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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/06/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 183/2017 pendente tra:
già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Larizza Antonio (C.F. ); C.F._1 ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caccia Parte_3 C.F._2 Umberto (C.F. e dell'Avv. Mercogliano Giuseppe (C.F. C.F._3
); C.F._4 CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 04.01.2017, la ha Parte_2 convenuto in giudizio , chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di Parte_3
€ 12.861,50, oltre interessi.
1.1 – A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
1 • su incarico di , ha realizzato lavori di impiantistica elettrica e fornitura di Parte_3 materiali presso l'immobile sito in Piazzolla di Nola, alla via Casalino, 34;
• i lavori in questione sono stati realizzati tra il 2005 e il 2011;
• il corrispettivo di tali lavori ammonta a € 19.861,50, ma il committente ha versato soltanto l'importo di € 7.000,00;
• lo stesso, pertanto, risulta ancora debitore dell'importo di € 12.861,50.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.04.2017, il si è costituito in Parte_3 giudizio, esponendo quanto segue:
• i lavori per cui è causa sono stati ultimati nel 2004;
• i lavori effettuati manifestano dei difetti, atteso che il quadro elettrico situato all'interno dell'abitazione tende a surriscaldarsi, il quadro elettrico presente in giardino non era idoneo, la centralina telefonica non era stata richiesta, i cavi utilizzati non sono conformi alle normative vigenti;
• una parte del materiale utilizzato per i lavori è stata acquistata dallo stesso committente;
• il committente ha versato l'importo di € 8.000,00, a saldo del corrispettivo dovuto per i lavori in questione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
ammesse e acquisite le prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione.
Successivamente, ne è stata disposta la rimessione sul ruolo istruttorio, al fine di effettuare una
CTU; all'esito del deposito della relazione tecnica, è stata fissata l'udienza del 10.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario osservare che il presente giudizio è sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge
162/2014, atteso che il valore della domanda non eccede l'importo di € 50.000,00; non è obbligatorio, invece, l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
28/2010, dal momento che la lite concerne un contratto di appalto.
2.1 – Sebbene l'attrice non abbia invitato la controparte alla stipula di una convenzione di
2 negoziazione assistita, la domanda può considerarsi procedibile, dal momento che è stato espletato il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale dell'incontro del 19.10.2016. In effetti, lo svolgimento di tale procedura mia a raggiungere la medesima finalità perseguita dal decreto legge 132/2014, consistente nella composizione stragiudiziale della lite;
peraltro, il tentativo di realizzare tale obiettivo è rafforzato dalla presenza di un mediatore, che può facilitare l'accordo tra le parti.
2.2 – Cionondimeno, si rileva che, considerato che l'espletamento del procedimento di mediazione non è imposto dalla legge come condizione di procedibilità del presente giudizio, non
è possibile sanzionare il convenuto per la mancata partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la lite concerne il contratto di appalto stipulato tra le parti, per la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto.
L'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata. La controversia concerne, da un lato,
l'individuazione delle opere commissionate e, dall'altro lato, la determinazione del prezzo delle stesse.
3.1 – Al fine di provare tali circostanze, entrambe le parti si sono avvalse delle prove testimoniali.
Occorre verificare, dunque, l'attendibilità delle dichiarazioni rese, tenendo in considerazione che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.2 – In primo luogo, allora, è necessario stabilire se le prove raccolte consentono di individuare le opere commissionate dal convenuto alla società appaltatrice. L'onere di fornire tale prova deve essere posto a carico dell'attrice: invero, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
3 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16324).
Sul punto, si osserva che non sono state contestate tutte le opere indicate all'interno delle fatture e dei consuntivi prodotti da parte attrice: il convenuto si è limitato a sostenere che l'impianto elettrico della tavernetta (piano seminterrato) non è stato realizzato dalla Parte_2
bensì da una diversa ditta. Per le opere non contestate l'attrice può beneficiare della
[...] relevatio ab onere probandi posta dall'art. 115 c.p.c.; resta suo carico, quindi, soltanto l'onere di dimostrare che il contratto di appalto includeva anche la realizzazione dell'impianto della tavernetta.
Tale onere non è stato soddisfatto.
Invero, sul punto, è stato escusso il teste , figlio dell'attore, il quale non Testimone_1 ha reso dichiarazioni specifiche in merito ai lavori eseguiti all'interno della tavernetta, ma si è limitando a confermare genericamente che sono stati commissionati i lavori indicati all'interno delle fatture prodotte (richiamate al capo 2 dell'atto di citazione), senza precisare come ha acquisito la conoscenza di tale circostanza e senza fare specifico riferimento ai lavori contestati.
