.5.814,51).
ha proposto opposizione, di cui l'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto. Parte_1
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori;
la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del
3 ottobre 2024, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Modena, contrariis reiectis: In via preliminare, dichiarare L'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MODENA, INDIVIDUANDO QUALE TRIBUNALE COMPETENTE QUELLO DI PADOVA. Nel merito:
1. dichiarare che nulla è dovuto in base alla documentazione allegata dalla Parte_1
alla per le ragioni esposte;
[...] Controparte_1
2. revocare e annullare il decreto ingiuntivo esposto, per difetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
3. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per genericità della domanda, carenza di documenti probatori relativi al credito vantato ed insussistenza della pretesa creditoria;
4. in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a rifondere a parte attrice, le spese ed i compensi di causa, oltre I.V.A. e C.N.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore delegato della prova testimoniale sui capitoli dal n. 1) al n. 11) dell'atto introduttivo, con i Controparte_1 testi residente a [...], Testimone_1 Testimone_2 domiciliato in Nonantola (MO) alla via di Mezzo n. 67/A e domiciliata in Testimone_3
Nonantola (MO) alla via di Mezzo n. 67/A, nonché sulle seguenti circostanze: a) “vero che l'amministratore della e ala Gi. Bi. Ricambi dopo l'incontro del Parte_1
20.1.23, si accordavano al fine di richiamare la ricevuta bancaria relativa alla fattura n. 1102 del 31.1.23?” b)”vero che l'amministratore della si accordava a richiamare la predetta ricevuta CP_2 bancaria?”; c) “vero che dopo il 20.1.23 veniva versata la somma di €. 5000,00 come da accordi intercorsi tra le parti?”.
CP_1
"Contrariis reiectis, in via pregiudiziale, rigettarsi l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito ex adverso sollevata;
nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta poichè infondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermarsi, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1142/23 Tribunale di Modena;
in via di mero subordine, dichiararsi comunque tenuta e condannarsi l'opposta a pagare all'opponente la diversa somma che risulterà provata e di giustizia ad istruttoria espletata. Vinte le spese di lite. In via subordinata istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova testimoniale della Sig. ra residente a S. Testimone_3
GA GN (BO), sulle seguenti circostanze: 1) "Vero che la merce indicata nelle fatture nn. 1102/23, 2607/23 e 2608/23 emesse da
[...]
- documenti che si mostrano al teste - è stata ordinata on-line e con richieste mail - CP_1 documenti allegati sub nn. 6), 7), 8), 9), 10) e 11) che si mostrano al teste - da parte della società ; Parte_1
2) "Vero che la merce indicata nelle fatture 1102/23, 2607/23 e 2608/23 è stata consegnata alla società ; Parte_1
3) "Vero che lei ha assistito ad un incontro svoltosi in data 20/1/23 tra l'Amministratore Delegato di ed il Sig. " CP_1 Controparte_3
4) "Vero che in occasione dell'incontro svoltosi in data 20/1/23 tra l'Amministratore Delegato di ed il Sig. , quest'ultimo riferì di non essere in grado di pagare le CP_1 Controparte_3 forniture di merce effettuate da alla società ; CP_1 Parte_1
5) "Vero che in occasione dell'incontro del 20/1/23 avvenuto tra l'Amministratore Delegato di
[...]
d il Sig. furono stabiliti accordi commerciali tra le parti". CP_1 Controparte_3
Sul capitoli di prova nn. 1) e 2) si chiede altresì l'ammissione del teste Sig. residente Testimone_2
a Castell'MB (ME). Si chiede altresì che i testi sopra indicati vengano ammessi a controprova sui capitoli indotti da controparte e che, ferma l'opposizione in narrativa esposta, saranno ammessi.
Vinte le spese di lite"
OSSERVA
A) In fase istruttoria, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con la seguente motivazione:
1) L'opponente non ha contestato la competenza del giudice adito in monitorio anche sotto il concorrente profilo del luogo ove l'obbligazione è sorta (art.20 prima parte cpc), con la conseguenza di rendere detta competenza non più contestabile. “Invero, costituisce ius receptum che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. 14/10/2011 n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme)” (Cass. n°21989 del 2021);
2) L'opponente contesta la rilevanza probatoria della documentazione ex adverso prodotta a corredo della domanda.
