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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salvatore Falco Parte_1
Attore
E
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del funzionario delegato Controparte_3
Convenuta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
L'attore ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37274 dell'
[...]
del 13.12.2022 e Controparte_4
notificata il 19.12.2022 con la quale, sulla base di accertamento di cui al verbale di operazioni compiute, di constatazione e sequestro amministrativo del 15.1.2018, gli è stato ingiunto, in proprio e quale legale rappresentante del circolo con sede in CP_5
Cosenza alla via degli Stadi n. 72, il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui agli artt. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158 del 2012, 1 comma 923 della legge n. 208 del 2015, per avere installato e consentito nell'esercizio di cui sopra, in assenza di titoli autorizzatori e/o concessori, l'uso di un apparecchio pagina 1 di 6 videoterminale attraverso il quale era possibile connettersi a siti di gioco on line e realizzare giocate in denaro.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Sulla documentazione in atti all'udienza odierna, discussa la causa, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e
18 comma 2 della legge n. 689 del 1981, deducendo in particolare che la motivazione non può neppure ritenersi validamente effettuata per relationem mancando il riferimento agli atti presupposti;
nel merito, l'insussistenza della violazione amministrativa contestata atteso che, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso, nel circolo ” CP_5
era presente un solo computer (peraltro sprovvisto di connessione ad internet) destinato all'utilizzo dei soci per finalità ricreative e non per il gioco d'azzardo, nonché per ricaricare i propri conti di gioco essendo il circolo un Punto Vendita Ricariche come da contratto con il concessionario Universal Solutions s.r.l. operante con sito www.betium.it (cfr contratto del 7.9.2017, allegato n. 4 al ricorso introduttivo). Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o quantomeno per la determinazione della sanzione in misura minore, in subordine per la liberazione dell'ingiunto dal vincolo di solidarietà passiva.
L'opposizione non può essere accolta per le considerazioni che seguono.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo perché infondato.
Sulla eccezione di difetto di motivazione sollevata dall'opponente, oltre ad osservare che l'atto amministrativo appare sufficientemente motivato anche per relationem ai verbali di constatazione delle operazioni e sequestro amministrativo e di contestazione della violazione, basta richiamare il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità per il quale: “Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente)
e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al
pagina 2 di 6 giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento amministrativo, ma il rapporto sanzionatorio” (cfr Cass. n. 11280 del 2010).
In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla legge 689/81 art. 18 comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo individuati con precisione e nella sfera di conoscibilità del destinatario (in part. il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligo di preventiva contestazione); l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla applicando direttamente i criteri di legge
(v., tra le altre, Cass. nn. 7186 del 2010 e 6901 del 2009).
Tanto premesso, si osserva che nell'ordinanza impugnata vi è precisa descrizione della condotta contestata e della normativa violata, sono altresì richiamati il verbale di constatazione operazioni e sequestro e quello successivo di contestazione della violazione il cui contenuto è testualmente riportato.
Quanto ai riferimenti errati, nel corpo dell'atto, al circolo “Alba” piuttosto che al circolo
” e a cinque videoterminali piuttosto che uno, si tratta evidentemente di errori CP_5
materiali che non pregiudicano il diritto di difesa del trasgressore rispetto ai fatti contestati.
Né la motivazione può ritenersi carente con riferimento alla esplicitazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata, considerato che l'art. 1 comma 923 della legge n. 208 del
2015 - che sanziona la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158 del 2012 - stabilisce la sanzione pecuniaria nella misura fissa di euro 20.000 indipendentemente dal numero di apparecchi sequestrati. Tanto conduce necessariamente al rigetto della richiesta, formulata in via subordinata, di rideterminazione della sanzione.
L'eccezione sollevata con specifico riferimento alla mancata notifica o al mancato rilascio del verbale delle operazioni del 15 gennaio 2018, è superata dalla constatazione che il
, presente alle operazioni di accertamento, ha tempestivamente presentato ad Parte_1
pagina 3 di 6 Contr
in data 23.2.2018 scritti difensivi a riscontro, proponendo istanza di annullamento della sanzione e del sequestro amministrativo e chiedendo l'archiviazione del procedimento
(cfr ordinanza ingiunzione, in atti). Per il principio del raggiungimento dello scopo ed in assenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa del trasgressore, l'eccezione formulata sul punto deve essere disattesa.
Deve essere rigettata anche la contestazione relativa alla sussistenza dell'illecito, atteso che il verbale di constatazione delle operazioni e sequestro - facente fede sino a querela di falso
Contr quanto agli accertamenti e rilievi compiuti da personale di unitamente a personale della Polizia di Stato - attesta la installazione e la messa a disposizione, all'interno del circolo legalmente rappresentato da di un CP_5 Parte_1
videoterminale che, attraverso la connessione telematica al web, consentiva all'utente di effettuare giochi a distanza in modalità on line. In particolare. “…al momento dell'accesso alla rete internet la pagina di reindirizzamento avviene sul sito www.betium.it, facente capo al concessionario betium autorizzato alla raccolta a distanza. Inoltre, visionando la cronologia, è stato accertato che fra i siti preferiti erano presenti www.bet.365, www.gioco.it; inoltre, nel locale oggetto di verifica è stata accertata la presenza di palinsesti e quote e scontrini di giocate…”.