Tale teste, dunque, non è attendibile, alla luce della oggettiva genericità delle dichiarazioni rese;
inoltre, l'inattendibilità è confermata dalla sussistenza di uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante della per la quale, per giunta, il testimone Parte_2 prestava la propria attività lavorativa quale responsabile tecnico, essendone diventato attualmente amministratore (a seguito del mutamento della denominazione).
Allo stesso modo, il teste , pur avendo affermato di aver lavorato sul cantiere Testimone_2 per cui è causa, non ha specificamente descritto le opere realizzate all'interno del piano seminterrato, limitandosi a negare, in risposta al capitolo 3 articolato da parte convenuta, che esse fossero state eseguite precedentemente da altra ditta e aggiungendo “abbiamo iniziato noi i lavori”. Il teste, dunque, ha sostenuto che l'impianto elettrico è stato realizzato ex novo dalla anche all'interno del piano seminterrato;
tale ricostruzione Parte_2 contraddice quella fornita dal in sede di interrogatorio formale, poiché il Controparte_1 medesimo ha riferito che “al piano seminterrato si è dovuto rifare l'impianto di qualche parete che è stata demolita e ricostruita”, lasciando intendere che l'impianto elettrico era già esistente ed
è stato rifatto dalla società attrice solo per le pereti demolite e ricostruite. Tale incoerenza
4 costituisce un indice oggettivo di inattendibilità della testimonianza in questione, in quanto genera incertezze in merito all'individuazione dei lavori realizzati all'interno della tavernetta in questione.
In questa prospettiva, non essendo stato provato che il contratto di appalto stipulato tra le parti ha riguardato anche la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno della tavernetta, alla luce dell'inattendibilità delle testimonianze acquisite, deve essere riconosciuto all'attrice soltanto il corrispettivo dovuto per le altre opere indicate all'interno delle fatture e dei consuntivi prodotti, che non sono stati contestati dal convenuto.
3.3 – In secondo luogo, il convenuto ha contestato la fornitura di alcuni materiali, affermando di aver provveduto personalmente all'acquisto dei medesimi;
si tratta, in particolare, dei materiali individuati dal CTU all'interno della tabella B (inclusa all'interno della relazione depositata), il cui costo complessivo ammonta a € 351,06. Alla luce delle coordinate ermeneutiche già delineate al paragrafo precedente, l'onere di provare l'acquisto di tali materiali deve essere posto a carico del creditore, che agisce per ottenere il pagamento del relativo prezzo.
Al riguardo, si evidenzia che il teste di parte attrice, ha dichiarato: “Sono a Testimone_2 conoscenza, anche perché mi occupavo proprio io di ciò, che i materiali utilizzati per i lavori presso la casa del erano stati acquistati dalla ditta. Di questo sono certo. L'intero Pt_3 materiale elettrico, ivi comprese placchette, plafoniere, portalampade”.
Tale circostanza è stata smentita dai due testi di parte convenuta, che hanno sostenuto che placchette e plafoniere sono state acquistate da , in Nola, alla via San Paolo Parte_4
Belsito, presso il negozio del sig. . Parte_5
Non è possibile attribuire alla testimonianza resa da maggiore attendibilità Testimone_2 rispetto a quella di e , sia perché il teste attoreo non ha CP_2 Controparte_3 specificato dove sono stati acquisitati tali materiali, sia perché la circostanza in questione non trova riscontro nella documentazione in atti, non essendo state prodotte fatture e ricevute d'acquisto (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n. 15270).
L'incertezza scaturente dall'istruttoria espletata impedisce di ritenere che sia stato provato l'acquisto dei materiali in questione da parte della ditta appaltatrice;
l'importo di € 351,06, pertanto, non è dovuto alla società attrice.
3.4 – In terzo luogo, è necessario procedere all'individuazione del prezzo concordato per
5 l'esecuzione delle opere pattuite, che è controverso tra le parti: l'attrice, infatti, non ha dedotto l'esistenza di un prezzo stabilito concordemente, evidenziando soltanto che l'importo dovuto per i lavori eseguiti è stato (unilateralmente) contabilizzato in fattura in € 19.861,50; il convenuto, invece, ha affermato di aver di aver già saldato il corrispettivo dovuto per le opere in questione, che ammonterebbe a € 8.000,00.
Sul punto, si rileva che sono state acquisite le dichiarazioni rese da cognata del CP_2 convenuto, la quale ha riferito: “Ho assistito a una discussione tra il e il in Tes_1 Pt_3 merito al pagamento, in quanto come spesso facevo portavo il caffè e l'acqua, e in tale circostanza il sig. chiese e ottenere la chiusura del conto a mezzo pagamento di Tes_1 assegni post-datati. Riferì testualmente 'con questo abbiamo chiuso i conti'. Ciò è avvenuto nell'anno 2004”.
