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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente
dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in fase di rinvio dalla Cassazione, iscritta al n. 427 R.G. 2019 (cui è riunita quella contraddistinta dal n. 478 R.G. 2019) avente ad oggetto: retratto agrario tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Pasquale Forte per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Maria Rosaria Pellegrino, in Bari
-ricorrenti in riassunzione=
e
, e , Parte_3 Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Caso per procura speciale in calce al controricorso per cassazione notificato il 23.03.2015, elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Mariarosa Pellegrino, in Bari
-resistenti in riassunzione= nonché nei confronti di
Pagina 1 , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Di Bitonto, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio in riassunzione, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Maria Filomena Buccolieri, in Bari
-altro resistente in riassunzione=
All'udienza collegiale del 16 dicembre 2022, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Proposta da , vedova di , e dai figli Parte_3 Persona_2 CP_1
e , con atto di citazione notificato il 22.01.2000, domanda di
[...] CP_2 riscatto agrario nei confronti dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione ad un fondo agricolo venduto ai convenuti, con rogito del 22.01.1999, da
(anch'esso chiamato in causa ad istanza dei convenuti) l'adito Persona_3
Tribunale di Lucera con sentenza n. 348/2010 del 21.10.2010 rigettò la domanda attorea come pure quella riconvenzionale di risarcimento danni e la domanda di garanzia per eventuale evizione spiegate dai convenuti nei confronti del terzo venditore
(cui sono succeduti, nel corso del giudizio, dapprima la moglie, Persona_3
ed il figlio, , e poi, solo quest'ultimo, stante Persona_1 Controparte_3
l'intervenuto decesso anche della madre).
In accoglimento dell'appello proposto dagli originari attori, questa Corte, con sentenza n. 1071/2014 del 28/06/2014, accolse la domanda di riscatto sostituendo, con effetto ex tunc, ed i figli e nella Parte_3 Controparte_1 CP_2 posizione degli originari acquirenti e condannandoli al pagamento del prezzo di riscatto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
condannò, infine, gli originari convenuti e gli eredi di al rimborso delle spese del doppio Persona_3 grado e di quelle per la CTU espletata in prime cure in favore degli appellanti.
A fondamento della decisione assunta, rilevò, la Corte che:
-si era determinato un giudicato interno sull'affermazione del Tribunale secondo cui gli attori non avevano ricevuto la comunicazione utile ai fini dell'esercizio della prelazione;
-al fine di ritenere sussistente la qualifica di coltivatore diretto, era sufficiente la "coltivazione abituale", non richiedendosi che tale attività fosse svolta in via esclusiva o che costituisse l'attività lavorativa principale;
Pagina 2 -nel caso di specie risultava integrata tale abitualità e ricorreva altresì il requisito della forza lavorativa pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, dato che, a fronte di un fondo esteso 59 ettari e richiedente 957,3147 ore lavorative, i retraenti offrivano 689,3 ore lavorative, pari a circa 2/3 del fabbisogno;
-la domanda di riscatto andava pertanto accolta, e ciò per il prezzo di 1.200.000.000 di Lire, in quanto non era stata fornita prova della simulazione di tale importo;
-quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dai retrattati nei confronti del loro dante causa, premesso che non era dovuto il rimborso del prezzo (che sarebbe stato pagato dai retraenti), non era stata fornita la prova (di cui erano onerati gli acquirenti) "di aver subito dall'evizione danni ulteriori rispetto a quello costituito dall'avvenuto pagamento del prezzo della vendita";
-avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado in favore dei retraenti andavano poste a carico degli originari convenuti e degli eredi del terzo chiamato in causa.
Proposto dai coniugi e ricorso per Parte_1 Parte_2 cassazione (affidato a sei motivi) avverso la suddetta sentenza, la Suprema Corte -nel contraddittorio di , e , che avevano Parte_3 Controparte_1 CP_2 resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi, nonché di , anche in qualità di erede di , che, a sua volta, aveva Controparte_3 Persona_1 proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi- con ordinanza n. 32218 del 13/12/2018, ha accolto, sulla base del criterio della "ragione più liquida", il terzo motivo del ricorso principale (con il quale era stata dedotto che i retraenti non avevano alcuna capacità lavorativa, essendo gli stessi dediti ad altra attività e non avevano il possesso di fondi rustici, né di alcuna macchina agricola, soggiungendo che la sentenza aveva altresì errato nel considerare la capacità lavorativa solo in relazione ai fondi oggetto di riscatto e non all'intera azienda coltivata) dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed i ricorsi incidentali. Per l'effetto, ha rimesso la causa nuovamente a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio.
