Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1318 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. STELLINO MARIA ANNA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.COSTA MARIA RITA ORNELLA , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 27/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 28/06/2023, Parte_1
ha evocato in giudizio la (di seguito Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento CP_1
n.29920229004851276000 recante per l'importo complessivo di euro 35.601,57, limitatamente ai crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali relative ai ruoli 2008,
2009,2010, 2011, 2012, 2014 e 2017 di , per l'importo complessivo di € CP_1
1
costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, proponendo altresì domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente relativamente ai medesimi crediti iscritti a ruolo.
In corso di causa è stato integrato il contraddittorio con l , che è Controparte_3
non si è costituito in giudizio, nonostante la notifica degli atti in data 16/12/2024 a fronte della udienza del 27/02/2025 e va dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
l non si è costituita in giudizio e pertanto non Controparte_2
sono state prodotte le relate di notifica delle cartelle sottese alla intimazione.
Trattasi delle seguenti cartelle di pagamento:
-Cartella 29920080021301527000 dell'importo di € 5.659,42;
-Cartella 29920090023390871000 dell'importo di € 2.895,30
-Cartella 29920100032514861000 dell'importo di € 2.786,36;
-Cartella 29920120000541730000 dell'importo di € 2.787,38
-Cartella 29920130000614489000 dell'importo di € 4.846,42
-Cartella 29920150003331772000 dell'importo di € 14.436,40
-Cartella 29920170012647510000 dell'importo di € 486,64
La cartella di cui non viene fornita la prova della notifica non può costituire titolo esecutivo e pertanto sotto tale profilo l'intimazione opposta è illegittima.
2 Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale, si osserva che la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 è applicabile a tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti
(Cass. 13639/2019, conf, Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n.23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass. Sez. lav, n. 18130 del 4.8.2010;).
Peraltro, le Sezioni Unite, con orientamento ormai consolidato (Cass. SS.UU. n.
23397/2016), hanno chiarito che, anche in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento, rimane preclusa soltanto l'impugnazione nel merito per decadenza, ma ciò non produce la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. La conversione si determina solo qualora intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento ha natura di mero atto amministrativo, perciò inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato.
Quanto al calcolo del periodo di prescrizione, deve tenersi conto di quanto disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
3 Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine quinquennale risulta allungato di n. 311 giorni.
ha depositato le diffide eseguite nel periodo 2007/2008, tuttavia per CP_1
le medesime sono stati prodotti gli estratti delle ricevute di consegna ottenuti mediante conversione in file “.pdf” dei files nativi.
Tali documenti informatici non sono idonei ad assolvere l'onere della prova dell'avvenuta consegna della diffida.
Invero, va premesso che l'atto di diffida stragiudiziale per avere effetto interruttivo deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) e di essa, deve fornirsi la prova [legale] del ricevimento da parte del destinatario (in termini tra le altre, Cass. n.1514/2021).
Sul punto si osserva che i documenti informatici allegati da dal n. 3 CP_1
a n. 27 della produzione, che costituirebbero prova della comunicazione di diffide di pagamento, come detto costituti da files “.pdf” relativi alle ricevute di consegna, in quanto non in formato nativo (“.eml,.msg”), non costituiscono prova del ricevimento della diffida e quindi del suo contenuto (cfr. Cass. n.16189/2023 in tema di notifica a mezzo pec, i cui principi in tema di prova del contenuto del messaggio inoltrato sono applicabili a tutte le trasmissioni a mezzo pec, anche stragiudiziali).
Pertanto, in difetto di prova delle notifiche delle cartelle e dell'esecuzione di atti interruttivi della prescrizione, i crediti contributivi oggetto della intimazione vanno dichiarati prescritti e va di conseguenza respinta la domanda riconvenzionale di di condanna della parte ricorrente al pagamento CP_1
dei crediti contributivi iscritti a ruolo.
In conclusione, va annullata l'intimazione opposta con declaratoria di prescrizione dei relativi crediti di . CP_1
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia dell che dichiara;
Controparte_2
1. annulla l'intimazione opposta e dichiara prescritti i crediti contributivi di
[...]
. CP_1
2. Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in in complessivi euro 2800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente.
Trapani, 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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