Tale testimonianza non è attendibile.
In effetti, lo stretto legame di parentela sussistente tra la teste e costituisce un Parte_3 significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni. Del resto, sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni rese dalla teste appaiono estremamente generiche, in quanto la stessa ha fatto riferimento a un accordo tra le parti, relativo alla “chiusura dei conti” avvenuta nell'anno 2004, ma non ha specificato l'oggetto di tale accordo: si è limitata a descrivere una conversazione del tutto priva di contesto, non specificando se l'importo di € 8.000,00 corrispondeva all'intero prezzo pattuito inizialmente per tutte le opere commissionate, se lo stesso integrasse il saldo del corrispettivo dovuto oppure se tale importo era stato pattuito solo dopo l'ultimazione delle opere;
peraltro, le dichiarazioni attribuite al appaiono Tes_1 inverosimili, alla luce della documentazione in atti, giacché è improbabile che il rappresentante della ditta appaltatrice si sia dichiarato soddisfatto, a seguito della consegna degli assegni in atti, che sono assegni bancari, non erano stati incassati al momento della riferita discussione, in quanto sarebbero post datati, comprendendo un titolo recante la data del 30.11.2007, corrispondente a circa tre anni dopo il dialogo in parola.
Tali elementi soggettivi e oggettivi impongono di considerare inattendibili le dichiarazioni testimoniali;
pertanto, non è provato che le parti abbiano pattuito il prezzo delle opere in questione.
4 – Conseguentemente, tale corrispettivo deve essere determinato in applicazione delle tariffe
6 esistenti, ai sensi dell'art. 1657 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n. 26365;
Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, n. 17959).
Per questo motivo, è stata disposta una CTU, al fine di quantificare il costo delle opere pattuite tra le parti, alla luce delle tariffe vigenti.
4.1 – Il consulente, facendo riferimento alle lavorazioni indicate all'interno dei consuntivi versati in atti da parte attrice (cfr. allegati della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) “ha redatto puntuale e dettagliato computo metrico dei lavori elettrici eseguiti, desumendo le voci di lavorazione dal Listino Ufficiale Lavori Pubblici Campania, riferiti all'anno di completamento dei lavori indicato negli atti contabili (2006)”; ha precisato che “le quantità sono quelle indicate nei documenti contabili allegati alla produzione di parte attrice” e che “per le voci di lavorazioni non direttamente desumibili dal suddetto Listino Campania si è fatto riferimento ai costi orari per la manodopera di un operaio qualificato, pubblicati annualmente dal Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise – Napoli, anno di riferimento
2006”.
Da tale computo metrico (cfr. allegato 4 della relazione tecnica) si evince che il corrispettivo dovuto ammonta a € 6.464,59 per le opere realizzate all'interno del garage e del giardino, a €
4.861,28 per i lavori eseguiti al primo piano e a € 4.136,63 per i lavori realizzati al secondo piano, per complessivi € 15.462,50. Devono essere esclusi i lavori realizzati all'interno della tavernata, non essendo stato provato che gli stessi sono stati commissionati alla società attrice ed eseguiti dalla stessa, alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza;
analogamente, non si tiene in considerazione l'importo relativo all'acquisto dei materiali esaminati in precedenza.
4.2 – L'importo complessivo indicato include anche quello di € 518,61, relativo al centralino telefonico (punto 15 del computo metrico). Tale importo non è dovuto alla società attrice, in quanto il CTU ha rilevato che “nei consuntivi di spesa, allegati alla produzione di parte attrice, non risulta contabilizzata alcuna centralina telefonica, che invece dalle informazioni raccolte durante i sopralluoghi risulterebbe acquistata a cura e spese dello stesso committente (parte convenuta nel presente giudizio)”.
Conseguentemente, l'importo in questione deve essere sottratto dal corrispettivo dovuto alla società attrice, che, quindi, ammonta a € 14.943,89.
5 – A questo punto, è necessario esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta, con
7 riferimento ai difetti delle opere realizzate.
Tale difesa è equiparabile a una eccezione di inadempimento (cfr. Cassazione civile sez. II,
23/01/2025, n. 1701), che costituisce un'eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/03/2011, n. 6168), per cui la stessa avrebbe essere formulata a pena di decadenza all'interno della comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione;
atteso che il convenuto si è costituito in giudizio nello stesso giorno dell'udienza, l'eccezione è inammissibile.