Con distinti atti, rispettivamente notificati il 7/03/2019 (iscritto al n. 427/2019 di R.G.) e 9/03/2019 (iscritto al n. 478/2019 di R.G.), hanno riassunto il giudizio Parte_1
e e , e .
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
I primi hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
<a) In ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, rivalutare la domanda di riscatto proposta da , e CP_2 Controparte_1 Pt_3
e, di conseguenza, rigettarla perché infondata, atteso che gli stessi attori non
[...] hanno la qualifica di coltivatori diretti, né hanno mai coltivato direttamente i fondi
Pagina 3 confinanti né quelli oggetto di riscatto;
b) In subordinata dichiarare la decadenza dal diritto di prelazione agraria dei convenuti , e per Controparte_1 Parte_3 aver alienato i loro fondi;
c) In via ulteriormente subordinata in riferimento al requisito della capacità lavorativa, accertare e dichiarare la insussistenza del parametro legale da valutare in relazione al fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi;
d)
Nel merito, rigettare, alla luce di tutte le doglianze esposte nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nei motivi di ricorso alla Suprema Corte, la domanda così come formulata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata;
e) In via meramente gradata, e solo in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accogliere la domanda di garanzia che si reitera nei confronti di , quale erede di Controparte_3 Per_3
, al rimborso delle somme dovute ai sensi dell'art. 1483 c.c., oltre al
[...] risarcimento dei danni e alle spese di lite>>.
I secondi hanno, invece, così concluso:
<1) dichiarare simulato il prezzo della compravendita di fondi rustici effettuata da
in loro favore oggetto dell'atto per notar Di Bitonto del 22 gennaio Persona_3
1999 ivi indicato in L. 1.200.000.000;
2) dichiarare in L. 735.000.000 o nella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio il reale prezzo della compravendita oggetto dell'atto pubblico per notar Di Bitonto del 22 gennaio 1999;
3) dichiarare , vedova e Parte_3 CP_1 CP_2 Controparte_1 sostituiti a e a nell'acquisto del diritto di piena Parte_1 Parte_2 ed esclusiva proprietà dei fondi rustici, siti in agro di Alberona alla località “Maitine”
o “Cassitto” al fl. 1, p.lle 38, 121, 125, 289, 291, e al fl. 1, p.lle 35, 36, 37, 123, 127, 130, 132 per 1/2 con tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive apparenti e non apparenti, trasferiti da , con atto di compravendita Persona_3 per notar Di Bitonto del 22 gennaio 1999, rep. n. 47246, racc. n. 20526 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 23 gennaio 1999 ai nn. 504 R.G. e n.
434 R.P.;
4) darsi atto dell'offerta di pagamento eseguita con il medesimo atto di citazione degli istanti in solido e, comunque, ove occorra, ciascuno per l'intero del prezzo del fondo sia nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, sia in via subordinata nella misura di L. 1.200.000.000, così come indicata all'art. 3 dell'atto Di Bitonto, oltre ogni accessorio che si riterrà dovuto, e condizionare il trasferimento della proprietà del fondo oggetto del riscatto all'avvenuto pagamento della somma nel termine previsto dalla Legge n. 2/79 oppure in quello eventualmente diverso che sarà indicato dallo stesso Tribunale;
Pagina 4 5) disporre l'annotazione della emananda sentenza a margine della trascrizione, eseguita il 23 gennaio 1999, presso la Conservatoria dei RR. II. di Lucera dell'atto per notar Di Bitonto, nonché la trascrizione della stessa emananda sentenza, con dispensa del Conservatore da ogni responsabilità;
6) adottare ogni conseguenziale provvedimento anche con riferimento alla voltura catastale del fondo;
7) condannare i convenuti al rimborso delle spese del giudizio, anche di legittimità, in sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge>>.
