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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3095/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. a- Parte_1
), in persona del procuratore elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Milano, Via Alberico Albricci n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
on socio unico (C.F , in persona del ON P.IVA_2 procuratore speciale Avv. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Persona_1
Via San Simpliciano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Sergio Cesare Cereda, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro _2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Alberico Albricci n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di Milano come in epigrafe indicata: 1. Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente procedimento ed a quello di I grado.
Per ON
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare, Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione avversaria ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c. per carenza di legittimazione attiva.
In via principale, nel merito
Respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. Respingere altresì l'appello incidentale e tutte le domande proposte da _2 perché infondate in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
Sempre nel merito,
Condannare società Parte_1 di diritto spagnolo, C.F.: , a restituire a la C.F._1 ON somma di € 285.000,00 da quest'ultima corrisposta in virtù della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo poi revocato in sede di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare nei limiti di legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Per _2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di Milano come in epigrafe indicata:
1. Nel merito in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, in via subordinata, qualora quod non si ritenesse _3 carente di legittimazione attiva rispetto al diritto al rimborso delle somme escusse, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in tal senso di e, per _2 Contr l'effetto, condannare a restituire ad , per tutte le motivazioni di cui in _2 narrativa, l'importo di € 285.000,00 oltre interessi di legge. Contr
3. Accertata la mala fede di nel difendersi nel presente procedimento, condannarla ex art. 96 c.p.c. a risarcire ogni danno procurato ad , da _2 liquidarsi equitativamente.
pag. 2/13
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente procedimento ed a quello di I grado.
pag. 3/13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo emesso in data 7.11.2019 (decreto n. 24664/2019), il
Tribunale di Milano ingiungeva, su ricorso di Parte_1
(di seguito, anche , a (di
[...] _3 ON Contr seguito, anche il pagamento della somma di Euro 285.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di quanto corrisposto da all'istituto bancario _3 spagnolo IA, che aveva agito in regresso nei confronti di detta società, a seguito di escussione da parte di della fideiussione emessa da IA su ON richiesta di _3
L'azione di ripetizione si fondava sul presupposto della illegittimità della escussione, come accertata dal lodo arbitrale all'esito del procedimento tra (già _2
e NA & Consulting S.r.l. (di seguito, anche NA). Controparte_5
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne ON chiedeva la revoca, contestava la legittimazione attiva di e rivendicava la _3 correttezza e legittimità della escussione della garanzia e la non opponibilità a sé della decisione arbitrale, emessa all'esito di un procedimento di cui non era stata parte;
rilevava, altresì, che la decisione arbitrale non era ancora definitiva.
3. si costituiva in giudizio e chiedeva, nel Parte_1 merito, il rigetto della opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. richiamava il lodo arbitrale del 6.7.2016 Controparte_6
– pronunciato nel procedimento arbitrale instaurato da NA - che CP_7 aveva accertato l'insussistenza delle condizioni prescritte dal contratto per consentire a NA&Consulting di pretendere l'escussione di detta garanzia fideiussoria e la conseguente illegittimità dell'escussione della garanzia.
Precisava che, avendo ricevuto il denaro frutto della escussione ON della garanzia, la stessa era tenuta, in forza dell'accertamento contenuto nel lodo arbitrale, alla restituzione della suddetta somma, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2041 c.c., a favore di _3
4. Interveniva volontariamente in giudizio che aderiva alle domande _2 tutte svolte da _3
5. Con ordinanza del 12.1.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
6. Il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 17.7.2023, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava e _3 _2 in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese del giudizio. ON
Il Tribunale premetteva che era pacifico fra le parti che: era proprietaria del 100% delle quote di (già ; _3 _2 Controparte_5
pag. 4/13 -in data 4.2.2011, aveva stipulato con NA&Consulting S.r.l. un contratto _2
d'appalto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico (contratto PC) nel
Comune di Corato (BA);
aveva acquistato l'impianto da al solo scopo di ON _2 concederlo in locazione finanziaria a NA&Consulting;
-in esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto di appalto, aveva _2 consegnato a la “Performance Bank Guarantee” sino all'importo di ON
Euro 285.000,00 rilasciata dall'istituto di credito spagnolo IA, su richiesta di e nell'interesse della controllata a garanzia dell'adempimento _3 _2 delle proprie obbligazioni di appaltatore;
-in data 8.8.2013, , su richiesta di NA&Consulting, aveva ON comunicato a IA la escussione della garanzia;
aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di NA e _2 _1
, fondato sull'exceptio doli, al fine di bloccare l'escussione della garanzia e
[...] tale ricorso era stato rigettato dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 22.10.2013;
aveva instaurato, in forza della clausola compromissoria contenuta nel _2 contratto di appalto, un procedimento arbitrale
contro
NA in relazione all'esecuzione del contratto PC (e altro contratto stipulato fra le parti relativo alla manutenzione dell'impianto);
-in data 28.4.2014, IA aveva effettuato il pagamento della intera somma escussa ed aveva agito in regresso nei confronti di decurtando il medesimo _3 importo dal conto corrente di quest'ultima;
-in data 6.7.2016, era stato depositato il lodo arbitrale che, per quanto qui di interesse,
“(...) accerta che non sussistevano le condizioni prescritte dal contratto per consentire a NC & TI SR di pretendere l'escussione della detta garanzia fideiussoria: conseguentemente il Collegio Arbitrale dichiara che l'escussione della detta garanzia fideiussoria è illegittima ed ingiustificata”;
-il collegio arbitrale aveva dichiarato, altresì, NA carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di di condanna alla restituzione dell'importo pagato a _2 seguito della escussione, in quanto la garanzia era stata escussa da NA e il relativo pagamento era stato della stessa ricevuto.
Il Tribunale riconosceva la legittimazione attiva di alla proposizione _3 della domanda restitutoria ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti di _1
, beneficiaria della escussione della garanzia, osservando che su
[...] _3 era ricaduto il pregiudizio economico del pagamento della somma di Euro 285.000,00 da parte di IA, atteso che tale somma era stata addebitata alla stessa _3
a seguito di regresso esercitato da IA.