A prescindere da tale risolutiva considerazione, occorre osservare, peraltro, che l'eccezione è anche infondata nel merito.
5.1 – In effetti, l'espletata CTU ha consentito di rilevare l'assenza dei difetti lamentati dal convenuto, con riferimento al quadro elettrico situato all'interno dell'abitazione. Invero, il consulente ha osservato che “in una nicchia ricavata nella parete fondale del piccolo ambiente adibito a disimpegno posto a piano terra è allocato il quadro generale (centralina da parete in resina da 36 moduli completo di interruttore generale salvavita differenziale e interruttori magnetotermici) che all'atto degli effettuati accessi risultava in tensione e funzionante”, ha precisato che “la sopra citata nicchia risultava chiusa da sportellino in legno ad anta cieca” e ha evidenziato che la problematica del surriscaldamento delle utente elettriche e telefoniche, lamentata da parte convenuta, è “da ascriversi alla chiusura della nicchia con anta cieca, che non consente la naturale areazione della centralina elettrica esistente”.
Il quadro elettrico, dunque, non presenta alcun difetto, in quanto le doglianze di parte convenuta dipendono, piuttosto, dall'anta che chiude la nicchia, non installata dalla società attrice.
5.3 – Il convenuto ha anche sostenuto che gli impianti installati non risultano conformi alle normative vigenti. Al fine di verificare la sussistenza di tale difetto, “il CTU in sede di accesso del 14.10.2024, procedeva ad ispezione a campione delle utenze elettriche presenti all'interno della abitazione (punti prese ed interruttori - cfr. documentazione fotografica allegata), da cui è emerso che i cavi utilizzati, per tipologia, caratteristiche, funzioni e sezioni risulterebbero conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto (D.M. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti)”.
È dimostrata, quindi, anche l'insussistenza del difetto in questione. Del resto, l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti non arreca specifico pregiudizio al committente,
8 benché la consegna di tale documento sia imposta alla ditta appaltatrice dalla normativa vigente.
5.4 – Infine, con riferimento al quadro elettrico presente in giardino, si evidenzia che il convenuto non ha lamentato un difetto specifico, essendosi limitato a eccepire genericamente che lo stesso non era “idoneo all'utilizzo” e che è stato sostituito: non ha indicato uno specifico difetto, né ha provato l'effettiva sostituzione.
Inoltre, il CTU ha rilevato che “il quadro elettrico esistente in giardino per caratteristiche, numero e tipologia degli interruttori magnetotermici è compatibile con quanto indicato negli atti contabili allegati alla produzione di parte (cfr. Consuntivo n. 7415D del 30/11/2006)”, per cui non ne è provata la sostituzione.
6 – In definitiva, allora, il corrispettivo dovuto alla società appaltatrice per le opere eseguite ammonta a € 14.943,89, essendo stato provato che le opere realizzate erano esenti da difetti.
L'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 7.000,00, allegando all'atto di citazione gli otto assegni ricevuti da . Parte_3
6.1 – Il convenuto ha affermato di aver versato il maggiore importo pari a € 8.000,00. Tale circostanza, tuttavia, non è stata provata: sul punto, la testimonianza resa da non CP_2
è attendibile, per le ragioni già esplicitate;
inoltre, gli assegni tempestivamente depositati dall'attrice riguardano il solo importo di € 7.000,00.
Il convenuto ha prodotto due assegni e un estratto contro, in allegato alle note depositate in data
09.06.2025, al fine di dimostrare il pagamento di ulteriore € 1.000,00. Tale documentazione, però, è inammissibile: si tratta, infatti, di documenti non versati precedentemente in atti, neppure da parte attrice;
, dunque, li ha depositati tardivamente, violando il termine Parte_3 perentorio previsto dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
Tale produzione, quindi, non può essere tenuta in considerazione ai fini della prova del pagamento, restando provato il pagamento di soli € 7.000,00.
6.2 – Alla luce di tali considerazioni, il convenuto risulta debitore di ulteriori € 7.943,89, risultanti dalla differenza tra € 14.943,89 ed € 7.000,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo.
7 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, in favore del difensore antistatario dell'attrice, tenendo conto del valore del decisum.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia
9 III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 270,00 per spese vive, comprensive delle spese di iscrizione a ruolo e di notificazione, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.1 – Non vengono incluse nella liquidazione le spese di mediazione, atteso che la stessa non era condizione di procedibilità della domanda, ma è stata volontariamente espletata dalla parte.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della dell'importo di € Parte_2
7.943,89, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo effettivo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del difensore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre a € 270,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Nola, 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 183/2017 pendente tra:
già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Larizza Antonio (C.F. ); C.F._1 ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Caccia Parte_3 C.F._2 Umberto (C.F. e dell'Avv. Mercogliano Giuseppe (C.F. C.F._3
); C.F._4 CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 04.01.2017, la ha Parte_2 convenuto in giudizio , chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di Parte_3
€ 12.861,50, oltre interessi.
1.1 – A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
1 • su incarico di , ha realizzato lavori di impiantistica elettrica e fornitura di Parte_3 materiali presso l'immobile sito in Piazzolla di Nola, alla via Casalino, 34;
• i lavori in questione sono stati realizzati tra il 2005 e il 2011;
• il corrispettivo di tali lavori ammonta a € 19.861,50, ma il committente ha versato soltanto l'importo di € 7.000,00;
• lo stesso, pertanto, risulta ancora debitore dell'importo di € 12.861,50.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.04.2017, il si è costituito in Parte_3 giudizio, esponendo quanto segue:
• i lavori per cui è causa sono stati ultimati nel 2004;
• i lavori effettuati manifestano dei difetti, atteso che il quadro elettrico situato all'interno dell'abitazione tende a surriscaldarsi, il quadro elettrico presente in giardino non era idoneo, la centralina telefonica non era stata richiesta, i cavi utilizzati non sono conformi alle normative vigenti;
• una parte del materiale utilizzato per i lavori è stata acquistata dallo stesso committente;
• il committente ha versato l'importo di € 8.000,00, a saldo del corrispettivo dovuto per i lavori in questione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
ammesse e acquisite le prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione.
Successivamente, ne è stata disposta la rimessione sul ruolo istruttorio, al fine di effettuare una
CTU; all'esito del deposito della relazione tecnica, è stata fissata l'udienza del 10.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario osservare che il presente giudizio è sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge
162/2014, atteso che il valore della domanda non eccede l'importo di € 50.000,00; non è obbligatorio, invece, l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
28/2010, dal momento che la lite concerne un contratto di appalto.
2.1 – Sebbene l'attrice non abbia invitato la controparte alla stipula di una convenzione di
2 negoziazione assistita, la domanda può considerarsi procedibile, dal momento che è stato espletato il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale dell'incontro del 19.10.2016. In effetti, lo svolgimento di tale procedura mia a raggiungere la medesima finalità perseguita dal decreto legge 132/2014, consistente nella composizione stragiudiziale della lite;
peraltro, il tentativo di realizzare tale obiettivo è rafforzato dalla presenza di un mediatore, che può facilitare l'accordo tra le parti.
2.2 – Cionondimeno, si rileva che, considerato che l'espletamento del procedimento di mediazione non è imposto dalla legge come condizione di procedibilità del presente giudizio, non
è possibile sanzionare il convenuto per la mancata partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la lite concerne il contratto di appalto stipulato tra le parti, per la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto.
L'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata. La controversia concerne, da un lato,
l'individuazione delle opere commissionate e, dall'altro lato, la determinazione del prezzo delle stesse.
3.1 – Al fine di provare tali circostanze, entrambe le parti si sono avvalse delle prove testimoniali.
Occorre verificare, dunque, l'attendibilità delle dichiarazioni rese, tenendo in considerazione che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.2 – In primo luogo, allora, è necessario stabilire se le prove raccolte consentono di individuare le opere commissionate dal convenuto alla società appaltatrice. L'onere di fornire tale prova deve essere posto a carico dell'attrice: invero, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
3 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16324).
Sul punto, si osserva che non sono state contestate tutte le opere indicate all'interno delle fatture e dei consuntivi prodotti da parte attrice: il convenuto si è limitato a sostenere che l'impianto elettrico della tavernetta (piano seminterrato) non è stato realizzato dalla Parte_2
bensì da una diversa ditta. Per le opere non contestate l'attrice può beneficiare della
[...] relevatio ab onere probandi posta dall'art. 115 c.p.c.; resta suo carico, quindi, soltanto l'onere di dimostrare che il contratto di appalto includeva anche la realizzazione dell'impianto della tavernetta.
Tale onere non è stato soddisfatto.
Invero, sul punto, è stato escusso il teste , figlio dell'attore, il quale non Testimone_1 ha reso dichiarazioni specifiche in merito ai lavori eseguiti all'interno della tavernetta, ma si è limitando a confermare genericamente che sono stati commissionati i lavori indicati all'interno delle fatture prodotte (richiamate al capo 2 dell'atto di citazione), senza precisare come ha acquisito la conoscenza di tale circostanza e senza fare specifico riferimento ai lavori contestati.
Tale teste, dunque, non è attendibile, alla luce della oggettiva genericità delle dichiarazioni rese;
inoltre, l'inattendibilità è confermata dalla sussistenza di uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante della per la quale, per giunta, il testimone Parte_2 prestava la propria attività lavorativa quale responsabile tecnico, essendone diventato attualmente amministratore (a seguito del mutamento della denominazione).
Allo stesso modo, il teste , pur avendo affermato di aver lavorato sul cantiere Testimone_2 per cui è causa, non ha specificamente descritto le opere realizzate all'interno del piano seminterrato, limitandosi a negare, in risposta al capitolo 3 articolato da parte convenuta, che esse fossero state eseguite precedentemente da altra ditta e aggiungendo “abbiamo iniziato noi i lavori”. Il teste, dunque, ha sostenuto che l'impianto elettrico è stato realizzato ex novo dalla anche all'interno del piano seminterrato;
tale ricostruzione Parte_2 contraddice quella fornita dal in sede di interrogatorio formale, poiché il Controparte_1 medesimo ha riferito che “al piano seminterrato si è dovuto rifare l'impianto di qualche parete che è stata demolita e ricostruita”, lasciando intendere che l'impianto elettrico era già esistente ed
è stato rifatto dalla società attrice solo per le pereti demolite e ricostruite. Tale incoerenza
4 costituisce un indice oggettivo di inattendibilità della testimonianza in questione, in quanto genera incertezze in merito all'individuazione dei lavori realizzati all'interno della tavernetta in questione.
In questa prospettiva, non essendo stato provato che il contratto di appalto stipulato tra le parti ha riguardato anche la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno della tavernetta, alla luce dell'inattendibilità delle testimonianze acquisite, deve essere riconosciuto all'attrice soltanto il corrispettivo dovuto per le altre opere indicate all'interno delle fatture e dei consuntivi prodotti, che non sono stati contestati dal convenuto.
3.3 – In secondo luogo, il convenuto ha contestato la fornitura di alcuni materiali, affermando di aver provveduto personalmente all'acquisto dei medesimi;
si tratta, in particolare, dei materiali individuati dal CTU all'interno della tabella B (inclusa all'interno della relazione depositata), il cui costo complessivo ammonta a € 351,06. Alla luce delle coordinate ermeneutiche già delineate al paragrafo precedente, l'onere di provare l'acquisto di tali materiali deve essere posto a carico del creditore, che agisce per ottenere il pagamento del relativo prezzo.
Al riguardo, si evidenzia che il teste di parte attrice, ha dichiarato: “Sono a Testimone_2 conoscenza, anche perché mi occupavo proprio io di ciò, che i materiali utilizzati per i lavori presso la casa del erano stati acquistati dalla ditta. Di questo sono certo. L'intero Pt_3 materiale elettrico, ivi comprese placchette, plafoniere, portalampade”.
Tale circostanza è stata smentita dai due testi di parte convenuta, che hanno sostenuto che placchette e plafoniere sono state acquistate da , in Nola, alla via San Paolo Parte_4
Belsito, presso il negozio del sig. . Parte_5
Non è possibile attribuire alla testimonianza resa da maggiore attendibilità Testimone_2 rispetto a quella di e , sia perché il teste attoreo non ha CP_2 Controparte_3 specificato dove sono stati acquisitati tali materiali, sia perché la circostanza in questione non trova riscontro nella documentazione in atti, non essendo state prodotte fatture e ricevute d'acquisto (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n. 15270).
L'incertezza scaturente dall'istruttoria espletata impedisce di ritenere che sia stato provato l'acquisto dei materiali in questione da parte della ditta appaltatrice;
l'importo di € 351,06, pertanto, non è dovuto alla società attrice.
3.4 – In terzo luogo, è necessario procedere all'individuazione del prezzo concordato per
5 l'esecuzione delle opere pattuite, che è controverso tra le parti: l'attrice, infatti, non ha dedotto l'esistenza di un prezzo stabilito concordemente, evidenziando soltanto che l'importo dovuto per i lavori eseguiti è stato (unilateralmente) contabilizzato in fattura in € 19.861,50; il convenuto, invece, ha affermato di aver di aver già saldato il corrispettivo dovuto per le opere in questione, che ammonterebbe a € 8.000,00.
Sul punto, si rileva che sono state acquisite le dichiarazioni rese da cognata del CP_2 convenuto, la quale ha riferito: “Ho assistito a una discussione tra il e il in Tes_1 Pt_3 merito al pagamento, in quanto come spesso facevo portavo il caffè e l'acqua, e in tale circostanza il sig. chiese e ottenere la chiusura del conto a mezzo pagamento di Tes_1 assegni post-datati. Riferì testualmente 'con questo abbiamo chiuso i conti'. Ciò è avvenuto nell'anno 2004”.
Tale testimonianza non è attendibile.
In effetti, lo stretto legame di parentela sussistente tra la teste e costituisce un Parte_3 significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni. Del resto, sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni rese dalla teste appaiono estremamente generiche, in quanto la stessa ha fatto riferimento a un accordo tra le parti, relativo alla “chiusura dei conti” avvenuta nell'anno 2004, ma non ha specificato l'oggetto di tale accordo: si è limitata a descrivere una conversazione del tutto priva di contesto, non specificando se l'importo di € 8.000,00 corrispondeva all'intero prezzo pattuito inizialmente per tutte le opere commissionate, se lo stesso integrasse il saldo del corrispettivo dovuto oppure se tale importo era stato pattuito solo dopo l'ultimazione delle opere;
peraltro, le dichiarazioni attribuite al appaiono Tes_1 inverosimili, alla luce della documentazione in atti, giacché è improbabile che il rappresentante della ditta appaltatrice si sia dichiarato soddisfatto, a seguito della consegna degli assegni in atti, che sono assegni bancari, non erano stati incassati al momento della riferita discussione, in quanto sarebbero post datati, comprendendo un titolo recante la data del 30.11.2007, corrispondente a circa tre anni dopo il dialogo in parola.
Tali elementi soggettivi e oggettivi impongono di considerare inattendibili le dichiarazioni testimoniali;
pertanto, non è provato che le parti abbiano pattuito il prezzo delle opere in questione.
4 – Conseguentemente, tale corrispettivo deve essere determinato in applicazione delle tariffe
6 esistenti, ai sensi dell'art. 1657 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n. 26365;
Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, n. 17959).
Per questo motivo, è stata disposta una CTU, al fine di quantificare il costo delle opere pattuite tra le parti, alla luce delle tariffe vigenti.
4.1 – Il consulente, facendo riferimento alle lavorazioni indicate all'interno dei consuntivi versati in atti da parte attrice (cfr. allegati della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) “ha redatto puntuale e dettagliato computo metrico dei lavori elettrici eseguiti, desumendo le voci di lavorazione dal Listino Ufficiale Lavori Pubblici Campania, riferiti all'anno di completamento dei lavori indicato negli atti contabili (2006)”; ha precisato che “le quantità sono quelle indicate nei documenti contabili allegati alla produzione di parte attrice” e che “per le voci di lavorazioni non direttamente desumibili dal suddetto Listino Campania si è fatto riferimento ai costi orari per la manodopera di un operaio qualificato, pubblicati annualmente dal Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise – Napoli, anno di riferimento
2006”.
Da tale computo metrico (cfr. allegato 4 della relazione tecnica) si evince che il corrispettivo dovuto ammonta a € 6.464,59 per le opere realizzate all'interno del garage e del giardino, a €
4.861,28 per i lavori eseguiti al primo piano e a € 4.136,63 per i lavori realizzati al secondo piano, per complessivi € 15.462,50. Devono essere esclusi i lavori realizzati all'interno della tavernata, non essendo stato provato che gli stessi sono stati commissionati alla società attrice ed eseguiti dalla stessa, alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza;
analogamente, non si tiene in considerazione l'importo relativo all'acquisto dei materiali esaminati in precedenza.
4.2 – L'importo complessivo indicato include anche quello di € 518,61, relativo al centralino telefonico (punto 15 del computo metrico). Tale importo non è dovuto alla società attrice, in quanto il CTU ha rilevato che “nei consuntivi di spesa, allegati alla produzione di parte attrice, non risulta contabilizzata alcuna centralina telefonica, che invece dalle informazioni raccolte durante i sopralluoghi risulterebbe acquistata a cura e spese dello stesso committente (parte convenuta nel presente giudizio)”.
Conseguentemente, l'importo in questione deve essere sottratto dal corrispettivo dovuto alla società attrice, che, quindi, ammonta a € 14.943,89.
5 – A questo punto, è necessario esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta, con
7 riferimento ai difetti delle opere realizzate.
Tale difesa è equiparabile a una eccezione di inadempimento (cfr. Cassazione civile sez. II,
23/01/2025, n. 1701), che costituisce un'eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile sez. II,
16/03/2011, n. 6168), per cui la stessa avrebbe essere formulata a pena di decadenza all'interno della comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione;
atteso che il convenuto si è costituito in giudizio nello stesso giorno dell'udienza, l'eccezione è inammissibile.