In entrambi i giudizi si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_3 delle domande formulate dagli originari attori e, gradatamente, quelle proposte nei suoi confronti dagli acquirenti del fondo anche riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
Disposta la riunione del procedimento n. 478/2029 a quello n. 427/2019, prioritariamente incardinato, la Corte, acquisita la documentazione in atti, con ordinanza riservata dell'11.01.2022 ha disposto nuova CTU, affidata alla dott.ssa
, al fine di accertare, conformemente a quanto enunciato nell'ordinanza Persona_4 della Suprema Corte n. 32218/2018: (1) l'estensione complessiva dei fondi oggetto di riscatto e di quelli ulteriori posseduti dagli originari attori in proprietà e/o ad altro titolo e la loro destinazione colturale (effettiva e/o potenziale) sia alla data in cui i fondi oggetto di riscatto furono alienati a e (atto per Parte_1 Parte_2 notar Di Bitonto del 22 gennaio 1999) sia alla data di notifica (22 gennaio 2000) della domanda di retratto;
(2) la forza lavoro necessaria alla coltivazione di tutti i predetti fondi (quelli oggetto di riscatto e quelli ulteriori nella disponibilità degli attori) considerata anche quella necessaria alla conduzione delle aree a bosco e/o incolte nonché per la manutenzione delle strade e/o sentieri, dei canali irrigui e/o di scolo, a servizio dei medesimi fondi, tenuto conto delle attrezzature agricole nella disponibilità degli originari attori e della destinazione colturale dei medesimi fondi;
(3) il possesso della capacità lavorativa retraenti idonea ad assicurare con il loro lavoro manuale personale la coltivazione dei fondi in questione in misura non inferiore ad un terzo di quella complessivamente occorrente, tenuto conto, a tal fine, dell'età e delle altre occupazioni ed attività lavorative svolte dai medesimi attori, come risultanti dagli atti di causa.
Espletato l'accertamento peritale, oggetto di osservazioni delle parti, la causa, all'udienza del 16 dicembre 2022, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Va preliminarmente precisato che, trattandosi, nella specie, di un giudizio di rinvio c.d. prosecutorio e/o proprio, esso non costituisce la prosecuzione della
Pagina 5 pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 10009/17; 1824/05).
Spetta, perciò, a questa Corte decidere sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti nei limiti ed in applicazione delle ragioni enunciate dalla Cassazione nell'ordinanza che ha disposto il rinvio per cui è causa.
Ciò posto va rilevato che, come già innanzi osservato, con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, la Suprema Corte, richiamati i motivi del ricorso principale e quelli dei ricorsi incidentali proposti dalle altre parti, ha ritenuto fondato ed assorbente, in base al principio della ragione più liquida, il terzo motivo del ricorso principale, per cui, ribadito che -ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1, u.p.- la capacità lavorativa dev'essere verificata tenendo conto del fondo oggetto del diritto di prelazione "in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi", richiedendosi che non sia superato il parametro del "triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa" della famiglia di chi esercita la prelazione (o il succedaneo riscatto) ed evidenziato -in termini generali- che, "attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del diritto,
l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto" (Cass. n. 15899/2011) ha ritenuto che, nel caso di specie, con riguardo al requisito della capacità lavorativa, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che "risulta (a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio) che il terreno de quo, esteso 59 ettari, richiede 957,3147 ore di lavoro (59: 132,67 = x: 2152,66) a fronte delle quali gli attori offrono 689,3 ore di lavoro (1.550: 132,67 = x: 59), pari circa 2/3 del fabbisogno" laddove, per altro verso, i ricorrenti avevano lamentato che la Corte di
Appello aveva "impropriamente utilizzato le risultanze" della c.t.u. senza considerare che i riscattanti erano proprietari di altri fondi;
circostanza che emergeva sia dal controricorso degli originari retraenti che dal controricorso di (ove Controparte_3 si deduceva che i riscattanti erano proprietari della quota di un mezzo di un fondo esteso circa 41 ettari nonché di un altro fondo di circa 50 ettari).
Sicché, a fronte di tali elementi, doveva ritenersi che la sentenza impugnata non avesse assolto all'onere di accertare specificamente se risultasse rispettato il parametro della capacità lavorativa in relazione al complesso delle superfici riscattande e di quelle già di proprietà dei retraenti, essendosi limitata a considerare la superficie del fondo
Pagina 6 sottoposto a riscatto ("il terreno de quo, esteso 59 ettari"), senza indicare espressamente se il rapporto considerato dei 2/3 (o altro comunque non inferiore a 1/3) fosse riferibile all'intera superficie costituita dalla somma del fondo oggetto di causa e degli altri di proprietà dei retraenti.
Tale violazione era sufficiente all'accoglimento del motivo e comportava l'assorbimento degli altri (giacché il difetto anche di un solo requisito osta all'accoglimento della domanda di riscatto) oltre che dei ricorsi incidentali, proposti sul presupposto dell'infondatezza di quello principale.