Ciò posto, il Tribunale rilevava che la pretesa restitutoria azionata in via monitoria da traeva fondamento dalla decisione arbitrale che aveva dichiarato _3
l'escussione della garanzia “illegittima ed ingiustificata” e accoglieva il motivo di opposizione di fondato sulla non opponibilità alla stessa delle ON statuizioni arbitrali.
pag. 5/13 A tale ultimo riguardo, il Tribunale rilevava che, ai fini della ripetizione dell'indebito, era onere della parte attrice (ossia dimostrare sia l'avvenuto pagamento _3 della somma sia la mancanza di una causa giustificativa dello stesso e che, se era pacifico che era rimasta gravata dell'onere economico della escussione _3 della garanzia – a seguito dell'azione di regresso di IA – non era, invece, stata provata da l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, ossia la _3 corretta esecuzione dei lavori appaltati da NA ad a garanzia della quale _2 era stata emessa da IA la fideiussione in favore di e da questa ON escussa. In particolare, il Tribunale evidenziava che solo la prova dell'adempimento da parte di alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto era tale da privare di _2 giustificazione il pagamento effettuato in forza della garanzia e, quindi, fornire la prova del fatto costitutivo della domanda di ripetizione.
Tale prova, secondo il Tribunale, non poteva rinvenirsi nella decisione arbitrale pacificamente emessa tra altri soggetti ( e NA), che non poteva esplicare _2 alcun effetto nei confronti di chi non era stato parte di quel giudizio, a prescindere dalla definitività o non definitività di quella statuizione. Anche a voler ritenere che la decisione arbitrale avesse una “efficacia riflessa” nei confronti di - sul presupposto che il diritto di tale società ON all'escussione dipenderebbe dai fatti accertati dagli arbitri - tale decisione consentiva al giudice di trarre argomenti presuntivi in ordine ai fatti ivi accertati, da valutarsi nel complesso di altri elementi probatori acquisiti che, nel caso di specie, erano assenti.
Il Tribunale rilevava, infatti, che aveva fondato la propria domanda _3 esclusivamente sulla decisione arbitrale per dimostrare la mancanza di causa del pagamento e non aveva formulato alcuna istanza di prova diretta. Secondo il Tribunale, non aveva, pertanto, assolto all'onere probatorio gravante a _3 suo carico.
Infine, secondo il Tribunale, non era stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa.
7. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre motivi _3 di gravame: I) Travisamento dei fatti di causa e violazione dell'art. 115 c.p.c.;
II) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta inidoneità del lodo arbitrale a fondare la domanda di ripetizione di indebito;
III) Violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla valutazione dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma integrale della ON gravata sentenza in ragione dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituita in giudizio anche proponendo appello incidentale, _2 articolando i seguenti motivi di gravame: I) Travisamento dei fatti di causa e violazione dell'art. 115 c.p.c.;
pag. 6/13 II) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta inidoneità del lodo arbitrale a fondare la domanda di ripetizione di indebito;
III) Violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla valutazione dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante e l'appellante incidentale _3 hanno lamentato il travisamento dei fatti da parte del Tribunale. In _2 particolare, hanno evidenziato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto pacifico fra le parti che avesse acquistato l'impianto fotovoltaico da ON
e, per l'effetto, aveva ritenuto che per poter esercitare l'azione _2 _3 di ripetizione di indebito nei confronti di , fosse tenuta a dimostrare ON
l'assenza di vizi dell'impianto, trascurando, invece, di considerare l'effetto riflesso della decisione arbitrale nei confronti di . ON
Hanno precisato che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non era intercorso alcun contratto di vendita (o altro rapporto contrattuale) fra _1
e la quale, pertanto, non aveva assunto alcuna obbligazione nei
[...] _2 confronti di . Per contro, la garanzia bancaria era stata emessa ON esclusivamente a garanzia delle obbligazioni del contratto intercorso fra e _2
NA. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, ON rilevando che il riferimento – contenuto nella sentenza di primo grado - alla vendita dell'impianto da a era del tutto privo di rilievo nelle _2 ON argomentazioni sviluppate dal primo giudice.
Rileva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che NA e _1
hanno sottoscritto un contratto di locazione finanziaria del diritto di superficie
[...] relativo al terreno con sovrastante impianto fotovoltaico sito nel Comune di Corato –
Bari (doc. 2 fasc. primo grado . _1 Contr Il Tribunale ha considerato pacifica fra le parti la circostanza che “ acquistava l'impianto da al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria a _2
NA” (cfr. sentenza pag. 7) e tale valutazione non è corretta, in quanto contraria alle risultanze documentali sopra evidenziate.
Va, tuttavia, rilevato che la decisione del primo giudice non si fonda sulla sussistenza di un contratto di vendita dell'impianto fra e , ma, al _2 ON contrario, afferma che non ha provato “la corretta esecuzione dei lavori _3 appaltati da NA & Consulting ad a garanzia della quale era stata _2 emessa da IA la fideiussione in favore di e da questa escussa” ON
(cfr. sentenza pag. 9) e, dunque, fa riferimento al contratto di appalto intercorso fra pag. 7/13 e NA e non già ad un contratto di vendita concluso fra e _2 _2
. ON
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, e hanno dedotto _3 _2
l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, del contratto PC, della garanzia bancaria e dei documenti prodotti da (segnatamente, docc. 6, 7, 8). _3
In particolare, e hanno rilevato che non era _3 _2 ON stata parte del procedimento arbitrale, in quanto estranea a tale procedimento - che aveva riguardato la legittimità o meno della escussione della garanzia - laddove aveva agito quale semplice mandataria all'incasso per conto di ON
NA.
Hanno ribadito che nessun rapporto contrattuale era intercorso fra e ON
e che alcun rapporto contrattuale poteva considerarsi sorto per effetto della _2 garanzia bancaria.
