Articolo 1 della Legge 29 maggio 1973, n. 302
Articolo 2
Versione
1 luglio 1973
Art. 1.
I primi due commi dell' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque".
Entrata in vigore il 1 luglio 1973