Nel riassumere il giudizio i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 richiamato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda di retratto, esposte sia con il motivo del ricorso per cassazione accolto dalla Suprema Corte, sia con gli ulteriori motivi dichiarati assorbiti, deducendo, in sintesi, che (1) nessuno dei retraenti aveva mai svolto attività di coltivazione diretta sui fondi condotti in affitto o sui propri, posti a confine con quelli oggetto di riscatto, come emergeva dalla documentazione prodotta oltreché dalle prove testimoniali;
(2) il requisito della mancata vendita infrabiennale era "venuto meno a seguito della vendita da parte dei retraenti Pt_3
e che hanno alienato i loro fondi" (per la quota di due terzi
[...] Controparte_1 ed in favore di ) "in data immediatamente successiva alla domanda di Persona_5 riscatto e durante la pendenza del giudizio" con atto del 25.1.2002; (3) i ricorrenti non avevano alcuna capacità lavorativa, essendo gli stessi dediti ad altra attività e non avendo il possesso di fondi rustici, né di alcuna macchina agricola, da accertarsi, in ogni caso, detta capacità, non solo in relazione ai fondi oggetto di riscatto ma all'intera azienda;
(4) non sussisteva nemmeno la pregressa coltivazione del fondo che risultava coltivato dalla società semplice Comunione ereditaria;
(5) non solo Persona_2
e avevano alienato nel 2002 i fondi di loro proprietà Parte_3 Controparte_1 ma le deposizioni testimoniali acquisite in prime cure escludevano che gli attori rivestissero la qualifica di coltivatore diretto;
(6) competeva ad essi acquirenti, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di retratto, il diritto a conseguire dalla parte venditrice il risarcimento dei danni gli acquirenti del fondo, avendo essi provato spese ulteriori (quali quelle per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dei terreni e per gli interessi sulla somma mutuata); inoltre, competeva loro, a tale titolo, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi sul prezzo pagato oltre il rimborso delle spese legali per resistere alla domanda dei retraenti.
Gli originari retraenti, a loro volta, sia nel nell'atto di riassunzione dagli stessi proposto (RG n. 478/2019) sia nella memoria di costituzione nel giudizio promosso dai coniugi (RG n. 427/2019), oltre a contestare le avverse Parte_4 argomentazioni e richieste, hanno insistito nell'accoglimento delle domande dagli stessi proposte
Pagina 7 (quale unico erede superstite dell'originario venditore), Controparte_3 costituitosi anch'egli in entrambi i giudizi riuntiti, ha insistito per il rigetto delle domande dei retraenti e di quelle proposte nei suoi confronti dai coniugi Parte_4
[...]
Questa Corte, preso atto dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, delle argomentazioni difensive delle parti e delle richieste dagli stessi formulate, con la richiamata ordinanza dell'11.01.2022 ha demandato al nominato CTU dott.ssa
[...]
, di rispondere ai quesiti ivi indicati. Persona_6
Il nominato ausiliare, con relazione definitiva (erroneamente datata, per evidente lapsus calami, 18.11.2000) depositata il 20.11.2022, contenente le osservazioni formulate dalle parti, dopo aver descritto i fondi nella disponibilità dei retraenti (alcuni dei quali rivenienti dall'eredità di , coniuge di e padre Persona_3 Parte_3 di e , altri in concessione demaniale) e quelli oggetto CP_2 Controparte_1 di riscatto e la loro destinazione colturale (effettiva) ne ha accertato l'estensione complessiva (cfr. relazione pagg. 5/12) sia in termini di superficie catastale che di superficie coltivabile (SAU).
Ha poi determinato in 4862 le ore complessive di lavoro occorrenti per la coltivazione dei terreni tenuto conto della loro destinazione colturale (cfr. relazione pagg. 13/15).
Nel rispondere al terzo quesito, l'ausiliare, ha indicato in 1621 le ore lavorative annue corrispondenti ad 1/3 del fabbisogno lavorativo totale. Ciascuno dei componenti l'impresa familiare (tre) avrebbe dovuto, quindi, assicurare un apporto lavorativo personale di 67 giornate lavorative annue (cfr. relazione pag. 15/16).
Riguardo al requisito dell'apporto personale dei retraenti alla coltivazione manuale dei fondi in questione, l'ausiliare ha rilevato che:
-Scaglia al 22/01/2000 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del Pt_3 giudizio) risultava avere 58 anni. Ella poteva considerarsi una unità attiva dedita in maniera esclusiva e prevalente all'attività aziendale. Anche se le prove testimoniali sul punto, a parere dell'ausiliare apparivano contraddittorie, ella, in quel periodo, risultava iscritta nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura dal 01/01/1972.