Ciò posto, le appellanti hanno evidenziato che il lodo arbitrale aveva efficacia riflessa nei confronti di e faceva venire meno il diritto della stessa di ON trattenere il denaro conseguito a seguito della escussione della garanzia, in quanto faceva venir meno le condizioni per l'escussione della garanzia. Hanno dedotto, altresì, l'erroneità della statuizione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione, da parte di dell'inesistenza di una causa _3 giustificativa del pagamento a e, segnatamente, la mancata ON dimostrazione della regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto di PC. A tale riguardo, hanno rilevato che , nei propri scritti, non aveva ON denunciato vizi o difetti dell'impianto o inadempimenti di ma si era limitata _2
a difendersi in relazione all'efficacia del lodo arbitrale. Secondo le appellanti, il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva onerato di provare la _3 regolare esecuzione dei lavori da parte di nonostante l'assenza di eccezioni _2 in tal senso da parte di e a fronte del deposito, da parte di ON [...]
di documenti dimostrativi della regolare realizzazione dell'impianto e _3 dell'accettazione dello stesso senza riserve da parte di ON
(segnatamente i docc. 6, 7 e 8). L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, ON evidenziando l'inconferenza fra le violazioni contestate (artt. 115 e 116 c.p.c.) - che attengono alla valutazione della prova - e l'oggetto dell'accertamento compiuto dal giudice, che si fondava su un ragionamento giuridico, senza alcuna valutazione delle prove (segnatamente, del contenuto del lodo). Secondo l'appellata, anche il riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c. era inconferente, in quanto il Tribunale non aveva fondato la decisione sulla presenza di vizi dell'impianto, ma sul rilievo della mancata dimostrazione, a cura di _3 della regolare esecuzione dei lavori.
pag. 8/13 Ha dedotto, infine, che aveva lamentato l'errata valutazione, da parte del _3 primo giudice, della portata del lodo arbitrale, di guisa che avrebbe dovuto eccepire la violazione dell'art. 2909 c.c.
Rileva, in proposito, la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non era una semplice mandataria all'incasso per conto ON di NA, ma era beneficiaria della garanzia.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta, infatti, che la garanzia era stata emessa a favore di e aveva ad oggetto il corretto adempimento delle ON obbligazioni a carico di (ora nei confronti di NA in CP_5 _2 relazione al contratto PC (doc. 3 fasc. primo grado . _1 Contr In particolare, si legge nelle premesse della garanzia che “ ha richiesto quale condizione per la stipula del Contratto di Locazione Finanziaria la consegna di una garanzia bancaria, a copertura dell'obbligazione nascente dal Contratto, inclusa la garanzia per i vizi e la garanzia per carenza di qualità dovuta dalla Parte
Contrattuale, nella sua qualità di venditore/appaltatore, ai sensi degli 1490,1497 e 1667 del Codice Civile Italiano” e che “Alla luce delle premesse di cui sopra, che la con la presente garantisce (il "Patto di Garanzia"), a favore e nei confronti di CP_8 Contr
la corretta e tempestiva garanzia di ogni obbligazione derivante dal Contratto, inclusa la garanzia per i vizi e la garanzia per la carenza di qualità dovuta dalla
Parte Contrattuale, nella sua qualità di venditore/appaltatore, ai sensi degli
1490,1497 e 1667 del Codice Civile Italiano, e dalla eventuale risoluzione del Contratto” (doc. 3 fasc. primo grado . _1
A ciò occorre aggiungere che, nella comunicazione del 31.7.2013, inviata da _1
a IA, con la quale la prima comunica alla seconda l'intenzione di
[...] procedere alla escussione della garanzia, si precisa che la “garanzia bancaria n° SY
da Voi rilasciata a copertura delle obbligazioni di NumeroDiPate_1 CP_5
derivanti dal contratto di appalto in essa specificato ed a beneficio di
[...] [...]
(doc. 5 fasc. primo grado , ove risulta _1 _1 ON beneficiaria della garanzia.
Dal complesso di tale previsioni risulta, dunque, che , lungi ON dall'essere una mera mandataria all'incasso per conto di NA, era la beneficiaria della garanzia emessa da IA a copertura delle obbligazioni di derivanti CP_5 dal contratto di appalto.
Fatta questa precisazione, si rileva che non ha partecipato al ON procedimento arbitrale, con la conseguenza che il relativo lodo arbitrale può esplicare, al più, una efficacia riflessa nei confronti di tale parte.
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia posto a carico di _3 quale soggetto che ha proposto la domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa di detto pagamento (Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2003, n. 17146) e, dunque, l'assenza di una causa giustificativa dell'escussione della garanzia.
pag. 9/13 Orbene, essendo la garanzia stata concessa a in relazione alle ON obbligazioni di (già derivanti dal contratto di PC, _2 Controparte_5 [...] era tenuta a dimostrare l'assenza di una causa giustificativa dell'escussione _3 della garanzia da parte di e, dunque, il puntuale adempimento di ON al contratto di PC. _2
Sotto questo profilo, non coglie nel segno il rilievo della parte appellante, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente gravato di provare la regolare _3 esecuzione del contratto di appalto, nonostante l'assenza di denunce, da parte di
, nei propri scritti difensivi, di vizi o difetti dell'impianto o ON comunque di inadempimenti di al contratto di PC. _2
Invero, la regolare esecuzione del contratto di appalto da parte di è il _2 presupposto dell'insussistenza delle condizioni per l'escussione della garanzia e, dunque, per l'insussistenza della causa debendi, la quale è un elemento costitutivo della domanda di ripetizione di indebito e la cui prova incombe sulla parte che propone la domanda, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi (cfr. sul punto, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10.11.2010, n. 22872; Cass. Civ., Sez. Lav., 9.6.2008, n. 15162). Correttamente, dunque, il Tribunale ha posto a carico di l'onere di _3 provare, quale elemento costitutivo della domanda di ripetizione di indebito, la regolare esecuzione del contratto di appalto da parte di che costituisce il _2 presupposto dell'insussistenza delle condizioni per l'escussione della garanzia.
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con l'ultimo motivo di gravame, e hanno censurato la _3 _2 valutazione del Tribunale sugli indizi dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento a delle somme oggetto di richiesta di rimborso. ON
Secondo la parte appellante, tali indizi sono costituiti dal lodo arbitrale – che ha dichiarato illegittima l'escussione della garanzia – dalle certificazioni ufficiali della regolare realizzazione dell'impianto (docc. 6 e 7) e dall'accettazione provvisoria dell'impianto da parte di NA senza riserve (doc. 8), oltre all'atteggiamento processuale di , caratterizzato dall'assenza di contestazioni sia in ON ordine a vizi o difetti dell'impianto sia in ordine ai predetti documenti. La parte appellante ha invocato la valenza indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c., di tali elementi, ai fini della dimostrazione della corretta esecuzione dei lavori. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame e ha ON rilevato che aveva posto a fondamento della propria domanda l'autorità _3 del giudicato arbitrale, senza invocare ulteriori elementi di prova – né avanzare istanze istruttorie – a dimostrazione del regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, quale presupposto dell'illegittimità dell'escussione della garanzia da parte di . Ha evidenziato che, a fronte del rilievo ON dell'inopponibilità del lodo – e quindi della carenza di prova della regolare esecuzione dell'impianto fotovoltaico – l'appellante aveva invocato l'applicazione dell'istituto delle presunzioni.
pag. 10/13 Ha rilevato, altresì, che non aveva domandato alcun accertamento della _3 corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto e che, solo in sede di appello, con tale motivo di gravame, aveva preteso introdurre una richiesta di accertamento in tal senso, ma tale domanda era inammissibile, in quanto tardiva.