Senonché occorre ricordare che a norma dell'art.. 115 cpc “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il fatto provato ed il fatto non specificamente contestato, pertanto, risultano parificati dal legislatore, entrambi vincolando la decisione del giudice. Il che equivale a dire che la parte onerata secondo il riparto fissato dall'art.2697 cc, allegata in causa la relativa circostanza, per effetto dell'altrui mancata contestazione specifica non è tenuta a dare ulteriore prova in proposito.
Nella specie, come si è detto, dei fatti ex adverso allegati è contestato il difetto di prova documentale. Senonché
“l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti” (Cass. 8813/20, sulla scia di un orientamento consolidato, espresso anche da Cass. n°12748/16 e n°22055/17) Ne consegue l'inutilità della suddetta contestazione.
2.1) Vero è che l'opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la merce elencata nelle altrui fatture poste a fondamento della domanda -né, tantomeno, la non rispondenza dei prezzi applicati agli accordi.
La contestazione è del tutto carente rispetto alla merce elencata nelle altrui fatture n°2607 e n° 2608 del 28/02/2023.
La consegna della merce elencata nella altrui fattura n°1102 del 31/01/2023 è in parte riconosciuta (“All'inizio del 2023, la provvedeva a consegnare la merce, come avvenuto in passato, e senza alcun preventivo accordo, CP_1 predisponeva una ricevuta bancaria della somma di €. 82435,99”) e, per il resto, limitata alla circostanza che “nella fattura venivano inserite merci che non erano state consegnate, ma dovevano essere inserite in ordini futuri”; che va considerata generica, perché non individua, nell'altrui analitico elenco in fattura, la merce asseritamente non consegnata. Invero, la contestazione va ritenuta specifica quando consente di definire, nell'insieme dei fatti della cui prova l'avversario è in teoria onerato, il sottoinsieme dei fatti che questi debba in concreto dimostrare. Specularmente, essa va considerata generica se non consente di delimitare tale perimetro. Quest'ultima è la situazione qui ricorrente, in cui la mancata individuazione analitica della merce non consegnata imporrebbe a controparte di dar prova dell'avvenuta consegna integrale della merce, nonostante il parziale esonero derivante dall'altrui ammissione dell'avvenuta consegna parziale. Manca, quindi, la contestazione specifica sui fatti ex adverso allegati;
e ciò “determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. n°5429/20).
3) La contestazione dell'opponente principalmente si fonda sull'esistenza di un accordo di rateizzazione dei pagamenti in quota fissa mensile di €.5.000, asseritamente disattesa da controparte. Trattasi di eccezione che non riguarda la certezza e liquidità dell'altrui credito, ma la sua esigibilità; che però qui in causa va certamente ritenuta, non risultando che il debitore abbia dato corso all'allegato patto, versando mensilmente al creditore tale somma per il periodo successivo al gennaio 2023 -in cui l'accordo sarebbe intervenuto- fino al maggio 2023, cui risale l'altrui iniziativa giudiziale;
che quindi risulta comunque giustificata. 4) Il parziale pagamento documentato dall'opponente per € 4.112,84 va imputato ad altra fattura (n°1103/23) qui non azionata. A tale allegazione dell'ingiungente, supportata da coerente documentazione e quindi idonea ad escludere la valenza estintiva parziale di tale pagamento rispetto al credito oggetto di causa, l'opponente non ha replicato.
B) In questa sede, è sufficiente precisare che la prova orale richiesta dall'opponente, nella parte non relativa a fatti pacifici, verte sulle circostanze già considerate ai precedenti punti 3 e 4 irrilevanti ai fini del decidere.
C) Non occorre altro per pervenire all'integrale rigetto dell'opposizione.
D) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000,01 ed €.260.000, avuto riguardo alla somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA la predetta al rimborso delle spese sostenute da per il presente CP_1 giudizio, che liquida in complessivi €.11.300 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 30 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3261/2023 R. G. vertente tra
(avv.Giacomo Lattanzio) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv.Claudio Pollacci) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento per CP_1 Parte_1
€.130.085,74 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo corrispettivo della merce fornita, descritta nelle proprie fatture n°1102 del 31/01/2023 (riportante un credito di €.82.435,99), n°2607 del
28/02/2023 (riportante un credito di €.41.835,24) e n° 2608 del 28/02/2023 (riportante un credito di
€.5.814,51).
ha proposto opposizione, di cui l'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto. Parte_1
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori;
la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del
3 ottobre 2024, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Modena, contrariis reiectis: In via preliminare, dichiarare L'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MODENA, INDIVIDUANDO QUALE TRIBUNALE COMPETENTE QUELLO DI PADOVA. Nel merito:
1. dichiarare che nulla è dovuto in base alla documentazione allegata dalla Parte_1
alla per le ragioni esposte;
[...] Controparte_1
2. revocare e annullare il decreto ingiuntivo esposto, per difetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
3. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per genericità della domanda, carenza di documenti probatori relativi al credito vantato ed insussistenza della pretesa creditoria;
4. in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a rifondere a parte attrice, le spese ed i compensi di causa, oltre I.V.A. e C.N.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore delegato della prova testimoniale sui capitoli dal n. 1) al n. 11) dell'atto introduttivo, con i Controparte_1 testi residente a [...], Testimone_1 Testimone_2 domiciliato in Nonantola (MO) alla via di Mezzo n. 67/A e domiciliata in Testimone_3
Nonantola (MO) alla via di Mezzo n. 67/A, nonché sulle seguenti circostanze: a) “vero che l'amministratore della e ala Gi. Bi. Ricambi dopo l'incontro del Parte_1
20.1.23, si accordavano al fine di richiamare la ricevuta bancaria relativa alla fattura n. 1102 del 31.1.23?” b)”vero che l'amministratore della si accordava a richiamare la predetta ricevuta CP_2 bancaria?”; c) “vero che dopo il 20.1.23 veniva versata la somma di €. 5000,00 come da accordi intercorsi tra le parti?”.
CP_1
"Contrariis reiectis, in via pregiudiziale, rigettarsi l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito ex adverso sollevata;
nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta poichè infondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermarsi, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1142/23 Tribunale di Modena;
in via di mero subordine, dichiararsi comunque tenuta e condannarsi l'opposta a pagare all'opponente la diversa somma che risulterà provata e di giustizia ad istruttoria espletata. Vinte le spese di lite. In via subordinata istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova testimoniale della Sig. ra residente a S. Testimone_3
GA GN (BO), sulle seguenti circostanze: 1) "Vero che la merce indicata nelle fatture nn. 1102/23, 2607/23 e 2608/23 emesse da
[...]
- documenti che si mostrano al teste - è stata ordinata on-line e con richieste mail - CP_1 documenti allegati sub nn. 6), 7), 8), 9), 10) e 11) che si mostrano al teste - da parte della società ; Parte_1
2) "Vero che la merce indicata nelle fatture 1102/23, 2607/23 e 2608/23 è stata consegnata alla società ; Parte_1
3) "Vero che lei ha assistito ad un incontro svoltosi in data 20/1/23 tra l'Amministratore Delegato di ed il Sig. " CP_1 Controparte_3
4) "Vero che in occasione dell'incontro svoltosi in data 20/1/23 tra l'Amministratore Delegato di ed il Sig. , quest'ultimo riferì di non essere in grado di pagare le CP_1 Controparte_3 forniture di merce effettuate da alla società ; CP_1 Parte_1
5) "Vero che in occasione dell'incontro del 20/1/23 avvenuto tra l'Amministratore Delegato di
[...]
d il Sig. furono stabiliti accordi commerciali tra le parti". CP_1 Controparte_3
Sul capitoli di prova nn. 1) e 2) si chiede altresì l'ammissione del teste Sig. residente Testimone_2
a Castell'MB (ME). Si chiede altresì che i testi sopra indicati vengano ammessi a controprova sui capitoli indotti da controparte e che, ferma l'opposizione in narrativa esposta, saranno ammessi.