Era stata inoltre reperita una missiva, datata 18/04/1996, inviata dall'INPS, ex
S.C.A.U, con la quale era stata accolta la dichiarazione aziendale (MOD. CD1) presentata dalla sig.ra in data 18/10/1994 in qualità di titolare Parte_3 dell'impresa diretto coltivatrice. Infine, non erano state accertate altre attività extra- agricole solte dalla sig.ra . Pt_3
al 22/01/2000 risultava avere 37 anni, ed era a tutti gli effetti una Controparte_1 unità attiva. Lo stesso dal 01/01/2000 al 31/03/2000 non risultava dedito ad altre attività, per cui, avendo preso servizio come dipendente pubblico ad aprile 2000, aveva avuto a disposizione nei tre mesi precedenti (gennaio/marzo) 78 giorni, pari ad ore 624,
Pagina 8 da dedicare alla coltivazione dei fondi agricoli. Era stato, peraltro, accertato che egli era stato iscritto nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura dal
01/10/1994 al 31/03/2000.
-Cairelli al 22/01/2000, risultava avere 34 anni ed era a tutti gli effetti una CP_2 unità attiva. Pur risultando dalla documentazione in atti che egli risultava inserito nelle graduatorie prov.li nella sezione sostegno, non vi era certezza riguardo ad eventuale incarico a tempo determinato nell'anno 2000 anche se egli aveva affermato di essere
“un precario con incarichi saltuari, al momento libero” e di “aver sempre aiutato il padre nella coltivazione dei fondi e di essere iscritto dal 1990 nella gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti”. Invero, egli era risultato iscritto nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura dal 01/01/1998 al
21/08/2008 (cfr. relazione pagg. 16/17).
Il CTU, infine, per quanto attiene il requisito di prevalenza dell'attività da “intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”, ha riferito (cfr. relazione pagg. 17/18) che, non essendo stato possibile reperire in atti alcun riferimento circa il reddito rinveniente dall'attività agricola, ai fini dell'accertamento della prevalenza e l'abitualità dell'apporto personale alla conduzione dei fondi, avrebbe dovuto tenersi conto delle sole prove testimoniali, considerato altresì che risultava avere 60 anni e di fatto aveva cancellato l'iscrizione Parte_3 dall'INPS in data 30/12/2002, era diventato dipendente della Controparte_1 pubblica amministrazione e, quindi, visto il principio dell'esclusività non avrebbe potuto dedicarsi all'attività agricola e risultava cancellato dalla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura dal 31/03/2000. Solo risultava essere CP_2 una unità attiva autonoma impegnata nella coltivazione diretta dei fondi agricoli coadiuvato da un solo operaio. In riferimento al momento in cui la prelazione era stata esercitata, egli risultava ancora iscritto nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura e vi era rimasto sino al 02/09/2008, allorché lo stesso aveva avuto la nomina a tempo indeterminato, essendo entrato in ruolo ed essendo diventato un dipendente della Pubblica Amministrazione. Egli, pertanto, considerato il fabbisogno lavorativo richiesto dall'unità produttiva, avrebbe potuto coprire 1/3 del fabbisogno lavorativo pari a 1621 ore corrispondenti a 200 giornate lavorative.
Le parti per il tramite dei rispettivi consulenti hanno formulato osservazioni alla CTU.
Segnatamente:
-Il CTP dei coniugi – dott. agr. , ha rilevato che Pt_1 Parte_2 Persona_7 il CTU, nella individuazione dei terreni nella disponibilità dei retraenti, non aveva considerato che gli stessi, seppur di loro proprietà, erano in realtà condotti da un soggetto terzo quale la Comunione Ereditaria di;
l'ausiliare, inoltre, Persona_2 non aveva correttamente considerato tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento del
Pagina 9 fabbisogno lavorativo annuo all'epoca dell'alienazione del fondo oggetto di causa ed a quella di esercizio del riscatto.
L'ausiliare ha risposto alle osservazioni rilevando che il quesito postogli dalla Corte atteneva alla sola individuazione dei terreni in proprietà e/o posseduti dai retraenti, non anche all'accertamento del soggetto che ne avesse la conduzione effettiva. Ha poi ribadito la correttezza della metodologia seguita per l'individuazione del fabbisogno lavorativo annuo.
