Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2026, proposto da
Tiziana Assentato, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4986/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 maggio 2021, nel procedimento n.r.g. 16391/2020, notificata in data 17 dicembre 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. LE La MA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente presentato, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, di estremi meglio specificati in epigrafe e passata in giudicato, con la quale il Giudice ha così deciso, per quanto qui di interesse: “ accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Miur ;condanna il Ministero convenuto al pagamento di differenze retributive pari ad € 2275,52 , oltre interessi legali ”.
2. In data 23 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 2275,52) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge, con distrazione dei relativi importi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF TU, Presidente FF
LE La MA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La MA LL | FF TU |
IL SEGRETARIO