Infine, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ON [...]
evidenziando che, pur essendo pacifico che sul conto di era _3 _3 stato addebitato l'importo di Euro 285.000,00 da parte di IA, e _3 avevano dedotto – e documentato – che aveva un credito nei _2 _3 confronti di per il medesimo importo, con la conseguenza che _2 _3 non aveva subito alcuna riduzione patrimoniale.
Preliminarmente, rileva la Corte che la legittimazione attiva di è stata _3 accertata dal Tribunale di Milano con sentenza del 5.11.2018 (sentenza n.
11218/2018; doc. 22 fasc. primo grado . _3
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'accertamento contenuto nel lodo arbitrale – analogamente all'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato – reso fra e NA possa estendere i propri effetti nei confronti CP_5 di , sul presupposto che il diritto di quest'ultima all'escussione della ON garanzia dipende dai fatti accertati dagli arbitri, nel senso che il giudice può trarre dalla decisione arbitrale argomenti presuntivi in ordine ai fatti ivi accertati, da valutarsi nel complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 20.2.2013, n. 4241; Cass. Civ., 21.9.2007, n. 19492;
Cass. Civ., 17.3.2005, n. 5763).
Orbene, come puntualmente rilevato dal primo giudice, ha posto a _3 fondamento della domanda restitutoria la decisione arbitrale, la quale – nella prospettazione di tale parte – consentirebbe di provare la mancanza di causa del pagamento, senza tuttavia avanzare ulteriori istanze di prova.
Rileva la Corte che i documenti da cui pretende di ricavare la prova _3 della regolare esecuzione da parte di del contratto PC non consentano di _2 dimostrare la regolare esecuzione del contratto di appalto. Invero, la gravità, la precisione e la concordanza di cui all'art. 2729 c.c., implicano, rispettivamente, un elevato grado di persuasività, suscettibile di acquisire una forza di resistenza rispetto a possibili obiezioni, la logica esclusione di molteplici e differenti interpretazioni, l'unicità della direzione cui gli indizi possano confluire: tali caratteristiche difettano, ad avviso della Corte, negli indizi invocati dall'appellante. L'asseverazione di fine lavori a firma dell'Ing. (doc. 6 fasc. Controparte_9 primo grado e fasc. primo grado attesta esclusivamente la _3 _2 conclusione dei lavori in data 30.4.2011, ma non costituisce elemento idoneo a provare il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, quale presupposto dell'illegittimità dell'escussione della garanzia da parte di _1
.
[...]
La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte a firma del legale rappresentante di (doc. 7 fasc. primo grado e fasc. primo CP_5 _3
pag. 11/13 grado è un documento di formazione unilaterale, assolutamente neutro ai _2 fini della prova della puntuale esecuzione delle opere e, infine, il “Provvisional acceptance certificate” a firma di NA e (doc. 8 fasc. primo grado _3
e fasc. primo grado , è una accettazione provvisoria delle _3 _2 opere, a cui avrebbe dovuto seguire, secondo le previsioni contrattuali, una accettazione definitiva, di cui tuttavia difetta la prova.
In conclusione, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
4. Infine, con riguardo alla domanda di di ripetizione delle somme ON versate per effetto della provvisoria esecutività del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (doc. 18 fasc. primo grado , la difesa dell'opponente in primo _1 grado, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo;
in sede di appello, ha chiesto la condanna di alla restituzione a _3 _1
della somma di Euro 285.000,00 da quest'ultima corrisposta in virtù della
[...] provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo poi revocato in sede di primo grado.
Ad avviso della Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in forza di un titolo successivamente revocato, come nel caso di specie, è una pronuncia accessoria rispetto alla caducazione del titolo, posto che il pagamento effettuato non è più fondato su di un valido titolo.
A tale riguardo, sono condivisibili i principi espressi dai giudici di legittimità, secondo cui nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 33174/2023; Cass. Civ., n. 2946/2017; Cass. Civ., n. 23260/2009;
Cass. Civ. n. 16632/02). Dal che ne discende l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna di alla restituzione della somma pagata Parte_1 da in forza della provvisoria esecutività del decreto ex art. ON
648 c.p.c., nei termini esplicitati nelle conclusioni precisate in data 22.1.2025.
5. Infine, prive di rilievo sono le deduzioni di in ordine alla transazione _2 sottoscritta con NA in data 6.10.2023, con previsione della rinuncia, da parte di NA, all'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del
25.5.2023 n. 3793 - di rigetto dell'impugnazione del lodo arbitrale - e la riduzione dell'ammontare delle spese di lite a carico di NA, nonché con reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa derivante dal contratto PC e/o dalla garanzia bancaria e con l'impegno di NA a istruire nel rispetto dell'accordo stesso ON
pag. 12/13 e, dunque, ad astenersi da qualsiasi pretesa rispetto alle somme escusse (all. B fasc. appello . _2
Rileva, in proposito, la Corte che l'accordo transattivo prevede un impegno di NA ad attivarsi affinché si astenga dal chiedere e pretendere somme a ON qualsiasi titolo in relazione alla garanzia prestata (art. 5).
Si tratta, dunque, di un impegno assunto da NA nei confronti di rispetto _2 al quale è terza, sicché le eventuali iniziative assunte da ON _1
in relazione alla garanzia per cui è causa potranno semmai essere apprezzate
[...] in termini di inadempimento di NA all'accordo transattivo.
6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna di
[...]
e soccombenti alle spese di lite, Parte_1 _2 liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1 _2
Tribunale di Milano in data 17.7.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di Euro 285.000,00 oltre interessi legali dalla data della _1 domanda al saldo;
3. condanna e in Parte_1 _2 solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro
14.239,00 in favore di oltre rimborso forfetario nella misura ON del 15% e oltre IVA e CPA;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Alessandra Arceri
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3095/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. a- Parte_1
), in persona del procuratore elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Milano, Via Alberico Albricci n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
on socio unico (C.F , in persona del ON P.IVA_2 procuratore speciale Avv. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Persona_1
Via San Simpliciano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Sergio Cesare Cereda, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro _2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Alberico Albricci n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di Milano come in epigrafe indicata: 1. Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente procedimento ed a quello di I grado.