-il CTP dei retraenti, dott. agr. ha invece rilevato che la data da tener Persona_8 in considerazione per la restituzione dei fondi siti in agro di Volturara Appula era quella del 20/07/2000, data del verbale di consegna, e non anche quella del 13/01/2022, considerata dal CTU.
Anche sul punto, l'ausiliare, con argomentazioni ampiamente articolate, ha confermato il dato espresso in relazione.
Richiamata la relazione di CTU e le osservazioni delle parti, occorre accertare se in base alle sue risultanze, da esaminarsi unitamente agli ulteriori elementi di valutazione agli atti, possano ritenersi sussistenti i presupposti necessari per il valido esperimento dell'azione di riscatto.
Occorre premettere che, come ricordato da Cass. 30/05/2019, n.14771, l'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge: è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato (cfr. Cass. 02/03/2010,
n. 4934). In funzione della realizzazione degli scopi della L. 26 maggio 1965, n. 590,
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), il disposto della L. 14 agosto
1971, n. 817, art. 7, comma 2, "Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legga, spetta anche: 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti", è stato interpretato dalla Suprema Corte nel senso che, anche il coltivatore proprietario del fondo confinante che eserciti il diritto di prelazione (o di riscatto) previsto dalla L. n. 590 del
1965, art. 8 (espressamente richiamato nella L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 1), deve rispondere ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti da tale norma per l'esercizio della prelazione da parte dei “mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti” insediati sul fondo ("coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a Lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria,
Pagina 10 ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia"), laddove la estensione al confinante anche del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, trova giustificazione in considerazione della "ratio" ispiratrice della prelazione in materia agraria, diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e dell'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito (cfr. Cass. 08/11/1991, n. 11900; Cass. 19/11/1994, n. 9806 del 19/11/1994;
Cass. 16/04/1996, n. 3561; Cass. 24/10/2008, n. 25742 del 24/10/2008; Cass.
10/05/2011, n. 10220; Cass. 27/03/2015, n. 6247).
I requisiti previsti dal richiamato art. 8 per l'esercizio del diritto di prelazione (o quello succedaneo di riscatto) devono quindi ritenersi sussistenti per entrambe le categorie di soggetti (conduttori del fondo e/confinanti) in favore dei quali esso è riconosciuto.
Del resto, la lettera dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971 non lascia adito a dubbi sulla necessità della piena equiparazione, quanto alle condizioni oggettive per l'esercizio del diritto, del proprietario del fondo confinante agli altri soggetti già titolari della prelazione agraria. E ciò in ragione del "ruolo decisivo" che - per l'appunto nella formulazione della norma "de qua" - "riveste il requisito della coltivazione diretta del fondo da parte di chi esercita la prelazione", giacché "non è un caso" che, in base ad essa, il diritto spetta "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi posti in vendita", così "posponendo la qualifica di proprietario a quella di coltivatore diretto e ponendo dunque l'accento proprio su questa seconda qualità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2016, n. 22887, Rv. 642968-01), a conferma che anche tale coltivatore non potrà prescindere, per l'esercizio del suo diritto, dai requisiti già stabiliti, per tutti gli altri, dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965.
Nel caso di specie gli originari convenuti ed il terzo chiamato in causa hanno espressamente contestato la conduzione diretta da parte dei retraenti sia dei terreni oggetto di riscatto, in qualità di affittuari, sia di quelli confinanti di cui erano comproprietari, deducendo che sia gli uni che gli altri erano in realtà coltivati non a dagli stessi personalmente bensì dalla società “Comunione ereditaria di Per_2
”, così come comprovato dalle “domande di richiesta degli aiuti comunitari”
[...] allegate alla CTU disposta in prime cure ed agli atti di causa.
Detta società, invero, come si evince dalla visura CCIAA allegata agli atti, risulta essere stata costituita in data 06/09/1994 (a seguito del decesso, avvenuto in quella data, di ) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia in data Persona_2
19/11/1998 nella Sezione Speciale delle Società Semplici con la qualifica di Impresa
Pagina 11 Agricola. Alla data del 22 gennaio 1999 e del 22 gennaio 2000, i soci risultavano essere i sig.ri , e con quote equamente CP_2 Controparte_1 Parte_3 ripartite nella misura del 33,33%; ne era il legale rappresentante. CP_2
l'eredità è stata successivamente trasferita (come da visura catastale anch'essa allegata agli atti) ai singoli , e con atto di CP_2 Controparte_1 Parte_3 successione registrato a Lucera in data 06/03/1995, ma già, a quella data, la originaria
“Comunione Ereditaria di ” era a tutti gli effetti di legge una società Persona_2 di fatto, avendo gli eredi svolto di fatto l'attività dell'impresa con la finalità di sfruttamento dell'azienda medesima (cfr. in tal senso, Cass. 17.11.2000, n. 14889).