A prescindere da tale risolutiva considerazione, occorre osservare, peraltro, che l'eccezione è anche infondata nel merito.
5.1 – In effetti, l'espletata CTU ha consentito di rilevare l'assenza dei difetti lamentati dal convenuto, con riferimento al quadro elettrico situato all'interno dell'abitazione. Invero, il consulente ha osservato che “in una nicchia ricavata nella parete fondale del piccolo ambiente adibito a disimpegno posto a piano terra è allocato il quadro generale (centralina da parete in resina da 36 moduli completo di interruttore generale salvavita differenziale e interruttori magnetotermici) che all'atto degli effettuati accessi risultava in tensione e funzionante”, ha precisato che “la sopra citata nicchia risultava chiusa da sportellino in legno ad anta cieca” e ha evidenziato che la problematica del surriscaldamento delle utente elettriche e telefoniche, lamentata da parte convenuta, è “da ascriversi alla chiusura della nicchia con anta cieca, che non consente la naturale areazione della centralina elettrica esistente”.
Il quadro elettrico, dunque, non presenta alcun difetto, in quanto le doglianze di parte convenuta dipendono, piuttosto, dall'anta che chiude la nicchia, non installata dalla società attrice.
5.3 – Il convenuto ha anche sostenuto che gli impianti installati non risultano conformi alle normative vigenti. Al fine di verificare la sussistenza di tale difetto, “il CTU in sede di accesso del 14.10.2024, procedeva ad ispezione a campione delle utenze elettriche presenti all'interno della abitazione (punti prese ed interruttori - cfr. documentazione fotografica allegata), da cui è emerso che i cavi utilizzati, per tipologia, caratteristiche, funzioni e sezioni risulterebbero conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto (D.M. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti)”.
È dimostrata, quindi, anche l'insussistenza del difetto in questione. Del resto, l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti non arreca specifico pregiudizio al committente,
8 benché la consegna di tale documento sia imposta alla ditta appaltatrice dalla normativa vigente.
5.4 – Infine, con riferimento al quadro elettrico presente in giardino, si evidenzia che il convenuto non ha lamentato un difetto specifico, essendosi limitato a eccepire genericamente che lo stesso non era “idoneo all'utilizzo” e che è stato sostituito: non ha indicato uno specifico difetto, né ha provato l'effettiva sostituzione.
Inoltre, il CTU ha rilevato che “il quadro elettrico esistente in giardino per caratteristiche, numero e tipologia degli interruttori magnetotermici è compatibile con quanto indicato negli atti contabili allegati alla produzione di parte (cfr. Consuntivo n. 7415D del 30/11/2006)”, per cui non ne è provata la sostituzione.
6 – In definitiva, allora, il corrispettivo dovuto alla società appaltatrice per le opere eseguite ammonta a € 14.943,89, essendo stato provato che le opere realizzate erano esenti da difetti.
L'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 7.000,00, allegando all'atto di citazione gli otto assegni ricevuti da . Parte_3
6.1 – Il convenuto ha affermato di aver versato il maggiore importo pari a € 8.000,00. Tale circostanza, tuttavia, non è stata provata: sul punto, la testimonianza resa da non CP_2
è attendibile, per le ragioni già esplicitate;
inoltre, gli assegni tempestivamente depositati dall'attrice riguardano il solo importo di € 7.000,00.
Il convenuto ha prodotto due assegni e un estratto contro, in allegato alle note depositate in data
09.06.2025, al fine di dimostrare il pagamento di ulteriore € 1.000,00. Tale documentazione, però, è inammissibile: si tratta, infatti, di documenti non versati precedentemente in atti, neppure da parte attrice;
, dunque, li ha depositati tardivamente, violando il termine Parte_3 perentorio previsto dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
Tale produzione, quindi, non può essere tenuta in considerazione ai fini della prova del pagamento, restando provato il pagamento di soli € 7.000,00.
6.2 – Alla luce di tali considerazioni, il convenuto risulta debitore di ulteriori € 7.943,89, risultanti dalla differenza tra € 14.943,89 ed € 7.000,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo.
7 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, in favore del difensore antistatario dell'attrice, tenendo conto del valore del decisum.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia
9 III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 270,00 per spese vive, comprensive delle spese di iscrizione a ruolo e di notificazione, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7.1 – Non vengono incluse nella liquidazione le spese di mediazione, atteso che la stessa non era condizione di procedibilità della domanda, ma è stata volontariamente espletata dalla parte.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della dell'importo di € Parte_2
7.943,89, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo effettivo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del difensore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre a € 270,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Nola, 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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