Per ON
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare, Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione avversaria ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c. per carenza di legittimazione attiva.
In via principale, nel merito
Respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. Respingere altresì l'appello incidentale e tutte le domande proposte da _2 perché infondate in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
Sempre nel merito,
Condannare società Parte_1 di diritto spagnolo, C.F.: , a restituire a la C.F._1 ON somma di € 285.000,00 da quest'ultima corrisposta in virtù della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo poi revocato in sede di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare nei limiti di legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Per _2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di Milano come in epigrafe indicata:
1. Nel merito in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, in via subordinata, qualora quod non si ritenesse _3 carente di legittimazione attiva rispetto al diritto al rimborso delle somme escusse, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in tal senso di e, per _2 Contr l'effetto, condannare a restituire ad , per tutte le motivazioni di cui in _2 narrativa, l'importo di € 285.000,00 oltre interessi di legge. Contr
3. Accertata la mala fede di nel difendersi nel presente procedimento, condannarla ex art. 96 c.p.c. a risarcire ogni danno procurato ad , da _2 liquidarsi equitativamente.
pag. 2/13
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente procedimento ed a quello di I grado.
pag. 3/13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo emesso in data 7.11.2019 (decreto n. 24664/2019), il
Tribunale di Milano ingiungeva, su ricorso di Parte_1
(di seguito, anche , a (di
[...] _3 ON Contr seguito, anche il pagamento della somma di Euro 285.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di quanto corrisposto da all'istituto bancario _3 spagnolo IA, che aveva agito in regresso nei confronti di detta società, a seguito di escussione da parte di della fideiussione emessa da IA su ON richiesta di _3
L'azione di ripetizione si fondava sul presupposto della illegittimità della escussione, come accertata dal lodo arbitrale all'esito del procedimento tra (già _2
e NA & Consulting S.r.l. (di seguito, anche NA). Controparte_5
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne ON chiedeva la revoca, contestava la legittimazione attiva di e rivendicava la _3 correttezza e legittimità della escussione della garanzia e la non opponibilità a sé della decisione arbitrale, emessa all'esito di un procedimento di cui non era stata parte;
rilevava, altresì, che la decisione arbitrale non era ancora definitiva.
3. si costituiva in giudizio e chiedeva, nel Parte_1 merito, il rigetto della opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. richiamava il lodo arbitrale del 6.7.2016 Controparte_6
– pronunciato nel procedimento arbitrale instaurato da NA - che CP_7 aveva accertato l'insussistenza delle condizioni prescritte dal contratto per consentire a NA&Consulting di pretendere l'escussione di detta garanzia fideiussoria e la conseguente illegittimità dell'escussione della garanzia.
Precisava che, avendo ricevuto il denaro frutto della escussione ON della garanzia, la stessa era tenuta, in forza dell'accertamento contenuto nel lodo arbitrale, alla restituzione della suddetta somma, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2041 c.c., a favore di _3
4. Interveniva volontariamente in giudizio che aderiva alle domande _2 tutte svolte da _3
5. Con ordinanza del 12.1.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
6. Il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 17.7.2023, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava e _3 _2 in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese del giudizio. ON
Il Tribunale premetteva che era pacifico fra le parti che: era proprietaria del 100% delle quote di (già ; _3 _2 Controparte_5
pag. 4/13 -in data 4.2.2011, aveva stipulato con NA&Consulting S.r.l. un contratto _2
d'appalto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico (contratto PC) nel
Comune di Corato (BA);
aveva acquistato l'impianto da al solo scopo di ON _2 concederlo in locazione finanziaria a NA&Consulting;
-in esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto di appalto, aveva _2 consegnato a la “Performance Bank Guarantee” sino all'importo di ON
Euro 285.000,00 rilasciata dall'istituto di credito spagnolo IA, su richiesta di e nell'interesse della controllata a garanzia dell'adempimento _3 _2 delle proprie obbligazioni di appaltatore;
-in data 8.8.2013, , su richiesta di NA&Consulting, aveva ON comunicato a IA la escussione della garanzia;
aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di NA e _2 _1
, fondato sull'exceptio doli, al fine di bloccare l'escussione della garanzia e
[...] tale ricorso era stato rigettato dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 22.10.2013;
aveva instaurato, in forza della clausola compromissoria contenuta nel _2 contratto di appalto, un procedimento arbitrale
contro
NA in relazione all'esecuzione del contratto PC (e altro contratto stipulato fra le parti relativo alla manutenzione dell'impianto);
-in data 28.4.2014, IA aveva effettuato il pagamento della intera somma escussa ed aveva agito in regresso nei confronti di decurtando il medesimo _3 importo dal conto corrente di quest'ultima;
-in data 6.7.2016, era stato depositato il lodo arbitrale che, per quanto qui di interesse,
“(...) accerta che non sussistevano le condizioni prescritte dal contratto per consentire a NC & TI SR di pretendere l'escussione della detta garanzia fideiussoria: conseguentemente il Collegio Arbitrale dichiara che l'escussione della detta garanzia fideiussoria è illegittima ed ingiustificata”;
-il collegio arbitrale aveva dichiarato, altresì, NA carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di di condanna alla restituzione dell'importo pagato a _2 seguito della escussione, in quanto la garanzia era stata escussa da NA e il relativo pagamento era stato della stessa ricevuto.
Il Tribunale riconosceva la legittimazione attiva di alla proposizione _3 della domanda restitutoria ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti di _1
, beneficiaria della escussione della garanzia, osservando che su
[...] _3 era ricaduto il pregiudizio economico del pagamento della somma di Euro 285.000,00 da parte di IA, atteso che tale somma era stata addebitata alla stessa _3
a seguito di regresso esercitato da IA.