Dai documenti allegati agli atti di causa emerge dunque che gli originari attori, seppur proprietari, non coltivavano direttamente né il fondo oggetto di riscatto né quello confinante, in quanto le denunzie di coltivazione sono state presentate dalla Società
Comunione ereditaria di , società inizialmente costituita per gestire i Persona_2 beni rinvenienti dalla eredità del de cuius e poi successivamente, Persona_2 iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia in data 19/11/1998 nella Sezione Speciale, come società semplice esercente . Pertanto, la Società Comunione Parte_5 ereditaria di era -ed è- un soggetto giuridico autonomo dalle Persona_2 originarie parti attrici, con una sua posizione fiscale, dotata di una propria autonoma partita Iva e con sede in Volturara al C.so Umberto I n. 26.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione circa la possibilità per il socio di una società semplice conduttrice di un fondo confinante di esercitare a titolo personale il diritto di prelazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, e successive modificazioni, ed alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, con sentenza del
25/03/2016, n. 5952 (che questa Corte pienamente condivide) dopo avere premesse che nel caso sottoposto al suo esame (così come in quello oggetto della presente controversia) non rilevava, in quanto inapplicabile ratione temporis, il D.Lgs. n. 99 del
2004, art. 2, che al comma 3 aveva esteso il diritto di prelazione e/o riscatto, previsto dalla richiamata normativa speciale, anche alla società agricola di persone nelle quali almeno la metà dei soci era in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ha precisato che l'esegesi delle norme che disciplinano il diritto di prelazione agraria e di riscatto esige un costante bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti, atteso che il fondamento dell'istituto di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 e successive modificazione e alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, si rinviene nell'intento del legislatore, di favorire la riunione nella medesima persona della condizione di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso, nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività, evitando, nel contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente speculative. In tale prospettiva il vigente sistema positivo non garantisce il diritto di prelazione, nell'acquisto di fondi rustici, in genere,
Pagina 12 ai coltivatori diretti, ma unicamente a coloro che tra i coltivatori diretti si trovino in un particolare rapporto con il fondo in vendita.
Sulla base di tale premessa, ha affermato che la norma di cui alla L. n. 817 del 1971, art.
7 - nella parte in cui stabilisce che il diritto di prelazione (e quindi di riscatto) spetta anche "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti"- va interpretata, nel senso, che, da un lato, il diritto di prelazione (o quello succedaneo di riscatto) del proprietario confinante
è destinato a cedere rispetto a quello esercitato dal mezzadro (colono, affittuario, ecc.) insediato nel fondo oggetto di alienazione (per i quali valgono, come già detto, gli stessi requisiti richiesti al confinante) e, dall'altro, che il proprietario del fondo confinante con quello in vendita, in tanto risulta titolare di siffatto diritto, in quanto non solo abbia la qualità di coltivatore diretto ma, contemporaneamente, coltivi direttamente i terreni confinanti con quello in vendita.
La chiesta coincidenza tra titolarità del fondo ed esercizio dell'attività agricola esclude, ad avviso della Suprema Corte, che essa possa ravvisarsi nell'ipotesi in cui il fondo confinate a quello oggetto di riscatto sia condotto da una società semplice, sebbene il soggetto retraente sia proprietario del fondo e socio della medesima società, giacché, in tal caso, è la società che è nel godimento del fondo e si manifesta ed agisce all'esterno come titolare dell'attività agricola. Invero, il sistema delineato dall'art. 2266 c.c., e ss, riconducibile ad un'autonomia patrimoniale imperfetta -e non già ad una mancanza di autonomia patrimoniale- postula che la società debba essere considerata come un complesso unitario, portatore di una propria volontà e di propri interessi giuridicamente protetti, diversi e distinti da quello delle persone fisiche dei singoli soci.
Quanto enunciato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia è ovviamente estensibile anche all'ipotesi, pure invocata nella fattispecie in esame, in cui a condurre in affitto il terreno oggetto di riscatto sia una società semplice non anche i retraenti che ne sono soci.