Vinte le spese di lite"
OSSERVA
A) In fase istruttoria, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con la seguente motivazione:
1) L'opponente non ha contestato la competenza del giudice adito in monitorio anche sotto il concorrente profilo del luogo ove l'obbligazione è sorta (art.20 prima parte cpc), con la conseguenza di rendere detta competenza non più contestabile. “Invero, costituisce ius receptum che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. 14/10/2011 n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme)” (Cass. n°21989 del 2021);
2) L'opponente contesta la rilevanza probatoria della documentazione ex adverso prodotta a corredo della domanda.
Senonché occorre ricordare che a norma dell'art.. 115 cpc “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il fatto provato ed il fatto non specificamente contestato, pertanto, risultano parificati dal legislatore, entrambi vincolando la decisione del giudice. Il che equivale a dire che la parte onerata secondo il riparto fissato dall'art.2697 cc, allegata in causa la relativa circostanza, per effetto dell'altrui mancata contestazione specifica non è tenuta a dare ulteriore prova in proposito.
Nella specie, come si è detto, dei fatti ex adverso allegati è contestato il difetto di prova documentale. Senonché
“l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti” (Cass. 8813/20, sulla scia di un orientamento consolidato, espresso anche da Cass. n°12748/16 e n°22055/17) Ne consegue l'inutilità della suddetta contestazione.
2.1) Vero è che l'opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la merce elencata nelle altrui fatture poste a fondamento della domanda -né, tantomeno, la non rispondenza dei prezzi applicati agli accordi.
La contestazione è del tutto carente rispetto alla merce elencata nelle altrui fatture n°2607 e n° 2608 del 28/02/2023.
La consegna della merce elencata nella altrui fattura n°1102 del 31/01/2023 è in parte riconosciuta (“All'inizio del 2023, la provvedeva a consegnare la merce, come avvenuto in passato, e senza alcun preventivo accordo, CP_1 predisponeva una ricevuta bancaria della somma di €. 82435,99”) e, per il resto, limitata alla circostanza che “nella fattura venivano inserite merci che non erano state consegnate, ma dovevano essere inserite in ordini futuri”; che va considerata generica, perché non individua, nell'altrui analitico elenco in fattura, la merce asseritamente non consegnata. Invero, la contestazione va ritenuta specifica quando consente di definire, nell'insieme dei fatti della cui prova l'avversario è in teoria onerato, il sottoinsieme dei fatti che questi debba in concreto dimostrare. Specularmente, essa va considerata generica se non consente di delimitare tale perimetro. Quest'ultima è la situazione qui ricorrente, in cui la mancata individuazione analitica della merce non consegnata imporrebbe a controparte di dar prova dell'avvenuta consegna integrale della merce, nonostante il parziale esonero derivante dall'altrui ammissione dell'avvenuta consegna parziale. Manca, quindi, la contestazione specifica sui fatti ex adverso allegati;
e ciò “determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. n°5429/20).
3) La contestazione dell'opponente principalmente si fonda sull'esistenza di un accordo di rateizzazione dei pagamenti in quota fissa mensile di €.5.000, asseritamente disattesa da controparte. Trattasi di eccezione che non riguarda la certezza e liquidità dell'altrui credito, ma la sua esigibilità; che però qui in causa va certamente ritenuta, non risultando che il debitore abbia dato corso all'allegato patto, versando mensilmente al creditore tale somma per il periodo successivo al gennaio 2023 -in cui l'accordo sarebbe intervenuto- fino al maggio 2023, cui risale l'altrui iniziativa giudiziale;
che quindi risulta comunque giustificata. 4) Il parziale pagamento documentato dall'opponente per € 4.112,84 va imputato ad altra fattura (n°1103/23) qui non azionata. A tale allegazione dell'ingiungente, supportata da coerente documentazione e quindi idonea ad escludere la valenza estintiva parziale di tale pagamento rispetto al credito oggetto di causa, l'opponente non ha replicato.
B) In questa sede, è sufficiente precisare che la prova orale richiesta dall'opponente, nella parte non relativa a fatti pacifici, verte sulle circostanze già considerate ai precedenti punti 3 e 4 irrilevanti ai fini del decidere.
C) Non occorre altro per pervenire all'integrale rigetto dell'opposizione.
D) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000,01 ed €.260.000, avuto riguardo alla somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA la predetta al rimborso delle spese sostenute da per il presente CP_1 giudizio, che liquida in complessivi €.11.300 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 30 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-