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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2024, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/10/2023 N. 11320/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FANTINI GIOVANNA ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PESSI ROBERTOSIGILLO' e Controparte_1
MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
C.F._1
ed elett.te dom.to presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'inquadramento giuridico del ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP;
condanna al riconoscimento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per le Org_1
1996, attuale livello 6 2000 - con la sua assegnazione a Organizzazione_2 Org_1 mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' ; Org_3
1/2 Dott. Riccardo Atanasio condanna altresì al pagamento delle differenze retributive – non prescritte CP_1
per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Condanna a rimborsare alla procuratrice del ricorrente Avv.to Controparte_1
GIOVANNA FANTINI, dichiaratasi antistataria, le spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 17/10/2023 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/10/2023 N. 11320/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FANTINI GIOVANNA ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PESSI ROBERTOSIGILLO' e Controparte_1
MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
C.F._1
ed elett.te dom.to presso lo studio in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'inquadramento giuridico del ricorrente al 6° livello C.C.N.L. SIP;
condanna al riconoscimento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a partire dal 1.11.93 poi livello F per le Org_1
1996, attuale livello 6 2000 - con la sua assegnazione a Organizzazione_2 Org_1 mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' ; Org_3
1/2 Dott. Riccardo Atanasio condanna altresì al pagamento delle differenze retributive – non prescritte CP_1
per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Condanna a rimborsare alla procuratrice del ricorrente Avv.to Controparte_1
GIOVANNA FANTINI, dichiaratasi antistataria, le spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 17/10/2023 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio