Articolo 5 della Legge 30 ottobre 1969, n. 803
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 dicembre 1969
Art. 5.
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non sono di ostacolo i risultati negativi conseguiti in precedenti concorsi. Nei concorsi predetti sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 30 cinquantesimi nelle due prove scritte e non meno di 25 cinquantesimi in ciascuna di esse.
Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e dell' articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 845 , sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte.
Ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gia' scrutinati per l'avanzamento e dichiarati idonei, nei cui confronti il conferimento della promozione e' stato sospeso, perche' collocati in aspettativa per infermita', la promozione stessa e' conferita, in caso di giudizio di permanente fisica inidoneita' al servizio, dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1969