Sentenza 23 agosto 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2006, n. 18385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18385 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato CERRAI Costanza, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO CERRAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 443/2003 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/06/2003 R.G.N. 690/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/03/2006 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato CERRAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Firenze, la Poste Italiane S.p.A. proponeva gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento della domanda proposta da IN LO, previa declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con le Poste in data 30 gennaio 2001 con decorrenza dall'1 febbraio al 31 maggio 2001, e della conseguente sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società stessa a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento delle retribuzioni omesse a partire dal 12 febbraio 2002, data di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La Società, con un unico motivo di appello censurava la decisione del primo Giudice, il quale - a suo avviso - era pervenuto alle contestate conclusioni, trascurando di considerare l'evoluzione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e le rilevanti motivazioni giuridiche e socio-economiche che l'avevano cadenzata, per affermare come oramai, anche a seguito dell'introduzione dell'ultima normativa (il D.Lgs. n. 368 del 2001), attuativa della Direttiva 1999/70/CE, i contratti a termine rappresentassero una modalità di impiego in alcuni settori adatta a meglio soddisfare le esigenze di datori e di lavoratori e come configurassero una tipologia non più eccezionale rispetto al tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore appellato resisteva all'impugnazione con articolate argomentazioni.
Con sentenza del 3-6 giugno 2003, l'adita Corte d'Appello di Firenze rigettava il gravame.
A sostegno del decisum, la Corte richiamava i propri precedenti orientamenti formatisi in merito all'accordo del 25/09/1997 e sulla stessa falsa riga, per quanto concerneva il contratto stipulato nel caso in esame, premetteva che l'istituto del contratto a termine, da una posizione di eccezionalità, aveva raggiunto quasi l'integrale "parità" con la tipologia "storica", caratterizzata dalla indeterminatezza del termine, pur precisando che la differenza fra il lavoro a termine e il lavoro a tempo indeterminato doveva ritenersi ancora sussistente (per alcune caratteristiche quali - ad esempio - la forma ed il regime sanzionatorio), e come pertanto fosse ancora corretto ricostruire il rapporto di lavoro a termine come tipologia speciale rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riconosceva in ordine alla causale "collettiva", che non c'era dubbio che "a livello di contrattazione collettiva, da valere su tutto il territorio nazionale, le parti stipulanti, nell'individuare una ulteriore ipotesi autorizzatoria della stipula di contratti a termine ricollegata a processi riorganizzativi conseguenti alla sperimentazione di nuove tecnologie oppure alla introduzione di nuovi servizi o prodotti, in essi ricomprendendo anche una diversa distribuzione territoriale delle risorse umane, dovessero necessariamente fermarsi a previsioni di ampio respiro". Infatti, non sarebbe stato tecnicamente ragionevole - prima ancora che possibile - "prevedere nel dettaglio ed a livello generale le molte e profonde innovazioni intervenute nell'organizzazione e nell'offerta al pubblico dei servizi postali, l'incidenza delle stesse nei vari settori, nei diversi ambiti territoriali, le ripercussioni sui precedenti organici nelle singole realtà dell'azienda e così via". Ciò nonostante, il termine apposto al contratto in oggetto doveva ritenersi illegittimo, poiché dalla clausola presente nel patto individuale emergeva che essa si limitava a riprodurre pedissequamente la previsione autorizzatoria collettiva, senza che fosse dato apprezzare in alcuna maniera le reali specifiche esigenze che nell'ambito territoriale ove il lavoratore veniva inserito, all'interno dall'Area Operativa, avevano reso necessario quall'assunzione a termine.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Poste Italiane S.p.A. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato lavoratore resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo d'impugnazione, la società ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 c.c. e segg., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che le condizioni richieste dalla Corte fiorentina per legittimare i contratti in questione - ossia, la indicazione di specifica causale che consenta di ricollegare eziologicamente l'assunzione a termine dei lavoratori con "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione e, comunque, l'onere di dimostrare nel caso concreto l'effettiva riconducibilità causale delle singole assunzioni a termine all'ipotesi contrattualmente prevista, contrasterebbero con la realtà dei fatti, con consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di onere probatorio e con la L. n. 56 del 1987, art. 23. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che la L. n. 56 del 1987, art. 23, sancisce, al comma 1, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui alla L. n. 230 del 1962, art.1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79 del 1983, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono altresì il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
Il contratto collettivo che viene in considerazione è pacificamente - ratione temporis - quello dell'11 gennaio 2001 applicabile ai dipendenti delle Poste Italiane che, all'art. 25, comma 1, ha previsto, quali nuove ipotesi - aggiuntive rispetto a quelle legali - per le quali la società è autorizzatala alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, quelle connesse: a) alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre; b) ad incrementi di attività in dipendenza da eventi eccezionali od esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell'unità produttiva interessata;
c) a punte di più intensa attività stagionale;
d) sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale. Una quarta ipotesi è stata aggiunta dal comma 2: l'ipotesi concerne "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti ali 'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi". Con riferimento alle ipotesi cosi' individuate e segnatamente a quest'ultima, su delega legislativa, dalla contrattazione collettiva, la società Poste Italiane ha stipulato il contratto a termine che viene qui in considerazione;
ed in questo quadro si inseriscono i problemi, che formano oggetto di controversia e che si collegano alla decisione adottata dalla Corte d'Appello di Firenze ed impugnata nella presente sede dalle Poste.
Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte il rinvio, contenuto nella L. n. 56 del 1987, art. 23, alla contrattazione collettiva per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, si limita a precisare il livello della stessa contrattazione, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass. n. 14011/2004). In proposito, giova rimarcare che la stessa Corte d'Appello afferma come sia corretto che la contrattazione collettiva ex art. 23 cit., si esprima con indicazioni generali, in quanto la programmazione di un Ente (successivamente alla profonda ristrutturazione dello stesso conseguente al processo di privatizzazione intervenuto in anni recenti) che esplica attività connesse ed articolate su tutto il territorio nazionale non può attuarsi se non per linee generali, senza spingersi ad una specifica individuazione delle modifiche da apportare nei vari settori, degli interventi da compiere nelle singole realtà territoriali, delle specifiche politiche di redistribuzione degli organici nei singoli ambiti territoriali. Ciò chiarito appare non condivisibile la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nel punto in cui afferma la illegittimità del termine apposto al contratto in esame a causa della mancata specificazione nella lettera di assunzione di una causale che consenta di ricollegare eziologicamente l'assunzione a termine del lavoratore con esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, e comunque alla carente dimostrazione, del nesso di causalità tra le esigenze riorganizzative e la singola assunzione a termine. Invero, proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali porta a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operaia da parti sociali particolarmente qualificate e l'imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni. Tale assunto si pone, del resto, in linea col consolidato orientamento di questa Corte, alla cui stregua l'attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi d'assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori (ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862 e, più di recente Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588). La sentenza impugnata deve essere in definitiva cassata in accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, la quale procederà al riesame uniformandosi ai principi sopra enunciati.
Il Giudice di rinvio è anche incaricato della regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2006