Risulta allora integrata la violazione degli artt. 1 comma 646 della legge n. 190 del 2014 e 7 comma 3 quater della legge 189 del 2012, che vieta “la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
La norma ha voluto dunque estendere il divieto all'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura telematica che consenta all'interno dell'esercizio qualunque forma di gioco anche se a fini promozionali, né ai fini della integrazione della violazione è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, essendo invece sufficiente, in considerazione delle finalità della disciplina normativa e della natura pubblicistica degli interessi coinvolti, la prova della utilizzabilità come apparecchi di intrattenimento in considerazione di tutte le circostanze in concreto accertate (collocazione dei computer, assenza di accorgimenti tecnici che impediscono l'accesso ai siti di gioco on line). In altri termini, la norma pagina 4 di 6 sanziona la condotta di chi metta nella disponibilità dei clienti apparecchi elettronici destinati alla connessione verso siti di gioco, in presenza di indici rivelatori di tale finalità.
Ebbene, la destinazione del videoterminale sequestrato al gioco on line in violazione della normativa richiamata risulta indubbiamente dalle circostanze verificate dagli accertatori e riportate nel verbale di constatazione e sequestro, che attesta il sistematico collegamento del PC con siti di gioco on line gestiti da concessionari autorizzati ed il rinvenimento di scontrini delle giocate.
Quanto osservato e documentato in chiave difensiva in ordine allo svolgimento nel circolo ricreativo di attività di vendita di ricariche di gioco in virtù del contratto in essere con il concessionario autorizzato Betium, rappresenta piuttosto un ulteriore elemento indiziario in ordine alla concreta destinazione del videoterminale sequestrato al gioco on line. Neutra appare infine la deduzione difensiva circa l'assenza di collegamento ad internet, atteso che la circostanza non è provata e comunque non sarebbe dirimente potendo il collegamento ad internet essere assicurato grazie ad un semplice telefono cellulare utilizzato in funzione di modem.
Da ultimo si osserva che la sanzione risulta legittimamente irrogata nei confronti di
, in qualità di legale rappresentante del e quindi Parte_1 Controparte_7 titolare dell'esercizio ai sensi della normativa richiamata.
L'opposizione va quindi respinta.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto l'
[...]
si è costituita a mezzo di un Controparte_8 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore. Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D. Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
pagina 5 di 6 nulla sulle spese di lite.
Cosenza, 3.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salvatore Falco Parte_1
Attore
E
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del funzionario delegato Controparte_3
Convenuta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
L'attore ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37274 dell'
[...]
del 13.12.2022 e Controparte_4
notificata il 19.12.2022 con la quale, sulla base di accertamento di cui al verbale di operazioni compiute, di constatazione e sequestro amministrativo del 15.1.2018, gli è stato ingiunto, in proprio e quale legale rappresentante del circolo con sede in CP_5
Cosenza alla via degli Stadi n. 72, il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui agli artt. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158 del 2012, 1 comma 923 della legge n. 208 del 2015, per avere installato e consentito nell'esercizio di cui sopra, in assenza di titoli autorizzatori e/o concessori, l'uso di un apparecchio pagina 1 di 6 videoterminale attraverso il quale era possibile connettersi a siti di gioco on line e realizzare giocate in denaro.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Sulla documentazione in atti all'udienza odierna, discussa la causa, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
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L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e
18 comma 2 della legge n. 689 del 1981, deducendo in particolare che la motivazione non può neppure ritenersi validamente effettuata per relationem mancando il riferimento agli atti presupposti;
nel merito, l'insussistenza della violazione amministrativa contestata atteso che, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso, nel circolo ” CP_5
era presente un solo computer (peraltro sprovvisto di connessione ad internet) destinato all'utilizzo dei soci per finalità ricreative e non per il gioco d'azzardo, nonché per ricaricare i propri conti di gioco essendo il circolo un Punto Vendita Ricariche come da contratto con il concessionario Universal Solutions s.r.l. operante con sito www.betium.it (cfr contratto del 7.9.2017, allegato n. 4 al ricorso introduttivo). Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o quantomeno per la determinazione della sanzione in misura minore, in subordine per la liberazione dell'ingiunto dal vincolo di solidarietà passiva.
L'opposizione non può essere accolta per le considerazioni che seguono.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo perché infondato.
Sulla eccezione di difetto di motivazione sollevata dall'opponente, oltre ad osservare che l'atto amministrativo appare sufficientemente motivato anche per relationem ai verbali di constatazione delle operazioni e sequestro amministrativo e di contestazione della violazione, basta richiamare il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità per il quale: “Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente)
e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al
pagina 2 di 6 giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento amministrativo, ma il rapporto sanzionatorio” (cfr Cass. n. 11280 del 2010).
In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla legge 689/81 art. 18 comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo individuati con precisione e nella sfera di conoscibilità del destinatario (in part. il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligo di preventiva contestazione); l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla applicando direttamente i criteri di legge
(v., tra le altre, Cass. nn. 7186 del 2010 e 6901 del 2009).
Tanto premesso, si osserva che nell'ordinanza impugnata vi è precisa descrizione della condotta contestata e della normativa violata, sono altresì richiamati il verbale di constatazione operazioni e sequestro e quello successivo di contestazione della violazione il cui contenuto è testualmente riportato.
Quanto ai riferimenti errati, nel corpo dell'atto, al circolo “Alba” piuttosto che al circolo
” e a cinque videoterminali piuttosto che uno, si tratta evidentemente di errori CP_5
materiali che non pregiudicano il diritto di difesa del trasgressore rispetto ai fatti contestati.
Né la motivazione può ritenersi carente con riferimento alla esplicitazione dei criteri di calcolo della sanzione applicata, considerato che l'art. 1 comma 923 della legge n. 208 del
2015 - che sanziona la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158 del 2012 - stabilisce la sanzione pecuniaria nella misura fissa di euro 20.000 indipendentemente dal numero di apparecchi sequestrati. Tanto conduce necessariamente al rigetto della richiesta, formulata in via subordinata, di rideterminazione della sanzione.
L'eccezione sollevata con specifico riferimento alla mancata notifica o al mancato rilascio del verbale delle operazioni del 15 gennaio 2018, è superata dalla constatazione che il
, presente alle operazioni di accertamento, ha tempestivamente presentato ad Parte_1
pagina 3 di 6 Contr
in data 23.2.2018 scritti difensivi a riscontro, proponendo istanza di annullamento della sanzione e del sequestro amministrativo e chiedendo l'archiviazione del procedimento
(cfr ordinanza ingiunzione, in atti). Per il principio del raggiungimento dello scopo ed in assenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa del trasgressore, l'eccezione formulata sul punto deve essere disattesa.
Deve essere rigettata anche la contestazione relativa alla sussistenza dell'illecito, atteso che il verbale di constatazione delle operazioni e sequestro - facente fede sino a querela di falso
Contr quanto agli accertamenti e rilievi compiuti da personale di unitamente a personale della Polizia di Stato - attesta la installazione e la messa a disposizione, all'interno del circolo legalmente rappresentato da di un CP_5 Parte_1
videoterminale che, attraverso la connessione telematica al web, consentiva all'utente di effettuare giochi a distanza in modalità on line. In particolare. “…al momento dell'accesso alla rete internet la pagina di reindirizzamento avviene sul sito www.betium.it, facente capo al concessionario betium autorizzato alla raccolta a distanza. Inoltre, visionando la cronologia, è stato accertato che fra i siti preferiti erano presenti www.bet.365, www.gioco.it; inoltre, nel locale oggetto di verifica è stata accertata la presenza di palinsesti e quote e scontrini di giocate…”.
Risulta allora integrata la violazione degli artt. 1 comma 646 della legge n. 190 del 2014 e 7 comma 3 quater della legge 189 del 2012, che vieta “la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
La norma ha voluto dunque estendere il divieto all'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura telematica che consenta all'interno dell'esercizio qualunque forma di gioco anche se a fini promozionali, né ai fini della integrazione della violazione è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco, essendo invece sufficiente, in considerazione delle finalità della disciplina normativa e della natura pubblicistica degli interessi coinvolti, la prova della utilizzabilità come apparecchi di intrattenimento in considerazione di tutte le circostanze in concreto accertate (collocazione dei computer, assenza di accorgimenti tecnici che impediscono l'accesso ai siti di gioco on line). In altri termini, la norma pagina 4 di 6 sanziona la condotta di chi metta nella disponibilità dei clienti apparecchi elettronici destinati alla connessione verso siti di gioco, in presenza di indici rivelatori di tale finalità.
Ebbene, la destinazione del videoterminale sequestrato al gioco on line in violazione della normativa richiamata risulta indubbiamente dalle circostanze verificate dagli accertatori e riportate nel verbale di constatazione e sequestro, che attesta il sistematico collegamento del PC con siti di gioco on line gestiti da concessionari autorizzati ed il rinvenimento di scontrini delle giocate.
Quanto osservato e documentato in chiave difensiva in ordine allo svolgimento nel circolo ricreativo di attività di vendita di ricariche di gioco in virtù del contratto in essere con il concessionario autorizzato Betium, rappresenta piuttosto un ulteriore elemento indiziario in ordine alla concreta destinazione del videoterminale sequestrato al gioco on line. Neutra appare infine la deduzione difensiva circa l'assenza di collegamento ad internet, atteso che la circostanza non è provata e comunque non sarebbe dirimente potendo il collegamento ad internet essere assicurato grazie ad un semplice telefono cellulare utilizzato in funzione di modem.
Da ultimo si osserva che la sanzione risulta legittimamente irrogata nei confronti di
, in qualità di legale rappresentante del e quindi Parte_1 Controparte_7 titolare dell'esercizio ai sensi della normativa richiamata.
L'opposizione va quindi respinta.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto l'
[...]
si è costituita a mezzo di un Controparte_8 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore. Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D. Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
pagina 5 di 6 nulla sulle spese di lite.
Cosenza, 3.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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