Ciò posto, il Tribunale rilevava che la pretesa restitutoria azionata in via monitoria da traeva fondamento dalla decisione arbitrale che aveva dichiarato _3
l'escussione della garanzia “illegittima ed ingiustificata” e accoglieva il motivo di opposizione di fondato sulla non opponibilità alla stessa delle ON statuizioni arbitrali.
pag. 5/13 A tale ultimo riguardo, il Tribunale rilevava che, ai fini della ripetizione dell'indebito, era onere della parte attrice (ossia dimostrare sia l'avvenuto pagamento _3 della somma sia la mancanza di una causa giustificativa dello stesso e che, se era pacifico che era rimasta gravata dell'onere economico della escussione _3 della garanzia – a seguito dell'azione di regresso di IA – non era, invece, stata provata da l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, ossia la _3 corretta esecuzione dei lavori appaltati da NA ad a garanzia della quale _2 era stata emessa da IA la fideiussione in favore di e da questa ON escussa. In particolare, il Tribunale evidenziava che solo la prova dell'adempimento da parte di alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto era tale da privare di _2 giustificazione il pagamento effettuato in forza della garanzia e, quindi, fornire la prova del fatto costitutivo della domanda di ripetizione.
Tale prova, secondo il Tribunale, non poteva rinvenirsi nella decisione arbitrale pacificamente emessa tra altri soggetti ( e NA), che non poteva esplicare _2 alcun effetto nei confronti di chi non era stato parte di quel giudizio, a prescindere dalla definitività o non definitività di quella statuizione. Anche a voler ritenere che la decisione arbitrale avesse una “efficacia riflessa” nei confronti di - sul presupposto che il diritto di tale società ON all'escussione dipenderebbe dai fatti accertati dagli arbitri - tale decisione consentiva al giudice di trarre argomenti presuntivi in ordine ai fatti ivi accertati, da valutarsi nel complesso di altri elementi probatori acquisiti che, nel caso di specie, erano assenti.
Il Tribunale rilevava, infatti, che aveva fondato la propria domanda _3 esclusivamente sulla decisione arbitrale per dimostrare la mancanza di causa del pagamento e non aveva formulato alcuna istanza di prova diretta. Secondo il Tribunale, non aveva, pertanto, assolto all'onere probatorio gravante a _3 suo carico.
Infine, secondo il Tribunale, non era stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa.
7. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre motivi _3 di gravame: I) Travisamento dei fatti di causa e violazione dell'art. 115 c.p.c.;
II) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta inidoneità del lodo arbitrale a fondare la domanda di ripetizione di indebito;
III) Violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla valutazione dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma integrale della ON gravata sentenza in ragione dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituita in giudizio anche proponendo appello incidentale, _2 articolando i seguenti motivi di gravame: I) Travisamento dei fatti di causa e violazione dell'art. 115 c.p.c.;
pag. 6/13 II) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta inidoneità del lodo arbitrale a fondare la domanda di ripetizione di indebito;
III) Violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla valutazione dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 26.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante e l'appellante incidentale _3 hanno lamentato il travisamento dei fatti da parte del Tribunale. In _2 particolare, hanno evidenziato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto pacifico fra le parti che avesse acquistato l'impianto fotovoltaico da ON
e, per l'effetto, aveva ritenuto che per poter esercitare l'azione _2 _3 di ripetizione di indebito nei confronti di , fosse tenuta a dimostrare ON
l'assenza di vizi dell'impianto, trascurando, invece, di considerare l'effetto riflesso della decisione arbitrale nei confronti di . ON
Hanno precisato che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non era intercorso alcun contratto di vendita (o altro rapporto contrattuale) fra _1
e la quale, pertanto, non aveva assunto alcuna obbligazione nei
[...] _2 confronti di . Per contro, la garanzia bancaria era stata emessa ON esclusivamente a garanzia delle obbligazioni del contratto intercorso fra e _2
NA. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, ON rilevando che il riferimento – contenuto nella sentenza di primo grado - alla vendita dell'impianto da a era del tutto privo di rilievo nelle _2 ON argomentazioni sviluppate dal primo giudice.
Rileva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che NA e _1
hanno sottoscritto un contratto di locazione finanziaria del diritto di superficie
[...] relativo al terreno con sovrastante impianto fotovoltaico sito nel Comune di Corato –
Bari (doc. 2 fasc. primo grado . _1 Contr Il Tribunale ha considerato pacifica fra le parti la circostanza che “ acquistava l'impianto da al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria a _2
NA” (cfr. sentenza pag. 7) e tale valutazione non è corretta, in quanto contraria alle risultanze documentali sopra evidenziate.
Va, tuttavia, rilevato che la decisione del primo giudice non si fonda sulla sussistenza di un contratto di vendita dell'impianto fra e , ma, al _2 ON contrario, afferma che non ha provato “la corretta esecuzione dei lavori _3 appaltati da NA & Consulting ad a garanzia della quale era stata _2 emessa da IA la fideiussione in favore di e da questa escussa” ON
(cfr. sentenza pag. 9) e, dunque, fa riferimento al contratto di appalto intercorso fra pag. 7/13 e NA e non già ad un contratto di vendita concluso fra e _2 _2
. ON
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, e hanno dedotto _3 _2
l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, del contratto PC, della garanzia bancaria e dei documenti prodotti da (segnatamente, docc. 6, 7, 8). _3
In particolare, e hanno rilevato che non era _3 _2 ON stata parte del procedimento arbitrale, in quanto estranea a tale procedimento - che aveva riguardato la legittimità o meno della escussione della garanzia - laddove aveva agito quale semplice mandataria all'incasso per conto di ON
NA.
Hanno ribadito che nessun rapporto contrattuale era intercorso fra e ON
e che alcun rapporto contrattuale poteva considerarsi sorto per effetto della _2 garanzia bancaria.
