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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE _________________ IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento n. 979/2024 R.G., promosso da
AVV. nella qualità di CURATORE DEL Parte_1 Parte_2
“ con sede in Brolo, Via A. De Gasperi n.34 (P.IVA: Parte_3
), elettivamente domiciliato in Mistretta, via Vincenzo Salamone n. 19, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso anche disgiuntamente come da procura in atti dagli C.F._1 avv.ti Francesco Trecapelli e Vincenzo Ioffredi ed elettivamente domiciliato nello studio professionale del primo, sito in Roma alla via Pezzana n. 62
RESISTENTE
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19 settembre 2024 la Curatela del
[...] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_4 CP_1
premettendo che con sentenza n. 2/2009 R. Sent. emessa dal Tribunale di Patti
[...] il 9 novembre 2009 e depositata l'11 marzo 2009, veniva dichiarato il fallimento della società; che nel procedimento penale n. 816/2010 R.G.N.R. e n. 477/2016 R.G.T., ove la
Curatela era costituita parte civile, la sezione penale di questo Ufficio giudiziario aveva affermato la responsabilità per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 216 (comma 1)
e 223 (comma 1) R.D. n. 267/1942 del convenuto (nella qualità di amministratore unico della e di (quale socio, procuratore della Parte_3 Parte_5 società e amministratore di fatto) per avere a) “distratto, nel corso del 2008, la somma di €
257.490,15 simulando delle restituzioni ad che, nella qualità di socio, avrebbe versato Parte_5 alla società per fronteggiare esigenza di liquidità di cassa” e b) “distratto il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione nonché i relativi beni mobili registrati e l'attrezzatura per un valore di
1 €.220.000,00, cedendola con atto del 19.12.2008 alla società “ costituita dai Controparte_2 dipendenti e in data 01/07/2008”, condannandoli altresì al Parte_6 Persona_1 risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
che la Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 1231/2022 R. Sent. nel procedimento n. 678/22 R.G.A. aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli imputati, confermando “le residue statuizioni civili dell'impugnata sentenza”.
Chiedeva pertanto di dichiarare il convenuto “corresponsabile dei danni causati al
[...]
quale rappresentante del ceto creditorio, a seguito dell'illegittima distrazione di Parte_4 beni e denaro societario, così come descritti in parte motiva e accertato in sede penale” e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni.
Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 3 febbraio 2025, alla prima udienza – celebratasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. – il Tribunale sollevava d'ufficio la questione di competenza funzionale della sezione specializzata imprese del Tribunale di
Palermo ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione sull'eccezione.
2. – È pacifico che quando una controversia attribuita alla sezione specializzata imprese viene promossa dinanzi ad un diverso Tribunale sorge una questione di incompetenza (v., in questo senso, anche Trib. Teramo, n. 848/2019).
L'azione di responsabilità esperita da parte ricorrente va correttamente qualificata, a prescindere dalle norme indicate nell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 146, comma 2, L. Fall. che “cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato
a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse” (v. Cass., n. 19340/2016).
Stando alle allegazioni della Curatela, la condotta del convenuto rientra nell'ambito della responsabilità per la negligente ed illecita gestione della società in qualità di amministratore unico ovvero di concorrente che abbia inciso in maniera invadente e determinante nella
2 direzione dell'azienda al punto da condurre la persona giuridica al dissesto, tant'è che parte ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità di a seguito Controparte_1 dell'illegittima distrazione di beni e denaro societario quale – si noti – “rappresentante del ceto creditorio”. Ne consegue che l'azione esercitata è volta a tutelare i creditori e rientra pacificamente tra le azioni di responsabilità contemplate dall'art. 3, comma 2, lett. a) d. lgs.
n. 168/2003 ovvero tra le cause connesse ai sensi del comma 2, entrambe devolute alla cognizione del Tribunale delle imprese che, per competenza territoriale, è quello di Palermo ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003.
3. – Le spese di lite vanno integralmente compensate visti il rilievo officioso dell'eccezione,
l'adesione del ricorrente e il silenzio di parte resistente che, pur a conoscenza dell'invito a prendere posizione sul profilo evidenziato dal Tribunale (v. comunicazione di Cancelleria inviata a uno dei due procuratori, che rappresentano disgiuntamente , Controparte_1 nulla ha dedotto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 979/2024
R.G., così provvede:
1) dichiara l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale di Patti, essendo competente a decidere il Tribunale di Palermo - sez. specializzata in materia di impresa;
2) assegna alle parti termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti all'organo competente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Patti, lì 06/03/2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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