Esclusa, quindi, la coincidenza, nella specie, tra titolarità del fondo confinante ed esercizio dell'attività agricola sullo stesso da parte dei retraenti, come pure tra il soggetto che conduceva in affitto quello oggetto di riscatto (la ridetta società semplice) ed i predetti retraenti, sebbene soci della stessa (elementi, questi, non adeguatamente valutati dal CTU), la domanda di riscatto dagli stessi proposta deve rigettarsi.
Per completezza di analisi, va soggiunto che, anche a voler escludere che la conduzione del fondo confinante e di quello oggetto di prelazione da parte della società semplice non anche dei soci della stessa, precluda agli stessi di esercitare in proprio il diritto di riscatto, la domanda dai medesimi proposta sarebbe comunque infondata, per non avere, gli stessi, dimostrato l'abituale dedizione alla coltivazione dei fondi.
Pagina 13 Risulta agli atti (e lo riferisce anche il CTU) che e in CP_2 Controparte_1 quanto dediti ad altre attività lavorative non svolgevano in modo esclusivo l'attività agricola. Sempre il CTU ha espresso dubbi, rinviando alla valutazione delle risultanze delle espletate prove testimoniali, circa l'abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa fornita personalmente dai retraenti, riguardo alla cui dimostrazione non può riconoscersi valenza decisiva alla circostanza che i singoli retraenti possano essere stati iscritti per alcuni periodi allo SCAU e/o all'INPS come lavoratori agricoli, dovendosi accertare il requisito dell'abitualità con specifico riferimento alla conduzione del fondo confinante in proprietà dei retraenti ovvero a quello oggetto di riscatto, condotto in affitto.
Ebbene, proprio dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del procedimento di primo grado si evince che , non aveva mai avuto relazioni materiali con i Parte_3 fondi né dimestichezza con le attività agricole, non si era mai visto Controparte_1 svolgere sui fondi alcuna attività mentre il solo aveva svolto CP_2 sporadicamente taluna di esse (cfr. deposizioni di: ; Testimone_1 Tes_2
; ; ; ; e
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
). Testimone_7
In definitiva, per le ragioni esposte, la domanda di riscatto proposta dagli originari attori con l'atto di citazione notificato il 22.01.2000 (trascritto il 14.02.2000 presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 1347 R.G. e 1083 R.P.) deve essere rigettata mentre restano assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti per l'ipotesi in cui detta domanda fosse stata accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, solidalmente a carico , e Parte_3 Controparte_1 CP_2 in favore di e (esclusa per questi ultimi la Parte_1 Parte_2 distrazione in favore del loro difensore in quanto chiesta solo con le memorie di replica depositate il 26.04.2023) e del terzo chiamato in causa (tanto, in Controparte_3 ragione del principio di causalità; cfr, tra le tante, Cass. 28/03/2022, n.9941).
A carico di , e vanno, inoltre, poste Parte_3 Controparte_1 CP_2 definitivamente le spese per CC.TT.UU espletate nel corso del giudizio.
Va altresì disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dagli originari attori
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n. 32218 del 13/12/2018, depositata il 13 dicembre
2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- rigetta la domanda di riscatto proposta da , e Parte_3 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 22.01.2000 nei confronti di CP_2 Pt_1
Pagina 14 e , in contraddittorio del terzo chiamato in causa, Pt_1 Parte_2 CP_3
nella qualità di erede di e;
[...] Persona_3 Persona_1
2)-condanna solidalmente , e al Parte_3 Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese di giudizio in favore di e e Parte_1 Parte_2
, nella misura che liquida, in favore dei primi due e per compensi, in Controparte_3
€ 18.000,00 per il giudizio di primo grado, € 16.000,00 per quello di appello, € 8.500,00 per il giudizio in cassazione, € 16.000,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso dei contributi unificati versati per l'appello, il ricorso per cassazione ed il giudizio di rinvio, ed in favore di e per compensi, in € 14.598,00 per il giudizio di primo grado, € Controparte_3
13.078,00 per quello di appello, € 7.003,00 per il giudizio in cassazione, € 13.078,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso dei contributi unificati versati per l'appello, il ricorso per cassazione ed il giudizio di rinvio;
3)-pone definitivamente a carico di , e Parte_3 Controparte_1 CP_2 le spese per CC.TT.UU espletate nel corso del giudizio nella misura ivi già
[...] liquidata;
4)-ordina al competente Responsabile dei Servizi Immobiliari, con esonero da qualsivoglia responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera in data 14.02.2000 ai nn. 1347 R.G. e 1083 R.P.;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 24 aprile 2024.
Il Presidente dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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