Ciò posto, le appellanti hanno evidenziato che il lodo arbitrale aveva efficacia riflessa nei confronti di e faceva venire meno il diritto della stessa di ON trattenere il denaro conseguito a seguito della escussione della garanzia, in quanto faceva venir meno le condizioni per l'escussione della garanzia. Hanno dedotto, altresì, l'erroneità della statuizione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione, da parte di dell'inesistenza di una causa _3 giustificativa del pagamento a e, segnatamente, la mancata ON dimostrazione della regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto di PC. A tale riguardo, hanno rilevato che , nei propri scritti, non aveva ON denunciato vizi o difetti dell'impianto o inadempimenti di ma si era limitata _2
a difendersi in relazione all'efficacia del lodo arbitrale. Secondo le appellanti, il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva onerato di provare la _3 regolare esecuzione dei lavori da parte di nonostante l'assenza di eccezioni _2 in tal senso da parte di e a fronte del deposito, da parte di ON [...]
di documenti dimostrativi della regolare realizzazione dell'impianto e _3 dell'accettazione dello stesso senza riserve da parte di ON
(segnatamente i docc. 6, 7 e 8). L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, ON evidenziando l'inconferenza fra le violazioni contestate (artt. 115 e 116 c.p.c.) - che attengono alla valutazione della prova - e l'oggetto dell'accertamento compiuto dal giudice, che si fondava su un ragionamento giuridico, senza alcuna valutazione delle prove (segnatamente, del contenuto del lodo). Secondo l'appellata, anche il riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c. era inconferente, in quanto il Tribunale non aveva fondato la decisione sulla presenza di vizi dell'impianto, ma sul rilievo della mancata dimostrazione, a cura di _3 della regolare esecuzione dei lavori.
pag. 8/13 Ha dedotto, infine, che aveva lamentato l'errata valutazione, da parte del _3 primo giudice, della portata del lodo arbitrale, di guisa che avrebbe dovuto eccepire la violazione dell'art. 2909 c.c.
Rileva, in proposito, la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non era una semplice mandataria all'incasso per conto ON di NA, ma era beneficiaria della garanzia.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta, infatti, che la garanzia era stata emessa a favore di e aveva ad oggetto il corretto adempimento delle ON obbligazioni a carico di (ora nei confronti di NA in CP_5 _2 relazione al contratto PC (doc. 3 fasc. primo grado . _1 Contr In particolare, si legge nelle premesse della garanzia che “ ha richiesto quale condizione per la stipula del Contratto di Locazione Finanziaria la consegna di una garanzia bancaria, a copertura dell'obbligazione nascente dal Contratto, inclusa la garanzia per i vizi e la garanzia per carenza di qualità dovuta dalla Parte
Contrattuale, nella sua qualità di venditore/appaltatore, ai sensi degli 1490,1497 e 1667 del Codice Civile Italiano” e che “Alla luce delle premesse di cui sopra, che la con la presente garantisce (il "Patto di Garanzia"), a favore e nei confronti di CP_8 Contr
la corretta e tempestiva garanzia di ogni obbligazione derivante dal Contratto, inclusa la garanzia per i vizi e la garanzia per la carenza di qualità dovuta dalla
Parte Contrattuale, nella sua qualità di venditore/appaltatore, ai sensi degli
1490,1497 e 1667 del Codice Civile Italiano, e dalla eventuale risoluzione del Contratto” (doc. 3 fasc. primo grado . _1
A ciò occorre aggiungere che, nella comunicazione del 31.7.2013, inviata da _1
a IA, con la quale la prima comunica alla seconda l'intenzione di
[...] procedere alla escussione della garanzia, si precisa che la “garanzia bancaria n° SY
da Voi rilasciata a copertura delle obbligazioni di NumeroDiPate_1 CP_5
derivanti dal contratto di appalto in essa specificato ed a beneficio di
[...] [...]
(doc. 5 fasc. primo grado , ove risulta _1 _1 ON beneficiaria della garanzia.
Dal complesso di tale previsioni risulta, dunque, che , lungi ON dall'essere una mera mandataria all'incasso per conto di NA, era la beneficiaria della garanzia emessa da IA a copertura delle obbligazioni di derivanti CP_5 dal contratto di appalto.
Fatta questa precisazione, si rileva che non ha partecipato al ON procedimento arbitrale, con la conseguenza che il relativo lodo arbitrale può esplicare, al più, una efficacia riflessa nei confronti di tale parte.
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia posto a carico di _3 quale soggetto che ha proposto la domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa di detto pagamento (Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2003, n. 17146) e, dunque, l'assenza di una causa giustificativa dell'escussione della garanzia.
pag. 9/13 Orbene, essendo la garanzia stata concessa a in relazione alle ON obbligazioni di (già derivanti dal contratto di PC, _2 Controparte_5 [...] era tenuta a dimostrare l'assenza di una causa giustificativa dell'escussione _3 della garanzia da parte di e, dunque, il puntuale adempimento di ON al contratto di PC. _2
Sotto questo profilo, non coglie nel segno il rilievo della parte appellante, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente gravato di provare la regolare _3 esecuzione del contratto di appalto, nonostante l'assenza di denunce, da parte di
, nei propri scritti difensivi, di vizi o difetti dell'impianto o ON comunque di inadempimenti di al contratto di PC. _2
Invero, la regolare esecuzione del contratto di appalto da parte di è il _2 presupposto dell'insussistenza delle condizioni per l'escussione della garanzia e, dunque, per l'insussistenza della causa debendi, la quale è un elemento costitutivo della domanda di ripetizione di indebito e la cui prova incombe sulla parte che propone la domanda, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi (cfr. sul punto, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10.11.2010, n. 22872; Cass. Civ., Sez. Lav., 9.6.2008, n. 15162). Correttamente, dunque, il Tribunale ha posto a carico di l'onere di _3 provare, quale elemento costitutivo della domanda di ripetizione di indebito, la regolare esecuzione del contratto di appalto da parte di che costituisce il _2 presupposto dell'insussistenza delle condizioni per l'escussione della garanzia.
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con l'ultimo motivo di gravame, e hanno censurato la _3 _2 valutazione del Tribunale sugli indizi dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento a delle somme oggetto di richiesta di rimborso. ON
Secondo la parte appellante, tali indizi sono costituiti dal lodo arbitrale – che ha dichiarato illegittima l'escussione della garanzia – dalle certificazioni ufficiali della regolare realizzazione dell'impianto (docc. 6 e 7) e dall'accettazione provvisoria dell'impianto da parte di NA senza riserve (doc. 8), oltre all'atteggiamento processuale di , caratterizzato dall'assenza di contestazioni sia in ON ordine a vizi o difetti dell'impianto sia in ordine ai predetti documenti. La parte appellante ha invocato la valenza indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c., di tali elementi, ai fini della dimostrazione della corretta esecuzione dei lavori. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame e ha ON rilevato che aveva posto a fondamento della propria domanda l'autorità _3 del giudicato arbitrale, senza invocare ulteriori elementi di prova – né avanzare istanze istruttorie – a dimostrazione del regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, quale presupposto dell'illegittimità dell'escussione della garanzia da parte di . Ha evidenziato che, a fronte del rilievo ON dell'inopponibilità del lodo – e quindi della carenza di prova della regolare esecuzione dell'impianto fotovoltaico – l'appellante aveva invocato l'applicazione dell'istituto delle presunzioni.
pag. 10/13 Ha rilevato, altresì, che non aveva domandato alcun accertamento della _3 corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto e che, solo in sede di appello, con tale motivo di gravame, aveva preteso introdurre una richiesta di accertamento in tal senso, ma tale domanda era inammissibile, in quanto tardiva.
Infine, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ON [...]
evidenziando che, pur essendo pacifico che sul conto di era _3 _3 stato addebitato l'importo di Euro 285.000,00 da parte di IA, e _3 avevano dedotto – e documentato – che aveva un credito nei _2 _3 confronti di per il medesimo importo, con la conseguenza che _2 _3 non aveva subito alcuna riduzione patrimoniale.
Preliminarmente, rileva la Corte che la legittimazione attiva di è stata _3 accertata dal Tribunale di Milano con sentenza del 5.11.2018 (sentenza n.
11218/2018; doc. 22 fasc. primo grado . _3
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'accertamento contenuto nel lodo arbitrale – analogamente all'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato – reso fra e NA possa estendere i propri effetti nei confronti CP_5 di , sul presupposto che il diritto di quest'ultima all'escussione della ON garanzia dipende dai fatti accertati dagli arbitri, nel senso che il giudice può trarre dalla decisione arbitrale argomenti presuntivi in ordine ai fatti ivi accertati, da valutarsi nel complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 20.2.2013, n. 4241; Cass. Civ., 21.9.2007, n. 19492;
Cass. Civ., 17.3.2005, n. 5763).
Orbene, come puntualmente rilevato dal primo giudice, ha posto a _3 fondamento della domanda restitutoria la decisione arbitrale, la quale – nella prospettazione di tale parte – consentirebbe di provare la mancanza di causa del pagamento, senza tuttavia avanzare ulteriori istanze di prova.
Rileva la Corte che i documenti da cui pretende di ricavare la prova _3 della regolare esecuzione da parte di del contratto PC non consentano di _2 dimostrare la regolare esecuzione del contratto di appalto. Invero, la gravità, la precisione e la concordanza di cui all'art. 2729 c.c., implicano, rispettivamente, un elevato grado di persuasività, suscettibile di acquisire una forza di resistenza rispetto a possibili obiezioni, la logica esclusione di molteplici e differenti interpretazioni, l'unicità della direzione cui gli indizi possano confluire: tali caratteristiche difettano, ad avviso della Corte, negli indizi invocati dall'appellante. L'asseverazione di fine lavori a firma dell'Ing. (doc. 6 fasc. Controparte_9 primo grado e fasc. primo grado attesta esclusivamente la _3 _2 conclusione dei lavori in data 30.4.2011, ma non costituisce elemento idoneo a provare il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, quale presupposto dell'illegittimità dell'escussione della garanzia da parte di _1
.
[...]
La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte a firma del legale rappresentante di (doc. 7 fasc. primo grado e fasc. primo CP_5 _3
pag. 11/13 grado è un documento di formazione unilaterale, assolutamente neutro ai _2 fini della prova della puntuale esecuzione delle opere e, infine, il “Provvisional acceptance certificate” a firma di NA e (doc. 8 fasc. primo grado _3
e fasc. primo grado , è una accettazione provvisoria delle _3 _2 opere, a cui avrebbe dovuto seguire, secondo le previsioni contrattuali, una accettazione definitiva, di cui tuttavia difetta la prova.
In conclusione, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
4. Infine, con riguardo alla domanda di di ripetizione delle somme ON versate per effetto della provvisoria esecutività del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (doc. 18 fasc. primo grado , la difesa dell'opponente in primo _1 grado, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo;
in sede di appello, ha chiesto la condanna di alla restituzione a _3 _1
della somma di Euro 285.000,00 da quest'ultima corrisposta in virtù della
[...] provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo poi revocato in sede di primo grado.
Ad avviso della Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in forza di un titolo successivamente revocato, come nel caso di specie, è una pronuncia accessoria rispetto alla caducazione del titolo, posto che il pagamento effettuato non è più fondato su di un valido titolo.
A tale riguardo, sono condivisibili i principi espressi dai giudici di legittimità, secondo cui nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 33174/2023; Cass. Civ., n. 2946/2017; Cass. Civ., n. 23260/2009;
Cass. Civ. n. 16632/02). Dal che ne discende l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna di alla restituzione della somma pagata Parte_1 da in forza della provvisoria esecutività del decreto ex art. ON
648 c.p.c., nei termini esplicitati nelle conclusioni precisate in data 22.1.2025.
5. Infine, prive di rilievo sono le deduzioni di in ordine alla transazione _2 sottoscritta con NA in data 6.10.2023, con previsione della rinuncia, da parte di NA, all'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del
25.5.2023 n. 3793 - di rigetto dell'impugnazione del lodo arbitrale - e la riduzione dell'ammontare delle spese di lite a carico di NA, nonché con reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa derivante dal contratto PC e/o dalla garanzia bancaria e con l'impegno di NA a istruire nel rispetto dell'accordo stesso ON
pag. 12/13 e, dunque, ad astenersi da qualsiasi pretesa rispetto alle somme escusse (all. B fasc. appello . _2
Rileva, in proposito, la Corte che l'accordo transattivo prevede un impegno di NA ad attivarsi affinché si astenga dal chiedere e pretendere somme a ON qualsiasi titolo in relazione alla garanzia prestata (art. 5).
Si tratta, dunque, di un impegno assunto da NA nei confronti di rispetto _2 al quale è terza, sicché le eventuali iniziative assunte da ON _1
in relazione alla garanzia per cui è causa potranno semmai essere apprezzate
[...] in termini di inadempimento di NA all'accordo transattivo.
6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna di
[...]
e soccombenti alle spese di lite, Parte_1 _2 liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1 _2
Tribunale di Milano in data 17.7.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di Euro 285.000,00 oltre interessi legali dalla data della _1 domanda al saldo;
3. condanna e in Parte_1 _2 solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro
14.239,00 in favore di oltre rimborso forfetario nella misura ON del 15% e oltre IVA e CPA;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Alessandra Arceri
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